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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41654/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASIAN MICHAEL e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACAMPORA FEDERICO ( ) VIA PIETRO MASCAGNI, 24 20025 C.F._2
LEGNANO, elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 20 MILANO presso il difensore avv. PASIAN MICHAEL ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CICERO FEDERICA ( ) VIA RUGGERO SETTIMO, 74/H 90100 C.F._3
PALERMO, elettivamente domiciliato in VIA N. MORELLO, 40 90144 PALERMO presso il difensore avv. BOCCADUTRI CALOGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di CP_1 tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, pronunciando CP_1
l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società CP_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per CP_1
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal ricorrente quantificabili in Euro 15.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 c.p.c, di esibire in giudizio la seguente Controparte_2 documentazione: (a) originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto Pt_1
pagina 1 di 5 della registrazione sulla piattaforma di trading online “ForexTB” di proprietà della società Qualora CP_1 si tratti di documento elettronico, esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b)tutti i rendiconti redatti durante
Pt_1 il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse del Sig. CP_1 ed i relativi costi delle operazioni, che la medesima società è tenuta a conservare e trasmettere ai
Pt_1 clienti ai sensi dell'art. 60, Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018; (c) originali dei files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società ; (d) originali, completi
Pt_1 CP_1 dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società
Pt_1 CP_1
[... ; (e) elenco degli account manager/consulenti finanziari (tra i quali “Dorjan”) che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico. in ogni caso: condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e CP_1 non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co.3, c.p.c. Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE - accertare la mancanza di giurisdizione del Giudice italiano, in favore di quello cipriota;
- mutare il rito, in favore di quello ordinario, vista la complessità dell'istruttoria richiesta, la contestazione tra le parti, e la circostanza che la vicenda giuridica non risulta di facile e pronta risoluzione;
NEL
MERITO E IN VIA PRINCIPALE, - dichiarare la inammissibilità delle domande per applicabilità al caso di specie della legge cipriota;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'eventuale importo risarcitorio dovuto;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, determinare il danno secondo i criteri del differenziale di valore, detratti gli eventuali utili percepiti, e riconoscere sulla somma così determinata i soli interessi legali dalla domanda al saldo, con esclusione di qualsiasi rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA In via istruttoria, parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte ricorrente, in quanto manifestamente esplorative, irrilevanti e pretestuose: - con riferimento al contratto quadro: l'istanza è superflua, essendo il documento già in possesso del ricorrente, che lo ha prodotto e la cui accettazione è avvenuta online;
- con riferimento a registrazioni telefoniche e comunicazioni: l'istanza è generica e volta a una non consentita ricerca di prove. Essendo pacifico che non è stato prestato alcun servizio di consulenza, tali comunicazioni sono irrilevanti ai fini del decidere;
- con riferimento a licenze e autorizzazioni degli "account manager": l'istanza è parimenti irrilevante, dato che il servizio di mera esecuzione ordini non richiede le qualifiche proprie dei consulenti finanziari. Si chiede, in ogni caso, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del ricorrente sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il Sig. per poter operare sulla Pt_1 piattaforma ForexTB, ha visionato e accettato tramite spunta elettronica il "Client Agreement" e i documenti ad esso allegati, tra cui il "Risk Disclosure and Warnings Notice", dichiarando peraltro di essere cliente di livello professionale e di avere già operato con CFD;
2) Vero che il Sig. ha richiesto per iscritto di essere Pt_1 riclassificato come cliente professionale;
3) Vero che il Sig. prima della riclassificazione, ha ricevuto e Pt_1 sottoscritto un'avvertenza scritta circa le protezioni e i diritti che avrebbe perso;
4) Vero che nessun dipendente di ha mai fornito al Sig. raccomandazioni personalizzate di investimento;
5) Vero CP_1 Pt_1 che il sig. aveva già in passato effettuato operazioni di trading online. Con riserva di ogni ulteriore Pt_1 deduzione, eccezione, produzione e istanza istruttoria. In via istruttoria, si chiede inoltre ammissione di CTU informatica al fine di confermare l'accettazione, da parte del cliente, delle condizioni di contratto tramite detta pagina 2 di 5 modalità. In caso di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede ammettersi CTU finanziaria al fine di accertare la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria e, dunque, la misura dell'eventuale danno subìto dal ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa di intermediazione finanziaria avviata con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. da
[...] nei confronti di Il ricorrente chiede di accertare la nullità del rapporto Pt_1 CP_1 contrattuale instauratosi con la società, avente sede a Cipro, nonché la restituzione di tutte le somme versate alla stessa dal ricorrente. Allega infatti la mancata conclusione del contratto in forma scritta, in contrasto con l'art. 23 d. lgs. n. 58/1998 Alla prima udienza, in data 1.7.2025, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. È stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di una serie di documenti. Alla successiva udienza del 4.12.2025 parte convenuta si è costituita. Ha prodotto documenti;
ha contestato (tra l'altro) la giurisdizione italiana;
ha chiesto il mutamento del rito;
ha svolto istanze istruttore. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Occorre anzitutto evidenziare che successivamente all'udienza dell'1.7.2025, nel corso della quale era stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, il procedimento era ormai passato in una fase istruttoria, come si desume dall'ordinanza del 4.7.2025 tramite la quale è stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Oltre la prima udienza non è poi possibile produrre documenti. Il carattere determinante della prima udienza si desume non solo dalle decadenze espressamente previste (art. 281-undecies cc. I, III e IV;
art. 281-duodecies c. 3), ma anche dal fatto che nel caso in cui il giudice reputi la complessità della causa e dell'istruzione probatoria, può disporre che la stessa venga trattata con il rito ordinario, ma ciò deve avvenire nell'ambito della prima udienza. Giocoforza, allora, che parte convenuta, se intende costituirsi tardivamente, assuma il processo nello stato in cui si trova. Non può svolgere domande ed eccezioni in senso stretto;
non può effettuare produzioni né avanzare istanze istruttorie. Può svolgere solo attività assertiva. Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Sussiste anzitutto la giurisdizione italiana. La contestazione viene fondata sull'assunto che l'odierno ricorrente non sarebbe consumatore e che è stata convenuta un'apposita clausola a favore della giurisdizione cipriota. Impregiudicata l'inammissibilità dell'eccezione, resta il fatto che la qualità di consumatore, nell'attività assertiva del convenuto, non è oggetto di contestazione in sé, ma in quanto la stessa avrebbe formato oggetto di rinuncia. Non si nega che il ricorrente sia un consumatore, bensì che abbia rinunciato a tale qualità. Sennonché non è possibile rinunciare a un requisito di fattispecie, qual è la qualità di consumatore: quest'ultima ricorre o non ricorre;
ma se ricorre, ne conseguono gli effetti. Parte convenuta non contesta il ricorrere, nella realtà, della qualità di consumatore, bensì la rinuncia alla stessa. Giuste le premesse suddette, si può al più ritenere che vi sia stata rinuncia agli effetti derivanti da tale status: ma si tratta di rinuncia inefficace, perché la tutela del pagina 3 di 5 consumatore è di ordine pubblico ((Cg 6.10.2009, C-40/08, OM NI SL c
, pt. 52). Persona_1
Si osserva poi che la disciplina del consumatore, secondo Cg 9.3.2023, C-177/22 (resa nell'ambito del regolamento n. 1215/2012, in tema di controversie in materia civile e commerciale) non ha ragione di essere applicata se il contraente che reclama la relativa tutela ha agito in sede negoziale dando l'impressione alla sua controparte contrattuale di essere un professionista. Nella presente controversia, tuttavia, non viene in rilievo un'attività, colposamente o dolosamente equivoca del consumatore. Come già evidenziato, parte convenuta si difende non già affermando che credeva di avere a che fare con un professionista, bensì con un consumatore che avrebbe rinunciato a tale qualità. Concetto diverso. In ogni caso: ove si intendesse fare propria la tesi della Corte di giustizia come riferibile al caso di specie, l'eccezione che ne è alla base (difetto di giurisdizione) non potrebbe avere seguito, perché richiederebbe, potenzialmente, un'attività istruttoria (in tesi, parte ricorrente potrebbe cercare di dimostrare che la sua effettiva qualità di consumatore era ben nota a controparte): ma in questo modo si tornerebbe a violare l'ordine del processo, perché si introdurrebbe, tardivamente, una questione che richiede un'attività istruttoria ben oltre i limiti della prima udienza. In sintesi: quand'anche mera difesa, per come strutturata la stessa deve ritenersi tardiva In ogni caso: la deroga a favore della giurisdizione cipriota non è provata. E infatti, venendo al secondo punto della difesa di parte convenuta, si osserva che la stessa contesta che il contratto sia stato stipulato in forma orale e ne afferma invece la conclusione per iscritto, tanto da produrlo (per il vero, su quest'ultimo punto, cfr. infra). Tuttavia, come già evidenziato, la produzione documentale è ormai preclusa. Se il ricorrente allega l'inesistenza del contratto e la convenuta la stipula in forma scritta, incombe su quest'ultima la prova: che però deve ritenersi mancata perché inammissibile, in quanto tardiva. Se pure si volesse respingere quest'ultima impostazione, si osserva che la produzione del contratto, anzitutto, non appare così evidente come preteso in comparsa. Per il vero, nessuna delle produzioni effettuate sembra rappresentare un contratto di intermediazione finanziaria ai sensi del d. lgs. n. 58/1998 ma, al più, una sintesi dello stesso;
né appare evidente, ictu oculi, una sottoscrizione di parte ricorrente. Ma quand'anche: si torna al punto, ossia al fatto che tale produzione legittima controparte a contestare la stessa e ad articolare mezzi di prova, dando vita a una fase del processo non preventivata né preventivabile in prima udienza. Non è un caso che parte ricorrente abbia disconosciuto la veridicità della documentazione prodotta, e che parte convenuta si sia riservata la produzione degli originali, e che al fondo aleggi un'istanza di c.t.u. (svolta in via subordinata dalla convenuta). Ma tale attività, come già evidenziato, si pone come sviluppo del tutto distonico al rito in esame e al fatto di esserne sorta la necessità dopo la prima udienza. Breve. Si ritiene che non sia provato che il contratto sia stato stipulato per iscritto e, pertanto, il rapporto di intermediazione intercorso tra le parti è nullo. In conseguenza di ciò, parte convenuta è tenuta alla restituzione di tutte le somme ricevute, in esecuzione dell'accordo mancante, da parte del ricorrente. Tali somme, e la relativa dazione, è comprovata dai documenti prodotti sub 3, e sono pari a tra dazioni di € 5.000,00 pagina 4 di 5 (nelle date del 19.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2010) e di una somma di € 200,00 (il 6.4.2020). Su tali somme, liquide fin dall'origine (dunque debito di valuta), è dovuto il pagamento dei soli interessi, non anche la rivalutazione delle stesse. Sono quindi dovuti gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. su € 5.000,00 dal 19.10.2020, nonché dal 29.10.2020 e ancora dal 26.11.2010 sul medesimo importo capitale, e su € 200,00 dal 6.4.2020. Sulla somma complessiva (capitali più interessi), calcolata alla data del 28.4.2025, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo. Spese pari a € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dell'avv. Michael Pasian e dell'avv. Federico Acampora, che hanno dichiarato la loro qualità di antistatari e, quindi, di avere anticipato le spese per conto del cliente e di non avere percepito onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e per il Parte_1 CP_1 quale è causa CONDANNA
al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
• Di € 15.200,00, oltre interessi dovuti al tasso ex art. 1284 c. I c.c. e calcolati su € 5.000,00 dal 19.10.2020, dal 29.10.2020 e dal 26.11.2010, e su € 200,00 dal 6.4.2020, oltre interessi dalla data del 28.4.2025 sulla somma complessiva come supra determinata ex art. 1284 c. IV c.c.
