Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 204/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. ssa Rita Pasqualina Curci Consigliere
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 204/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 869/2021 del Tribunale di
Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 23.12.2021 a conclusione del giudizio n.
98/2020 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”,
vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Campobasso, Parte_1 CodiceFiscale_1
P.zza Vittorio Emanuele II n. 49 presso lo studio dell'avv. Maria Bianchini che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso in appello.
CP_1
e
Costituente n. 197 presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Pensato che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
con l'intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2024.
Per il P.G.: rigetto dell'impugnazione; in subordine determinarsi in 200,00 euro l'ammontare dell'assegno divorzile per l'ex coniuge.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
16.05.2024.
FATTO
Con ricorso depositato il 21.01.2020, adiva il Tribunale di Campobasso per Controparte_2
sentir pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 27.12.1980 in Riccia, essendo decorsi i termini previsti Parte_1
dall'art. 3, co. 2, n. 8 L. 898/70 dall'omologa della separazione consensuale occorsa nel 2016.
Chiedeva altresì: a) l'assegnazione definitiva della casa coniugale di cui era comproprietario e che gli era stata attribuita in sede di separazione;
b) l'eliminazione o, in subordine, la riduzione ad euro 200
mensili dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge;
c) altre pronunzie accessorie su beni e crediti esulanti dal perimetro della controversia divorzile.
La resistente concordava con la prima domanda, ma non con le restanti. Parte_1
In particolare: a) si opponeva all'assegnazione definitiva al della casa coniugale, CP_2
osservando anzi che ne erano venuti meno i presupposti, essendo ormai sposato e altrove residente il figlio all'epoca convivente con il padre;
b) andava confermato l'assegno di euro 600 mensili Per_1 stabilito in sede di separazione, in ragione della durata del matrimonio (36 anni), del contributo da essa dato alla vita familiare e alla educazione dei figli, all'assenza di altre fonti di reddito attuale della medesima, di anni 60 e quindi di difficile accesso al mondo del lavoro.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 3.3.2020, con coeva ordinanza il
Presidente riduceva ad euro 400,00 l'entità dell'assegno di mantenimento, respingendo le altre domande.
In fase istruttoria, oltre alle produzioni documentali, venivano ascoltati i testi delle due parti sulle ragioni del divorzio e sulla percezione di redditi lavorativi, attuali e/o pregressi da parte della
. Parte_1
All'esito, con la sentenza n. 869/2021 il Tribunale di Campobasso dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai contendenti, confermava l'ordinanza presidenziale del
3/5.3.2020, rigettava tutte le altre domande e compensava le spese.
Con ricorso in appello notificato in data 27.06.2022 la ha proposto gravame avverso la Parte_1
suddetta sentenza per sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Campobasso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale
della sentenza n. 869/2021 … disporre a carico di l'obbligo di Controparte_2
corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, l'importo Parte_1
mensile di € 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
2. Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_2
di giudizio”.
Con comparsa dell'8.09.2022 si è costituito in giudizio per resistere al Controparte_2
gravame avversario e chiederne il rigetto, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo di appello la critica la sentenza impugnata per: Parte_1
“CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO.6 L. 898/70”.
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Di vero il Tribunale, nel far proprie le motivazioni delle sentenze della S.C. inerenti la materia oggetto dell'odierno gravame, dove viene evidenziato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo – compensativa, e malgrado la corretta individuazione dei criteri per la determinazione dell'assegno, tuttavia ha liquidato in favore della un assegno inadeguato (€ 400) rispetto alle reali condizioni economiche delle parti Parte_1
e senza alcun riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione, come già detto, i criteri compensativo - perequativo.
Passando all'esame del caso di specie, sussiste certamente una sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti. Invero l'appellante, disoccupata, ha provato, nel giudizio di primo grado, gli esborsi che sostiene mensilmente, tra cui il canone di locazione di € 200,00 mensili (cfr. doc. 20
contratto di locazione), oltre agli importi per il pagamento delle utenze e della spese mediche;
la casa coniugale, infatti è rimasta nella esclusiva disponibilità del CP_2
Il primo giudice, inoltre, quanto alla situazione reddituale dell'appellato non ha esaminato tutta la documentazione versata in atti da entrambe le parti e ha affermato a pag. 6 della sentenza che:
”Fortunatamente diversa e migliore è la situazione personale ed economica dell'ex marito che gode
di una pensione di circa 1.800,00 euro, fruisce della casa di cui è contitolare e che dignitosamente può sopravvivere anche con i 700 euro che – a suo dire – gli residuano, detratto il contributo a titolo
assistenziale che deve corrispondere all'ex coniuge”.
