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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19585 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUCA DAVINI e dell'avv. MARCELLO MANTELLI, elettivamente domiciliato in VIA
PALMIERI, 40 TORINO, presso il difensore avv. LUCA DAVINI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA FERRARIO, elettivamente domiciliato in VIA MOROSINI, 24,MILANO, presso il difensore avv. ANDREA FERRARIO;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29/01/2024 ha chiesto condannarsi CP_2 al pagamento della somma di € 39.985,46, a titolo di saldo del corrispettivo relativo CP_1
a fornitura di merce (in relazione al quale era stata emessa la fattura n. 5/2022), come da documenti di trasporto versati in sede monitoria.
Con decreto ingiuntivo n. 4633/2024 pubblicato in data 29/03/2024 il Tribunale di Milano ha ingiunto a di pagare nei confronti di la somma di € 39.985,46 oltre CP_1 Controparte_2 interessi legali, nonché le spese di procedura liquidate in € 1.500,00 per compenso maggiorato di accessori di legge, oltre € 286,00 per esborsi. Avverso il decreto ingiuntivo n. 4633/2024, notificato in data 05/04/2024, ha proposto opposizione chiedendo “accogliere la presente opposizione e conseguentemente Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4633/2024 – RG n. 11360/2024 emesso in data 29/03/2024 dal
Tribunale di Milano, notificato in data 05/04/2024, a favore di nei confronti di CP_2 CP_1
per le ragioni esposte in narrativa, perché inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria,
[...] ingiusto ed illegittimo Con vittoria di spese”.
A sostegno della proposta opposizione l'opponente ha dedotto che: 1) nel mese di dicembre 2022 perfezionava con un contratto di fornitura avente ad oggetto la Controparte_1 CP_2 produzione di n. 600 stivaletti da realizzare sulla base dei disegni ricevuti da da CP_1 parte del proprio cliente AI S.p.a., preliminarmente condivisi con per l'importo CP_2 complessivo di € 105.774,00, versando rispettivamente in data 14/12/2022 e 21/12/2022 due acconti per complessivi € 31.732,20 (doc. 1 – copia ordine AI PA); 2) ricevuto l'ordine e i relativi disegni, avviava la produzione degli stivaletti, nonostante avesse fin da subito CP_2 rilevato alcune problematiche connesse con la realizzazione degli stivaletti in conformità con i disegni ricevuti e provvedeva alla consegna dei medesimi a la quale a sua volta li CP_1 rivendeva alla propria cliente AI PA (doc. 2 – copia packing list ordine AI PA); 3) non appena ricevuta la merce da in data 21/12/2022, AI PA contestava tempestivamente a CP_1 quest'ultima la presenza di alcuni vizi e difetti in capo agli stivaletti realizzati da CP_2 dettagliatamente descritti, anche attraverso documentazione fotografica allegata alla comunicazione via PEC trasmessa in data 28/12/2022 all'attrice (doc. 3 – PEC CP_3 datata 28/12/2022); 4) formulava a sua volta nei confronti di
[...] CP_1 CP_2 le contestazioni ricevute dal proprio cliente, trasmettendo copia della documentazione fotografica ricevuta da AI PA;
5) all'esito delle contestazioni riconosceva la propria CP_2 responsabilità e provvedeva al ritiro e alla sostituzione di parte degli stivali consegnati, emettendo nei confronti di una nota di credito di € 19.656,34 a valere sull'importo all'epoca CP_1 dovuto a titolo di saldo fattura;
6) a causa del grave inadempimento contrattuale di CP_2
pativa una serie di conseguenze negative nel rapporto commerciale con la CP_1 propria cliente AI PA, quali a titolo esemplificativo, la riduzione del margine di guadagno derivante dalla rivendita degli stivaletti, il peggioramento del rapporto commerciale con il proprio cliente, notevoli difficoltà nell'incasso della somma dovuta (si evidenzia che alla data del presente atto risulta ancora creditrice della somma CP_1 di € 12.908,87 nei confronti di AI PA), la perdita definitiva del cliente che non ha più inoltrato alcun ordine a dopo tale episodio (doc. 4 – nota credito n. 1/2023 di € 23.962,50 CP_1
2 ; 7) successivamente le odierne parti del giudizio avviavano trattative Controparte_4 bonarie finalizzate al raggiungimento di un accordo di risarcimento da parte di in CP_2 favore di la quale non si riteneva completamente soddisfatta dell'importo stornato CP_1 da con la propria nota di credito, a fronte dell'ingente danno commerciale patito;
8) CP_2 provvedeva medio tempore al pagamento di alcune somme a titolo di acconto CP_1 sull'importo ancora dovuto, nei mesi di ottobre e novembre 2023 per complessivi € 15.000,00, interrompendo poi i pagamenti a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo definitivo con al convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.7.2024 si è costituita CP_2
