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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. OS La TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2931 2023
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Di Carlo Andrea Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NC PP
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 189 cpc depositate per l'udienza 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito di rinnovazione, il Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire
[...] Controparte_1 accertare l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall'ente a mezzo di atto di sollecito comunicato in data 7 luglio 2023 ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni del servizio di fognatura e depurazione relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto: i) l'intervenuta prescrizione del credito del a norma dell'art. 1, comma 4 e segg, legge 205/17 posto che il primo atto CP_1 interruttivo è stato compiuto dopo oltre due anni dalla data di scadenza di ciascuna fattura emessa;
ii) la collaborazione con l'ente locale, a cui, a seguito di richiesta di aggiornamento dell'utenza, è stato trasmesso l'elenco dei titolari delle unità immobiliari;
iii) l'assenza di prova
1 circa il regolare funzionamento del contatore del e l'effettuazione delle letture Parte_1 periodiche, per come è dato desumere dalla fatturazione annuale del medesimo consumo d'acqua, pari ad 81 m³; iv) l'assenza di un contratto sottoscritto dal;
v) la Parte_1 violazione degli artt. 44 e 46 della carta del servizio idrico del Comune di Controparte_1
, secondo cui le fatture vanno emesse una o più volte l'anno ed il volume delle acque
[...] reflue va determinato in conformità ai criteri contenuti nella tabella “A” nel caso non risulti possibile rilevare la quantità di reflui scaricati nel collettore fognario comunale.
Sulla scorta di tali motivi, il ha, in via preliminare, chiesto la Parte_1 sospensione dell'esecutività del sollecito di pagamento. Nel merito, ha richiesto di: i) dichiarare la prescrizione del credito del ii) dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del sollecito di pagamento del 7 luglio 2023.
Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, il
[...] ha ricostruito i fatti rappresentando che: i) l'ente ha assunto la Controparte_1 gestione del servizio idrico integrato a partire dal 14 aprile 2016; ii) fino all'anno 2020, sono stati fatturati al condominio i consumi di una singola unità immobiliare, applicando la tariffa
“reflue nucleo familiare stagionale”; iii) solo nel maggio dell'anno 2020, a seguito di accertamenti di ufficio ed interlocuzioni con l'amministrazione condominiale, si è scoperto che l'utenza 1048 intestata al condominio era, in realtà, composta da 176 unità immobiliari, mai dichiarate in precedenza;
iv) a seguito della scoperta, sono state emesse fatture ricalcolate
(definite “note di credito” dal convenuto) sulla base dei consumi effettivi, trasmesse al condominio con nota prot. 25079 del 29 dicembre 2020; v) con nota prot. 13757 comunicata il 7 luglio 2023, il Comune ha inviato nuovamente le fatture, sollecitando il pagamento.
Il convenuto ha, quindi, contestato la prescrizione del credito, chiedendo l'applicazione del termine quinquennale e rimarcando il comportamento doloso dell'attore, il quale non ha mai effettuato alcuna segnalazione pur ricevendo e pagando fatture irrisorie per il servizio di fognatura svolto a favore di 176 unità abitative.
Inoltre, il convenuto ha sottolineato che: i) all'interno del non Parte_1 esistono contatori per la misurazione dei reflui immessi in fognatura e, per tale mancanza, si
è proceduto, in conformità all'art. 44 del regolamento del SII, a calcolare un consumo presunto in rapporto ad un periodo di 180 giorni;
ii) l'assenza di un contratto sottoscritto dal
è legata alla circostanza che l'ente locale ha assunto la gestione del servizio idrico Parte_1
Pag. 2 di 14 integrato a partire dal 14 aprile 2016 sulla base della banca dati fornita dall'A.T.O di Palermo, in cui era inserita l'utenza 1048; iii) non sussiste alcuna violazione dell'art. 46 del regolamento del SII in quanto le fatture trasmesse il 29 dicembre 2020 e reinviate il 7 luglio 2023 sono un mero ricalcolo di quelle pregresse, aggiornato alla situazione effettiva dell'utenza del
. Parte_1
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
La causa, avente natura documentale, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 189 cpc, è stata rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, giova ricordare che il contratto di utenza idrica è un contratto concluso tra gestore ed utente, avente ad oggetto la fornitura di tutte le attività che compongono il servizio idrico integrato dietro il corrispettivo di una tariffa.
Trattasi di un contratto: i) bilaterale, in quanto concluso tra due parti;
ii) sinallagmatico, in quanto la tariffa non costituisce più un tributo bensì il corrispettivo del servizio;
iii) a forma vincolata, posto che il rapporto contrattuale, tenuto conto della natura del gestore e della peculiarità della funzione svolta, richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. 1549/18; Cass.
13742/24); iv) per adesione, posto che, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, si applicano le condizioni generali contenute nel regolamento del gestore.
I contratti di utenza, altresì, vanno qualificati come contratti eterointegrati. Ciò è particolarmente evidente in punto di determinazione delle tariffe, che non sono rimesse alla libera contrattazione delle parti ma sono imposte autoritativamente con provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito (le A.T.I. in Sicilia) approvato dall' La ragione è Pt_2 chiara e risiede nel fatto che l'acqua, quale bene pubblico, non assoggettabile a finalità lucrative, essenziale ed insostituibile per la vita e la comunità, richiede una regolamentazione volta a preservarne e assicurarne la corretta gestione nell'interesse generale. Ne consegue che i contratti di utenza obbligano non solo a quanto espressamente previsto dalla scrittura privata contrattuale ma anche a tutte le previsioni contenute nelle leggi – tra cui centrali sono il dlgs 152/06, la L.R. 19/15 – nei regolamenti adottati dall' (ex multis, il Ticsi ed il Pt_2
, nei provvedimenti delle A.T.I. Per_1
Relativamente alle tariffe, si evidenzia che, fino al 3 ottobre 2000, erano qualificate come tributi, con la conseguenza che ogni controversia era devoluta alla giurisdizione delle
Pag. 3 di 14 Commissioni Tributarie. A partire dal 3 ottobre 2000, in coerenza con la revisione del sistema idrico apportata dalla legge Galli, hanno assunto la natura di corrispettivo unico dell'intero servizio, complesso ed unitario.
Le tariffe, per espressa previsione del dlgs 152/06, sono stabilite dall'Ente di Governo dell'Ambito in conformità ai metodi tariffari elaborati dall' Pt_2
Si compongono di una quota fissa, che prescinde dal consumo effettivo e riflette gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti, e di una quota variabile, che è proporzionata al consumo e dà conto e ragione del nesso di corrispettività esistente tra le prestazioni contrattuali del gestore e dell'utente. La finalità non è quella di “far pagare l'acqua”, che è un bene pubblico, bensì quella di coprire i costi del servizio, per come previsto dall'art. 154 dlgs 152/06.
Le tariffe variano in relazione all'uso che si intende fare della risorsa idrica. In particolare, si distingue tra: i) uso domestico, a sua volta suddiviso in uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente;
ii) uso diverso (uso industriale, uso artigianale e commerciale, uso agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso pubblico disalimentabile, altri usi).