• Di € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dell'avv. Michael Pasian e dell'avv. Federico Acampora Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41654/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASIAN MICHAEL e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACAMPORA FEDERICO ( ) VIA PIETRO MASCAGNI, 24 20025 C.F._2
LEGNANO, elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 20 MILANO presso il difensore avv. PASIAN MICHAEL ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CICERO FEDERICA ( ) VIA RUGGERO SETTIMO, 74/H 90100 C.F._3
PALERMO, elettivamente domiciliato in VIA N. MORELLO, 40 90144 PALERMO presso il difensore avv. BOCCADUTRI CALOGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di CP_1 tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, pronunciando CP_1
l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società CP_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per CP_1
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal ricorrente quantificabili in Euro 15.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 c.p.c, di esibire in giudizio la seguente Controparte_2 documentazione: (a) originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto Pt_1
pagina 1 di 5 della registrazione sulla piattaforma di trading online “ForexTB” di proprietà della società Qualora CP_1 si tratti di documento elettronico, esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b)tutti i rendiconti redatti durante
Pt_1 il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse del Sig. CP_1 ed i relativi costi delle operazioni, che la medesima società è tenuta a conservare e trasmettere ai
Pt_1 clienti ai sensi dell'art. 60, Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018; (c) originali dei files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società ; (d) originali, completi
Pt_1 CP_1 dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società
Pt_1 CP_1
[... ; (e) elenco degli account manager/consulenti finanziari (tra i quali “Dorjan”) che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico. in ogni caso: condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e CP_1 non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co.3, c.p.c. Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE - accertare la mancanza di giurisdizione del Giudice italiano, in favore di quello cipriota;
- mutare il rito, in favore di quello ordinario, vista la complessità dell'istruttoria richiesta, la contestazione tra le parti, e la circostanza che la vicenda giuridica non risulta di facile e pronta risoluzione;
NEL
MERITO E IN VIA PRINCIPALE, - dichiarare la inammissibilità delle domande per applicabilità al caso di specie della legge cipriota;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'eventuale importo risarcitorio dovuto;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, determinare il danno secondo i criteri del differenziale di valore, detratti gli eventuali utili percepiti, e riconoscere sulla somma così determinata i soli interessi legali dalla domanda al saldo, con esclusione di qualsiasi rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA In via istruttoria, parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte ricorrente, in quanto manifestamente esplorative, irrilevanti e pretestuose: - con riferimento al contratto quadro: l'istanza è superflua, essendo il documento già in possesso del ricorrente, che lo ha prodotto e la cui accettazione è avvenuta online;
- con riferimento a registrazioni telefoniche e comunicazioni: l'istanza è generica e volta a una non consentita ricerca di prove. Essendo pacifico che non è stato prestato alcun servizio di consulenza, tali comunicazioni sono irrilevanti ai fini del decidere;
- con riferimento a licenze e autorizzazioni degli "account manager": l'istanza è parimenti irrilevante, dato che il servizio di mera esecuzione ordini non richiede le qualifiche proprie dei consulenti finanziari. Si chiede, in ogni caso, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del ricorrente sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il Sig. per poter operare sulla Pt_1 piattaforma ForexTB, ha visionato e accettato tramite spunta elettronica il "Client Agreement" e i documenti ad esso allegati, tra cui il "Risk Disclosure and Warnings Notice", dichiarando peraltro di essere cliente di livello professionale e di avere già operato con CFD;
2) Vero che il Sig. ha richiesto per iscritto di essere Pt_1 riclassificato come cliente professionale;