contestando quanto dedotto ex adverso e, in particolare, eccependo l'assenza di qualsivoglia
[...] prova o specifica allegazione a corredo delle affermazioni poste a fondamento dell'opposizione avversaria ed evidenziandone la natura meramente dilatoria e strumentale. Più precisamente,
l'opposta ha eccepito che parte opponente si è limitata ad allegare genericamente pretesi danni
“commerciali” nel rapporto con la cliente finale AI s.p.a. e che quest'ultima, a partire dal problema occorso con la fornitura eseguita da avrebbe bruscamente e Controparte_2 definitivamente interrotto ogni rapporto con l'opponente, senza però mai dedurre alcuna prova a sostegno del proprio assunto, né in relazione al fatto che il rapporto commerciale con la cliente committente si sia effettivamente interrotto, né con riguardo al danno patrimoniale che tale eventuale interruzione avrebbe cagionato.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, previo accertamento e declaratoria del credito azionato in sede monitoria o, comunque della diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta, in forza delle ragioni e dei titoli con il medesimo fatti valere, per l'effetto, confermare conseguentemente in tutto o comunque in parte il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle stesse somme ingiunte e dunque dell'importo capitale di €
39.985,46 o comunque di quella diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta o comunque ritenuta equa e congrua, oltre ad interessi e spese di ingiunzione e dunque rigettando ognuna delle domande fatte valere con l'opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi fatti valere in atti. Con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
***
3 L'opposizione è infondata e meritevole di rigetto, per le ragioni che di seguito brevemente si illustrano.
È incontestato tra le parti sia il rapporto contrattuale intercorso tra le stesse e avente ad oggetto la produzione di n. 600 stivaletti da realizzarsi sulla base dei disegni ricevuti da da CP_1 parte del proprio cliente AI S.p.a., preliminarmente condivisi con per l'importo CP_2 complessivo di € 105.774,00.
È del pari incontestato tra le parti che, a fronte delle doglianze che la cliente AI s.p.a. ha rivolto a e che quest'ultima ha mosso nei confronti dei in relazione alla CP_1 Controparte_2 difettosità di alcuni dei prodotti lavorati e forniti dall'opposta (cfr. doc. 3 opponente), questa abbia provveduto ad emettere una nota di credito con la quale ha stornato una parte delle somme fatturate a saldo della fornitura oggetto del contratto tra le parti, segnatamente euro 19.656,34, da detrarsi, quindi, dall'importo ancora dovuto a saldo.
Ciò posto, a fronte della domanda di di condanna della controparte al pagamento CP_2 della residua somma di euro € 39.385,46 (che residua dopo aver detratto dall'importo originariamente pattuito a titolo di corrispettivo le somme versate in acconto e quella oggetto della predetta nota di credito), l'opponente – senza in alcun modo negare l'avvenuta realizzazione delle calzature oggetto del contratto, né la loro avvenuta consegna – si è limitata ad eccepire di non dover pagare l'importo di cui in ricorso perché, a causa del grave inadempimento contrattuale di
(recte: della presenza di vizi e difetti in parte delle calzature prodotte), CP_2 CP_1 avrebbe patito diverse conseguenze negative nel rapporto commerciale con la propria cliente AI
PA, consistenti in una riduzione del margine di guadagno derivante dalla rivendita degli stivaletti, peraltro con notevoli difficoltà ad incassare la somma dovuta da AI spa, nonché nel peggioramento del rapporto commerciale con il proprio cliente e, financo, nella perdita definitiva del cliente che, secondo quanto allegato da non avrebbe più inoltrato alcun ordine CP_1 dopo tale episodio.
Orbene, come fondatamente eccepito da parte opposta, l'opponente non ha, in primo luogo, allegato alcun elemento specifico idoneo a dimostrare la fondatezza dell'allegato danno patrimoniale, né, eventualmente, lil quantum di tale danno.
Non è stato dedotto, né prodotto, alcun mezzo di prova o documento idoneo a dimostrare a quanto ammonterebbe esattamente il margine di guadagno che sarebbe venuto meno, né a suffragare l'allegata interruzione del rapporto commerciale con AI spa e a dimostrare che ciò sia avvenuto a causa dell'allegato inadempimento dell'opposta.