Le utenze domestiche sono quelle che consumano acqua per l'alimentazione, i servizi igienici e gli impieghi civili. Le tariffe che vi si collegano, con riguardo all'acquedotto, sono articolate in varie fasce di consumo, a cui corrisponde un prezzo crescente per metro cubo di acqua: la fascia agevolata, che è costruita a partire dalla quantità vitale di acqua (pari a 18,52 m³ annui pro capite) e dalla quantità di componenti il nucleo familiare che usufruisce dell'utenza
(minimo 3 in mancanza di specifiche indicazioni); la fascia base, che segue la fascia agevolata;
le tre fasce di eccedenza, che seguono la fascia base.
La logica del sistema è, evidentemente, quella di far pagare un prezzo agevolato per il fabbisogno essenziale di acqua e di stimolare, al contempo, un uso razionale della risorsa idrica, disincentivando gli sprechi.
Diversamente dal servizio acquedotto, per il quale è stabilito un prezzo crescente a metro cubo, il servizio di fognatura e depurazione viene fornito ad un prezzo fisso a metro cubo, senza distinzione per fasce.
La quantità di acqua reflua, sulla quale calcolare la tariffa, è espressamente individuata dall'art. 155, comma IV, dlgs 152/06, secondo cui “Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui
Pag. 4 di 14 al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita”. Pertanto, vige il principio per cui la quantità di acqua reflua è pari a quella prelevata dall'acquedotto.
La norma prevista dal legislatore è ribadita nel ma, per la sua applicazione, postula che Per_1
l'utenza sia servita da un acquedotto. Laddove l'approvvigionamento idrico non avviene tramite l'acquedotto è chiaro che occorre utilizzare un altro criterio per la quantificazione dei reflui e, a tal fine, sono rilevanti le previsioni del regolamento del servizio idrico integrato adottato dal gestore, che può legittimamente prevedere l'installazione di un contatore allo scarico per misurare la quantità di acque convogliate nel collettore fognario.
Poiché, come detto, la tariffa costituisce il corrispettivo del consumo, per garantire la corretta attuazione del rapporto contrattuale è centrale che il gestore curi la fornitura continua del servizio idrico integrato nonché il corretto funzionamento delle infrastrutture idriche e dei dispositivi di misura.
Se un servizio non viene fornito oppure è inattivo o totalmente inefficiente, l'utente può sollevare l'eccezione di inadempimento per opporsi al pagamento oppure, se ha già pagato, può agire per recuperare le somme versate. Viene in soccorso, in tal caso, l'istituto dell'art. 1460 cc, azionabile in via di eccezione o di azione, che ha trovato ampia applicazione, in relazione al servizio di depurazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
335/08.
Quanto ai dispositivi di misura, l'utente ha un obbligo di custodia mentre il gestore ha l'obbligo di installare e manutenere i contatori, di sostituirli in caso di guasto, di effettuare le letture in più periodi dell'anno. Ciò costituisce la premessa per la corretta applicazione del sistema tariffario, che è incentrato sul criterio dei consumi effettivi registrati dal contatore installato sul punto di consegna (cfr Timsii) e solo nell'eventualità dell'indisponibilità di tali dati si potrà procedere ad una ricostruzione presuntiva dei consumi (cfr . Per_1
Insorta una lite giudiziaria, su iniziativa del gestore che richiede il pagamento o dell'utente che agisce in accertamento negativo, il fornitore è sempre tenuto ad allegare e provare l'an ed il quantum del credito.
L'utente, dal canto suo, può contestare, purchè specificamente e non genericamente, il corretto funzionamento del contatore o il tariffario utilizzato oppure può far valere la prescrizione del credito.
Pag. 5 di 14 Tema particolarmente delicato è proprio quello della prescrizione, che ha visto il susseguirsi di alcuni significativi interventi del legislatore.
Originariamente, il corrispettivo del SII era sottoposto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma I, n. 4, cc decorrente da ciascuna scadenza dei periodi di consumo.
Successivamente, con la l. 205/17, il termine di prescrizione è stato ridotto da 5 anni a 2 anni e ne è stata anche modificata la decorrenza, che non corrisponde più all'ultimo periodo di consumo ma coincide con la data di scadenza della fattura o, in mancanza, con la data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa, pari a 45 giorni dalla scadenza del periodo di consumo.
Il nuovo regime, in virtù dell'art. 1, comma 10, legge 205/17, è divenuto operativo per le fatture idriche con scadenza successiva al 1 gennaio 2020.
Si è, quindi, posto il problema di come gestire il passaggio dalla prescrizione quinquennale alla prescrizione biennale con riguardo alle fatture emesse successivamente al 1 gennaio 2020 ma riferite a periodi di consumo pregressi.
In merito, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che, con la sentenza 15102/24, ha chiarito che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché
– quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 disp att. c.c.” (massima estratta da
De iure).
Ne consegue che i crediti sorti anteriormente al 1 gennaio 2020 ma destinati a prescriversi successivamente sono soggetti all'applicazione della legge che porta per prima alla prescrizione.
In tale contesto, occorre considerare che la versione originaria della legge di bilancio 2018 prevedeva, all'art. 1, comma V, l'inapplicabilità della prescrizione biennale laddove la mancata
Pag. 6 di 14 o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
Il dettato normativo è stato, però, abrogato dalla legge 160/2019 a partire dal 24 dicembre
2019 e, per l'effetto, il credito da corrispettivo del consumo idrico è stato ricondotto nell'ambito della prescrizione breve biennale, senza eccezione alcuna (cfr Cons. Stato, Sez.
VI, Sent., (data ud. 20/03/2025) 02/04/2025, n. 2792). Da qui, la riproposizione, con riguardo ai casi di responsabilità accertata dell'utente, del concorso tra la prescrizione quinquennale, operante nella vigenza della vecchia versione della legge 205/17, e la prescrizione biennale prevista dalla nuova versione della legge 205/17, che va risolto facendo applicazione dell'art. 252 disp att cc e, quindi, dando preferenza alla prescrizione più veloce.
Tale ulteriore profilo, comunque, ha scarsa rilevanza nell'ambito del sistema idrico posto che, come detto, la disciplina della prescrizione biennale è divenuta operativa da una data successiva all'abrogazione del comma V dell'art. 1 della legge 205/17 e, fino al 1 gennaio
2020, il termine di prescrizione del credito tariffario era, in ogni caso, quello quinquennale ex art. 2948 cc.
Come si può agevolmente comprendere, il legislatore, con il nuovo assetto normativo, per un verso, ha inteso proteggere l'utente contro richieste di pagamento tardive di maxi- conguagli, e, per altro verso, ha voluto introdurre una disciplina sulla prescrizione coerente con i controlli infrannuali sulle utenze a cui è chiamato il gestore.
La mala fede, però, non viene trascurata. Ed infatti, la causa imputabile all'utente, se, da un lato, non incide più sulla durata della prescrizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, comma V, legge 205/17, dall'altro lato può rilevare ai sensi dell'art. 2941, comma I, n. 8 cc, che prevede una causa di sospensione della prescrizione al ricorrere del presupposto del doloso occultamento del debito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esige: i) una condotta ingannatoria o fraudolenta da parte del debitore;
ii) la consapevolezza e la volontà di occultare il debito;
iii) l'idoneità della condotta a sorprendere la controparte, creando una situazione di vera e propria impossibilità di esercizio del diritto di credito.
