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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Fernando Galatà e Stefano Grio, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione n. 002-670015049134, Cat. IO e di aver ricevuto nota datata 25/10/2024, con la quale l comunicava di averle corrisposto la somma di CP_2 € 227,50, a titolo di c.d. quattordicesima mensilità non dovuta per l'anno 2021 sulla prestazione in godimento.
Avverso il suddetto provvedimento la sig.ra presentava, in data 29.11.2024, Pt_2 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, rimasto inevaso.
A fondamento del ricorso eccepiva la mancanza di prova dell'effettivo pagamento della somma, la genericità della motivazione quanto ai criteri adottati per le verifiche contabili e la quantificazione delle somme richieste in ripetizione.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo della ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire accertare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la nota datata 25/10/2024, pari ad € 227,50, asseritamente erogate e CP_2 non dovute a titolo di pensione n. 002-670015049134, Cat. IO, quale quattordicesima per l'anno 2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, mediante trattenute effettuate sulla pensione a far tempo da ottobre 2024 per un ammontare mensile pari ad € 9,47
(come si evince dal cedolino della pensione allegato e relativo al mese di novembre
2024), aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che, ai fini del ricalcolo, erano stati considerati i seguenti redditi, accertati tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate: € 15.182,00 altri redditi assoggettabili all'Irpef;
€ 6.257,00 da pensione diretta.
Argomentava che la quattordicesima è corrisposta in via provvisoria e, pertanto, nel caso di specie non trova applicazione l'art.13 della L. 412/91.
Ribadiva la tempestività della richiesta di restituzione richiamando il Decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 che, all'articolo 2, prevede che il recupero delle
Pag. 2 di 10 prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta
2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024 e che i dati reddituali erano stati trasmessi massivamente dall'Agenzia delle Entrate il 22 giugno 2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Anzitutto occorre rilevare che l' ha fornito la prova dell'erogazione della CP_2 quattordicesima mensilità con la cedola del dicembre 2021, accreditata sul cc bancario della ricorrente.
Preliminarmente è necessario accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile.
La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007 n. 127 e ampliata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
L' la riconosce a luglio (o a dicembre, se i requisiti maturano nella seconda CP_2 parte dell'anno) ai titolari di qualunque trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive, purché abbiano compiuto 64 anni e possiedano un reddito individuale non superiore a due volte il trattamento minimo.
L'assegno ordinario rientra pienamente in questa platea: è considerato a tutti gli effetti una pensione;
quindi, la quattordicesima spetta anche ai suoi titolari che abbiano raggiungono l'età e rispettano i limiti di reddito.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la somma aggiuntiva partecipa della stessa natura del trattamento cui accede.
L'Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata a domanda alle persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale e abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e
260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156
(tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Pag. 3 di 10 Tale somma aggiuntiva non spetta ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'invalidità civile, la pensione sociale, l'assegno sociale, per l'erogazione delle quali si prescinde dal requisito contributivo
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie. L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
Pag. 4 di 10 dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto la quattordicesima mensilità, così come la sua misura, ha natura inizialmente provvisoria, essendo una somma
Pag. 5 di 10 aggiuntiva erogabile solo a condizione che il percipiente ne abbia diritto per ragioni di età e di reddito.
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21), precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Pag. 6 di 10 La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute o successivamente accertate, ipotesi nelle quali il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L.
412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero,
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pag. 7 di 10 Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È, altresì, importante la valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Pag. 8 di 10 L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso i dati dei redditi dei percettori il 22 giugno
2023. L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione del 25 ottobre 2024.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, nella nota comunicata alla ricorrente è chiaramente indicato che l'indebito in discussione riguarda la quattordicesima mensilità erogata nel 2021, risultata non dovuta per motivi reddituali e gli estremi del pagamento sono stati precisati con allegazione del provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento
(all. 2 e 1 memoria cost.).