4 In assenza di più specifiche e puntuali, nonché comprovate deduzioni in ordine a tali voci di danno – rispetto alle quali peraltro parte opponente non formula nemmeno, espressamente, alcuna domanda o eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., norme da ritenersi applicabili dovendosi qualificare il rapporto contrattuale tra le parti quale contratto di appalto d'opera – l'opposizione merita dunque di essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del DM n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) revoca conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4633/2024 pubblicato in data 29/03/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10.06.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUCA DAVINI e dell'avv. MARCELLO MANTELLI, elettivamente domiciliato in VIA
PALMIERI, 40 TORINO, presso il difensore avv. LUCA DAVINI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA FERRARIO, elettivamente domiciliato in VIA MOROSINI, 24,MILANO, presso il difensore avv. ANDREA FERRARIO;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29/01/2024 ha chiesto condannarsi CP_2 al pagamento della somma di € 39.985,46, a titolo di saldo del corrispettivo relativo CP_1
a fornitura di merce (in relazione al quale era stata emessa la fattura n. 5/2022), come da documenti di trasporto versati in sede monitoria.
Con decreto ingiuntivo n. 4633/2024 pubblicato in data 29/03/2024 il Tribunale di Milano ha ingiunto a di pagare nei confronti di la somma di € 39.985,46 oltre CP_1 Controparte_2 interessi legali, nonché le spese di procedura liquidate in € 1.500,00 per compenso maggiorato di accessori di legge, oltre € 286,00 per esborsi. Avverso il decreto ingiuntivo n. 4633/2024, notificato in data 05/04/2024, ha proposto opposizione chiedendo “accogliere la presente opposizione e conseguentemente Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4633/2024 – RG n. 11360/2024 emesso in data 29/03/2024 dal
Tribunale di Milano, notificato in data 05/04/2024, a favore di nei confronti di CP_2 CP_1
per le ragioni esposte in narrativa, perché inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria,
[...] ingiusto ed illegittimo Con vittoria di spese”.
A sostegno della proposta opposizione l'opponente ha dedotto che: 1) nel mese di dicembre 2022 perfezionava con un contratto di fornitura avente ad oggetto la Controparte_1 CP_2 produzione di n. 600 stivaletti da realizzare sulla base dei disegni ricevuti da da CP_1 parte del proprio cliente AI S.p.a., preliminarmente condivisi con per l'importo CP_2 complessivo di € 105.774,00, versando rispettivamente in data 14/12/2022 e 21/12/2022 due acconti per complessivi € 31.732,20 (doc. 1 – copia ordine AI PA); 2) ricevuto l'ordine e i relativi disegni, avviava la produzione degli stivaletti, nonostante avesse fin da subito CP_2 rilevato alcune problematiche connesse con la realizzazione degli stivaletti in conformità con i disegni ricevuti e provvedeva alla consegna dei medesimi a la quale a sua volta li CP_1 rivendeva alla propria cliente AI PA (doc. 2 – copia packing list ordine AI PA); 3) non appena ricevuta la merce da in data 21/12/2022, AI PA contestava tempestivamente a CP_1 quest'ultima la presenza di alcuni vizi e difetti in capo agli stivaletti realizzati da CP_2 dettagliatamente descritti, anche attraverso documentazione fotografica allegata alla comunicazione via PEC trasmessa in data 28/12/2022 all'attrice (doc. 3 – PEC CP_3 datata 28/12/2022); 4) formulava a sua volta nei confronti di
[...] CP_1 CP_2 le contestazioni ricevute dal proprio cliente, trasmettendo copia della documentazione fotografica ricevuta da AI PA;
5) all'esito delle contestazioni riconosceva la propria CP_2 responsabilità e provvedeva al ritiro e alla sostituzione di parte degli stivali consegnati, emettendo nei confronti di una nota di credito di € 19.656,34 a valere sull'importo all'epoca CP_1 dovuto a titolo di saldo fattura;
6) a causa del grave inadempimento contrattuale di CP_2
pativa una serie di conseguenze negative nel rapporto commerciale con la CP_1 propria cliente AI PA, quali a titolo esemplificativo, la riduzione del margine di guadagno derivante dalla rivendita degli stivaletti, il peggioramento del rapporto commerciale con il proprio cliente, notevoli difficoltà nell'incasso della somma dovuta (si evidenzia che alla data del presente atto risulta ancora creditrice della somma CP_1 di € 12.908,87 nei confronti di AI PA), la perdita definitiva del cliente che non ha più inoltrato alcun ordine a dopo tale episodio (doc. 4 – nota credito n. 1/2023 di € 23.962,50 CP_1
2 ; 7) successivamente le odierne parti del giudizio avviavano trattative Controparte_4 bonarie finalizzate al raggiungimento di un accordo di risarcimento da parte di in CP_2 favore di la quale non si riteneva completamente soddisfatta dell'importo stornato CP_1 da con la propria nota di credito, a fronte dell'ingente danno commerciale patito;
8) CP_2 provvedeva medio tempore al pagamento di alcune somme a titolo di acconto CP_1 sull'importo ancora dovuto, nei mesi di ottobre e novembre 2023 per complessivi € 15.000,00, interrompendo poi i pagamenti a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo definitivo con al convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.7.2024 si è costituita CP_2