3) Vero che il Sig. prima della riclassificazione, ha ricevuto e Pt_1 sottoscritto un'avvertenza scritta circa le protezioni e i diritti che avrebbe perso;
4) Vero che nessun dipendente di ha mai fornito al Sig. raccomandazioni personalizzate di investimento;
5) Vero CP_1 Pt_1 che il sig. aveva già in passato effettuato operazioni di trading online. Con riserva di ogni ulteriore Pt_1 deduzione, eccezione, produzione e istanza istruttoria. In via istruttoria, si chiede inoltre ammissione di CTU informatica al fine di confermare l'accettazione, da parte del cliente, delle condizioni di contratto tramite detta pagina 2 di 5 modalità. In caso di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede ammettersi CTU finanziaria al fine di accertare la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria e, dunque, la misura dell'eventuale danno subìto dal ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa di intermediazione finanziaria avviata con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. da
[...] nei confronti di Il ricorrente chiede di accertare la nullità del rapporto Pt_1 CP_1 contrattuale instauratosi con la società, avente sede a Cipro, nonché la restituzione di tutte le somme versate alla stessa dal ricorrente. Allega infatti la mancata conclusione del contratto in forma scritta, in contrasto con l'art. 23 d. lgs. n. 58/1998 Alla prima udienza, in data 1.7.2025, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. È stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di una serie di documenti. Alla successiva udienza del 4.12.2025 parte convenuta si è costituita. Ha prodotto documenti;
ha contestato (tra l'altro) la giurisdizione italiana;
ha chiesto il mutamento del rito;
ha svolto istanze istruttore. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Occorre anzitutto evidenziare che successivamente all'udienza dell'1.7.2025, nel corso della quale era stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, il procedimento era ormai passato in una fase istruttoria, come si desume dall'ordinanza del 4.7.2025 tramite la quale è stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Oltre la prima udienza non è poi possibile produrre documenti. Il carattere determinante della prima udienza si desume non solo dalle decadenze espressamente previste (art. 281-undecies cc. I, III e IV;
art. 281-duodecies c. 3), ma anche dal fatto che nel caso in cui il giudice reputi la complessità della causa e dell'istruzione probatoria, può disporre che la stessa venga trattata con il rito ordinario, ma ciò deve avvenire nell'ambito della prima udienza. Giocoforza, allora, che parte convenuta, se intende costituirsi tardivamente, assuma il processo nello stato in cui si trova. Non può svolgere domande ed eccezioni in senso stretto;
non può effettuare produzioni né avanzare istanze istruttorie. Può svolgere solo attività assertiva. Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Sussiste anzitutto la giurisdizione italiana. La contestazione viene fondata sull'assunto che l'odierno ricorrente non sarebbe consumatore e che è stata convenuta un'apposita clausola a favore della giurisdizione cipriota. Impregiudicata l'inammissibilità dell'eccezione, resta il fatto che la qualità di consumatore, nell'attività assertiva del convenuto, non è oggetto di contestazione in sé, ma in quanto la stessa avrebbe formato oggetto di rinuncia. Non si nega che il ricorrente sia un consumatore, bensì che abbia rinunciato a tale qualità. Sennonché non è possibile rinunciare a un requisito di fattispecie, qual è la qualità di consumatore: quest'ultima ricorre o non ricorre;
ma se ricorre, ne conseguono gli effetti. Parte convenuta non contesta il ricorrere, nella realtà, della qualità di consumatore, bensì la rinuncia alla stessa. Giuste le premesse suddette, si può al più ritenere che vi sia stata rinuncia agli effetti derivanti da tale status: ma si tratta di rinuncia inefficace, perché la tutela del pagina 3 di 5 consumatore è di ordine pubblico ((Cg 6.10.2009, C-40/08, OM NI SL c
, pt. 52). Persona_1
Si osserva poi che la disciplina del consumatore, secondo Cg 9.3.2023, C-177/22 (resa nell'ambito del regolamento n. 1215/2012, in tema di controversie in materia civile e commerciale) non ha ragione di essere applicata se il contraente che reclama la relativa tutela ha agito in sede negoziale dando l'impressione alla sua controparte contrattuale di essere un professionista. Nella presente controversia, tuttavia, non viene in rilievo un'attività, colposamente o dolosamente equivoca del consumatore. Come già evidenziato, parte convenuta si difende non già affermando che credeva di avere a che fare con un professionista, bensì con un consumatore che avrebbe rinunciato a tale qualità. Concetto diverso. In ogni caso: ove si intendesse fare propria la tesi della Corte di giustizia come riferibile al caso di specie, l'eccezione che ne è alla base (difetto di giurisdizione) non potrebbe avere seguito, perché richiederebbe, potenzialmente, un'attività istruttoria (in tesi, parte ricorrente potrebbe cercare di dimostrare che la sua effettiva qualità di consumatore era ben nota a controparte): ma in questo modo si tornerebbe a violare l'ordine del processo, perché si introdurrebbe, tardivamente, una questione che richiede un'attività istruttoria ben oltre i limiti della prima udienza. In sintesi: quand'anche mera difesa, per come strutturata la stessa deve ritenersi tardiva In ogni caso: la deroga a favore della giurisdizione cipriota non è provata. E infatti, venendo al secondo punto della difesa di parte convenuta, si osserva che la stessa contesta che il contratto sia stato stipulato in forma orale e ne afferma invece la conclusione per iscritto, tanto da produrlo (per il vero, su quest'ultimo punto, cfr. infra). Tuttavia, come già evidenziato, la produzione documentale è ormai preclusa. Se il ricorrente allega l'inesistenza del contratto e la convenuta la stipula in forma scritta, incombe su quest'ultima la prova: che però deve ritenersi mancata perché inammissibile, in quanto tardiva. Se pure si volesse respingere quest'ultima impostazione, si osserva che la produzione del contratto, anzitutto, non appare così evidente come preteso in comparsa. Per il vero, nessuna delle produzioni effettuate sembra rappresentare un contratto di intermediazione finanziaria ai sensi del d. lgs. n. 58/1998 ma, al più, una sintesi dello stesso;
né appare evidente, ictu oculi, una sottoscrizione di parte ricorrente. Ma quand'anche: si torna al punto, ossia al fatto che tale produzione legittima controparte a contestare la stessa e ad articolare mezzi di prova, dando vita a una fase del processo non preventivata né preventivabile in prima udienza. Non è un caso che parte ricorrente abbia disconosciuto la veridicità della documentazione prodotta, e che parte convenuta si sia riservata la produzione degli originali, e che al fondo aleggi un'istanza di c.t.u. (svolta in via subordinata dalla convenuta). Ma tale attività, come già evidenziato, si pone come sviluppo del tutto distonico al rito in esame e al fatto di esserne sorta la necessità dopo la prima udienza. Breve. Si ritiene che non sia provato che il contratto sia stato stipulato per iscritto e, pertanto, il rapporto di intermediazione intercorso tra le parti è nullo. In conseguenza di ciò, parte convenuta è tenuta alla restituzione di tutte le somme ricevute, in esecuzione dell'accordo mancante, da parte del ricorrente. Tali somme, e la relativa dazione, è comprovata dai documenti prodotti sub 3, e sono pari a tra dazioni di € 5.000,00 pagina 4 di 5 (nelle date del 19.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2010) e di una somma di € 200,00 (il 6.4.2020). Su tali somme, liquide fin dall'origine (dunque debito di valuta), è dovuto il pagamento dei soli interessi, non anche la rivalutazione delle stesse. Sono quindi dovuti gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. su € 5.000,00 dal 19.10.2020, nonché dal 29.10.2020 e ancora dal 26.11.2010 sul medesimo importo capitale, e su € 200,00 dal 6.4.2020. Sulla somma complessiva (capitali più interessi), calcolata alla data del 28.4.2025, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo. Spese pari a € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dell'avv. Michael Pasian e dell'avv. Federico Acampora, che hanno dichiarato la loro qualità di antistatari e, quindi, di avere anticipato le spese per conto del cliente e di non avere percepito onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e per il Parte_1 CP_1 quale è causa CONDANNA
al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
• Di € 15.200,00, oltre interessi dovuti al tasso ex art. 1284 c. I c.c. e calcolati su € 5.000,00 dal 19.10.2020, dal 29.10.2020 e dal 26.11.2010, e su € 200,00 dal 6.4.2020, oltre interessi dalla data del 28.4.2025 sulla somma complessiva come supra determinata ex art. 1284 c. IV c.c.
• Di € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. con distrazione in favore dell'avv. Michael Pasian e dell'avv. Federico Acampora Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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