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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nata in [...]/Brasile il 06/05/1998 per sé e unitamente a Parte_1 [...] nato in [...]/Brasile il 30/09/1996 nell'interesse dei figli minori Parte_2 [...] nata in [...]/Brasile il 27/12/2016, Persona_1 Persona_2 nata in [...] / Brasile il 27/12/2016 e nato in
[...] Persona_3
São Paulo Brasile il 27/02/2016; nata in [...] - SP / Brasile il Parte_3
08/03/1993, per sé e unitamente a nato in [...]- Controparte_1
Bahia/Brasile il 13/04/1982 nell'interesse del figlio minore nato Persona_4 in São Paulo - SP/ Brasile il 02/11/2022, tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Lara Perrotta, presso il cui studio domiciliano, giusta procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano R_
, di padre e madre , nato il 28 giugno dell'anno 1885 in
[...] Persona_6 Persona_7
IA (Cosenza) ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che il 20 maggio 1905 in Jabotical, Stato di San
Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio con e da tale unione il 20 Persona_5 Controparte_3 novembre 1916 in Villa Nova America, Stato di San Paolo, Brasile, è nato . Persona_6
L'11 febbraio 1935 in Taquaritinga, Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto Parte_4 matrimonio con e da detta unione l'11 gennaio 1939 in Catunduva, Stato di Controparte_4
San Paolo, Brasile, è nata . Persona_8
Il 9 aprile 1966 in Quintana, Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio Persona_8 con e dall'unione il 25 gennaio 1967 in Santo Amaro, Stato di San Paolo, Brasile, è CP_5 nata Persona_9
Il 10 gennaio 1992 in Jabaquara, Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto Persona_9 matrimonio con e da detta unione, il 6 maggio 1998 in Comarca, Stato di San Persona_10
Paolo, Brasile, è nata Parte_1
Dall'unione di con sono nati: il 27 febbraio Parte_1 Parte_2
2016 in Comarca, Stato di San Paolo, Brasile, il 27 dicembre Persona_3
2016 in Comarca, Stato di San Paolo, Brasile, è nata il 27 Persona_1 dicembre 2016 in Comarca, Stato di San Paolo, Brasile, è nata Persona_2
[...]
Dall'unione di con l'8 marzo 1993 in Comarca, Stato di San Persona_9 Persona_10
Paolo, Brasile, è nata Il 12 luglio 2022 in Vila alba, Stato di San Paolo, Parte_3
Brasile, ha contratto matrimonio con Parte_3 Controparte_1
e da detta unione, il 2 novembre 2022 in Comarca, Stato di San Paolo, Brasile, è nato
[...] [...]
. Persona_4
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_5
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_5 fattivo riscontro.
Nessuno si è costituito nell'interesse del . Controparte_2
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 07 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del regolarmente chiamato in Controparte_2 giudizio giusta documentazione depositata in atti.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di IA (Cosenza)circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_5 odierni ricorrenti.
3 Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
4 San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27.07.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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