Risulta, infatti, che il non percepisce € 1.800.00 mensili, come erroneamente affermato CP_2
dal Tribunale, bensì un reddito annuo di € 29.096,02 come da Decreto n.57366 del 9.05.2008 (cfr.
doc. 1 depositato con la memoria istruttoria n. 2), e quindi mensilmente € 2.238,15 per 13 mensilità.
A ciò aggiungasi che il oltre alla pensione, percepisce i pagamenti delle c.d. royalties per CP_2
l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della casa coniugale: a tal proposito, la ha Parte_1
depositato in atti la documentazione dalla quale si evince che l'appellato ha ricevuto il pagamento delle royalties ammontanti a:
- € 1.794,91 per l'anno 2014, come si evince da copia e/c (cfr. doc. 3 depositato con la memoria istruttoria n.2);
- € 1.453,16 per l'anno 2015 (cfr. doc. 4 depositato con la memoria istruttoria n. 2);
- € 1.472,61 per l'anno 2016 (cfr. doc. 5 depositato con la memoria istruttoria n. 2).
La documentazione relativa agli anni successivi, attesa l'intervenuta separazione nel 2016,
non è stata depositata in quanto nella esclusiva disponibilità del CP_2
Pertanto, il reddito annuo complessivo a disposizione dell'appellato è pari a circa € 30.496,00
e deriva dalla pensione ammontante ad € 29.096,02 e dal pagamento delle royalties pari a €
1.400,00 circa.
Ne consegue, pertanto, che detratto l'assegno divorzile da corrispondere alla ex moglie, non residuano al € 700,00 mensili per vivere, come erroneamente sostenuto dal CP_2
Tribunale, bensì la maggior somma di € 1.891,34.
L'incolpevole mancanza di reddito in capo alla non consente alla stessa la Parte_1
possibilità di condurre una vita dignitosa, di talchè il primo giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti per riconoscere l'assegno divorzile sulla base del criterio assistenziale in una misura,
però, non adeguata. L'art. 5 della L. 898 del 1970, così come l'art. 2 della Costituzione, mantiene aperta comunque una dimensione solidaristica fra i coniugi in virtù del caso di specie, che non può essere ignorata.
Dopo 36 anni di matrimonio si impone quindi un rispetto per l'esperienza maturata e per i sacrifici fatti in comune dai coniugi.
La situazione di debolezza economica della è stata causata proprio dal fatto che Parte_1
la stessa, durante la vita matrimoniale, si è dedicata esclusivamente al lavoro domestico e alla cura del marito e dei figli, anzichè reperire un impiego retribuito.
Ne consegue, pertanto, che andava adeguatamente compensato questo squilibrio tra gli ex coniugi,
risultando una penalizzazione della , soprattutto perché non più giovane (ormai Parte_1
sessantunenne) e tale circostanza è preclusiva nella ricerca di un lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice.
La , infatti, durante i 36 anni di vita matrimoniale si è dedicata esclusivamente Parte_1
all'attività domestica e alla cura dei figli e del marito, precludendosi così l'inserimento nel mondo lavorativo.
L'appellante, inoltre, ha dovuto dedicarsi esclusivamente alla famiglia, atteso che il agente di Polizia Penitenziaria, svolgeva il proprio lavoro attenendosi a turni di CP_2
servizio con orario obbligatorio giornaliero e settimanale, diurno e notturno, nonché turni di lavoro straordinario diretto a fronteggiare, per lunghi periodi, particolari esigenze di servizio,
a volte senza programmazione preventiva, senza considerare i periodi di lavoro fuori regione.
La Cassazione (Sez. Un., sentenza n. 18287/2018) ha superato la concezione meramente assistenziale dell'assegno divorzile e ha introdotto una funzione perequativa>, che considera il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner.
Pertanto l'importo dell'assegno deve essere determinato dal giudice, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, in base alle condizioni economiche dei coniugi ed ai loro rispettivi redditi, tenendo conto dell'eventuale apporto dato da ciascun coniuge al
menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune durante il periodo del matrimonio.
A tal proposito, viene in rilievo proprio l'aiuto che l'ex moglie, rimasta economicamente più
debole al momento del divorzio, ha dato al coniuge attraverso il lavoro domestico e le occupazioni casalinghe inerenti la cura della famiglia. Questo apporto deve essere considerato e valutato in sede di determinazione dell'assegno divorzile. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
La moglie, che di comune accordo col marito, ha optato di rimanere a casa ha comunque contribuito con questo suo apporto alla conduzione della vita familiare e, in un certo senso,
ha arricchito il coniuge.
Al momento del divorzio, però, questa situazione va ristabilita.
Il divorzio, infatti, pone uno e, perciò, il giudice deve ricostruire la situazione economica delle parti e operare un bilanciamento o un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza, specie se sussiste una sperequazione determinata dal pregresso lavoro domestico.
Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello
squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico –
patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”.
Data la natura perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, occorre anche procedere alla valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico – patrimoniale dell'altra parte.
Da questa comparazione della situazione economica e reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di non avere adeguati mezzi propri e/o di non essere capace di procurarseli) emerge l'esistenza di un eventuale squilibrio.
In tal caso il giudice deve accertare “se la disparità economico - reddituale, lo squilibrio
rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del
contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi
della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo
coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza
pregante”.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto procedere, anche con il ricorso alle presunzioni, a considerare le scelte condivise nel corso del lungo matrimonio.
Il primo giudice, invece ha asserito ”… va sottolineato come nessuna prova abbia offerto la
di aver perso occasioni lavorative in ragione della sua attività Parte_1
endofamiliare, peraltro durata 36 anni e di cui nessuno ha censurato il pregio, l'intensità o
la dedizione, sicchè il titolo che le permette di aver oggi diritto all'assegno divorzile è solo
quello assistenziale in ragione della c.d. solidarietà post - coniugale”.
Ebbene, la , al fine di ottenere un assegno divorzile dignitoso, non era tenuta a Parte_1
provare “di aver perso occasioni lavorative in ragione della sua attività endofamiliare”,
atteso che l'appellante ha scelto in maniera condivisa con l'ex marito di dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia e della casa.
Ne consegue, pertanto che il Tribunale, avendo accertato che l'appellante non ha redditi propri e non è in grado di procurarseli, che la stessa è onerata dal pagamento del canone di locazione di € 200,000 essendo la casa coniugale nella esclusiva disponibilità del risulta CP_2
evidente la sussistenza dello squilibrio economico – reddituale dei coniugi (anche se il primo giudice ha erroneamente riportato un reddito inferiore del e non quello effettivo di CP_2
circa € 30.000,00 come sopra precisato e documentato dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle censure mosse alla sentenza impugnata, questa, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, va riformata, nel senso di aumentare l'assegno divorzile all'importo di € 500,00 mensili, che appare congruo alla luce dei criteri normativi che regolano la materia e della fattispecie concreta. La richiesta della Parte_1
di € 650,00 mensili non può trovare accoglimento alla luce della condivisibile pronuncia della Cassazione, Sez. I, Ord. n. 5605 del 28.02.2020, secondo la quale “La determinazione
dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede
di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle
parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo l'assegno di
separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione
dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al
contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve
invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e
perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della l. 898 del 1970, essendo
volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Il secondo motivo di appello, che attinge la disposta compensazione delle spese processuali ,
rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle stesse che consegue alla riforma della sentenza appellata.
L'esito complessivo ed unitario del giudizio si palesa non del tutto favorevole all'appellante:
per tale ragione le spese processuali del doppio grado di giudizio vanno compensate per la metà tra le parti, mentre la residua metà rimane a carico dell'appellato per il principio di soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, per il primo grado, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.,
parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
e per il secondo grado, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile- complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
204/2022 R.G. sull'appello proposto con ricorso notificato in data 27.06.2022 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale presso la
[...] Controparte_2
Corte di Appello, avverso la sentenza n. 869/2021 del Tribunale di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 23.12.2021 a conclusione del giudizio n. 98/2020 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata
2) Dispone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito del Controparte_2
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 500,00 Parte_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
3) Compensa per la metà tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio e condanna parte appellata al rimborso, in favore dell'appellante, della residua metà
che, nell'intero, liquida, per il primo grado, in € 3.537,00 per compensi professionali,
oltre spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado liquida, nell'intero, in € 5.102,00 per compensi professionali,
oltre spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge,
disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 23.01.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella