Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/12/2024, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4207/2016 e 5426/2016, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pendenti
TRA
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro _1 P.IVA_1 tempore, con sede in Montella (AV), alla Piazza degli Irpini, rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in opposizione nonché delobera di Giunta Comunale m. 110 del 14 settembre 2016, dall'
Avv. Antonio Saggese (C.F. ), con il quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla Piazza degli Irpini presso la
Casa comunale;
OPPONENTE
E
(P.IVA e C.F Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in Ariano Irpino (AV), alla via Serra n.4, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anita
Lo Chiatto (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Grottaminarda (AV), alla via Pioppi n.91;
OPPOSTA
R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. depositato in data 03 giugno 2016, il ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_2 ingiungere al il pagamento della somma di € 6.778,05, _1 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, sulla scorta della fattura n. 36/1 del 11.02.2010, a titolo di adeguamento ISTAT dei corrispettivi spettanti al per il II semestre 2009. CP_1
3. In data 01 luglio 2016, il Tribunale di Avellino ha emesso l'ingiunzione monitoria n. 876/2016.
4. Con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2016, il _1
ha interposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo,
[...] contestando l'esistenza del credito attesa l'inidoneità della fattura n. 36/1 dell'11 febbraio 2010 (posta a fondamento del ricorso monitorio) a costituire prova del credito, trattandosi di un atto unilatermalmente formato dal
. CP_1
L'opponente ha, in particolare, invocato il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l'utile esperimento dell'azione di adempimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione presuppone la sussistenza di un contratto avente forma scritta ad substantiam corredato della relativa copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario, nella specie non sussistenti.
L'opponente ha, pertanto, eccepito il proprio “difetto di legittimazione passiva”, in quanto, nelle ipotesi di richiesta di prestazioni o servizi non R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalle legge, ad esser obbligato a soddisfare il credito è l'amministratore-funzionario che ha consentito la fornitura, in quanto direttamente responsabile degli atti compiuti in violazione della legge.
L'opponente ha, dunque, contestato, oltre all'esistenza del credito, anche le sue modalità di calcolo ed ha poi, eccepito la prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato e dei relativi interessi, trattandosi di fattura risalente all'11 febbraio 2010, a fronte di un ricorso monitorio depositato in data 17 maggio 2016.
L'opponente ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento della somma di € 41.113,15, Parte_2 per aver il proceduto, su richiesta del e tramite _1 CP_1
Enel S.p.A., allo spostamento della linea M.T. e per anticipato tali spese necessarie ai fini della realizzazione dell'isola ecologica in località Baruso finanziata dalla struttura commissariale per l'Emergenza Rifiuti in Campania.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento _1 dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della pretesa creditoria con conseguente rigetto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha, altresì, chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento della CP_1 somma di € 41.113,15, oltre interessi dal 30 settembre 2004 all'effettiva corresponsione.
In via subordinata, ha chiesto operare la compensazione tra le partite debitore e creditorie esistenti tra le parti ed, in particolare, tra il maggior credito del pari ad € 41.113,15 ed il credito azionato dal in Pt_1 CP_1 sede monitoria, con condanna di quest'ultimo al pagamento della residua somma. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 febbraio 2017, il , facendo rilevare di esser Controparte_1 stato individuato dal Commissario di Governo con ordinanza n. 006 del 5 febbraio 2003 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dei 62 Comuni
2, in cui è ricompreso il e di Controparte_1 _1 aver svolto il proprio operato attraverso l'Assemblea Consortile, che si compone dei Sindaci di ogni Comune associato e dei rappresentanti degli altri R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
enti consorziati o di un loro delegato;
che tale Assemblea ha provveduto ad eleggere e determinare nella sua composizione numerica il Consiglio di
Amministrazione, deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed a predisporre il programma di attività, il preventivo economico-finanziario ed a determinare l'ammontare dei rateizzi consortili, annuali in denaro o in servizi, da porre a carico dei consorziati;
che la richiesta dell'incremento ISTAT sui servizi e sulla prestazioni rese è legittima, in quanto scaturisce dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/08, mai impugnata dal che Pt_1 tale delibera non costituisce atto unilaterale, essendo stata adottata dal
Consiglio di Amministrazione, che è espressione di tutti i Comuni consorziati, ivi compreso il Comune di;
che la fattura n. 36/1 dell'11 febbraio Pt_1
2010 posta a fondamento della domanda monitoria ha ad oggetto le maggiori spese affrontate dal rispetto ai servizi resi e di cui il ha CP_1 Pt_1 fruito.
Il ha, poi, contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale CP_1 formulata dal eccependone la prescrizione e facendo rilevare, da un Pt_1 lato, che la domanda è priva di titolo negoziale, essendo la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 816 del 30 settembre 2004 un atto unilaterale, non vincolante per il e, dall'altro, che lo spostamento CP_1 della linea MT è stato effettuato a beneficio esclusivo del _1
e della relativa area PIP, per consentire l'insediamento di attività produttive.
Il ha, dunque, concluso chiedendo – previa concessione della CP_1 provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo oltrechè il rigetto della domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
6. Con successivo ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 ottobre
2016 ed introduttivo del procedimento monitorio recante R.G. n. 2537/2016, il ha chiesto al Tribunale di Avellino Controparte_1 ingiungersi al il pagamento di € 42.300,31, oltre gli _1 interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese della procedura monitoria, sulla scorta delle fatture nn. n. 316/1 del 02.05.2008, emessa a titolo di “Eccedenza rifiuti ingombranti 1 Trim. 2008” per un residuo di € 2.726,60; 565/1 del
28.08.2008, emessa a titolo di “eccedenza rifiuti ingombranti II Trim. 2008” per un residuo di € 2.680,74; 788/1 del 26.11.2008 emessa a titolo di R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
“eccedenza rifiuti ingombranti III Trim. 2008” per un residuo di € 4.969,75;
134/1 del 05.02.2009 emessa a titolo di “eccedenza rifiuti ingombranti IV
Trim. 2008” per un residuo di € 3.676,95; 493/1 del 27.08.2009, emessa a titolo di “e, emessa a titolo di “eccedenza 4% rifiuti ingombranti Ordinanza commissariale 42/04 I Sem. 2009” per un residuo di € 10.558,22; 755/1 del
03.12.2009, emessa a titolo di “eccedenza 4% rifiuti ingombranti Ordinanza commissariale 42/04 III Trim. 2009” per un residuo di € 5.581,61; 872/1 del
31.12.2009, emessa a titolo di “eccedenza 4% rifiuti ingombranti Ordinanza commissariale 42/04 IV Trim. 2009” per un residuo di € 12.106,44.
7. In data 25 ottobre 2016, il Tribunale di Avellino ha emesso l'ingiunzione monitoria n. 1325/2016.
8. Con atto di citazione notificato in data 05 dicembre 2016, il _1
ha interposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo,
[...] introducendo il giudizio recante R.G. n. 5426/2016 ed ivi formulando le medesime contestazioni ed eccezioni articolate nell'ambito del giudizio di opposizione recante R.G. n. 4207/2016 e proponendo la medesima domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento della somma di € CP_1
41.113,15, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
9. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 aprile 2016, il , articolando le medesime Controparte_1 difese spiegate in sede di costituzione nel procedimento recante R.G. n.
4207/2016 e chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo oltrechè il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal Il Pt_1 tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
10. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 11 giugno 2019, è stata disposta la riunione del procedimento recante R.G. n. 5426/2016 al procedimento contrassegnato da R.G. n. 4207/2016 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Rigettate le prove orali articolate dall'opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
11. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
12. Passando ad esaminare la res controversa, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si
è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass.
n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
13. Nel caso di specie, l'opposto ha, sin dalla fase monitoria, fornito la CP_1 prova dell'esistenza del credito mediante idonea produzione documentale.
In particolare, il ha versato in atti lo Parte_2
Statuto consortile e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del n. 41/08, con cui è stata prevista, a partire dal 1° gennaio 2008, CP_1 una variazione del corrispettivo spettante al per i servizi affidatigli, CP_1 onde consentire l'adeguamento del corrispettivo de quo agli indici ISTAT al 31 dicembre 2007. R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
A tale delibera è allegata la lettera della AV2 Ecosistema S.p.A. prot. N. 295 del 21 aprile 2008 ed una tabella di “calcolo dettagliato del nuovo corrispettivo”.
