Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 22 GENNAIO 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22436/2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 Via San Domenico n. 75 presso lo studio dell' Abogado Alessandro De Muro dell'illustre collegio degli abogados di Santa Cruz De La Palma - Avvocato stabilito presso il Foro di Napoli ai sensi del D LGS 96/01, il quale esercita d'intesa ai sensi dell'art. 6 del D . lgs. 96/2001 con l'avv. Michele Loffredo del Foro di Napoli giusta dichiarazione d' intesa in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, Controparte_1 in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN MOSCARIELLO, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 in virtù di procure CP_1 in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 37120220014227416 000, notificato il 28/10/2022, per contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale - anno 2012
- omessi alla Gestione Commercianti, eccependo la prescrizione.
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AR), “la comunicazione di debito n. 940028815375K4201611 per i suddetti contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativamente al periodo 01.2012-12.2012, omessi alla Gestione Commercianti, con cui veniva contestato un importo a debito pari ad € 187,58 da maggiorare con relative sanzioni, a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2012, a fronte di un reddito accertato di €15.807,00, concludendo per il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
CP_ Il credito preteso dall' si fonda l'avviso di addebito impugnato attiene a tributi (Contributi I.V.S.) relativi al periodo intercorrente dal 01/2012 al CP_1
12/2012 e pur ammettendo la regolare notifica della comunicazione del debito n.
201611, avvenuta in data 19.11.2016, risulta maturato il decorso del termine quinquennale di prescrizione, da applicarsi alla specie. CP_ L' sul punto nulla ha dedotto.
La prescrizione quinquennale risulta maturata, pur a voler considerare l'effetto della sospensione del decorso dei termini di prescrizione, per complessivi giorni
311, per effetto della disciplina emergenziale covid.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
2 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (articolo 11) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.»
Tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito impugnato, il credito CP_ vantato dall' risulta estinto per prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in € 400,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 22/1/2025 - 20/02/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/02/2025 in
Cancelleria
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