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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Stefania Calò Giudice Relatore dott. Damiano Dazzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA CAMPANI presso il cui studio in Per_1
SANT'ILARIO D'ENZA, VIA INDIPENDENZA, N. 2/F, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro rappresentata e difesa dagli AVVOCATI MARA LORI e Controparte_1
FABRIZIO FERRI e presso il loro studio in PARMA, VIA F. PETRARCA, N. 8, elettivamente domiciliata;
e per essa quale procuratrice, Controparte_2 Parte_4
rappresentata e difesa dagli AVVOCATI MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO e presso il loro studio in MILANO, VIA VITTORIO COLONNA, N. 4, elettivamente domiciliata;
rappresentata e difesa dall'AVVOCATO ROBERTO GIOVANELLI presso il Parte_5
cui studio in REGGIO EMILIA, VIALE ISONZO, N. 52, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2025. pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi della signora convenivano in giudizio Persona_1 Controparte_1 CP_2
e la signora proponendo, in via principale,
[...] Parte_4 Parte_5
querela di falso, in relazione ad una fideiussione, in cui i coniugi ed Controparte_3 Persona_1
risultavano indicati quali fideiussori della Tabaccheria Jackpot di Mattioli, prestata in occasione della stipula, in data 4.3.2008, di un contratto di finanziamento, dell'importo di euro 10.000,00, tra la signora in qualità di legale rappresentante della predetta Tabaccheria Jackpot di Mattioli e Parte_5
l'istituto di credito Controparte_1
Gli attori assumevano, a supporto delle loro domande, che non avevano mai sottoscritto, né prestato il consenso, alla stipula di alcun contratto di fideiussione a garanzia della Tabaccheria e, in ogni caso, nell'ipotesi di accertamento della autenticità delle firme apparentemente riferibili ai signori
[...] ed contestavano l'abusivo riempimento absque pactis o, comunque, contra Pt_1 Persona_1 pacta. In particolare, gli attori riferivano che “Tralasciando temporaneamente l'ipotesi di probabile firma falsa (da accertare in seguito alla produzione di documento in originale), è comunque altamente probabile e verosimile che i moduli del contratto prestampati siano stati sottoposti ai Sigg. e Pt_1 del tutto in bianco circa la parte inerente i soggetti e l'importo da garantire dalla Sig.ra Per_1
e compilati in seguito”, concludendo che “vi è la fondata ragione di temere sia che le Parte_5
firme siano false sia che, nella denegata ipotesi le firme dovessero essere accertate come autografe, la compilazione a più mani (importo e beneficiario) sia avvenuta in seguito alla sottoscrizione degli anziani signori, i quali non erano stati edotti di alcun impegno di garanzia, né avevano assunto alcun tipo di accordo circa la fideiussione”.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso relativo al contratto M/T EURIBOR 3 MESI – prestito sviluppo num. 04 145 CP_4
0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008, che attualmente si trova presso
(C.F. – P.IVA ) Filiale di Reggio Emilia - Ag. 4 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Via Emilia all'Angelo, 38 – 42100 (RE), già Controparte_5
[...]
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 a) Accogliere la querela di falso e per l'effetto, verificare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni attribuite a ed a apposte in calce al documento e Persona_1 Parte_1
relativi allegati M/T EURIBOR 3 MESI – prestito sviluppo num. 04 145 CP_4
0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008;
b) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistenti e/o annullabili o come meglio sarà accertato in via istruttoria le sottoscrizioni dei sig.ri e Persona_1
poste a garanzia del contratto di M/T EURIBOR 3 MESI – prestito Parte_1 CP_4
sviluppo num. 04 145 0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008;
c) in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
IN VIA SUBORDINATA, qualora dovessero essere accertate come autografe le firme dei ricorrenti:
a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'attribuzione grafica della compilazione dei documenti ivi contestati, nonché accertare la corrispondenza o meno dei mezzi scrittori utilizzati all'interno di ogni singolo modulo del contratto;
b) Conseguentemente accertare e dichiarare il falso materiale o l'abuso di biancosegno consistente nell'avere compilato il contratto di fideiussione M/T EURIBOR 3 MESI – prestito CP_4
sviluppo num. 04 145 0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008, a più mani e comunque in un momento successivo rispetto all'apposizione della firma di e in Pt_1 Per_1
assenza totale / in violazione del mandato ad scribendum.
c) in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
In ogni caso, dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso e di CTU
Grafologica, nullo e/o inesistente e/o annullabile il contratto di fideiussione prestato dai Sigg. Per_1
e ”.
[...] Parte_1 si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per Controparte_1
territorio del Tribunale adito ex art. 19 c.p.c. avendo la medesima la propria sede legale a Parma, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda avversaria per estrema genericità della stessa e della procura speciale conferita al difensore attoreo e, nel merito, l'infondatezza delle difese attoree, anche considerato che si trattava di un modulo di fideiussione predisposto dalla Banca e, quindi, non in bianco, con la conseguenza che non era ipotizzabile un riempimento absque pactis.
In ragione di quanto precede, concludeva così: Controparte_1
“voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
pagina 3 di 8 -in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Reggio Emilia essendo competente il Tribunale di Parma a conoscere della querela di falso e delle domande ex adverso proposte relativamente alla fideiussione in questione;
- in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione e la inammissibilità della querela di falso con tale atto proposta (i) per totale genericità e mancata qualificazione della ipotesi di falso concretamente denunziato (falsità materiale oppure ideologica del documento impugnato di falso e nel primo caso – falsità materiale – in relazione a quale profilo estrinsecocontraffazione o alterazione – dello stesso documento impugnato) ovvero (ii) per mancata specificità della procura speciale in relazione alla qualificazione della stessa falsità ovvero e comunque (iii) per totale insussistenza, comunque, dei presupposti dello stesso rimedio ex adverso azionato;
- nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice, in quanto comunque infondate, non provate o come meglio, per tutte le ragioni esposte in atti;
- in via istruttoria, ci si oppone fin d'ora anche alla ammissione di una CTU grafologica come richiesta da parte attrice, non essendo, come noto, la consulenza tecnica d'Ufficio un mezzo di prova e neppure di acquisizione della prova (l'assolvimento del cui onere incombe, come rilevato, sulla parte attrice) ma un mezzo di valutazione delle prove ritualmente già acquisite (e peraltro inesistenti) al giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
quale procuratrice di cessionaria del credito oggetto Parte_4 Controparte_2 della fideiussione in discussione, si costituiva in giudizio assumendo l'infondatezza delle domande attoree, tra l'altro perché la fideiussione in discussione risultava formalizzata su moduli predisposti dalla Banca, con successivo inserimento delle sole generalità dei sottoscrittori e del rapporto garantito e, dunque, non vi era prova del riempimento absque pactis.
Pertanto, la predetta convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità della citazione e la inammissibilità della querela di falso per genericità della domanda, per assenza di qualificazione della ipotesi di falso lamentata e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti necessari per azionare la querela di falso;
Nel merito:
- respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
In via istruttoria: - ci si oppone sin d'ora alla avversa richiesta di ammissione della CTU grafologica e dell'ordine di esibizione dell'originale della fideiussione datata 03.04.2008, con riserva di
pagina 4 di 8 ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3,
c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal
D.M. 147/2022”.
La signora si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione Parte_5 passiva, non essendo interessata all'accertamento della verità o falsità del contratto di garanzia.
Pertanto, la medesima chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con sua estromissione dal giudizio e vittoria delle spese di lite.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, veniva formato processo verbale di deposito del documento in copia impugnato di falso ex artt. 223 c.p.c. e 99 disp.att.c.p.c..
Concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla signora Pt_5
[...]
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza cartolare del 9.1.2025, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
DIRITTO
1.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e, pertanto, va respinta.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta […]” (Cass. ordinanza 1.6.2020, n.
10361).
Nel caso in esame, se è ben vero che ha la propria sede legale in Parma, è Controparte_1 però altrettanto vero che la signora anch'essa convenuta in questo giudizio, ha la Parte_5
propria residenza in Reggio Emilia. Ne consegue che ex art. 33 c.p.c. la causa è stata correttamente proposta davanti al giudice del luogo di residenza della predetta convenuta.
2.
Proponendo querela di falso, gli attori hanno chiesto, in principalità, l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a ed Parte_1 Persona_1
La querela di falso ha lo scopo di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta o verificata della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti pagina 5 di 8 (Cass. sentenza 20.6.2000, n. 8362). Quindi, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga quella particolare efficacia probatoria che la legge sancisce, appunto,
“fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699 c.c., 2700 c.c.), e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702
c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 3.10.2000, n.
13104).
Svolte le superiori premesse, nel merito il Collegio ritiene che la querela di falso proposta dagli attori sia inammissibile.
Da un lato, la querela di falso non risulta proposta avverso un atto pubblico, ma in relazione ad una fideiussione in cui la sottoscrizione del funzionario di banca non ha alcun potere certificativo dell'autenticità delle sottoscrizioni dei signori ed non essendo detto Parte_1 Persona_1
potere previsto da alcuna norma (Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.5.2013, n. 841).
Dall'altro, la fideiussione in contestazione non è una scrittura privata riconosciuta, avendo gli attori espressamente contestato, nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, l'autografia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili ai signori ed né può ritenersi una Parte_1 Persona_1
scrittura verificata, non essendo stato esperito alcun giudizio di verificazione.
E d'altronde tale accertamento nemmeno avrebbe potuto eseguirsi in questo giudizio considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vige un principio di esclusività del giudizio di falso che non consente la proposizione, al suo interno, di domande ulteriori e diverse, anche se connesse.
Secondo la Corte di Cassazione, difatti, “La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. […] In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima […]” (Cass. sentenza
5.6.2006, n. 13190).
3.
pagina 6 di 8 Quanto alle domande svolte dagli attori in via subordinata, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la querela di falso è necessaria allorquando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con un preventivo patto. Non è invece necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Cass. S.U. sentenza 13.10.1980, n. 5459).
E' utile, allora, distinguere in concreto le due ipotesi di abusivo riempimento. In particolare, quello absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento. In altre parole, tutte le volte in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo si verterà in ipotesi di riempimento contra pacta, e non già absque pactis. Come però osservato dalla Suprema Corte, un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo, che negativo. E dunque anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta) e per dimostrate la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (Cass. ordinanza 17.1.2018, n. 899).
Orbene, applicando i suindicati principi alla fattispecie in esame, appare di tutta evidenza che le sottoscrizioni riferibili ai signori ed risultano apposte su moduli Parte_1 Persona_1
predisposti dalla Banca, come riferito dagli stessi querelanti e confermato dalle parti convenute
[...]
e ciò risulta pure di pronta evidenza documentale, come è dato Controparte_1 CP_2 CP_2 evincersi dalla fideiussione prodotta (doc. 1 dell'atto di citazione), che è rappresentata da un modulo prestampato recante lo schema di contratto di fideiussione, con gli appositi spazi da riempire relativamente all'importo e alle generalità dei contraenti.
Ciò posto, gli attori hanno dedotto che “la compilazione a più mani (importo e beneficiario) sia avvenuta in seguito alla sottoscrizione degli anziani signori”. In altre parole, ciò che i querelanti hanno assunto è la violazione di un presunto accordo di non riempimento delle clausole in bianco di un contratto di fideiussione che, in ogni caso, era tale già al momento della sottoscrizione.
Da tanto consegue l'inammissibilità della querela di falso.
Tale statuizione assorbe la decisione sull'eccezione della carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_5
4.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia;
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- ordina ex art. 226 c.p.c. la restituzione della copia dei documenti custoditi presso la cancelleria di questo Tribunale;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 4.237,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 20.2.2025
Il Giudice Il Presidente
(dott. Stefania Calò) (dott. Francesco Parisoli)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Stefania Calò Giudice Relatore dott. Damiano Dazzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA CAMPANI presso il cui studio in Per_1
SANT'ILARIO D'ENZA, VIA INDIPENDENZA, N. 2/F, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro rappresentata e difesa dagli AVVOCATI MARA LORI e Controparte_1
FABRIZIO FERRI e presso il loro studio in PARMA, VIA F. PETRARCA, N. 8, elettivamente domiciliata;
e per essa quale procuratrice, Controparte_2 Parte_4
rappresentata e difesa dagli AVVOCATI MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO e presso il loro studio in MILANO, VIA VITTORIO COLONNA, N. 4, elettivamente domiciliata;
rappresentata e difesa dall'AVVOCATO ROBERTO GIOVANELLI presso il Parte_5
cui studio in REGGIO EMILIA, VIALE ISONZO, N. 52, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2025. pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi della signora convenivano in giudizio Persona_1 Controparte_1 CP_2
e la signora proponendo, in via principale,
[...] Parte_4 Parte_5
querela di falso, in relazione ad una fideiussione, in cui i coniugi ed Controparte_3 Persona_1
risultavano indicati quali fideiussori della Tabaccheria Jackpot di Mattioli, prestata in occasione della stipula, in data 4.3.2008, di un contratto di finanziamento, dell'importo di euro 10.000,00, tra la signora in qualità di legale rappresentante della predetta Tabaccheria Jackpot di Mattioli e Parte_5
l'istituto di credito Controparte_1
Gli attori assumevano, a supporto delle loro domande, che non avevano mai sottoscritto, né prestato il consenso, alla stipula di alcun contratto di fideiussione a garanzia della Tabaccheria e, in ogni caso, nell'ipotesi di accertamento della autenticità delle firme apparentemente riferibili ai signori
[...] ed contestavano l'abusivo riempimento absque pactis o, comunque, contra Pt_1 Persona_1 pacta. In particolare, gli attori riferivano che “Tralasciando temporaneamente l'ipotesi di probabile firma falsa (da accertare in seguito alla produzione di documento in originale), è comunque altamente probabile e verosimile che i moduli del contratto prestampati siano stati sottoposti ai Sigg. e Pt_1 del tutto in bianco circa la parte inerente i soggetti e l'importo da garantire dalla Sig.ra Per_1
e compilati in seguito”, concludendo che “vi è la fondata ragione di temere sia che le Parte_5
firme siano false sia che, nella denegata ipotesi le firme dovessero essere accertate come autografe, la compilazione a più mani (importo e beneficiario) sia avvenuta in seguito alla sottoscrizione degli anziani signori, i quali non erano stati edotti di alcun impegno di garanzia, né avevano assunto alcun tipo di accordo circa la fideiussione”.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso relativo al contratto M/T EURIBOR 3 MESI – prestito sviluppo num. 04 145 CP_4
0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008, che attualmente si trova presso
(C.F. – P.IVA ) Filiale di Reggio Emilia - Ag. 4 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Via Emilia all'Angelo, 38 – 42100 (RE), già Controparte_5
[...]
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 a) Accogliere la querela di falso e per l'effetto, verificare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni attribuite a ed a apposte in calce al documento e Persona_1 Parte_1
relativi allegati M/T EURIBOR 3 MESI – prestito sviluppo num. 04 145 CP_4
0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008;
b) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistenti e/o annullabili o come meglio sarà accertato in via istruttoria le sottoscrizioni dei sig.ri e Persona_1
poste a garanzia del contratto di M/T EURIBOR 3 MESI – prestito Parte_1 CP_4
sviluppo num. 04 145 0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008;
c) in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
IN VIA SUBORDINATA, qualora dovessero essere accertate come autografe le firme dei ricorrenti:
a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'attribuzione grafica della compilazione dei documenti ivi contestati, nonché accertare la corrispondenza o meno dei mezzi scrittori utilizzati all'interno di ogni singolo modulo del contratto;
b) Conseguentemente accertare e dichiarare il falso materiale o l'abuso di biancosegno consistente nell'avere compilato il contratto di fideiussione M/T EURIBOR 3 MESI – prestito CP_4
sviluppo num. 04 145 0058929500000 e relative garanzie fideiussorie del 04.03.2008, a più mani e comunque in un momento successivo rispetto all'apposizione della firma di e in Pt_1 Per_1
assenza totale / in violazione del mandato ad scribendum.
c) in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
In ogni caso, dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso e di CTU
Grafologica, nullo e/o inesistente e/o annullabile il contratto di fideiussione prestato dai Sigg. Per_1
e ”.
