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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013854342000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4452/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata il 15.3.2024, riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF, sanzioni e interessi per gli anni 2002-2005.
A sostegno del ricorso, eccepisce il difetto di motivazione dell'atto e la mancata allegazione dell'atto presupposto, l'omessa notifica della cartella di pagamento riportata in ingiunzione e dell'avviso di accertamento, nonchè la prescrizione del tributo, la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, risulta che in data 23.11.2012 il ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica della cartella di pagamento riportata in intimazione. La cartella, in particolare, venne notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza del destinatario, con regolare avviso di deposito nella casa Comunale, affissione di un avviso di tale deposito ed invio di raccomandata informativa.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Risultano pertanto inammissibili i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, nonchè quelli concernenti la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale. Quanto alla prescrizione (decennale) dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014 (pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da
Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Analogamente infondata è anche l'eccezione afferente al difetto di motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi dovuti. In proposito, a prescindere dalla genericità delle doglianze avanzate in ricorso, si rileva che in cartella sono indicate le fonti normative da cui deriva il predetto calcolo, che pertanto non è arbitrario ma collegato a principi ben definiti e conoscibili dalla generalità dei consociati.
Anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorare la sua disamina, è infondata nel merito, giacché
l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Quanto infine alla dedotta, radicale, inesistenza della notifica della intimazione di pagamento oggetto della presente controversia, deve osservarsi che - a prescindere dalla assoluta genericità dell'eccezione, evidentemente riportata in ricorso senza misurarsi previamente con la documentazione di causa - in atti vi
è prova positiva della esistenza (e regolarità) della stessa, corredata delle generalità e della sottoscrizione del messo notificatore.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo anche tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza degli atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2400,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013854342000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4452/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata il 15.3.2024, riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF, sanzioni e interessi per gli anni 2002-2005.
A sostegno del ricorso, eccepisce il difetto di motivazione dell'atto e la mancata allegazione dell'atto presupposto, l'omessa notifica della cartella di pagamento riportata in ingiunzione e dell'avviso di accertamento, nonchè la prescrizione del tributo, la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, risulta che in data 23.11.2012 il ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica della cartella di pagamento riportata in intimazione. La cartella, in particolare, venne notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza del destinatario, con regolare avviso di deposito nella casa Comunale, affissione di un avviso di tale deposito ed invio di raccomandata informativa.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Risultano pertanto inammissibili i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, nonchè quelli concernenti la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale. Quanto alla prescrizione (decennale) dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014 (pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da
Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Analogamente infondata è anche l'eccezione afferente al difetto di motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi dovuti. In proposito, a prescindere dalla genericità delle doglianze avanzate in ricorso, si rileva che in cartella sono indicate le fonti normative da cui deriva il predetto calcolo, che pertanto non è arbitrario ma collegato a principi ben definiti e conoscibili dalla generalità dei consociati.
Anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorare la sua disamina, è infondata nel merito, giacché
l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Quanto infine alla dedotta, radicale, inesistenza della notifica della intimazione di pagamento oggetto della presente controversia, deve osservarsi che - a prescindere dalla assoluta genericità dell'eccezione, evidentemente riportata in ricorso senza misurarsi previamente con la documentazione di causa - in atti vi
è prova positiva della esistenza (e regolarità) della stessa, corredata delle generalità e della sottoscrizione del messo notificatore.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo anche tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza degli atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2400,00, oltre accessori di legge se dovuti.