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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1439/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 24.4.2024
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Stella Nicola, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Statuti
Marittimi n. 44, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Lopolito Michela, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Monte San
Michele n. 28, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con il 27.8.2014 in Bisceglie (atto n. 26, parte I, anno 2014). CP_1
Con decreto del 9.5.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15.10.2024 si è costituita non opponendosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte dal con il ricorso introduttivo. Pt_1
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 15.11.2024, il
Giudice relatore ha confermato in via provvisoria le condizioni di separazione, fatta eccezione per il diritto di visita parzialmente modificato, ed ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 2.4.2025 per verificarne gli esiti.
Quindi, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, depositate il 26.3.2025, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e, in ossequio alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in data 26.3.2025.
Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 780/2023 del 7.2.2023, pubblicato il
9.2.2023 (R.G. n. 5952/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, le parti, in seguito alla proposta del Giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta e depositata telematicamente il 26.3.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse dei figli minori , nato il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
24.4.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bisceglie in data 27.8.2014 da e alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta dalle parti e Parte_1 CP_1 depositata telematicamente il 26.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 26 parte I anno 2014).
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 24.4.2024
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Stella Nicola, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Statuti
Marittimi n. 44, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Lopolito Michela, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Monte San
Michele n. 28, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con il 27.8.2014 in Bisceglie (atto n. 26, parte I, anno 2014). CP_1
Con decreto del 9.5.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15.10.2024 si è costituita non opponendosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte dal con il ricorso introduttivo. Pt_1
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 15.11.2024, il
Giudice relatore ha confermato in via provvisoria le condizioni di separazione, fatta eccezione per il diritto di visita parzialmente modificato, ed ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 2.4.2025 per verificarne gli esiti.
Quindi, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, depositate il 26.3.2025, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e, in ossequio alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in data 26.3.2025.
Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 780/2023 del 7.2.2023, pubblicato il
9.2.2023 (R.G. n. 5952/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, le parti, in seguito alla proposta del Giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta e depositata telematicamente il 26.3.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse dei figli minori , nato il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
24.4.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bisceglie in data 27.8.2014 da e alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta dalle parti e Parte_1 CP_1 depositata telematicamente il 26.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 26 parte I anno 2014).
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore