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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 645/2024 del R.G.A.C. proposta da nata nella Repubblica della Moldavia il 16.09.1993 (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Brenciaglia (C.F.:
[...]
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Viterbo, Via della C.F._2
Sapienza n. 19, giusta procura alle liti in calce al ricorso
Ricorrente contro nato in [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.24 , premessa la rottura della convivenza more uxorio col Parte_1
sig. dalla cui unione erano nati i figli (Viterbo, 17.08.2014) e CP_1 Per_1 Per_2
(Viterbo, 20.09.2022), adiva l'intestato tribunale per ottenere provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, salvo il diritto di visita del padre;
l'obbligo di quest'ultimo di pagare
€ 500 mensile per il mantenimento dei figli e il canone di locazione della casa familiare presso cui sarebbe rimasta a vivere con i figli, nonché il consenso per il rilascio dei passaporti.
Nella contumacia del resistente, acquisiti i documenti prodotti, sentita la sig.ra dal Parte_1
giudice istruttore, previa modifica delle conclusioni da parte della ricorrente che, alla luce del comportamento totalmente disinteressato del resistente, ha chiesto l'affido super esclusivo dei figli minori, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 25.9.25.
La domanda di affidamento esclusivo va accolta.
Invero, sebbene in tema di responsabilità genitoriale l'affidamento condiviso costituisca la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, se ne può discostare qualora sussistano valide ragioni che inducano a ritenerlo contrario agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
Nella specie il resistente è rimasto contumace ed è del tutto disinteressato alla sorte dei figli.
Da quanto dichiarato dalla madre è emerso che il sig. non ha mai preso con sé il bambino più CP_1
piccolo, , e solo saltuariamente vede il più grande, non paga il mantenimento dei minori e Per_2
non paga più l'affitto della casa ove vivono con la madre.
Tale comportamento di totale disinteresse è stato confermato dall'atteggiamento processuale del resistente che non si è costituito e non è neppure comparso alle udienze e giustifica l'affido esclusivo alla madre poiché la gestione di minori richiede la presenza del genitore non solo per attendere alla cura e all'educazione, ma anche per il disbrigo di attività quotidiane, quali ad esempio l'autorizzazione a partecipare ad una gita scolastica o ad effettuare una visita medica, incompatibili con un comportamento di totale assenza e disinteresse.
In questa situazione non può neppure essere disposto un calendario di visita con i minori, fermo restando che il padre potrà vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo e preavviso alla madre di almeno 24 ore, nell'auspicio del recupero di un rapporto genitoriale.
Quanto all'obbligo di mantenimento la ricorrente ha dedotto di essere titolare di tre immobili a
Viterbo che, allo stato, non sarebbero in condizioni di essere abitati, di svolgere attività lavorativa quale collaboratrice domestica in via saltuaria, mentre dalla documentazione in atti risulta che il padre dei bambini è titolare di un'impresa edile che opera nel settore immobiliare.
La documentazione versata dalla ricorrente relativa ai conti correnti bancari e postali evidenzia che non vi sono significativi movimenti in entrata, la signora in passato ha usufruito della Parte_1
Naspi e riceve l'assegno unico per i figli dall'Inps, ma non ha altre entrate significative e costanti, tuttavia la questione relativa alle disponibilità immobiliari è rimasta oscura poiché, pur avendo dedotto di aver depositato le visure catastali dei beni, di esse non vi è traccia nel fascicolo.
In ogni caso la loro proprietà è fatto pacifico, siccome dedotto dall'interessata, ma non è stata spiegata la misura della loro inabitabilità e la conseguente eventuale insuscettibilità di costituire fonte di reddito, tuttavia poiché è versato in atti il contratto di affitto dell'immobile adibito a casa familiare per un importo annuo di € 6.000 intestato al spetterà a costui continuare a pagarlo. CP_1 Quanto al mantenimento dei figli, ferma restando l'incertezza sulle capacità reddituali della ricorrente, che non ha documentato il proprio patrimonio immobiliare, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli ed essendo titolare di un'impresa edile è ragionevole pensare che possa farlo corrispondendo la somma di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre al pagamento del canone di locazione della casa familiare di Viterbo in Via della Morretta n. 9, che resterà nella disponibilità della madre, e al 50% delle spese straordinarie.
La natura degli interessi e l'esito complessivo della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affido esclusivo di (C:F: ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
il 17.08.2014 e (C.F:. ) nato a [...] il [...] a Parte_3 C.F._5
; Parte_1
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e preavviso di 24 ore;
3. la casa familiare sita in Viterbo, Via della Morretta n. 9, resterà nella disponibilità della sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli minori e il sig. provvederà a pagare Parte_1 CP_1
il canone di locazione, oltre a corrispondere alla madre € 500 mensili per il mantenimento dei figli e il 50% delle spese straordinarie definite dal protocollo in uso presso questo
Tribunale;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20.11.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 645/2024 del R.G.A.C. proposta da nata nella Repubblica della Moldavia il 16.09.1993 (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Brenciaglia (C.F.:
[...]