Tenendo conto delle superiori coordinate ermeneutiche, nel caso di specie va, innanzitutto, sottolineato che la controversia oggetto del giudizio riguarda esclusivamente i canoni del servizio di fognatura e depurazione, non sussistendo un servizio di acquedotto svolto a favore del per come è dato desumere dagli scritti difensivi delle Parte_1 parti.
Pag. 7 di 14 Ne deriva che la correttezza della quantificazione dei reflui non può essere in alcun modo vagliata con riguardo alla conformità al parametro di cui all'art. 155, comma IV, dlgs 152/06, che, come visto, impone l'equivalenza tra acqua di scarico ed acqua prelevata dall'acquedotto.
Ciò posto, una prima e, peraltro, decisiva criticità fondatamente contestata dall'attore e, peraltro, rilevabile di ufficio, riguarda l'inesistenza del contratto di fornitura.
Come già osservato nella parte in diritto, il contratto di utenza idrica è soggetto alla forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, in assenza della produzione della scrittura privata conclusa tra le parti, la pretesa creditoria per il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione non può essere riconosciuta per carenza del titolo. Sul punto, non è possibile condividere la giustificazione addotta dal che ha rappresentato di essersi limitato a CP_1 subentrare in un rapporto in essere, in quanto è noto che la parte che fa valere un credito – sia essa l'originator, il cessionario del credito, il cessionario del contratto, il cessionario di azienda, il nuovo gestore di un servizio – deve provare i fatti costitutivi e, pertanto, se il credito scaturisce da un contratto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto nelle forme previste per la tipologia di contratto azionato, chiedendone, all'uopo, la consegna al dante causa o provvedendo, se del caso, a concludere un nuovo contratto.
Già solo per tale considerazione la domanda di accertamento negativo andrebbe accolta.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che, anche a voler ritenere sussistente un rapporto contrattuale per facta concludentia, valorizzando l'esistenza dell'allaccio ed il pagamento delle bollette pregresse, il credito del condominio non risulta adeguatamente giustificato sotto il profilo del quantum debeatur.
In proposito occorre, innanzitutto, rilevare una contraddizione nella linea difensiva del convenuto, il quale, per un verso, ha dedotto di aver addebitato i consumi effettivi (cfr pag.
4 della comparsa di risposta) e, per altro verso, ha evidenziato, in ragione della mancanza dei contatori, di aver ricostruito i consumi facendo applicazione dell'art. 44 del regolamento del servizio idrico, a mente del quale “Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore , guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al il Servizio dovrà CP_1 determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella “A”.
Pag. 8 di 14 In realtà, delle due l'una: o manca il contatore dei reflui ed allora è possibile calcolare gli scarichi con il criterio forfettario contenuto nella tabella “A”, oppure il contatore è presente ed allora i consumi vanno registrati a contatore, senza alcuna possibilità di ricorrere alla tabella “A” per la determinazione della quota variabile della tariffa.
Al di là del disordine segnalato, si osserva che i criteri di calcolo dei canoni sono riportati nelle fatture in atti – qualificabili come fatture di conguaglio o integrative di addebito e giammai, come sostenuto dal convenuto, come note di credito, ovvero come note di rettifica
“a credito” dell'utente – da cui emerge che il ha rivisto la quota fissa annua del CP_1 servizio fognatura e depurazione applicando il prezzo unitario di euro 16,63 per il numero totale delle unità immobiliari. Quanto alla quota variabile, la determinazione è stata effettuata assumendo un consumo costante di 7.744 m³ in tutti gli anni, che nasce certamente da una stima forfettaria e non da una ricostruzione effettiva.
Orbene, se il ricalcolo della quota fissa non desta criticità in quanto, per sua stessa natura, non è proporzionata al consumo, tanto non può dirsi con riferimento alla quota variabile.
Ed infatti, stando alle allegazioni del ed alla nota di accompagnamento delle fatture CP_1
a firma del Responsabile del Settore VII del 28 dicembre 2020, la stima forfettaria risulterebbe giustificata dal numero di immobili scoperti all'esito degli accertamenti e dall'assenza di misuratori di portata delle acque reflue in ciascuna unità.
In realtà, tale giustificazione non risulta convincente sotto due profili.
In primo luogo, va osservato che il numero di unità immobiliari non può influire sulla quota variabile del servizio in quanto, per determinare la quantità di reflui, non serve contare il numero di unità immobiliari presenti ma occorre un contatore funzionante installato nel punto di scarico della rete fognaria condominiale, a cui sono connessi gli scarichi individuali.
In secondo luogo, va evidenziato che l'utenza intestata al è Parte_1 un'utenza condominiale, con tariffa “reflue nucleo familiare stagionale”, ed è munita di un contatore identificato dalla matricola FD40.
Ciò significa che vi è un misuratore che registra la portata dei reflui immessi dallo scarico condominiale nella rete fognaria del e che fornisce, allora, tutti i dati necessari per CP_1 determinare la quota variabile del servizio di fognatura e depurazione. Se così è allora viene meno la fondatezza della giustificazione addotta dal per utilizzare il criterio CP_1 forfettario in luogo del criterio di quantificazione dei reflui al contatore, che, si badi, neppure
Pag. 9 di 14 è stato sostituito dopo le operazioni di ricalcolo dei consumi, per come risulta dalla bolletta
3902 del 8 gennaio 2021.
Vale la pena precisare che, in un contesto condominiale, al gestore non interessa affatto misurare la portata dei reflui provenienti dalle singole proprietà per la semplice ragione che non scaricano direttamente nel collettore comunale ma convogliano collettivamente nella conduttura condominiale.
È questo il significato di utenza condominiale: un unico punto di scarico, un unico contatore, un'unica autorizzazione allo scarico, un'unica controparte per il gestore, costituita dal condominio e non dai singoli condomini. Il gestore, quindi, fornirà il servizio di fognatura e depurazione al , titolare della rete fognaria condominiale, il quale, poi, Parte_1 provvederà a ripartire i costi del servizio tra tutti i condomini secondo i criteri vigenti. Come si vede, la quantificazione dei reflui prodotti dalle singole proprietà non è affare del gestore bensì una questione interna al condominio. Da qui, si ribadisce l'inconsistenza della motivazione addotta dal che, per giustificare l'impiego del forfait, ha argomentato CP_1 solo ed esclusivamente per la carenza dei contatori nelle sotto-utenze, da ritenersi, in realtà, elemento irrilevante a fronte della presenza del contatore condominiale matricola FD40.
Per concludere sul punto, la pretesa avanzata dal può ritenersi legittima con Parte_1 riguardo alla determinazione della quota fissa ma non per la parte relativa alla quota variabile, che è stata determinata forfettariamente ed in assenza di adeguata prova in ordine alla realizzazione dei presupposti previsti dall'art. 44 del regolamento del servizio idrico integrato.
Una volta individuato l'importo delle fatture esigibile, occorre affrontare il tema della prescrizione del credito, a partire dalla verifica della ricorrenza della causa di sospensione ex art. 2948, comma I, n. 8, cc invocata costantemente dal convenuto.
A riguardo va, innanzitutto, sottolineata l'assoluta irrilevanza della questione posto che, anche volendo ammettere l'esistenza di un comportamento doloso del , è palese Parte_1 che il dolo è stato senz'altro scoperto all'epoca del ricalcolo dei canoni.
Ne deriva che, con l'invio delle nuove fatture, in data 29 dicembre 2020, è venuta meno la presunta causa di sospensione.
In ogni caso, difficilmente, nella fattispecie, possono rintracciarsi i presupposti del “dolo” e del “occultamento”.
Pag. 10 di 14 Ciò in quanto il dolo richiede un comportamento positivo e fraudolento e non può ritenersi integrato dal semplice fatto che il abbia pagato le fatture senza mai segnalare al Parte_1
Comune l'errore nell'indicazione delle unità immobiliari. In tal caso, infatti, non si può parlare di “induzione in errore” posto che il è caduto in errore ex sé al tempo dell'emissione CP_1 delle fatture e non in virtù di una condotta decettiva imputabile al . Deve, poi, Parte_1 ritenersi che la buona fede oggettiva impone di non creare falsi affidamenti e di non deviare il processo di formazione dell'altrui volontà ma non comporta un generale dovere di
“autodenuncia”, né l'obbligo di porre rimedio agli errori della controparte.
Conseguentemente, è ardito addebitare al una condotta dolosa sic et simpliciter in Parte_1 virtù del mero silenzio e del pagamento degli importi periodicamente richiesti dal CP_1 con le bollette idriche.
Peraltro, manca del tutto il presupposto dell'occultamento posto che l'errore delle fatture, recanti l'indicazione di un numero di unità immobiliari pari ad 1, era immediatamente rilevabile ictu oculi dallo stesso soggetto emittente, non essendo immaginabile che un'utenza condominiale, per definizione composta da una pluralità di sotto-utenze, possa portare con sé una sola unità immobiliare.
In secondo luogo, appare del tutto implausibile che la consistenza del residence fosse ignota al Comune, il quale, riscuotendo annualmente l'Imu e la Tari, non può che essere a conoscenza dell'esistenza di ciascuna delle 176 unità immobiliari.
Si aggiunga, poi, che l'art. 21.4 del impone al gestore che non è in possesso dei dati Per_1 relativi al numero ed ai componenti dell'utenza condominiale di richiedere “formalmente” all'amministratore la comunicazione delle informazioni necessarie. Vi è, quindi, un onere di diligenza che, se adempiuto tempestivamente, avrebbe consentito di scoprire facilmente la realtà della composizione del – come peraltro avvenuto Parte_1 allorquando l'ente locale ha compiuto gli accertamenti d'ufficio nell'anno 2020. Da qui,
l'esclusione del presupposto del “occultamento”, che avrebbe richiesto la creazione da parte dell'utente di una situazione di vera e propria impossibilità di conoscenza del fatto costitutivo del credito, assolutamente non ravvisabile nella specie.
Acclarata l'irrilevanza e l'infondatezza dell'eccezione di sospensione della prescrizione, può procedersi all'individuazione del termine di prescrizione per ciascuna fattura ed alla verifica relativa all'estinzione del credito.
Pag. 11 di 14 Prima ancora, però, occorre puntualizzare che, nel calcolo della prescrizione, non si può tener conto della causa di sospensione ex art. 157 dl 34/20. Ciò in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 7 bis “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali” e del fatto che la norma afferisce alla materia della decadenza e non della prescrizione
Non rileva neppure il periodo di sospensione previsto dall'art. 68 dl 18/20, che postula la presenza di una cartella esattoriale, di un'ingiunzione fiscale, di un avviso di addebito, di un avviso di accertamento esecutivo recante, per il pagamento, una scadenza compresa tra la data del 8 maggio 2020 e la data del 31 agosto 2021. Ciò per la semplice ragione che, nella fattispecie, non è stato compiuto alcun atto impositivo e/o della riscossione da parte dell'ente locale.
Rileva, invece, la sospensione di 85 giorni, dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, contemplata dall'art. 67 del dl 18/20, che, per ragioni di coerenza con il successivo art. 68, deve ritenersi applicabile a tutte le entrate patrimoniali degli enti locali, comprese quelle non tributarie e suscettibili di essere poste a riscossione esattoriale. Pertanto, tenuto conto che il corrispettivo del SII, sebbene non costituisca un tributo, rappresenta comunque un'entrata di diritto privato per la cui riscossione l'ente locale può avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex r.d
639/1910 o, in presenza di un titolo esecutivo, dello strumento dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione che intercetta tale periodo va incrementata di 85 giorni.
Ciò posto, facendo applicazione dei principi di cui alla sentenza 15102/24 della Cassazione, sopra riportata, possono svolgersi le seguenti considerazioni:
- relativamente alla fattura n. 4662 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 14 aprile 2016 al 31 dicembre 2016, recante l'importo di € 5.713,48 e scadenza al 30 gennaio 2021, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla scadenza del periodo di consumo. Pertanto, includendo la sospensione Covid di 85 giorni, il credito si è prescritto in data 26 marzo 2022;
- relativamente alla fattura n. 4663 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2017, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 28 Febbraio 2021, trova applicazione il termine biennale poiché porta a maturazione la prescrizione prima del termine quinquennale. Ed infatti, applicando l'art. 4, comma I, legge 205/17, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla scadenza della bolletta, non inclusa nel periodo Covid, sicchè il
Pag. 12 di 14 termine scadrebbe il 28 febbraio 2023; applicando l'art. 2948 cc, invece, la prescrizione scadrebbe il 31 dicembre 2022 ma, dovendo includere la sospensione Covid, la scadenza sarebbe prorogata fino al 27 marzo 2023. Pertanto, richiamando il disposto di cui all'art. 252 dis att cc, si rende applicabile il termine di prescrizione biennale ed il credito del CP_1 conseguentemente, si è prescritto in data 28 febbraio 2023;
- relativamente alla fattura n. 4664 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2018 al 31 dicembre 2018, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 30 marzo 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 30 marzo 2023;
- relativamente alla fattura n. 4665 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 30 aprile 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 30 aprile 2023;
- relativamente alla fattura n. 3902 del 8 gennaio 2021, riferita al periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, recante l'importo di € 4.772,00 e scadenza al 27 febbraio 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 27 febbraio 2023.
Per tutto quanto esposto, non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo nel corso del periodo prescrizionale, tale non potendo neppure essere considerata la nota n. 13757 del 7 luglio 2023, che è un mero prospetto contabile e non un atto di intimazione di pagamento, deve ritenersi che il credito fatto valere dal , quand'anche vogliano ritenersi Parte_1 sussistenti i relativi fatti costitutivi, si è estinto per intervenuta prescrizione.