Orbene, dallo Statuto emerge che il è stato Parte_2 istituito ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art. 6 della Legge Regionale n.10/1993, nonché ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del 31/08/1998 e ss. del Ministro dell'Interno, dell'ordinanza n.319/2002 e ss. del Commissario di Governo per L'Emergenza Rifiuti nella
Regione Campania e della Legge n.62/2003.
Come è noto, tale normativa consente agli Enti Locali, al fine di poter effettuare la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, di costituire Consorzi.
La figura del “ ” può essere definita, ai sensi dell'art. 2602 c.c., come CP_1 un'associazione costituita per realizzare interessi economici ed egoistici delle parti ovvero uno strumento di collaborazione fra imprese per massimizzare i propri rispettivi risultati. Che abbia o meno i caratteri dell'impresa, nel
Consorzio deve esserci un'attività, autonoma e propria dell'organismo comune, le cui ricadute avvantaggino i componenti: miglioramento delle prestazioni, risparmi di spesa, incremento di profitto.
Nel caso di specie, oltre ai caratteri sopra descritti, ci troviamo di fronte ad un ulteriore elemento specializzante: l'essere il un consorzio di Parte_2 enti locali.
Il consorzio fra enti locali per la gestione in comune di servizi pubblici trova una sua configurazione definitoria nell'art. 25 della legge del 8/06/1990 n.
142, che peraltro richiama anche il precedente art. 23 in materia di aziende speciali.
Va, dunque, inteso come “azienda speciale” degli enti che lo hanno costituito, ossia come ente strumentale (inserito nel sistema amministrativo) per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici.
Ne consegue che destituite di fondamento sono le eccezioni di nullità del contratto per difetto di forma scritta e per mancato rispetto del procedimento concernente le fasi di spesa di cui agli artt. 182 e ss. T.U.E.L. e di carenza di
“legittimazione passiva” per esser legittimato il funzionario/amministratore responsabile, atteso che per lo svolgimento delle attività del nei CP_1 R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
confronti dei singoli Comuni consorziati non è necessario il contratto scritto nella misura in cui tali attività rientrino nei fini istituzionali (rectius, statutari) dell'ente.
Invero, il rapporto intercorrente tra le parti è definito Controparte_2 nell'ambito dello Statuto condiviso dagli stessi consorziati, i quali - mediante l'approvazione dello stesso - si sono vincolati alle obbligazioni ivi previste ed alle delibere adottate dagli organi consortili (purchè conformi allo Statuto).
Tra le norme statutarie che qualificano l'attività dell'ente e ne disciplinano le relative modalità di esercizio viene in rilievo l'art. 7 (Partecipazione dei consorziati all'attività economica), ai sensi del quale “gli enti consorziati partecipano all'attività economica del con quote ripartite sulla base CP_1 del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota a scadenze trimestrali. In caso di ritardo nel versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'art.
1224 del Codice civile”.
Pertanto, neppure coglie nel segno la contestazione articolata dal Pt_1 con riguardo al carattere unilaterale delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e nemmeno appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito e dei relativi interessi, trattandosi di corrispettivi di servizi pubblici resi in forma associata e, dunque, soggetti alla ordinaria prescrizione decennale, nella specie non decorsa alla data di introduzione dei giudizi monitori.
Quanto, poi, al procedimento monitorio recante R.G. 4423/2016 relativo alle eccedenze rifiuti ingombranti I, II, III e IV trimestre 2008 nonché I, III e IV trimestre 2009, risulta incontestato che, nell'anno 2006, si sia verificato un divario tra i costi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, previsti nel piano di sviluppo redatto per la gestione di raccolta e smaltimento e quelli sostenuti per la maggiore quantità di rifiuti smaltiti dal soggetto gestore e che tale divario sia dipeso da una maggiore percentuale di rifiuti ingombranti raccolti, dagli elevati importi di conferimento corrisposti dal Consorzio Smaltimento
Rifiuti Av 2agli impianti autorizzati per lo smaltimento rifiuti e dalla situazione R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
di emergenza rifiuti, che ha coinvolto tutta la negli anni Controparte_3
2006, 2007, 2008 e successivi.
