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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 19/11/2025, alle ore 09:35, innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 4097 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2019, è comparso l'avvocato Efisio BUSIO, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4097 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Efisio BUSIO Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Isonzo, 7, Iglesias, presso il C.F._1 difensore, attore contro
(C.F. ), contumace, CP_1 P.IVA_2 convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con le ingiunzioni di pagamento di seguito elencate, emesse ai sensi dell'art. 2 comma 1
R.D. 639/1910 e dell'art. 229 D.Lgs. 51/1998, gestore unico del CP_1
Servizio Idrico Integrato per la Sardegna, ha ordinato al il Parte_1 pagamento di complessivi 284.680,63 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza ubicata in località Is Coras, Sestu, per le partite di cui alle fatture menzionate nell'ingiunzione. Segue elenco:
1) ingiunzione n. 52033/1192 data di notifica: 04/04/2019
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 importo richiesto: € 19.994,72 fatture di riferimento:
- n. 690027817 del 30/12/2017 – € 19.894,38
- n. 690003176 del 26/01/2016 – residuo € 42,59
- n. 23118034 del 10/08/2011 – residuo € 7,75
2) ingiunzione n. 52033/1193 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 11.902,39 fatture di riferimento:
- n. 21185778 del 29/12/2010 – € 11.902,39
3) ingiunzione n. 52033/1194 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 21.949,95 fatture di riferimento:
- n. 21185785 del 29/12/2010 – € 21.949,95
4) ingiunzione n. 52033/1195 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 34.623,07 fatture di riferimento:
- n. 102166871 del 31/05/2011 – € 8.622,70
- n. 21185788 del 29/12/2010 – € 26.000,37
5) ingiunzione n. 52033/1197 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 52.921,85 fatture di riferimento:
- n. 21185815 del 29/12/2010 – € 52.921,85
6) ingiunzione n. 52033/1198 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 24.877,08
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3
fatture di riferimento:
- n. 21185817 del 29/12/2010 – € 24.877,08
7) ingiunzione n. 52033/1199 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 25.230,59 fatture di riferimento:
- n. 21185818 del 29/12/2010 – € 25.230,59
8) ingiunzione n. 52033/1200 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 59.006,93 fatture di riferimento:
- n. 2139514 del 06/04/2010 – € 59.006,93
9) ingiunzione n. 52033/1201 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 21.576,04 fatture di riferimento:
- n. 102166930 del 31/05/2011 – € 3.320,35
- n. 21185820 del 29/12/2010 – € 18.255,69
10) ingiunzione n. 52040/4310 data di notifica: 18/04/2019 importo richiesto: € 1.421,21 fatture di riferimento:
- n. 6900033171 del 26/01/2016 – € 1.421,21
11) ingiunzione n. 52040/4329 data di notifica: 18/04/2019 importo richiesto: € 11.193,80 fatture di riferimento:
- n. 21185822 del 29/12/2010 – € 11.193,80
2. Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.05.2019, il ha Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 convenuto in giudizio l fine di opporsi alle ingiunzioni di pagamento CP_1 di cui al punto che precede. Nell'atto: difese per tutte le ingiunzioni opposte a. ha sostenuto che lo strumento dell'ingiunzione previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910 non potesse essere utilizzato per la riscossione coattiva in materia di tariffa del servizio idrico integrato, in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 46/1999, tale attività di recupero avrebbe dovuto essere effettuata mediante ruolo da demandare al concessionario della riscossione e non tramite ingiunzione fiscale emessa da una società per azioni a partecipazione pubblica come ha aggiunto che, CP_1 per gli stessi motivi l'ingiunzione non potesse comunque costituire titolo esecutivo, ma solo atto prodromico all'iscrizione a ruolo in seguito all'accertamento dei crediti ivi indicati;
b. ha sostenuto che non rientrasse tra i soggetti legittimati ad CP_1 avvalersi dell'ingiunzione fiscale, poiché tale strumento era riservato alle pubbliche amministrazioni in senso stretto;
trattandosi di una società di capitali, pur in presenza di partecipazione pubblica, la natura giuridica dell'ente non consentiva l'applicazione analogica delle disposizioni riservate alle pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 2
e 3 del R.D. 639/1910;
c. ha sostenuto che il funzionario firmatario degli atti impugnati non avesse i poteri necessari per la sottoscrizione delle ingiunzioni, in quanto, secondo lo statuto societario di tale competenza spettava esclusivamente CP_1 all'Amministratore Unico o al Direttore Generale;
inoltre, ha sostenuto che la procura speciale conferita alla dott.ssa non fosse idonea a legittimare l'emissione Persona_1 degli atti, determinandone l'inesistenza giuridica;
d. ha sostenuto che la notifica degli atti fosse irregolare, in quanto si trattava di documenti informatici firmati digitalmente ma trasmessi in formato cartaceo in assenza di attestazione di conformità all'originale informatico, come previsto dall'art. 23 del D.lgs. 82/2005; sul punto ha precisato che tale omissione rendesse i documenti notificati privi di efficacia giuridica e quindi inesistenti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 difese per le singole ingiunzioni opposte e. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1192, ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 690027817 (mandati n. 20590 e 20591) e della fattura n. 23118034
(mandato n. 5361); ha aggiunto che, quanto alla fattura n. 690003176, era stato emesso un mandato errato (n. 2079) rispetto alla determina di liquidazione, ma che la procedura di liquidazione dell'importo residuo era stata già avviata e comunicata al
Gestore;
f. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1193, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
g. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1194, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
h. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1195, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
i. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1197, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
j. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1198, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
k. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1199, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
l. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1200, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
m. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1201, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
n. con riferimento all'ingiunzione n. 52040/4310, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi;
o. con riferimento all'ingiunzione n. 52040/4329, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (18.04.2019).
3. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle ingiunzioni di pagamento opposte
e/o la carenza di potere in capo ad ad emettere ingiunzione fiscale di cui CP_1 al R.D. 639/1910 e/o l'incompetenza del funzionario che le ha emesse e per l'effetto, annullare, dichiarare nulle, revocare e/o comunque dichiarare inefficaci le ingiunzioni impugnate e che nulla è dovuto dall'opponente.
2) In via subordinata, nel seguente ordine:
a. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti e, per l'effetto, annullare, dichiarare nulli o comunque inefficaci gli atti di ingiunzione impugnati e che nulla è dovuto dall'opponente;
b. accertare e dichiarare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato in ingiunzione e, per l'effetto, annullare e/o revocare, dichiarare nulli e/o
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 comunque inefficaci gli atti di ingiunzione impugnati e che nulla è dovuto dall'opponente;
c. accertare e dichiarare che i consumi riportati nelle fatture poste a fondamento delle ingiunzioni opposte sono anomali e non corrispondenti a quelli effettivi delle relative utenze e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità degli importi ingiunti e non dovute le somme richieste e quindi annullare e/o dichiarare nulle e/o revocare le ingiunzioni di pagamento per cui è causa;
d. laddove venisse accertata la parziale prescrizione dei crediti ingiunti, o dovessero risultare, in corso di causa, somme dovute — eventualmente in via riconvenzionale — portare gli importi in compensazione con i crediti vantati dal Parte_2 accertati in corso di causa nei confronti di CP_1
Spese vinte”.
4. non si è costituita nel presente giudizio, nonostante sia stata regolarmente CP_1 citata e, nell'udienza del 25.10.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24.11.2023, il
Pt_1
a. ha insistito nell'eccezione di prescrizione crediti riferiti alle fatture emesse negli anni
2010 e 2011, precisando che la notificazione degli atti volti ad ottenerne il pagamento era avvenuta nel 2019;
b. ha precisato le conclusioni nel modo seguente:
“In via principale di rito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle ingiunzione di pagamento opposte e/o la carenza di potere in capo ad ad emettere ingiunzione CP_1 fiscale di cui al R.D. 639/1910 e/o l'incompetenza del funzionario che ha emesse le ingiunzioni opposte e/o l'inesistenza delle notificazioni delle ingiunzioni opposte, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e/o annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficaci le ingiunzione impugnate nn° 52033/1192 - 52033/1193 -
52033/1194 - 52033/1195 - 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -
52033/1201 - 52040/4310 - 52040/4329 mandando assolto il da Parte_2 ogni avversa pretesa
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 2) in via subordinata, nel seguente ordine:
a – accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti riferiti a fatture emesse negli anni 2010 e 2011 richiamate ed indicate negli atti di ingiunzione per cui è causa nn° 52033/1192 - 52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195 -
52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -52033/1201 - 52040/4329 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dei pretesi crediti mandando assolto il Parte_2
da ogni avversa richiesta;
[...]