La domanda proposta da parte attrice va, quindi, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di accertamento negativo proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del credito del di Controparte_1
Pag. 13 di 14 di complessivi euro 38.706,48 veicolato dalle fatture nn. 4662, 4663, 4664, 4665 del CP_1
23 dicembre 2020 e dalla fattura n. 3902 del 8 gennaio 2021, per tutte le ragioni riportate in parte motiva;
CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del liquidandole in euro 6.700,00 per compensi ed euro Parte_1
545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
15/12/2025
Il Giudice
OS La TA
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. OS La TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2931 2023
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Di Carlo Andrea Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NC PP
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 189 cpc depositate per l'udienza 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito di rinnovazione, il Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire
[...] Controparte_1 accertare l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall'ente a mezzo di atto di sollecito comunicato in data 7 luglio 2023 ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni del servizio di fognatura e depurazione relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto: i) l'intervenuta prescrizione del credito del a norma dell'art. 1, comma 4 e segg, legge 205/17 posto che il primo atto CP_1 interruttivo è stato compiuto dopo oltre due anni dalla data di scadenza di ciascuna fattura emessa;
ii) la collaborazione con l'ente locale, a cui, a seguito di richiesta di aggiornamento dell'utenza, è stato trasmesso l'elenco dei titolari delle unità immobiliari;
iii) l'assenza di prova
1 circa il regolare funzionamento del contatore del e l'effettuazione delle letture Parte_1 periodiche, per come è dato desumere dalla fatturazione annuale del medesimo consumo d'acqua, pari ad 81 m³; iv) l'assenza di un contratto sottoscritto dal;
v) la Parte_1 violazione degli artt. 44 e 46 della carta del servizio idrico del Comune di Controparte_1
, secondo cui le fatture vanno emesse una o più volte l'anno ed il volume delle acque
[...] reflue va determinato in conformità ai criteri contenuti nella tabella “A” nel caso non risulti possibile rilevare la quantità di reflui scaricati nel collettore fognario comunale.
Sulla scorta di tali motivi, il ha, in via preliminare, chiesto la Parte_1 sospensione dell'esecutività del sollecito di pagamento. Nel merito, ha richiesto di: i) dichiarare la prescrizione del credito del ii) dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del sollecito di pagamento del 7 luglio 2023.
Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, il
[...] ha ricostruito i fatti rappresentando che: i) l'ente ha assunto la Controparte_1 gestione del servizio idrico integrato a partire dal 14 aprile 2016; ii) fino all'anno 2020, sono stati fatturati al condominio i consumi di una singola unità immobiliare, applicando la tariffa
“reflue nucleo familiare stagionale”; iii) solo nel maggio dell'anno 2020, a seguito di accertamenti di ufficio ed interlocuzioni con l'amministrazione condominiale, si è scoperto che l'utenza 1048 intestata al condominio era, in realtà, composta da 176 unità immobiliari, mai dichiarate in precedenza;
iv) a seguito della scoperta, sono state emesse fatture ricalcolate
(definite “note di credito” dal convenuto) sulla base dei consumi effettivi, trasmesse al condominio con nota prot. 25079 del 29 dicembre 2020; v) con nota prot. 13757 comunicata il 7 luglio 2023, il Comune ha inviato nuovamente le fatture, sollecitando il pagamento.
Il convenuto ha, quindi, contestato la prescrizione del credito, chiedendo l'applicazione del termine quinquennale e rimarcando il comportamento doloso dell'attore, il quale non ha mai effettuato alcuna segnalazione pur ricevendo e pagando fatture irrisorie per il servizio di fognatura svolto a favore di 176 unità abitative.
Inoltre, il convenuto ha sottolineato che: i) all'interno del non Parte_1 esistono contatori per la misurazione dei reflui immessi in fognatura e, per tale mancanza, si
è proceduto, in conformità all'art. 44 del regolamento del SII, a calcolare un consumo presunto in rapporto ad un periodo di 180 giorni;
ii) l'assenza di un contratto sottoscritto dal
è legata alla circostanza che l'ente locale ha assunto la gestione del servizio idrico Parte_1
Pag. 2 di 14 integrato a partire dal 14 aprile 2016 sulla base della banca dati fornita dall'A.T.O di Palermo, in cui era inserita l'utenza 1048; iii) non sussiste alcuna violazione dell'art. 46 del regolamento del SII in quanto le fatture trasmesse il 29 dicembre 2020 e reinviate il 7 luglio 2023 sono un mero ricalcolo di quelle pregresse, aggiornato alla situazione effettiva dell'utenza del
. Parte_1
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
La causa, avente natura documentale, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 189 cpc, è stata rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, giova ricordare che il contratto di utenza idrica è un contratto concluso tra gestore ed utente, avente ad oggetto la fornitura di tutte le attività che compongono il servizio idrico integrato dietro il corrispettivo di una tariffa.
Trattasi di un contratto: i) bilaterale, in quanto concluso tra due parti;
ii) sinallagmatico, in quanto la tariffa non costituisce più un tributo bensì il corrispettivo del servizio;
iii) a forma vincolata, posto che il rapporto contrattuale, tenuto conto della natura del gestore e della peculiarità della funzione svolta, richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. 1549/18; Cass.
13742/24); iv) per adesione, posto che, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, si applicano le condizioni generali contenute nel regolamento del gestore.
I contratti di utenza, altresì, vanno qualificati come contratti eterointegrati. Ciò è particolarmente evidente in punto di determinazione delle tariffe, che non sono rimesse alla libera contrattazione delle parti ma sono imposte autoritativamente con provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito (le A.T.I. in Sicilia) approvato dall' La ragione è Pt_2 chiara e risiede nel fatto che l'acqua, quale bene pubblico, non assoggettabile a finalità lucrative, essenziale ed insostituibile per la vita e la comunità, richiede una regolamentazione volta a preservarne e assicurarne la corretta gestione nell'interesse generale. Ne consegue che i contratti di utenza obbligano non solo a quanto espressamente previsto dalla scrittura privata contrattuale ma anche a tutte le previsioni contenute nelle leggi – tra cui centrali sono il dlgs 152/06, la L.R. 19/15 – nei regolamenti adottati dall' (ex multis, il Ticsi ed il Pt_2
, nei provvedimenti delle A.T.I. Per_1
Relativamente alle tariffe, si evidenzia che, fino al 3 ottobre 2000, erano qualificate come tributi, con la conseguenza che ogni controversia era devoluta alla giurisdizione delle
Pag. 3 di 14 Commissioni Tributarie. A partire dal 3 ottobre 2000, in coerenza con la revisione del sistema idrico apportata dalla legge Galli, hanno assunto la natura di corrispettivo unico dell'intero servizio, complesso ed unitario.
Le tariffe, per espressa previsione del dlgs 152/06, sono stabilite dall'Ente di Governo dell'Ambito in conformità ai metodi tariffari elaborati dall' Pt_2
Si compongono di una quota fissa, che prescinde dal consumo effettivo e riflette gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti, e di una quota variabile, che è proporzionata al consumo e dà conto e ragione del nesso di corrispettività esistente tra le prestazioni contrattuali del gestore e dell'utente. La finalità non è quella di “far pagare l'acqua”, che è un bene pubblico, bensì quella di coprire i costi del servizio, per come previsto dall'art. 154 dlgs 152/06.
Le tariffe variano in relazione all'uso che si intende fare della risorsa idrica. In particolare, si distingue tra: i) uso domestico, a sua volta suddiviso in uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente;
ii) uso diverso (uso industriale, uso artigianale e commerciale, uso agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso pubblico disalimentabile, altri usi).
Le utenze domestiche sono quelle che consumano acqua per l'alimentazione, i servizi igienici e gli impieghi civili. Le tariffe che vi si collegano, con riguardo all'acquedotto, sono articolate in varie fasce di consumo, a cui corrisponde un prezzo crescente per metro cubo di acqua: la fascia agevolata, che è costruita a partire dalla quantità vitale di acqua (pari a 18,52 m³ annui pro capite) e dalla quantità di componenti il nucleo familiare che usufruisce dell'utenza
(minimo 3 in mancanza di specifiche indicazioni); la fascia base, che segue la fascia agevolata;
le tre fasce di eccedenza, che seguono la fascia base.
La logica del sistema è, evidentemente, quella di far pagare un prezzo agevolato per il fabbisogno essenziale di acqua e di stimolare, al contempo, un uso razionale della risorsa idrica, disincentivando gli sprechi.
Diversamente dal servizio acquedotto, per il quale è stabilito un prezzo crescente a metro cubo, il servizio di fognatura e depurazione viene fornito ad un prezzo fisso a metro cubo, senza distinzione per fasce.
La quantità di acqua reflua, sulla quale calcolare la tariffa, è espressamente individuata dall'art. 155, comma IV, dlgs 152/06, secondo cui “Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui
Pag. 4 di 14 al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita”. Pertanto, vige il principio per cui la quantità di acqua reflua è pari a quella prelevata dall'acquedotto.
La norma prevista dal legislatore è ribadita nel ma, per la sua applicazione, postula che Per_1
l'utenza sia servita da un acquedotto. Laddove l'approvvigionamento idrico non avviene tramite l'acquedotto è chiaro che occorre utilizzare un altro criterio per la quantificazione dei reflui e, a tal fine, sono rilevanti le previsioni del regolamento del servizio idrico integrato adottato dal gestore, che può legittimamente prevedere l'installazione di un contatore allo scarico per misurare la quantità di acque convogliate nel collettore fognario.
Poiché, come detto, la tariffa costituisce il corrispettivo del consumo, per garantire la corretta attuazione del rapporto contrattuale è centrale che il gestore curi la fornitura continua del servizio idrico integrato nonché il corretto funzionamento delle infrastrutture idriche e dei dispositivi di misura.
Se un servizio non viene fornito oppure è inattivo o totalmente inefficiente, l'utente può sollevare l'eccezione di inadempimento per opporsi al pagamento oppure, se ha già pagato, può agire per recuperare le somme versate. Viene in soccorso, in tal caso, l'istituto dell'art. 1460 cc, azionabile in via di eccezione o di azione, che ha trovato ampia applicazione, in relazione al servizio di depurazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
335/08.
Quanto ai dispositivi di misura, l'utente ha un obbligo di custodia mentre il gestore ha l'obbligo di installare e manutenere i contatori, di sostituirli in caso di guasto, di effettuare le letture in più periodi dell'anno. Ciò costituisce la premessa per la corretta applicazione del sistema tariffario, che è incentrato sul criterio dei consumi effettivi registrati dal contatore installato sul punto di consegna (cfr Timsii) e solo nell'eventualità dell'indisponibilità di tali dati si potrà procedere ad una ricostruzione presuntiva dei consumi (cfr . Per_1
Insorta una lite giudiziaria, su iniziativa del gestore che richiede il pagamento o dell'utente che agisce in accertamento negativo, il fornitore è sempre tenuto ad allegare e provare l'an ed il quantum del credito.
L'utente, dal canto suo, può contestare, purchè specificamente e non genericamente, il corretto funzionamento del contatore o il tariffario utilizzato oppure può far valere la prescrizione del credito.
Pag. 5 di 14 Tema particolarmente delicato è proprio quello della prescrizione, che ha visto il susseguirsi di alcuni significativi interventi del legislatore.
Originariamente, il corrispettivo del SII era sottoposto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma I, n. 4, cc decorrente da ciascuna scadenza dei periodi di consumo.
Successivamente, con la l. 205/17, il termine di prescrizione è stato ridotto da 5 anni a 2 anni e ne è stata anche modificata la decorrenza, che non corrisponde più all'ultimo periodo di consumo ma coincide con la data di scadenza della fattura o, in mancanza, con la data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa, pari a 45 giorni dalla scadenza del periodo di consumo.
Il nuovo regime, in virtù dell'art. 1, comma 10, legge 205/17, è divenuto operativo per le fatture idriche con scadenza successiva al 1 gennaio 2020.
Si è, quindi, posto il problema di come gestire il passaggio dalla prescrizione quinquennale alla prescrizione biennale con riguardo alle fatture emesse successivamente al 1 gennaio 2020 ma riferite a periodi di consumo pregressi.
In merito, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che, con la sentenza 15102/24, ha chiarito che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché
– quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 disp att. c.c.” (massima estratta da
De iure).
Ne consegue che i crediti sorti anteriormente al 1 gennaio 2020 ma destinati a prescriversi successivamente sono soggetti all'applicazione della legge che porta per prima alla prescrizione.
In tale contesto, occorre considerare che la versione originaria della legge di bilancio 2018 prevedeva, all'art. 1, comma V, l'inapplicabilità della prescrizione biennale laddove la mancata
Pag. 6 di 14 o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
Il dettato normativo è stato, però, abrogato dalla legge 160/2019 a partire dal 24 dicembre
2019 e, per l'effetto, il credito da corrispettivo del consumo idrico è stato ricondotto nell'ambito della prescrizione breve biennale, senza eccezione alcuna (cfr Cons. Stato, Sez.
VI, Sent., (data ud. 20/03/2025) 02/04/2025, n. 2792). Da qui, la riproposizione, con riguardo ai casi di responsabilità accertata dell'utente, del concorso tra la prescrizione quinquennale, operante nella vigenza della vecchia versione della legge 205/17, e la prescrizione biennale prevista dalla nuova versione della legge 205/17, che va risolto facendo applicazione dell'art. 252 disp att cc e, quindi, dando preferenza alla prescrizione più veloce.
Tale ulteriore profilo, comunque, ha scarsa rilevanza nell'ambito del sistema idrico posto che, come detto, la disciplina della prescrizione biennale è divenuta operativa da una data successiva all'abrogazione del comma V dell'art. 1 della legge 205/17 e, fino al 1 gennaio
2020, il termine di prescrizione del credito tariffario era, in ogni caso, quello quinquennale ex art. 2948 cc.
Come si può agevolmente comprendere, il legislatore, con il nuovo assetto normativo, per un verso, ha inteso proteggere l'utente contro richieste di pagamento tardive di maxi- conguagli, e, per altro verso, ha voluto introdurre una disciplina sulla prescrizione coerente con i controlli infrannuali sulle utenze a cui è chiamato il gestore.
La mala fede, però, non viene trascurata. Ed infatti, la causa imputabile all'utente, se, da un lato, non incide più sulla durata della prescrizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, comma V, legge 205/17, dall'altro lato può rilevare ai sensi dell'art. 2941, comma I, n. 8 cc, che prevede una causa di sospensione della prescrizione al ricorrere del presupposto del doloso occultamento del debito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esige: i) una condotta ingannatoria o fraudolenta da parte del debitore;
ii) la consapevolezza e la volontà di occultare il debito;
iii) l'idoneità della condotta a sorprendere la controparte, creando una situazione di vera e propria impossibilità di esercizio del diritto di credito.
Tenendo conto delle superiori coordinate ermeneutiche, nel caso di specie va, innanzitutto, sottolineato che la controversia oggetto del giudizio riguarda esclusivamente i canoni del servizio di fognatura e depurazione, non sussistendo un servizio di acquedotto svolto a favore del per come è dato desumere dagli scritti difensivi delle Parte_1 parti.
Pag. 7 di 14 Ne deriva che la correttezza della quantificazione dei reflui non può essere in alcun modo vagliata con riguardo alla conformità al parametro di cui all'art. 155, comma IV, dlgs 152/06, che, come visto, impone l'equivalenza tra acqua di scarico ed acqua prelevata dall'acquedotto.
Ciò posto, una prima e, peraltro, decisiva criticità fondatamente contestata dall'attore e, peraltro, rilevabile di ufficio, riguarda l'inesistenza del contratto di fornitura.
Come già osservato nella parte in diritto, il contratto di utenza idrica è soggetto alla forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, in assenza della produzione della scrittura privata conclusa tra le parti, la pretesa creditoria per il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione non può essere riconosciuta per carenza del titolo. Sul punto, non è possibile condividere la giustificazione addotta dal che ha rappresentato di essersi limitato a CP_1 subentrare in un rapporto in essere, in quanto è noto che la parte che fa valere un credito – sia essa l'originator, il cessionario del credito, il cessionario del contratto, il cessionario di azienda, il nuovo gestore di un servizio – deve provare i fatti costitutivi e, pertanto, se il credito scaturisce da un contratto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto nelle forme previste per la tipologia di contratto azionato, chiedendone, all'uopo, la consegna al dante causa o provvedendo, se del caso, a concludere un nuovo contratto.
Già solo per tale considerazione la domanda di accertamento negativo andrebbe accolta.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che, anche a voler ritenere sussistente un rapporto contrattuale per facta concludentia, valorizzando l'esistenza dell'allaccio ed il pagamento delle bollette pregresse, il credito del condominio non risulta adeguatamente giustificato sotto il profilo del quantum debeatur.
In proposito occorre, innanzitutto, rilevare una contraddizione nella linea difensiva del convenuto, il quale, per un verso, ha dedotto di aver addebitato i consumi effettivi (cfr pag.
4 della comparsa di risposta) e, per altro verso, ha evidenziato, in ragione della mancanza dei contatori, di aver ricostruito i consumi facendo applicazione dell'art. 44 del regolamento del servizio idrico, a mente del quale “Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore , guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al il Servizio dovrà CP_1 determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella “A”.
Pag. 8 di 14 In realtà, delle due l'una: o manca il contatore dei reflui ed allora è possibile calcolare gli scarichi con il criterio forfettario contenuto nella tabella “A”, oppure il contatore è presente ed allora i consumi vanno registrati a contatore, senza alcuna possibilità di ricorrere alla tabella “A” per la determinazione della quota variabile della tariffa.
Al di là del disordine segnalato, si osserva che i criteri di calcolo dei canoni sono riportati nelle fatture in atti – qualificabili come fatture di conguaglio o integrative di addebito e giammai, come sostenuto dal convenuto, come note di credito, ovvero come note di rettifica
“a credito” dell'utente – da cui emerge che il ha rivisto la quota fissa annua del CP_1 servizio fognatura e depurazione applicando il prezzo unitario di euro 16,63 per il numero totale delle unità immobiliari. Quanto alla quota variabile, la determinazione è stata effettuata assumendo un consumo costante di 7.744 m³ in tutti gli anni, che nasce certamente da una stima forfettaria e non da una ricostruzione effettiva.
Orbene, se il ricalcolo della quota fissa non desta criticità in quanto, per sua stessa natura, non è proporzionata al consumo, tanto non può dirsi con riferimento alla quota variabile.
Ed infatti, stando alle allegazioni del ed alla nota di accompagnamento delle fatture CP_1
a firma del Responsabile del Settore VII del 28 dicembre 2020, la stima forfettaria risulterebbe giustificata dal numero di immobili scoperti all'esito degli accertamenti e dall'assenza di misuratori di portata delle acque reflue in ciascuna unità.
In realtà, tale giustificazione non risulta convincente sotto due profili.
In primo luogo, va osservato che il numero di unità immobiliari non può influire sulla quota variabile del servizio in quanto, per determinare la quantità di reflui, non serve contare il numero di unità immobiliari presenti ma occorre un contatore funzionante installato nel punto di scarico della rete fognaria condominiale, a cui sono connessi gli scarichi individuali.
In secondo luogo, va evidenziato che l'utenza intestata al è Parte_1 un'utenza condominiale, con tariffa “reflue nucleo familiare stagionale”, ed è munita di un contatore identificato dalla matricola FD40.
Ciò significa che vi è un misuratore che registra la portata dei reflui immessi dallo scarico condominiale nella rete fognaria del e che fornisce, allora, tutti i dati necessari per CP_1 determinare la quota variabile del servizio di fognatura e depurazione. Se così è allora viene meno la fondatezza della giustificazione addotta dal per utilizzare il criterio CP_1 forfettario in luogo del criterio di quantificazione dei reflui al contatore, che, si badi, neppure
Pag. 9 di 14 è stato sostituito dopo le operazioni di ricalcolo dei consumi, per come risulta dalla bolletta
3902 del 8 gennaio 2021.
Vale la pena precisare che, in un contesto condominiale, al gestore non interessa affatto misurare la portata dei reflui provenienti dalle singole proprietà per la semplice ragione che non scaricano direttamente nel collettore comunale ma convogliano collettivamente nella conduttura condominiale.
È questo il significato di utenza condominiale: un unico punto di scarico, un unico contatore, un'unica autorizzazione allo scarico, un'unica controparte per il gestore, costituita dal condominio e non dai singoli condomini. Il gestore, quindi, fornirà il servizio di fognatura e depurazione al , titolare della rete fognaria condominiale, il quale, poi, Parte_1 provvederà a ripartire i costi del servizio tra tutti i condomini secondo i criteri vigenti. Come si vede, la quantificazione dei reflui prodotti dalle singole proprietà non è affare del gestore bensì una questione interna al condominio. Da qui, si ribadisce l'inconsistenza della motivazione addotta dal che, per giustificare l'impiego del forfait, ha argomentato CP_1 solo ed esclusivamente per la carenza dei contatori nelle sotto-utenze, da ritenersi, in realtà, elemento irrilevante a fronte della presenza del contatore condominiale matricola FD40.
Per concludere sul punto, la pretesa avanzata dal può ritenersi legittima con Parte_1 riguardo alla determinazione della quota fissa ma non per la parte relativa alla quota variabile, che è stata determinata forfettariamente ed in assenza di adeguata prova in ordine alla realizzazione dei presupposti previsti dall'art. 44 del regolamento del servizio idrico integrato.
Una volta individuato l'importo delle fatture esigibile, occorre affrontare il tema della prescrizione del credito, a partire dalla verifica della ricorrenza della causa di sospensione ex art. 2948, comma I, n. 8, cc invocata costantemente dal convenuto.
A riguardo va, innanzitutto, sottolineata l'assoluta irrilevanza della questione posto che, anche volendo ammettere l'esistenza di un comportamento doloso del , è palese Parte_1 che il dolo è stato senz'altro scoperto all'epoca del ricalcolo dei canoni.
Ne deriva che, con l'invio delle nuove fatture, in data 29 dicembre 2020, è venuta meno la presunta causa di sospensione.
In ogni caso, difficilmente, nella fattispecie, possono rintracciarsi i presupposti del “dolo” e del “occultamento”.
Pag. 10 di 14 Ciò in quanto il dolo richiede un comportamento positivo e fraudolento e non può ritenersi integrato dal semplice fatto che il abbia pagato le fatture senza mai segnalare al Parte_1
Comune l'errore nell'indicazione delle unità immobiliari. In tal caso, infatti, non si può parlare di “induzione in errore” posto che il è caduto in errore ex sé al tempo dell'emissione CP_1 delle fatture e non in virtù di una condotta decettiva imputabile al . Deve, poi, Parte_1 ritenersi che la buona fede oggettiva impone di non creare falsi affidamenti e di non deviare il processo di formazione dell'altrui volontà ma non comporta un generale dovere di
“autodenuncia”, né l'obbligo di porre rimedio agli errori della controparte.
Conseguentemente, è ardito addebitare al una condotta dolosa sic et simpliciter in Parte_1 virtù del mero silenzio e del pagamento degli importi periodicamente richiesti dal CP_1 con le bollette idriche.
Peraltro, manca del tutto il presupposto dell'occultamento posto che l'errore delle fatture, recanti l'indicazione di un numero di unità immobiliari pari ad 1, era immediatamente rilevabile ictu oculi dallo stesso soggetto emittente, non essendo immaginabile che un'utenza condominiale, per definizione composta da una pluralità di sotto-utenze, possa portare con sé una sola unità immobiliare.
In secondo luogo, appare del tutto implausibile che la consistenza del residence fosse ignota al Comune, il quale, riscuotendo annualmente l'Imu e la Tari, non può che essere a conoscenza dell'esistenza di ciascuna delle 176 unità immobiliari.
Si aggiunga, poi, che l'art. 21.4 del impone al gestore che non è in possesso dei dati Per_1 relativi al numero ed ai componenti dell'utenza condominiale di richiedere “formalmente” all'amministratore la comunicazione delle informazioni necessarie. Vi è, quindi, un onere di diligenza che, se adempiuto tempestivamente, avrebbe consentito di scoprire facilmente la realtà della composizione del – come peraltro avvenuto Parte_1 allorquando l'ente locale ha compiuto gli accertamenti d'ufficio nell'anno 2020. Da qui,
l'esclusione del presupposto del “occultamento”, che avrebbe richiesto la creazione da parte dell'utente di una situazione di vera e propria impossibilità di conoscenza del fatto costitutivo del credito, assolutamente non ravvisabile nella specie.
Acclarata l'irrilevanza e l'infondatezza dell'eccezione di sospensione della prescrizione, può procedersi all'individuazione del termine di prescrizione per ciascuna fattura ed alla verifica relativa all'estinzione del credito.
Pag. 11 di 14 Prima ancora, però, occorre puntualizzare che, nel calcolo della prescrizione, non si può tener conto della causa di sospensione ex art. 157 dl 34/20. Ciò in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 7 bis “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali” e del fatto che la norma afferisce alla materia della decadenza e non della prescrizione
Non rileva neppure il periodo di sospensione previsto dall'art. 68 dl 18/20, che postula la presenza di una cartella esattoriale, di un'ingiunzione fiscale, di un avviso di addebito, di un avviso di accertamento esecutivo recante, per il pagamento, una scadenza compresa tra la data del 8 maggio 2020 e la data del 31 agosto 2021. Ciò per la semplice ragione che, nella fattispecie, non è stato compiuto alcun atto impositivo e/o della riscossione da parte dell'ente locale.
Rileva, invece, la sospensione di 85 giorni, dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, contemplata dall'art. 67 del dl 18/20, che, per ragioni di coerenza con il successivo art. 68, deve ritenersi applicabile a tutte le entrate patrimoniali degli enti locali, comprese quelle non tributarie e suscettibili di essere poste a riscossione esattoriale. Pertanto, tenuto conto che il corrispettivo del SII, sebbene non costituisca un tributo, rappresenta comunque un'entrata di diritto privato per la cui riscossione l'ente locale può avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex r.d
639/1910 o, in presenza di un titolo esecutivo, dello strumento dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione che intercetta tale periodo va incrementata di 85 giorni.
Ciò posto, facendo applicazione dei principi di cui alla sentenza 15102/24 della Cassazione, sopra riportata, possono svolgersi le seguenti considerazioni:
- relativamente alla fattura n. 4662 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 14 aprile 2016 al 31 dicembre 2016, recante l'importo di € 5.713,48 e scadenza al 30 gennaio 2021, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla scadenza del periodo di consumo. Pertanto, includendo la sospensione Covid di 85 giorni, il credito si è prescritto in data 26 marzo 2022;
- relativamente alla fattura n. 4663 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2017, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 28 Febbraio 2021, trova applicazione il termine biennale poiché porta a maturazione la prescrizione prima del termine quinquennale. Ed infatti, applicando l'art. 4, comma I, legge 205/17, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla scadenza della bolletta, non inclusa nel periodo Covid, sicchè il
Pag. 12 di 14 termine scadrebbe il 28 febbraio 2023; applicando l'art. 2948 cc, invece, la prescrizione scadrebbe il 31 dicembre 2022 ma, dovendo includere la sospensione Covid, la scadenza sarebbe prorogata fino al 27 marzo 2023. Pertanto, richiamando il disposto di cui all'art. 252 dis att cc, si rende applicabile il termine di prescrizione biennale ed il credito del CP_1 conseguentemente, si è prescritto in data 28 febbraio 2023;
- relativamente alla fattura n. 4664 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2018 al 31 dicembre 2018, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 30 marzo 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 30 marzo 2023;
- relativamente alla fattura n. 4665 del 23 dicembre 2020, riferita al periodo dal 1 gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, recante l'importo di € 9.407,00 e scadenza al 30 aprile 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 30 aprile 2023;
- relativamente alla fattura n. 3902 del 8 gennaio 2021, riferita al periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, recante l'importo di € 4.772,00 e scadenza al 27 febbraio 2021, trova applicazione il termine di prescrizione biennale, con decorrenza dalla scadenza della fattura.
Pertanto, il credito si è prescritto in data 27 febbraio 2023.
Per tutto quanto esposto, non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo nel corso del periodo prescrizionale, tale non potendo neppure essere considerata la nota n. 13757 del 7 luglio 2023, che è un mero prospetto contabile e non un atto di intimazione di pagamento, deve ritenersi che il credito fatto valere dal , quand'anche vogliano ritenersi Parte_1 sussistenti i relativi fatti costitutivi, si è estinto per intervenuta prescrizione.
La domanda proposta da parte attrice va, quindi, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di accertamento negativo proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del credito del di Controparte_1
Pag. 13 di 14 di complessivi euro 38.706,48 veicolato dalle fatture nn. 4662, 4663, 4664, 4665 del CP_1
23 dicembre 2020 e dalla fattura n. 3902 del 8 gennaio 2021, per tutte le ragioni riportate in parte motiva;
CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del liquidandole in euro 6.700,00 per compensi ed euro Parte_1
545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
15/12/2025
Il Giudice
OS La TA
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