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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1538/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO n. C.F._1
18, ISPICA (RG), presso lo studio dell'avv. SALVATORE RUSTICO (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha esposto di aver Parte_1 ricevuto dall' le ordinanze ingiunzione n. OI- 000138878 in ragione CP_1 del mancato pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori, per euro 18.006,60, e n. OI- 000138879 in ragione del mancato pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori, per euro 17506,60, e ha agito al fine di sentire annullare/dichiarare illegittime le predette ordinanze.
Si è costituito in giudizio l' << per ivi rilevare che è in corso CP_1 procedimento di autotutela volto all'eliminazione dei crediti e conseguentemente all'annullamento delle sanzioni di cui alle emesse Ordinanze Ingiunzione. Invero, è stato riscontrato che, con riguardo al fascicolo per cui è causa, difettavano i presupposti per il configurarsi dell'illecito amministrativo >>; l'Ente previdenziale ha concluso chiedendo
<< dichiarare cessata la materia del contendere all'esito del procedimento in autotutela >>.
Parte ricorrente ha dato atto dell'effettivo annullamento e ha aderito, pertanto, alla richiesta di dichiarate la cessazione della materia del contendere;
ha, peraltro, rilevato che l'annullamento è intervenuto solo successivamente alla regolare instaurazione del contraddittorio e ha, pertanto, insistito in atti ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite.
In conformità con quanto concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
2 Va, altresì, osservato che - come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte - alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e ss.
c.p.c.. (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf.,
Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n. 576).
Ciò posto, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che vanno rimborsate alla parte ricorrente le spese di giudizio, secondo i principi della soccombenza virtuale, atteso che ha CP_1 riconosciuto che difettavano i presupposti per il configurarsi dell'illecito amministrativo;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1538/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 43,00 per spese vive, € 2.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Salvatore Rustico. Siracusa, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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