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Viterbo, Via della C.F._2
Sapienza n. 19, giusta procura alle liti in calce al ricorso
Ricorrente contro nato in [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.24 , premessa la rottura della convivenza more uxorio col Parte_1
sig. dalla cui unione erano nati i figli (Viterbo, 17.08.2014) e CP_1 Per_1 Per_2
(Viterbo, 20.09.2022), adiva l'intestato tribunale per ottenere provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, salvo il diritto di visita del padre;
l'obbligo di quest'ultimo di pagare
€ 500 mensile per il mantenimento dei figli e il canone di locazione della casa familiare presso cui sarebbe rimasta a vivere con i figli, nonché il consenso per il rilascio dei passaporti.
Nella contumacia del resistente, acquisiti i documenti prodotti, sentita la sig.ra dal Parte_1
giudice istruttore, previa modifica delle conclusioni da parte della ricorrente che, alla luce del comportamento totalmente disinteressato del resistente, ha chiesto l'affido super esclusivo dei figli minori, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 25.9.25.
La domanda di affidamento esclusivo va accolta.
Invero, sebbene in tema di responsabilità genitoriale l'affidamento condiviso costituisca la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, se ne può discostare qualora sussistano valide ragioni che inducano a ritenerlo contrario agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
Nella specie il resistente è rimasto contumace ed è del tutto disinteressato alla sorte dei figli.
Da quanto dichiarato dalla madre è emerso che il sig. non ha mai preso con sé il bambino più CP_1
piccolo, , e solo saltuariamente vede il più grande, non paga il mantenimento dei minori e Per_2
non paga più l'affitto della casa ove vivono con la madre.
Tale comportamento di totale disinteresse è stato confermato dall'atteggiamento processuale del resistente che non si è costituito e non è neppure comparso alle udienze e giustifica l'affido esclusivo alla madre poiché la gestione di minori richiede la presenza del genitore non solo per attendere alla cura e all'educazione, ma anche per il disbrigo di attività quotidiane, quali ad esempio l'autorizzazione a partecipare ad una gita scolastica o ad effettuare una visita medica, incompatibili con un comportamento di totale assenza e disinteresse.
In questa situazione non può neppure essere disposto un calendario di visita con i minori, fermo restando che il padre potrà vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo e preavviso alla madre di almeno 24 ore, nell'auspicio del recupero di un rapporto genitoriale.
Quanto all'obbligo di mantenimento la ricorrente ha dedotto di essere titolare di tre immobili a
Viterbo che, allo stato, non sarebbero in condizioni di essere abitati, di svolgere attività lavorativa quale collaboratrice domestica in via saltuaria, mentre dalla documentazione in atti risulta che il padre dei bambini è titolare di un'impresa edile che opera nel settore immobiliare.
La documentazione versata dalla ricorrente relativa ai conti correnti bancari e postali evidenzia che non vi sono significativi movimenti in entrata, la signora in passato ha usufruito della Parte_1
Naspi e riceve l'assegno unico per i figli dall'Inps, ma non ha altre entrate significative e costanti, tuttavia la questione relativa alle disponibilità immobiliari è rimasta oscura poiché, pur avendo dedotto di aver depositato le visure catastali dei beni, di esse non vi è traccia nel fascicolo.
In ogni caso la loro proprietà è fatto pacifico, siccome dedotto dall'interessata, ma non è stata spiegata la misura della loro inabitabilità e la conseguente eventuale insuscettibilità di costituire fonte di reddito, tuttavia poiché è versato in atti il contratto di affitto dell'immobile adibito a casa familiare per un importo annuo di € 6.000 intestato al spetterà a costui continuare a pagarlo. CP_1 Quanto al mantenimento dei figli, ferma restando l'incertezza sulle capacità reddituali della ricorrente, che non ha documentato il proprio patrimonio immobiliare, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli ed essendo titolare di un'impresa edile è ragionevole pensare che possa farlo corrispondendo la somma di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre al pagamento del canone di locazione della casa familiare di Viterbo in Via della Morretta n. 9, che resterà nella disponibilità della madre, e al 50% delle spese straordinarie.
La natura degli interessi e l'esito complessivo della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affido esclusivo di (C:F: ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
il 17.08.2014 e (C.F:. ) nato a [...] il [...] a Parte_3 C.F._5
; Parte_1
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e preavviso di 24 ore;
3. la casa familiare sita in Viterbo, Via della Morretta n. 9, resterà nella disponibilità della sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli minori e il sig. provvederà a pagare Parte_1 CP_1
il canone di locazione, oltre a corrispondere alla madre € 500 mensili per il mantenimento dei figli e il 50% delle spese straordinarie definite dal protocollo in uso presso questo
Tribunale;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20.11.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco