Art. 1.
Per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti occorre conseguire appositi certificati, da rilasciarsi dal Ministero per le comunicazioni.
Per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti occorre conseguire appositi certificati, da rilasciarsi dal Ministero per le comunicazioni.