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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2025 il GOP lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti visti gli artt. 281 sexies e281 terdecies c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maura Fragale, in seguito a discussione ex art. 281-sexies c.p.c. mediante note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3498 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Pitari presso C.F._2 il cui studio, in Botricello (CZ) alla via Nazionale snc, elettivamente domiciliano.
ATTORI
E
, (P.I. ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Borelli del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Falcone, del Foro di
Catanzaro, in Via Nazionale 291 Botricello,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
, convenivano in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...] CP_1
, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni,
[...]
1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti in occasione del sinistro verificatosi il 1 6 febbraio 2020.
In particolare, gli attori deducevano quanto segue:
a) in data 16 febbraio 2020 si trovava a bordo del ciclomotore Parte_2
Piaggio targato AB01328961 di proprietà della sig.ra e Parte_1 percorreva il sottopasso di Via Venezia, nel Comune di Botricello, privo di illuminazione, in direzione Paese- mare, allorquando, a causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale, a ridosso della griglia per la raccolta delle acque piovane non segnalata né transennata, cadeva rovinosamente a terra;
b) a causa della caduta, il veniva prontamente trasportato al Pronto Pt_2 soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ove veniva diagnosticato
“trauma facciale con avulsione totale incisivo sinistro e canino destro, frattura mandibolare destra, contusioni multiple e frattura chiusa della mandibola”;
d) la causa esclusiva del sinistro era da addebitarsi alle condizioni del manto stradale, con la conseguenza che il doveva ritenersi Controparte_1 responsabile per i danni patiti dall'attore.
1.2. Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda attorea deducendo che il sinistro era da addebitarsi alla condotta evidentemente imprudente del addebitabile alla velocità da lui Parte_2 mantenuta rispetto alle condizioni e caratteristiche dei luoghi , tra l'altro a lui conosciuti.
1.3. la causa veniva istruita attraverso escussione dei testi indicati dalle parti ed era disposta consulenza tecnica medico-legale.
2. Nel merito della domanda proposta dagli attori si osserva quanto segue .
Come sopra accennato, parte attrice attribuisce la causa Parte_2 dell'evento ad una buca presente sul manto stradale di una via pubblica di
Botricello.
Conseguentemente, ciò che parte attrice intende far valere è la responsabilità del per il danno derivante da cose in custodia (art. 2051 c.c.) Controparte_1 poiché è a causa della suddetta anomalia del manto stradale che Parte_2 sarebbe caduto, così patendo le lesioni denunciate.
2.1. Innanzitutto, gioverà fare il punto circa i presupposti e i limiti della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., invocata in via principale nell'atto di citazione. La responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. fondandosi
2 sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato
(Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in Giust. civ. Mass1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima , è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ.
Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e il danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi
3 causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Ma ss. 1987).
In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Altrimenti detto, il nesso causale si interrompe laddove la condotta del danneggiato o del terzo sia talmente anomala da ingenerare una situazione di pericolo così evidente ed immediatamente riscontrabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile, ovviamente tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
3. Ciò premesso, occorre esaminare i risultati dell'istruzione probatoria, onde verificare se possa affermarsi la responsabilità dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2051c.c.
3.1. Innanzitutto, può affermarsi che la caduta d el è avvenuta in ragione Pt_2 di una buca presente sulla strada che stava percorrendo.
Sul punto, ha riferito il teste , padre del danneggiato, subito Testimone_1 occorso sul luogo dell'incidente, tempestivamente soccorrendolo e trasportandolo al Pronto Soccorso;
lo stesso teste ha affermato” Quando io sono arrivato il luogo dei fatti era buio e mio figlio aveva tutti i dispositivi di sicurezza ed il casco classico con la visiera…..vero che il punto in cui il Pt_2
è caduto era dissestato , ho visto una buca di cui alla foto che mi si
[...] mostra e preciso che la grata si muoveva.
Capitolo 4) quella notte non era illuminata e poiché io abito in via Marina e passo spesso da lì, l'illuminazione a volte è accesa ed altre volte spenta.
Passa spesso da lì anche mio figlio . Parte_2
Il teste escusso della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per il solo rapporto di affinità con l'attore (essendo il padre), in assenza di ulteriori elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la sua credibilità, cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1109) ha, quindi, confermato sia l'esistenza della buca sulla strada percorsa dal sia (salvo quanto si preciserà infra) Parte_2
l'incidenza causalistica della stessa nella produzione delle lesioni riportate dal
. Dalla sua deposizione, infatti, emerge chiaramente l'elemento della Pt_2 contestualità temporale tra il transito dell'attore sul tratto di strada in cui era
4 presente la buca e il sinistro per cui è causa;
ciò completa salve, come detto, le opportune successive precisazioni l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che le lesioni riportate dall'attore furono in concreto provocate da una buca presente sul manto stradale.
3.2. Pertanto, diversamente da quanto censurato da parte convenuta, può ritenersi che l'eventus damni per come prospettato dall'attore sia stato dimostrato;
ed invero, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto in Botricello, su un tratto di strada su cui deve ritenersi sussistente la concreta possibilità per il CP_1 convenuto di esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo.
3.3. Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva che, come affermato dalla Consulta, la collettività ha diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo
è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre
2013, n. 23919 ) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23 584).
5 Ebbene, nel caso di specie, in base all'istruttoria testimoniale esperita nel corso del giudizio è emersa, per come detto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dal . Pt_2
3.4. E tuttavia, a parere del Tribunale, residua a carico di quest'ultimo una percentuale di responsabilità non minima atteso che, per come si evince dalla documentazione fotografica in atti, la buca oggetto di causa non presentava i caratteri di un'anomalia stradale completamente invisibile o imprevedibile per cui essa avrebbe potuto essere evitata ove l'attore avesse tenuto una condotta più accorta nell'incedere.
Ritiene, invero, il Tribunale che la condotta del danneggiato, pur non avendo un rapporto causale esclusivo con la caduta (non può, infatti, escludersi che il sinistro si sarebbe comunque verificato) ha concorso nella causazione dell'evento dannoso nella misura in cui un atteggiamento più accorto avrebbero verosimilmente consentito, secondo il canone del “più probabile che non”, all'attore, di avvedersi dell'anomalia stradale, arrestarsi se necessario o evitarla deviando il suo percorso. In altre parole, la concreta possibilità per l'utente di scorgere ed evitare la buca mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, se non esclude del tutto la responsabilità dell'Ente convenuto (non potendosi, nel caso di specie, ritenere integrato il caso fortuito e, quindi, del tutto interrotto il nesso causale), la limita in ragione del concorso di colpa.
Gioverà precisare, per inciso, che la suddetta circostanza (ovvero, che il Pt_2 potesse in ipotesi accorgersi della buca) non determina per altro verso la totale esclusione di responsabilità in capo al posto che è irrilevante ai fini CP_1 dell'attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.
Orbene, valutate le rispettive responsabilità nel senso sopra descritto può essere affermata la concorrente responsabilità del ex art. 2051 c.c. e dell'attore CP_1
nella produzione del sinistro, nella misura del 50% il primo e del Parte_2
50% il secondo.
4. Così affermata la parziale responsabilità di parte convenuta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
6 4.1. Innanzitutto, dalle deduzioni difensive di parte attrice, dalla documentazione in atti, nonché dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, emerge un danno alla salute consistente nella diminuzione dell'integrità psicofisica del
, apprezzata sotto l'aspetto dinamico-relazionale. Pt_2
In particolare, dalla consulenza tecnica esperita, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, emerge che, in conseguenza del sinistro, ha Parte_2 subito una “trauma facciale con frattura mandibolare dx perdita anatomica dei denti 12, 21 e 22”.
Per effetto di tali lesioni ha patito: Parte_2
a) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 75% di giorni quindici;
b) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% per un periodo di giorni dieci.
c) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 25% per un periodo di giorni dieci.
ha inoltre riportato dei postumi permanenti quantificabili nella Parte_2 misura del 21%, in quanto presenta esiti di frattura mandibolare dx con perdita anatomica dei denti 12, 21 e 22”.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, non rientrando la fattispecie per cui è causa nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass. - che si applica alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e non già ai casi di danni per insidie stradali - trovano applicazione, in conformità alla prassi di questo Tribunale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024.
Pertanto, il danno biologico permanente, nella misura del 21%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (18 anni, essendo Pt_2
nato il [...]), deve essere quantificato in euro 103.453,00, in
[...] esso ricompreso il danno a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto attiene, invece, all'inabilità temporanea, deve riconoscersi un importo di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, e tenuto conto delle misure di invalidità parziale riconosciute, un importo complessivo pari ad euro 2.156,25, così determinato: validità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
;Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00 invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50euro.
7 Il CTU ha riconosciuto spese mediche già sostenute pari ad euro 8.900,00 per la riabilitazione dei denti 12, 21, 22 , nonché 9.600,00 quali spese da sostenere in futuro per il rifacimento della corona protesica dei denti 12, 21, 22 in relazione alle aspettative di vita.
Il danno complessivo, pertanto, ammonta ad euro 124.109,25, tuttavia tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in Euro 62.054,62, ovvero pari al 50% di Euro 124.109,25.
4.2. Sul predetto importo devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati.
Questo giudice aderisce al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n.
975 del 2007, n. 18653 del 2004, n. 13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988).
Nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 62.054,62 , sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (16 febbraio 2020) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI).
5. Quanto poi al risarcimento dei danni chiesti dalla per i danni Parte_1 al motoveicolo, si osserva che nulla è stato prodotto dalla stessa a dimostrazione dei danni e delle spese sostenute per eventuale riparazione , dovendo , pertanto, rigettarsi la richiesta , non potendo trovare ingresso neanche la valutazione in via equitativa ex art 1226 c.c. in quanto l a liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”, e richiede, altresì, onde non risultare
8 arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
6. Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite liquidate in base al valore effettivo della causa, nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto.
Dispone la compensazione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 attesa la mancata attività istruttoria compiuta dalla stessa.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto contestuale alla presente sentenza, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
della somma di euro 62.054,62, oltre interessi legali sulla somma
[...] devalutata alla data del sinistro (16 febbraio 2020) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il
50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla Parte_2 parte convenuta.
3) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte attrice , tenuto conto della Parte_2 compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano complessivamente in € 3.526,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, per compensi professionali .
4) Rigetta la domanda di parte attrice . Parte_1
5) Compensa interamente le spese di lite nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Catanzaro, 27 giugno 2025
IL GIUDICE onorario
Dott. Maura Fragale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maura Fragale, in seguito a discussione ex art. 281-sexies c.p.c. mediante note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3498 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Pitari presso C.F._2 il cui studio, in Botricello (CZ) alla via Nazionale snc, elettivamente domiciliano.
ATTORI
E
, (P.I. ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Borelli del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Falcone, del Foro di
Catanzaro, in Via Nazionale 291 Botricello,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
, convenivano in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...] CP_1
, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni,
[...]
1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti in occasione del sinistro verificatosi il 1 6 febbraio 2020.
In particolare, gli attori deducevano quanto segue:
a) in data 16 febbraio 2020 si trovava a bordo del ciclomotore Parte_2
Piaggio targato AB01328961 di proprietà della sig.ra e Parte_1 percorreva il sottopasso di Via Venezia, nel Comune di Botricello, privo di illuminazione, in direzione Paese- mare, allorquando, a causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale, a ridosso della griglia per la raccolta delle acque piovane non segnalata né transennata, cadeva rovinosamente a terra;
b) a causa della caduta, il veniva prontamente trasportato al Pronto Pt_2 soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ove veniva diagnosticato
“trauma facciale con avulsione totale incisivo sinistro e canino destro, frattura mandibolare destra, contusioni multiple e frattura chiusa della mandibola”;
d) la causa esclusiva del sinistro era da addebitarsi alle condizioni del manto stradale, con la conseguenza che il doveva ritenersi Controparte_1 responsabile per i danni patiti dall'attore.
1.2. Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda attorea deducendo che il sinistro era da addebitarsi alla condotta evidentemente imprudente del addebitabile alla velocità da lui Parte_2 mantenuta rispetto alle condizioni e caratteristiche dei luoghi , tra l'altro a lui conosciuti.
1.3. la causa veniva istruita attraverso escussione dei testi indicati dalle parti ed era disposta consulenza tecnica medico-legale.
2. Nel merito della domanda proposta dagli attori si osserva quanto segue .
Come sopra accennato, parte attrice attribuisce la causa Parte_2 dell'evento ad una buca presente sul manto stradale di una via pubblica di
Botricello.
Conseguentemente, ciò che parte attrice intende far valere è la responsabilità del per il danno derivante da cose in custodia (art. 2051 c.c.) Controparte_1 poiché è a causa della suddetta anomalia del manto stradale che Parte_2 sarebbe caduto, così patendo le lesioni denunciate.
2.1. Innanzitutto, gioverà fare il punto circa i presupposti e i limiti della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., invocata in via principale nell'atto di citazione. La responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. fondandosi
2 sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato
(Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in Giust. civ. Mass1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima , è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ.
Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e il danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi
3 causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Ma ss. 1987).
In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Altrimenti detto, il nesso causale si interrompe laddove la condotta del danneggiato o del terzo sia talmente anomala da ingenerare una situazione di pericolo così evidente ed immediatamente riscontrabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile, ovviamente tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
3. Ciò premesso, occorre esaminare i risultati dell'istruzione probatoria, onde verificare se possa affermarsi la responsabilità dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2051c.c.
3.1. Innanzitutto, può affermarsi che la caduta d el è avvenuta in ragione Pt_2 di una buca presente sulla strada che stava percorrendo.
Sul punto, ha riferito il teste , padre del danneggiato, subito Testimone_1 occorso sul luogo dell'incidente, tempestivamente soccorrendolo e trasportandolo al Pronto Soccorso;
lo stesso teste ha affermato” Quando io sono arrivato il luogo dei fatti era buio e mio figlio aveva tutti i dispositivi di sicurezza ed il casco classico con la visiera…..vero che il punto in cui il Pt_2
è caduto era dissestato , ho visto una buca di cui alla foto che mi si
[...] mostra e preciso che la grata si muoveva.
Capitolo 4) quella notte non era illuminata e poiché io abito in via Marina e passo spesso da lì, l'illuminazione a volte è accesa ed altre volte spenta.
Passa spesso da lì anche mio figlio . Parte_2
Il teste escusso della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per il solo rapporto di affinità con l'attore (essendo il padre), in assenza di ulteriori elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la sua credibilità, cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1109) ha, quindi, confermato sia l'esistenza della buca sulla strada percorsa dal sia (salvo quanto si preciserà infra) Parte_2
l'incidenza causalistica della stessa nella produzione delle lesioni riportate dal
. Dalla sua deposizione, infatti, emerge chiaramente l'elemento della Pt_2 contestualità temporale tra il transito dell'attore sul tratto di strada in cui era
4 presente la buca e il sinistro per cui è causa;
ciò completa salve, come detto, le opportune successive precisazioni l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che le lesioni riportate dall'attore furono in concreto provocate da una buca presente sul manto stradale.
3.2. Pertanto, diversamente da quanto censurato da parte convenuta, può ritenersi che l'eventus damni per come prospettato dall'attore sia stato dimostrato;
ed invero, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto in Botricello, su un tratto di strada su cui deve ritenersi sussistente la concreta possibilità per il CP_1 convenuto di esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo.
3.3. Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva che, come affermato dalla Consulta, la collettività ha diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo
è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre
2013, n. 23919 ) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23 584).
5 Ebbene, nel caso di specie, in base all'istruttoria testimoniale esperita nel corso del giudizio è emersa, per come detto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dal . Pt_2
3.4. E tuttavia, a parere del Tribunale, residua a carico di quest'ultimo una percentuale di responsabilità non minima atteso che, per come si evince dalla documentazione fotografica in atti, la buca oggetto di causa non presentava i caratteri di un'anomalia stradale completamente invisibile o imprevedibile per cui essa avrebbe potuto essere evitata ove l'attore avesse tenuto una condotta più accorta nell'incedere.
Ritiene, invero, il Tribunale che la condotta del danneggiato, pur non avendo un rapporto causale esclusivo con la caduta (non può, infatti, escludersi che il sinistro si sarebbe comunque verificato) ha concorso nella causazione dell'evento dannoso nella misura in cui un atteggiamento più accorto avrebbero verosimilmente consentito, secondo il canone del “più probabile che non”, all'attore, di avvedersi dell'anomalia stradale, arrestarsi se necessario o evitarla deviando il suo percorso. In altre parole, la concreta possibilità per l'utente di scorgere ed evitare la buca mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, se non esclude del tutto la responsabilità dell'Ente convenuto (non potendosi, nel caso di specie, ritenere integrato il caso fortuito e, quindi, del tutto interrotto il nesso causale), la limita in ragione del concorso di colpa.
Gioverà precisare, per inciso, che la suddetta circostanza (ovvero, che il Pt_2 potesse in ipotesi accorgersi della buca) non determina per altro verso la totale esclusione di responsabilità in capo al posto che è irrilevante ai fini CP_1 dell'attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.
Orbene, valutate le rispettive responsabilità nel senso sopra descritto può essere affermata la concorrente responsabilità del ex art. 2051 c.c. e dell'attore CP_1
nella produzione del sinistro, nella misura del 50% il primo e del Parte_2
50% il secondo.
4. Così affermata la parziale responsabilità di parte convenuta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
6 4.1. Innanzitutto, dalle deduzioni difensive di parte attrice, dalla documentazione in atti, nonché dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, emerge un danno alla salute consistente nella diminuzione dell'integrità psicofisica del
, apprezzata sotto l'aspetto dinamico-relazionale. Pt_2
In particolare, dalla consulenza tecnica esperita, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, emerge che, in conseguenza del sinistro, ha Parte_2 subito una “trauma facciale con frattura mandibolare dx perdita anatomica dei denti 12, 21 e 22”.
Per effetto di tali lesioni ha patito: Parte_2
a) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 75% di giorni quindici;
b) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% per un periodo di giorni dieci.
c) un periodo di invalidità temporanea parziale nella misura del 25% per un periodo di giorni dieci.
ha inoltre riportato dei postumi permanenti quantificabili nella Parte_2 misura del 21%, in quanto presenta esiti di frattura mandibolare dx con perdita anatomica dei denti 12, 21 e 22”.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, non rientrando la fattispecie per cui è causa nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass. - che si applica alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e non già ai casi di danni per insidie stradali - trovano applicazione, in conformità alla prassi di questo Tribunale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024.
Pertanto, il danno biologico permanente, nella misura del 21%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (18 anni, essendo Pt_2
nato il [...]), deve essere quantificato in euro 103.453,00, in
[...] esso ricompreso il danno a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto attiene, invece, all'inabilità temporanea, deve riconoscersi un importo di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, e tenuto conto delle misure di invalidità parziale riconosciute, un importo complessivo pari ad euro 2.156,25, così determinato: validità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
;Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00 invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50euro.
7 Il CTU ha riconosciuto spese mediche già sostenute pari ad euro 8.900,00 per la riabilitazione dei denti 12, 21, 22 , nonché 9.600,00 quali spese da sostenere in futuro per il rifacimento della corona protesica dei denti 12, 21, 22 in relazione alle aspettative di vita.
Il danno complessivo, pertanto, ammonta ad euro 124.109,25, tuttavia tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in Euro 62.054,62, ovvero pari al 50% di Euro 124.109,25.
4.2. Sul predetto importo devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati.
Questo giudice aderisce al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n.
975 del 2007, n. 18653 del 2004, n. 13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988).
Nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 62.054,62 , sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (16 febbraio 2020) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI).
5. Quanto poi al risarcimento dei danni chiesti dalla per i danni Parte_1 al motoveicolo, si osserva che nulla è stato prodotto dalla stessa a dimostrazione dei danni e delle spese sostenute per eventuale riparazione , dovendo , pertanto, rigettarsi la richiesta , non potendo trovare ingresso neanche la valutazione in via equitativa ex art 1226 c.c. in quanto l a liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”, e richiede, altresì, onde non risultare
8 arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
6. Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite liquidate in base al valore effettivo della causa, nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto.
Dispone la compensazione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 attesa la mancata attività istruttoria compiuta dalla stessa.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto contestuale alla presente sentenza, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
della somma di euro 62.054,62, oltre interessi legali sulla somma
[...] devalutata alla data del sinistro (16 febbraio 2020) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il
50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla Parte_2 parte convenuta.
3) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte attrice , tenuto conto della Parte_2 compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano complessivamente in € 3.526,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, per compensi professionali .
4) Rigetta la domanda di parte attrice . Parte_1
5) Compensa interamente le spese di lite nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Catanzaro, 27 giugno 2025
IL GIUDICE onorario
Dott. Maura Fragale
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