Parte ricorrente nulla ha allegato e comprovato in merito al diritto di ritenere le somme erogate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Pag. 9 di 10 Le spese, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art. 152 disp. att. C.p.c. vanno compensate
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda;
compensa le spese di giudizio.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 10 di 10
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Fernando Galatà e Stefano Grio, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione n. 002-670015049134, Cat. IO e di aver ricevuto nota datata 25/10/2024, con la quale l comunicava di averle corrisposto la somma di CP_2 € 227,50, a titolo di c.d. quattordicesima mensilità non dovuta per l'anno 2021 sulla prestazione in godimento.
Avverso il suddetto provvedimento la sig.ra presentava, in data 29.11.2024, Pt_2 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, rimasto inevaso.
A fondamento del ricorso eccepiva la mancanza di prova dell'effettivo pagamento della somma, la genericità della motivazione quanto ai criteri adottati per le verifiche contabili e la quantificazione delle somme richieste in ripetizione.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo della ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire accertare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la nota datata 25/10/2024, pari ad € 227,50, asseritamente erogate e CP_2 non dovute a titolo di pensione n. 002-670015049134, Cat. IO, quale quattordicesima per l'anno 2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, mediante trattenute effettuate sulla pensione a far tempo da ottobre 2024 per un ammontare mensile pari ad € 9,47
(come si evince dal cedolino della pensione allegato e relativo al mese di novembre
2024), aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che, ai fini del ricalcolo, erano stati considerati i seguenti redditi, accertati tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate: € 15.182,00 altri redditi assoggettabili all'Irpef;
€ 6.257,00 da pensione diretta.
Argomentava che la quattordicesima è corrisposta in via provvisoria e, pertanto, nel caso di specie non trova applicazione l'art.13 della L. 412/91.
Ribadiva la tempestività della richiesta di restituzione richiamando il Decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 che, all'articolo 2, prevede che il recupero delle
Pag. 2 di 10 prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta
2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024 e che i dati reddituali erano stati trasmessi massivamente dall'Agenzia delle Entrate il 22 giugno 2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Anzitutto occorre rilevare che l' ha fornito la prova dell'erogazione della CP_2 quattordicesima mensilità con la cedola del dicembre 2021, accreditata sul cc bancario della ricorrente.
Preliminarmente è necessario accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile.
La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007 n. 127 e ampliata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
L' la riconosce a luglio (o a dicembre, se i requisiti maturano nella seconda CP_2 parte dell'anno) ai titolari di qualunque trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive, purché abbiano compiuto 64 anni e possiedano un reddito individuale non superiore a due volte il trattamento minimo.
L'assegno ordinario rientra pienamente in questa platea: è considerato a tutti gli effetti una pensione;
quindi, la quattordicesima spetta anche ai suoi titolari che abbiano raggiungono l'età e rispettano i limiti di reddito.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la somma aggiuntiva partecipa della stessa natura del trattamento cui accede.
L'Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata a domanda alle persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale e abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e
260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156
(tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Pag. 3 di 10 Tale somma aggiuntiva non spetta ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'invalidità civile, la pensione sociale, l'assegno sociale, per l'erogazione delle quali si prescinde dal requisito contributivo
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie. L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
Pag. 4 di 10 dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto la quattordicesima mensilità, così come la sua misura, ha natura inizialmente provvisoria, essendo una somma
Pag. 5 di 10 aggiuntiva erogabile solo a condizione che il percipiente ne abbia diritto per ragioni di età e di reddito.
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21), precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Pag. 6 di 10 La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute o successivamente accertate, ipotesi nelle quali il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L.
412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero,
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pag. 7 di 10 Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È, altresì, importante la valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Pag. 8 di 10 L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso i dati dei redditi dei percettori il 22 giugno
2023. L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione del 25 ottobre 2024.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, nella nota comunicata alla ricorrente è chiaramente indicato che l'indebito in discussione riguarda la quattordicesima mensilità erogata nel 2021, risultata non dovuta per motivi reddituali e gli estremi del pagamento sono stati precisati con allegazione del provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento
(all. 2 e 1 memoria cost.).
Parte ricorrente nulla ha allegato e comprovato in merito al diritto di ritenere le somme erogate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Pag. 9 di 10 Le spese, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art. 152 disp. att. C.p.c. vanno compensate
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda;
compensa le spese di giudizio.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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