b - accertare e dichiarare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti portati negli atti di ingiunzione di pagamento per cui è causa nn° 52033/1192 -
52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195 - 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 -
52033/1200 -52033/1201 - 52040/4310 - 52040/4329 e per l'effetto annullare e/o revocare, dichiarare nulli e/o comunque inefficaci i medesimi atti di ingiunzione mandando assolto il comune di Iglesias da ogni avversa richiesta;
c – accertare e dichiarare che i consumi ripotrtati nelle fatture poste a fondamento delle ingiunzioni opposte sono anomali e non corrispondenti a quelli effettivi delle relative utenze e per l'effetto dichiare l'erroneità degli importi ingiunti e non dovute le somme richieste e quindi annullare e/ dichiare nulle e/o revocare le ingiunzioni di pagamento per cui è causa nn° 52033/1192 - 52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195
- 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -52033/1201 - 52040/4310 -
52040/4329 mandando assolto il comune di Iglesias da ogni avversa richiesta;
Spese vinte.”.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 20.12.2023, il ha prodotto i seguenti documenti: Pt_1
1) copia ingiunzione n°52033/1192;
2) copia ingiunzione n°52033/1193;
3) copia ingiunzione n°52033/1194;
4) copia ingiunzione n°52033/1195;
5) copia ingiunzione n°52033/1197;
6) copia ingiunzione n°52033/1198;
7) copia ingiunzione n°52033/1199;
8) copia ingiunzione n°52033/1200;
9) copia ingiunzione n°52033/1201;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 10) copia ingiunzione n°52040/4310;
11) copia ingiunzione n°52040/4329
12) copia mandato di pagamento n. 20590 del 27.11.2018
13) copia mandato di pagamento n. 20591 del 28.11.2018
14) copia mandato di pagamento n. 5361 del 05.10.2011
15) copia Nota Resp. Ufficio Provv.to e relativi allegati del 20-12-2023
16) copia Controparte_2
17) Procura Speciale Rep. 137054 del 27.12.2015
18) Procura Speciale Rep. 5498 del 26.10.2018
7. Nell'udienza del 23.10.2024, il ha chiesto un rinvio “per consentire alla parte Pt_1 attrice di valutare se la causa sia decidibile allo stato degli atti o se vi sia necessità di eventuale consulenza tecnica d'ufficio”.
8. Nell'udienza del 12.03.2025, il ha chiesto un rinvio “per verificare la Pt_1 possibilità di imbastire con una trattativa finalizzata alla conciliazione e in CP_1 difetto per valutare se occorra sollecitare una CTU sulla funzionalità dei contatori e
l'attendibilità dei consumi”.
9. Nell'udienza del 25.09.2025, il ha chiesto un rinvio “per verificare lo stato di Pt_1 tutti i pagamenti”.
10. La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
11. Con decreto del 06.10.2025 il giudice ha invitato l'attore-opponente a dare prova del pagamento del contributo unificato. Il ha assolto a tale onere con deposito Pt_1 telematico del 07.10.2025.
12. Con deposito telematico del 12.11.2025, il ha esposto di aver Parte_2 pagato anche gli importi residui non prescritti e ha prodotto la determina dirigenziale n.
3564 del 06.11.2025 (doc. 1) e i mandati di pagamento (doc. 2):
- n. 23043/2025 – riferito alla fattura n. 690003176 di cui all'ingiunzione n. 52033/1192, indicata come numero 1 nell'elenco di cui all'atto di citazione;
- n. 23044/2025 – riferito alla fattura n. 690003171, di cui all'ingiunzione n.
52040/4310, indicata come numero 10 nell'elenco di cui all'atto di citazione.
13. Nell'udienza odierna l'opponente ha confermato le conclusioni già rassegnate rinunciando alla discussione orale e il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 ****
14. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso l'ingiunzione n. 52040/4310, per la quale il ha ammesso di essere Pt_1 debitore delle somme ingiunte, spiegando che la fattura ivi indicata non era stata “a suo tempo liquidata perché non risulta essere presente in contabilità” e ha pagato in corso di causa il relativo debito, pari a 1.454,21 euro (cfr. docc. 1 e 2 prodotto con deposito telematico del 12.11.2025).
15. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi e nei termini che seguono.
15.1 L'eccezione secondo cui non potrebbe agire in via esecutiva senza CP_1
l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione, come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016 – è irrilevante nel presente giudizio di cognizione, trattandosi di questione che, al più, potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi.