Risulta, del pari, incontestato oltrechè documentalmente provato che, in forza della maggiore incidenza dei costi sopportati, il Controparte_1
abbia provveduto a richiedere tale importo ai Comuni consorziati in base
[...] al loro numero di abitanti, in forza delle delibere del Consiglio di
Amministrazione nn. 34/2006, 29/2008 e 28/2009.
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova dell'an debeatur.
Passando a questo punto ad esaminare il quantum debeatur, il _1
non ha assolto al proprio onere di specifica e puntuale contestazione
[...] sotto tale profilo, essendosi limitato a contestare genericamente “anche importo, calcolo e base di calcolo”.
Come è noto, l'onere di specifica contestazione trova applicazione anche alla correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 18.02.2011, n. 4051 nonché Cass.,
25.05.2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda).
Nel caso di specie, non avendo l'opponente sollevato alcuna circostanziata contestazione in ordine agli importi ingiunti dall'opposto , deve CP_1 concludersi per la sussistenza dei crediti azionati in sede monitoria dal
. CP_1
14. Per quanto concerne, poi, la domanda riconvenzionale formulata in entrambi i giudizi riuniti dal e volta ad ottenere la condanna del _1
al pagamento della somma di € 41.113,15, oltre interessi, quale CP_1 esborso sostenuto ed anticipato dal , su richiesta del _1
, per procedere allo spostamento della linea M.T. Enel, la stessa CP_1 deve essere dichiarata inammissibile perché non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'opposto . CP_1
Nemmeno può ritenersi sussistente la connessione oggettiva che la Suprema
Corte, con la sentenza n. 15271 del 2006, in un'ottica di minore rigore, R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
ritiene essere il presupposto che consentirebbe il simultaneus processus a prescindere dalla dipendenza dal medesimo titolo, in quanto l'oggetto delle domande monitorie di adeguamento ISTAT dei corrispettivi e di pagamento delle eccedenze dei rifiuti ingombranti per gli anni 2008 e 2009 attiene al corrispettivo spettante al per i servizi resi, mentre l'oggetto della CP_1 domanda riconvenzionale riguarda il rimborso dei costi sostenuti dal Pt_1 su richiesta del , per lo spostamento della linea M.T. Enel. CP_1
15. Ne consegue che, essendo adeguatamente raggiunta la prova in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria azionata dal in sede CP_1 monitoria e non avendo il opponente offerto alcun valido elemento di Pt_1 segno contrario idoneo a fondare un diverso convincimento, le opposizioni interposte dal devono essere rigettate, con conferma dei _1 decreti ingiuntivi nn. 876/2016 e 1325/2016, emessi dal Tribunale di Avellino, rispettivamente, in data 01 luglio 2016 e 25 ottobre 2016, dei quali va dichiarata la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
16. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, _1 secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di assunzione della prova.
Trattandosi di giudizi riuniti, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata per ciascuna di esse, mentre per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico (cfr. Cass. n.
13276/2018).
Infine, deve esser disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opposto , Avv. Anita Lo Chiatto, CP_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nei giudizi riuniti iscritti R.G. nn. 4207/2016 e 5426/2016
ai nn.4207/2016 e 5426/2016, promossi dal , in persona _1 del Sindaco pro tempore, nei confronti di Av 2., Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta le opposizioni spiegate dal e, per l'effetto, _1 conferma i decreti ingiuntivi nn. 876/2016 e 1325/2016, emessi dal Tribunale di Avellino rispettivamente in data 01 luglio 2016 e 25 ottobre 2016, che dichiara definitivamente esecutivi ai sensi dell'art.653 c.p.c.;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in entrambi i giudizi riuniti dal;
_1
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore _1 dell'opposto , delle spese di lite, che Controparte_1 liquida, quanto al procedimento recante R.G. n. 5426/2016, in € 2.905,00
(fase di studio ed introduttiva) e, quanto al procedimento recante R.G. n.
4207/2016 in € 4.237,00 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Anita Lo Chiatto dichiaratosi antistatario.
Così deciso all'udienza del 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani