Art. 62.
Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.
Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.