[...] Parte_1 si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per Controparte_1
territorio del Tribunale adito ex art. 19 c.p.c. avendo la medesima la propria sede legale a Parma, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda avversaria per estrema genericità della stessa e della procura speciale conferita al difensore attoreo e, nel merito, l'infondatezza delle difese attoree, anche considerato che si trattava di un modulo di fideiussione predisposto dalla Banca e, quindi, non in bianco, con la conseguenza che non era ipotizzabile un riempimento absque pactis.
In ragione di quanto precede, concludeva così: Controparte_1
“voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
pagina 3 di 8 -in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Reggio Emilia essendo competente il Tribunale di Parma a conoscere della querela di falso e delle domande ex adverso proposte relativamente alla fideiussione in questione;
- in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione e la inammissibilità della querela di falso con tale atto proposta (i) per totale genericità e mancata qualificazione della ipotesi di falso concretamente denunziato (falsità materiale oppure ideologica del documento impugnato di falso e nel primo caso – falsità materiale – in relazione a quale profilo estrinsecocontraffazione o alterazione – dello stesso documento impugnato) ovvero (ii) per mancata specificità della procura speciale in relazione alla qualificazione della stessa falsità ovvero e comunque (iii) per totale insussistenza, comunque, dei presupposti dello stesso rimedio ex adverso azionato;
- nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice, in quanto comunque infondate, non provate o come meglio, per tutte le ragioni esposte in atti;
- in via istruttoria, ci si oppone fin d'ora anche alla ammissione di una CTU grafologica come richiesta da parte attrice, non essendo, come noto, la consulenza tecnica d'Ufficio un mezzo di prova e neppure di acquisizione della prova (l'assolvimento del cui onere incombe, come rilevato, sulla parte attrice) ma un mezzo di valutazione delle prove ritualmente già acquisite (e peraltro inesistenti) al giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
quale procuratrice di cessionaria del credito oggetto Parte_4 Controparte_2 della fideiussione in discussione, si costituiva in giudizio assumendo l'infondatezza delle domande attoree, tra l'altro perché la fideiussione in discussione risultava formalizzata su moduli predisposti dalla Banca, con successivo inserimento delle sole generalità dei sottoscrittori e del rapporto garantito e, dunque, non vi era prova del riempimento absque pactis.
Pertanto, la predetta convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità della citazione e la inammissibilità della querela di falso per genericità della domanda, per assenza di qualificazione della ipotesi di falso lamentata e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti necessari per azionare la querela di falso;
Nel merito:
- respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
In via istruttoria: - ci si oppone sin d'ora alla avversa richiesta di ammissione della CTU grafologica e dell'ordine di esibizione dell'originale della fideiussione datata 03.04.2008, con riserva di
pagina 4 di 8 ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3,
c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal
D.M. 147/2022”.
La signora si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione Parte_5 passiva, non essendo interessata all'accertamento della verità o falsità del contratto di garanzia.
Pertanto, la medesima chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con sua estromissione dal giudizio e vittoria delle spese di lite.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, veniva formato processo verbale di deposito del documento in copia impugnato di falso ex artt. 223 c.p.c. e 99 disp.att.c.p.c..
Concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla signora Pt_5
[...]
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza cartolare del 9.1.2025, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
DIRITTO
1.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e, pertanto, va respinta.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta […]” (Cass. ordinanza 1.6.2020, n.
10361).
Nel caso in esame, se è ben vero che ha la propria sede legale in Parma, è Controparte_1 però altrettanto vero che la signora anch'essa convenuta in questo giudizio, ha la Parte_5
propria residenza in Reggio Emilia. Ne consegue che ex art. 33 c.p.c. la causa è stata correttamente proposta davanti al giudice del luogo di residenza della predetta convenuta.
2.
Proponendo querela di falso, gli attori hanno chiesto, in principalità, l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a ed Parte_1 Persona_1
La querela di falso ha lo scopo di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta o verificata della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti pagina 5 di 8 (Cass. sentenza 20.6.2000, n. 8362). Quindi, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga quella particolare efficacia probatoria che la legge sancisce, appunto,
“fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699 c.c., 2700 c.c.), e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702
c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 3.10.2000, n.
13104).
Svolte le superiori premesse, nel merito il Collegio ritiene che la querela di falso proposta dagli attori sia inammissibile.
Da un lato, la querela di falso non risulta proposta avverso un atto pubblico, ma in relazione ad una fideiussione in cui la sottoscrizione del funzionario di banca non ha alcun potere certificativo dell'autenticità delle sottoscrizioni dei signori ed non essendo detto Parte_1 Persona_1
potere previsto da alcuna norma (Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.5.2013, n. 841).
Dall'altro, la fideiussione in contestazione non è una scrittura privata riconosciuta, avendo gli attori espressamente contestato, nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, l'autografia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili ai signori ed né può ritenersi una Parte_1 Persona_1
scrittura verificata, non essendo stato esperito alcun giudizio di verificazione.
E d'altronde tale accertamento nemmeno avrebbe potuto eseguirsi in questo giudizio considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vige un principio di esclusività del giudizio di falso che non consente la proposizione, al suo interno, di domande ulteriori e diverse, anche se connesse.
Secondo la Corte di Cassazione, difatti, “La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. […] In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima […]” (Cass. sentenza
5.6.2006, n. 13190).
3.
pagina 6 di 8 Quanto alle domande svolte dagli attori in via subordinata, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la querela di falso è necessaria allorquando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con un preventivo patto. Non è invece necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Cass. S.U. sentenza 13.10.1980, n. 5459).
E' utile, allora, distinguere in concreto le due ipotesi di abusivo riempimento. In particolare, quello absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento. In altre parole, tutte le volte in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo si verterà in ipotesi di riempimento contra pacta, e non già absque pactis. Come però osservato dalla Suprema Corte, un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo, che negativo. E dunque anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta) e per dimostrate la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (Cass. ordinanza 17.1.2018, n. 899).
Orbene, applicando i suindicati principi alla fattispecie in esame, appare di tutta evidenza che le sottoscrizioni riferibili ai signori ed risultano apposte su moduli Parte_1 Persona_1
predisposti dalla Banca, come riferito dagli stessi querelanti e confermato dalle parti convenute
[...]
e ciò risulta pure di pronta evidenza documentale, come è dato Controparte_1 CP_2 CP_2 evincersi dalla fideiussione prodotta (doc. 1 dell'atto di citazione), che è rappresentata da un modulo prestampato recante lo schema di contratto di fideiussione, con gli appositi spazi da riempire relativamente all'importo e alle generalità dei contraenti.
Ciò posto, gli attori hanno dedotto che “la compilazione a più mani (importo e beneficiario) sia avvenuta in seguito alla sottoscrizione degli anziani signori”. In altre parole, ciò che i querelanti hanno assunto è la violazione di un presunto accordo di non riempimento delle clausole in bianco di un contratto di fideiussione che, in ogni caso, era tale già al momento della sottoscrizione.
Da tanto consegue l'inammissibilità della querela di falso.
Tale statuizione assorbe la decisione sull'eccezione della carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_5
4.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia;
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- ordina ex art. 226 c.p.c. la restituzione della copia dei documenti custoditi presso la cancelleria di questo Tribunale;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 4.237,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 20.2.2025
Il Giudice Il Presidente
(dott. Stefania Calò) (dott. Francesco Parisoli)
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