contestando quanto dedotto ex adverso e, in particolare, eccependo l'assenza di qualsivoglia
[...] prova o specifica allegazione a corredo delle affermazioni poste a fondamento dell'opposizione avversaria ed evidenziandone la natura meramente dilatoria e strumentale. Più precisamente,
l'opposta ha eccepito che parte opponente si è limitata ad allegare genericamente pretesi danni
“commerciali” nel rapporto con la cliente finale AI s.p.a. e che quest'ultima, a partire dal problema occorso con la fornitura eseguita da avrebbe bruscamente e Controparte_2 definitivamente interrotto ogni rapporto con l'opponente, senza però mai dedurre alcuna prova a sostegno del proprio assunto, né in relazione al fatto che il rapporto commerciale con la cliente committente si sia effettivamente interrotto, né con riguardo al danno patrimoniale che tale eventuale interruzione avrebbe cagionato.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, previo accertamento e declaratoria del credito azionato in sede monitoria o, comunque della diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta, in forza delle ragioni e dei titoli con il medesimo fatti valere, per l'effetto, confermare conseguentemente in tutto o comunque in parte il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle stesse somme ingiunte e dunque dell'importo capitale di €
39.985,46 o comunque di quella diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta o comunque ritenuta equa e congrua, oltre ad interessi e spese di ingiunzione e dunque rigettando ognuna delle domande fatte valere con l'opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi fatti valere in atti. Con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
***
3 L'opposizione è infondata e meritevole di rigetto, per le ragioni che di seguito brevemente si illustrano.
È incontestato tra le parti sia il rapporto contrattuale intercorso tra le stesse e avente ad oggetto la produzione di n. 600 stivaletti da realizzarsi sulla base dei disegni ricevuti da da CP_1 parte del proprio cliente AI S.p.a., preliminarmente condivisi con per l'importo CP_2 complessivo di € 105.774,00.
È del pari incontestato tra le parti che, a fronte delle doglianze che la cliente AI s.p.a. ha rivolto a e che quest'ultima ha mosso nei confronti dei in relazione alla CP_1 Controparte_2 difettosità di alcuni dei prodotti lavorati e forniti dall'opposta (cfr. doc. 3 opponente), questa abbia provveduto ad emettere una nota di credito con la quale ha stornato una parte delle somme fatturate a saldo della fornitura oggetto del contratto tra le parti, segnatamente euro 19.656,34, da detrarsi, quindi, dall'importo ancora dovuto a saldo.
Ciò posto, a fronte della domanda di di condanna della controparte al pagamento CP_2 della residua somma di euro € 39.385,46 (che residua dopo aver detratto dall'importo originariamente pattuito a titolo di corrispettivo le somme versate in acconto e quella oggetto della predetta nota di credito), l'opponente – senza in alcun modo negare l'avvenuta realizzazione delle calzature oggetto del contratto, né la loro avvenuta consegna – si è limitata ad eccepire di non dover pagare l'importo di cui in ricorso perché, a causa del grave inadempimento contrattuale di
(recte: della presenza di vizi e difetti in parte delle calzature prodotte), CP_2 CP_1 avrebbe patito diverse conseguenze negative nel rapporto commerciale con la propria cliente AI
PA, consistenti in una riduzione del margine di guadagno derivante dalla rivendita degli stivaletti, peraltro con notevoli difficoltà ad incassare la somma dovuta da AI spa, nonché nel peggioramento del rapporto commerciale con il proprio cliente e, financo, nella perdita definitiva del cliente che, secondo quanto allegato da non avrebbe più inoltrato alcun ordine CP_1 dopo tale episodio.
Orbene, come fondatamente eccepito da parte opposta, l'opponente non ha, in primo luogo, allegato alcun elemento specifico idoneo a dimostrare la fondatezza dell'allegato danno patrimoniale, né, eventualmente, lil quantum di tale danno.
Non è stato dedotto, né prodotto, alcun mezzo di prova o documento idoneo a dimostrare a quanto ammonterebbe esattamente il margine di guadagno che sarebbe venuto meno, né a suffragare l'allegata interruzione del rapporto commerciale con AI spa e a dimostrare che ciò sia avvenuto a causa dell'allegato inadempimento dell'opposta.
4 In assenza di più specifiche e puntuali, nonché comprovate deduzioni in ordine a tali voci di danno – rispetto alle quali peraltro parte opponente non formula nemmeno, espressamente, alcuna domanda o eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., norme da ritenersi applicabili dovendosi qualificare il rapporto contrattuale tra le parti quale contratto di appalto d'opera – l'opposizione merita dunque di essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del DM n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) revoca conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4633/2024 pubblicato in data 29/03/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10.06.2025
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