15.2 L'eccezione secondo cui l'ingiunzione sarebbe illegittima, in quanto emessa da soggetto giuridico privato, mediante l'utilizzo degli strumenti di recupero coattivo previsti dagli artt. 2 e segg. del Regio Decreto n. 639/1910 riservati alle pubbliche amministrazioni – è infondata per le seguenti ragioni:
a. l'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile;
b. l'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
i. «Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.» (comma 3-bis)
ii. «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»
(comma 3-ter);
c. una società interamente partecipata da la quale CP_1 CP_3 ha come soci 342 Comuni sardi, oltre alla ed è stata costituita il Controparte_4
22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla Controparte_5 fusione delle società consorziate;
d. con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio
2015, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, poi ha affidato a Controparte_6
"in house providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio CP_1
Idrico Integrato della Sardegna;
e. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla
partecipata dalla e da comuni, nei Controparte_7 Controparte_4 confronti degli utenti del servizio idrico integrato”;
f. non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, CP_1 eroga un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali;
15.3 L'eccezione secondo cui la notifica degli atti di ingiunzione sarebbe irregolare e comporterebbe l'inesistenza degli atti, in quanto si trattava di documenti informatici firmati digitalmente ma trasmessi in formato cartaceo in assenza di attestazione di conformità all'originale informatico, come previsto dall'art. 23 del D.lgs. 82/2005 – è irrilevante perché l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sull'efficacia dell'ingiunzione stessa – quale atto amministrativo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro – e, quindi, non incide sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che CP_1
l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
15.4 L'eccezione di pagamento con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1192, è fondata, in quanto l'attore, nella seconda memoria 183/6 c.p.c. ha fornito prova:
a. del pagamento della fattura n. 690027817 mediante i mandati n. 20590 e 20591
(cfr. docc. 12 e 13 prodotti con la memoria)
b. del pagamento della fattura n. 23118034 mediante il mandato n. 5361 (cfr. doc. 14 prodotto con la memoria);
c. dell'avvenuta compensazione del debito residuo della fattura n. 690003176, pari a
42,59 euro, con crediti maturati dall'ente come spiegato nella nota inviata dall'Ufficio Appalti/Contratti/Provveditorato del del Parte_2
20.12.2023 di cui al doc. 15 prodotto con la memoria;
debito residuo che, peraltro, il con spirito di collaborazione, ha deciso di pagare nuovamente anche Pt_1 in corso di causa, allo scopo di evitare contestazioni di sorta (cfr. doc. 2 prodotto con deposito telematico del 12.11.2025).
15.5 L'eccezione di prescrizione con riferimento alle ingiunzioni nn. 52033/1193,
52033/1194, 52033/1195, 52033/1197, 52033/1198, 52033/1199, 52033/1200,
52033/1201, 52040/4329 è fondata, in quanto:
a. il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere e nel caso di specie ha durata quinquennale (art. 2948 c.c.);
b. il Gestore del SII può chiedere il pagamento dei consumi di un determinato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 periodo man mano che maturano;
c. per interrompere la prescrizione occorre una richiesta di pagamento effettivamente ricevuta dall'utente e che rechi l'indicazione delle prestazioni rese (acqua erogata), del periodo cui il credito si riferisce e dell'importo preteso;
d. le fatture di cui alle ingiunzioni in questione (come meglio indicate nell'elenco di cui al punto 1 che precede) afferiscono a crediti riconducibili, al più tardi, agli anni 2010 e 2011, in quanto sono state emesse in quegli anni;
e. non vi è né allegazione né tantomeno prova che abbia interrotto CP_1 la prescrizione con lettere di diffida o invio delle fatture prima della notifica delle ingiunzioni opposte, queste ultime ricevute dall'utente nella prima metà dell'aprile 2019;
f. in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sono prescritti tutti i crediti relativi al periodo precedente il giugno 2014.
16. Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi – tenuto conto della parziale soccombenza del che si è riconosciuto debitore per una sola delle 11 ingiunzioni opposte, Pt_1 peraltro di valore esiguo rispetto alle altre oggetto di causa – vanno poste per 10/11 a carico di con compensazione del restante 1/11. CP_1
18. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 260.001 euro a 520.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale il difensore di parte attrice ha rinunciato alla discussione orale e si è limitato a confermare le conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 19. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento delle partite di cui alle fatture indicate nell'ingiunzione n. 52040/4310;
b. annulla le ingiunzioni di pagamento nn. 52033/1192, 52033/1193, 52033/1194,
52033/1195, 52033/1197, 52033/1198, 52033/1199, 52033/1200, 52033/1201,
52040/4329;
c. dichiara null'altro è dovuto per le partite di cui alle ingiunzioni medesime;
d. condanna rifondere il delle spese CP_1 Parte_2 processuali, così liquidate:
€ 3.544,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 2.338,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.206,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 13,07 per spese di notifica;
€ 1.214,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.806,00 complessivi;
€ con compensazione di 1/10 complessivi5.278,18 oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 19/11/2025, alle ore 09:35, innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 4097 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2019, è comparso l'avvocato Efisio BUSIO, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4097 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Efisio BUSIO Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Isonzo, 7, Iglesias, presso il C.F._1 difensore, attore contro
(C.F. ), contumace, CP_1 P.IVA_2 convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con le ingiunzioni di pagamento di seguito elencate, emesse ai sensi dell'art. 2 comma 1
R.D. 639/1910 e dell'art. 229 D.Lgs. 51/1998, gestore unico del CP_1
Servizio Idrico Integrato per la Sardegna, ha ordinato al il Parte_1 pagamento di complessivi 284.680,63 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza ubicata in località Is Coras, Sestu, per le partite di cui alle fatture menzionate nell'ingiunzione. Segue elenco:
1) ingiunzione n. 52033/1192 data di notifica: 04/04/2019
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 importo richiesto: € 19.994,72 fatture di riferimento:
- n. 690027817 del 30/12/2017 – € 19.894,38
- n. 690003176 del 26/01/2016 – residuo € 42,59
- n. 23118034 del 10/08/2011 – residuo € 7,75
2) ingiunzione n. 52033/1193 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 11.902,39 fatture di riferimento:
- n. 21185778 del 29/12/2010 – € 11.902,39
3) ingiunzione n. 52033/1194 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 21.949,95 fatture di riferimento:
- n. 21185785 del 29/12/2010 – € 21.949,95
4) ingiunzione n. 52033/1195 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 34.623,07 fatture di riferimento:
- n. 102166871 del 31/05/2011 – € 8.622,70
- n. 21185788 del 29/12/2010 – € 26.000,37
5) ingiunzione n. 52033/1197 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 52.921,85 fatture di riferimento:
- n. 21185815 del 29/12/2010 – € 52.921,85
6) ingiunzione n. 52033/1198 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 24.877,08
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3
fatture di riferimento:
- n. 21185817 del 29/12/2010 – € 24.877,08
7) ingiunzione n. 52033/1199 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 25.230,59 fatture di riferimento:
- n. 21185818 del 29/12/2010 – € 25.230,59
8) ingiunzione n. 52033/1200 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 59.006,93 fatture di riferimento:
- n. 2139514 del 06/04/2010 – € 59.006,93
9) ingiunzione n. 52033/1201 data di notifica: 04/04/2019 importo richiesto: € 21.576,04 fatture di riferimento:
- n. 102166930 del 31/05/2011 – € 3.320,35
- n. 21185820 del 29/12/2010 – € 18.255,69
10) ingiunzione n. 52040/4310 data di notifica: 18/04/2019 importo richiesto: € 1.421,21 fatture di riferimento:
- n. 6900033171 del 26/01/2016 – € 1.421,21
11) ingiunzione n. 52040/4329 data di notifica: 18/04/2019 importo richiesto: € 11.193,80 fatture di riferimento:
- n. 21185822 del 29/12/2010 – € 11.193,80
2. Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.05.2019, il ha Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 convenuto in giudizio l fine di opporsi alle ingiunzioni di pagamento CP_1 di cui al punto che precede. Nell'atto: difese per tutte le ingiunzioni opposte a. ha sostenuto che lo strumento dell'ingiunzione previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910 non potesse essere utilizzato per la riscossione coattiva in materia di tariffa del servizio idrico integrato, in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 46/1999, tale attività di recupero avrebbe dovuto essere effettuata mediante ruolo da demandare al concessionario della riscossione e non tramite ingiunzione fiscale emessa da una società per azioni a partecipazione pubblica come ha aggiunto che, CP_1 per gli stessi motivi l'ingiunzione non potesse comunque costituire titolo esecutivo, ma solo atto prodromico all'iscrizione a ruolo in seguito all'accertamento dei crediti ivi indicati;
b. ha sostenuto che non rientrasse tra i soggetti legittimati ad CP_1 avvalersi dell'ingiunzione fiscale, poiché tale strumento era riservato alle pubbliche amministrazioni in senso stretto;
trattandosi di una società di capitali, pur in presenza di partecipazione pubblica, la natura giuridica dell'ente non consentiva l'applicazione analogica delle disposizioni riservate alle pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 2
e 3 del R.D. 639/1910;
c. ha sostenuto che il funzionario firmatario degli atti impugnati non avesse i poteri necessari per la sottoscrizione delle ingiunzioni, in quanto, secondo lo statuto societario di tale competenza spettava esclusivamente CP_1 all'Amministratore Unico o al Direttore Generale;
inoltre, ha sostenuto che la procura speciale conferita alla dott.ssa non fosse idonea a legittimare l'emissione Persona_1 degli atti, determinandone l'inesistenza giuridica;
d. ha sostenuto che la notifica degli atti fosse irregolare, in quanto si trattava di documenti informatici firmati digitalmente ma trasmessi in formato cartaceo in assenza di attestazione di conformità all'originale informatico, come previsto dall'art. 23 del D.lgs. 82/2005; sul punto ha precisato che tale omissione rendesse i documenti notificati privi di efficacia giuridica e quindi inesistenti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 difese per le singole ingiunzioni opposte e. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1192, ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 690027817 (mandati n. 20590 e 20591) e della fattura n. 23118034
(mandato n. 5361); ha aggiunto che, quanto alla fattura n. 690003176, era stato emesso un mandato errato (n. 2079) rispetto alla determina di liquidazione, ma che la procedura di liquidazione dell'importo residuo era stata già avviata e comunicata al
Gestore;
f. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1193, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
g. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1194, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
h. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1195, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
i. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1197, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
j. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1198, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
k. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1199, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
l. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1200, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
m. con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1201, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (04.04.2019);
n. con riferimento all'ingiunzione n. 52040/4310, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi;
o. con riferimento all'ingiunzione n. 52040/4329, ha eccepito l'anomalia dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi e ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la fattura non risultava presente in contabilità e non era mai stata oggetto di solleciti o costituzioni in mora precedenti alla notifica dell'ingiunzione (18.04.2019).
3. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle ingiunzioni di pagamento opposte
e/o la carenza di potere in capo ad ad emettere ingiunzione fiscale di cui CP_1 al R.D. 639/1910 e/o l'incompetenza del funzionario che le ha emesse e per l'effetto, annullare, dichiarare nulle, revocare e/o comunque dichiarare inefficaci le ingiunzioni impugnate e che nulla è dovuto dall'opponente.
2) In via subordinata, nel seguente ordine:
a. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti e, per l'effetto, annullare, dichiarare nulli o comunque inefficaci gli atti di ingiunzione impugnati e che nulla è dovuto dall'opponente;
b. accertare e dichiarare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato in ingiunzione e, per l'effetto, annullare e/o revocare, dichiarare nulli e/o
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 comunque inefficaci gli atti di ingiunzione impugnati e che nulla è dovuto dall'opponente;
c. accertare e dichiarare che i consumi riportati nelle fatture poste a fondamento delle ingiunzioni opposte sono anomali e non corrispondenti a quelli effettivi delle relative utenze e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità degli importi ingiunti e non dovute le somme richieste e quindi annullare e/o dichiarare nulle e/o revocare le ingiunzioni di pagamento per cui è causa;
d. laddove venisse accertata la parziale prescrizione dei crediti ingiunti, o dovessero risultare, in corso di causa, somme dovute — eventualmente in via riconvenzionale — portare gli importi in compensazione con i crediti vantati dal Parte_2 accertati in corso di causa nei confronti di CP_1
Spese vinte”.
4. non si è costituita nel presente giudizio, nonostante sia stata regolarmente CP_1 citata e, nell'udienza del 25.10.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24.11.2023, il
Pt_1
a. ha insistito nell'eccezione di prescrizione crediti riferiti alle fatture emesse negli anni
2010 e 2011, precisando che la notificazione degli atti volti ad ottenerne il pagamento era avvenuta nel 2019;
b. ha precisato le conclusioni nel modo seguente:
“In via principale di rito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle ingiunzione di pagamento opposte e/o la carenza di potere in capo ad ad emettere ingiunzione CP_1 fiscale di cui al R.D. 639/1910 e/o l'incompetenza del funzionario che ha emesse le ingiunzioni opposte e/o l'inesistenza delle notificazioni delle ingiunzioni opposte, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e/o annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficaci le ingiunzione impugnate nn° 52033/1192 - 52033/1193 -
52033/1194 - 52033/1195 - 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -
52033/1201 - 52040/4310 - 52040/4329 mandando assolto il da Parte_2 ogni avversa pretesa
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 2) in via subordinata, nel seguente ordine:
a – accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti riferiti a fatture emesse negli anni 2010 e 2011 richiamate ed indicate negli atti di ingiunzione per cui è causa nn° 52033/1192 - 52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195 -
52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -52033/1201 - 52040/4329 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dei pretesi crediti mandando assolto il Parte_2
da ogni avversa richiesta;
[...]
b - accertare e dichiarare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti portati negli atti di ingiunzione di pagamento per cui è causa nn° 52033/1192 -
52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195 - 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 -
52033/1200 -52033/1201 - 52040/4310 - 52040/4329 e per l'effetto annullare e/o revocare, dichiarare nulli e/o comunque inefficaci i medesimi atti di ingiunzione mandando assolto il comune di Iglesias da ogni avversa richiesta;
c – accertare e dichiarare che i consumi ripotrtati nelle fatture poste a fondamento delle ingiunzioni opposte sono anomali e non corrispondenti a quelli effettivi delle relative utenze e per l'effetto dichiare l'erroneità degli importi ingiunti e non dovute le somme richieste e quindi annullare e/ dichiare nulle e/o revocare le ingiunzioni di pagamento per cui è causa nn° 52033/1192 - 52033/1193 - 52033/1194 - 52033/1195
- 52033/1197 - 52033/1198 - 52033/1199 - 52033/1200 -52033/1201 - 52040/4310 -
52040/4329 mandando assolto il comune di Iglesias da ogni avversa richiesta;
Spese vinte.”.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 20.12.2023, il ha prodotto i seguenti documenti: Pt_1
1) copia ingiunzione n°52033/1192;
2) copia ingiunzione n°52033/1193;
3) copia ingiunzione n°52033/1194;
4) copia ingiunzione n°52033/1195;
5) copia ingiunzione n°52033/1197;
6) copia ingiunzione n°52033/1198;
7) copia ingiunzione n°52033/1199;
8) copia ingiunzione n°52033/1200;
9) copia ingiunzione n°52033/1201;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 10) copia ingiunzione n°52040/4310;
11) copia ingiunzione n°52040/4329
12) copia mandato di pagamento n. 20590 del 27.11.2018
13) copia mandato di pagamento n. 20591 del 28.11.2018
14) copia mandato di pagamento n. 5361 del 05.10.2011
15) copia Nota Resp. Ufficio Provv.to e relativi allegati del 20-12-2023
16) copia Controparte_2
17) Procura Speciale Rep. 137054 del 27.12.2015
18) Procura Speciale Rep. 5498 del 26.10.2018
7. Nell'udienza del 23.10.2024, il ha chiesto un rinvio “per consentire alla parte Pt_1 attrice di valutare se la causa sia decidibile allo stato degli atti o se vi sia necessità di eventuale consulenza tecnica d'ufficio”.
8. Nell'udienza del 12.03.2025, il ha chiesto un rinvio “per verificare la Pt_1 possibilità di imbastire con una trattativa finalizzata alla conciliazione e in CP_1 difetto per valutare se occorra sollecitare una CTU sulla funzionalità dei contatori e
l'attendibilità dei consumi”.
9. Nell'udienza del 25.09.2025, il ha chiesto un rinvio “per verificare lo stato di Pt_1 tutti i pagamenti”.
10. La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
11. Con decreto del 06.10.2025 il giudice ha invitato l'attore-opponente a dare prova del pagamento del contributo unificato. Il ha assolto a tale onere con deposito Pt_1 telematico del 07.10.2025.
12. Con deposito telematico del 12.11.2025, il ha esposto di aver Parte_2 pagato anche gli importi residui non prescritti e ha prodotto la determina dirigenziale n.
3564 del 06.11.2025 (doc. 1) e i mandati di pagamento (doc. 2):
- n. 23043/2025 – riferito alla fattura n. 690003176 di cui all'ingiunzione n. 52033/1192, indicata come numero 1 nell'elenco di cui all'atto di citazione;
- n. 23044/2025 – riferito alla fattura n. 690003171, di cui all'ingiunzione n.
52040/4310, indicata come numero 10 nell'elenco di cui all'atto di citazione.
13. Nell'udienza odierna l'opponente ha confermato le conclusioni già rassegnate rinunciando alla discussione orale e il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 ****
14. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso l'ingiunzione n. 52040/4310, per la quale il ha ammesso di essere Pt_1 debitore delle somme ingiunte, spiegando che la fattura ivi indicata non era stata “a suo tempo liquidata perché non risulta essere presente in contabilità” e ha pagato in corso di causa il relativo debito, pari a 1.454,21 euro (cfr. docc. 1 e 2 prodotto con deposito telematico del 12.11.2025).
15. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi e nei termini che seguono.
15.1 L'eccezione secondo cui non potrebbe agire in via esecutiva senza CP_1
l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione, come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016 – è irrilevante nel presente giudizio di cognizione, trattandosi di questione che, al più, potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi.
15.2 L'eccezione secondo cui l'ingiunzione sarebbe illegittima, in quanto emessa da soggetto giuridico privato, mediante l'utilizzo degli strumenti di recupero coattivo previsti dagli artt. 2 e segg. del Regio Decreto n. 639/1910 riservati alle pubbliche amministrazioni – è infondata per le seguenti ragioni:
a. l'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile;
b. l'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
i. «Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.» (comma 3-bis)
ii. «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»
(comma 3-ter);
c. una società interamente partecipata da la quale CP_1 CP_3 ha come soci 342 Comuni sardi, oltre alla ed è stata costituita il Controparte_4
22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla Controparte_5 fusione delle società consorziate;
d. con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio
2015, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, poi ha affidato a Controparte_6
"in house providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio CP_1
Idrico Integrato della Sardegna;
e. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla
partecipata dalla e da comuni, nei Controparte_7 Controparte_4 confronti degli utenti del servizio idrico integrato”;
f. non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, CP_1 eroga un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali;
15.3 L'eccezione secondo cui la notifica degli atti di ingiunzione sarebbe irregolare e comporterebbe l'inesistenza degli atti, in quanto si trattava di documenti informatici firmati digitalmente ma trasmessi in formato cartaceo in assenza di attestazione di conformità all'originale informatico, come previsto dall'art. 23 del D.lgs. 82/2005 – è irrilevante perché l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sull'efficacia dell'ingiunzione stessa – quale atto amministrativo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro – e, quindi, non incide sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che CP_1
l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
15.4 L'eccezione di pagamento con riferimento all'ingiunzione n. 52033/1192, è fondata, in quanto l'attore, nella seconda memoria 183/6 c.p.c. ha fornito prova:
a. del pagamento della fattura n. 690027817 mediante i mandati n. 20590 e 20591
(cfr. docc. 12 e 13 prodotti con la memoria)
b. del pagamento della fattura n. 23118034 mediante il mandato n. 5361 (cfr. doc. 14 prodotto con la memoria);
c. dell'avvenuta compensazione del debito residuo della fattura n. 690003176, pari a
42,59 euro, con crediti maturati dall'ente come spiegato nella nota inviata dall'Ufficio Appalti/Contratti/Provveditorato del del Parte_2
20.12.2023 di cui al doc. 15 prodotto con la memoria;
debito residuo che, peraltro, il con spirito di collaborazione, ha deciso di pagare nuovamente anche Pt_1 in corso di causa, allo scopo di evitare contestazioni di sorta (cfr. doc. 2 prodotto con deposito telematico del 12.11.2025).
15.5 L'eccezione di prescrizione con riferimento alle ingiunzioni nn. 52033/1193,
52033/1194, 52033/1195, 52033/1197, 52033/1198, 52033/1199, 52033/1200,
52033/1201, 52040/4329 è fondata, in quanto:
a. il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere e nel caso di specie ha durata quinquennale (art. 2948 c.c.);
b. il Gestore del SII può chiedere il pagamento dei consumi di un determinato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 periodo man mano che maturano;
c. per interrompere la prescrizione occorre una richiesta di pagamento effettivamente ricevuta dall'utente e che rechi l'indicazione delle prestazioni rese (acqua erogata), del periodo cui il credito si riferisce e dell'importo preteso;
d. le fatture di cui alle ingiunzioni in questione (come meglio indicate nell'elenco di cui al punto 1 che precede) afferiscono a crediti riconducibili, al più tardi, agli anni 2010 e 2011, in quanto sono state emesse in quegli anni;
e. non vi è né allegazione né tantomeno prova che abbia interrotto CP_1 la prescrizione con lettere di diffida o invio delle fatture prima della notifica delle ingiunzioni opposte, queste ultime ricevute dall'utente nella prima metà dell'aprile 2019;
f. in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sono prescritti tutti i crediti relativi al periodo precedente il giugno 2014.
16. Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi – tenuto conto della parziale soccombenza del che si è riconosciuto debitore per una sola delle 11 ingiunzioni opposte, Pt_1 peraltro di valore esiguo rispetto alle altre oggetto di causa – vanno poste per 10/11 a carico di con compensazione del restante 1/11. CP_1
18. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 260.001 euro a 520.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale il difensore di parte attrice ha rinunciato alla discussione orale e si è limitato a confermare le conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 19. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento delle partite di cui alle fatture indicate nell'ingiunzione n. 52040/4310;
b. annulla le ingiunzioni di pagamento nn. 52033/1192, 52033/1193, 52033/1194,
52033/1195, 52033/1197, 52033/1198, 52033/1199, 52033/1200, 52033/1201,
52040/4329;
c. dichiara null'altro è dovuto per le partite di cui alle ingiunzioni medesime;
d. condanna rifondere il delle spese CP_1 Parte_2 processuali, così liquidate:
€ 3.544,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 2.338,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.206,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 13,07 per spese di notifica;
€ 1.214,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.806,00 complessivi;
€ con compensazione di 1/10 complessivi5.278,18 oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4097/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15