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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15081/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15081/2019 promossa da:
(IÀ , IN PERSONA Parte_1 Parte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI
APPELLANTE
contro
, c.f. , rapp. e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._1
Milena Nicosia e Katia Vella
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
(IÀ , conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 per chiedere la riforma della sentenza n. 732/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittime le maggiorazioni ex art. 27 l.n.689/81.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito:“La domanda risulta fondata e come tale merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che il credito portato dall'ingiunzione
di pagamento n. 201738680000190313 del 09.11.2017, emessa dalla
[...]
non è dovuto, stante l'illegittima applicazione Parte_3
degli interessi semestrali del 10%… Il Giudice di Pace di Catania… accoglie
l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.
201738680000190313 del 09.11.2017, emessa dalla Parte_3
unitamente al verbale sotteso n. 5494409 del 23.05.2013, elevato dalla
[...]
P.M. di Catania, e ogni altro atto connesso…” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di , avesse dichiarato l'estinzione del diritto di Controparte_1
credito dell'ingiunzione impugnata.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto di non accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità
dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti e ritenuto l'applicazione degli interessi semestrali del 10% illegittima. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e va accolto nelle modalità di seguito spiegate.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
L'attore, oggi appellato, aveva impugnato in primo grado vizi propri dell'ordinanza- ingiunzione e non anche la regolarità dell'atto presupposto.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'Ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del
Concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il
Concessionario, per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
La cartella di pagamento emessa dall e Controparte_2
l'ingiunzione fiscale possono essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria. Lo ha ribadito la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992.
In primo luogo, i Supremi Giudici, richiamando un precedente orientamento
(Sent. S.U. 16293/2007), hanno ricordato che in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione,
impugnabili ai sensi dell'art. 19 citato, tutti gli atti con cui un Ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto.
Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale o l'ingiunzione,
emessi successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Infatti, spiega la Cassazione: “La correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative
notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a
portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di
rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa
(Cass. S.U. 16412/07). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia
seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in
un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale
impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità
limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito,
l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto
impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”.
Pertanto, il principio esposto dai giudici di legittimità porta a concludere che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è
scaturito il debito.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva dell'ente creditore.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato e va accolto.
Infatti, non è condivisibile l'iter logico-giuridico del Giudice di Pace che ha condotto a ritenere illegittima l'applicazione degli interessi semestrali del
10% alla sanzione amministrativa.
La corretta interpretazione dell'art. 203 C.d.S., comma 3, non autorizzerebbe a ritenere inapplicabile la L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, che stabilisce:
“Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la
somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è
trasmesso all'esattore”.
Infatti, l'unica deroga prevista dall'art. 203 C.d.S. comma 3, è riferita al solo obbligo di presentazione del rapporto (al Prefetto o altra autorità), previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 17, che non ha ragione di essere nel procedimento sanzionatorio per violazioni del C.d.S., proprio alla luce della disciplina specifica e tassativa, disposta dal legislatore in relazione alla formazione del titolo esecutivo.
La Cassazione ha in tal senso affermato: “In materia di sanzioni
amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la
maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della L. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella
esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione
principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla
sanzione aggiuntiva” (Cassazione Ordinanza n. 17901/2018).
Alla luce del citato orientamento del Supremo Collegio, deve essere riconosciuta come legittima l'applicata maggiorazione ex art. 27 L. n. 689 del
1981 ed infondata l'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 732/2019
emessa dal Giudice di Pace di Catania, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- Condanna a rifondere alla parte appellante le spese Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 662,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Catania, 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15081/2019 promossa da:
(IÀ , IN PERSONA Parte_1 Parte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI
APPELLANTE
contro
, c.f. , rapp. e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._1
Milena Nicosia e Katia Vella
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
(IÀ , conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 per chiedere la riforma della sentenza n. 732/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittime le maggiorazioni ex art. 27 l.n.689/81.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito:“La domanda risulta fondata e come tale merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che il credito portato dall'ingiunzione
di pagamento n. 201738680000190313 del 09.11.2017, emessa dalla
[...]
non è dovuto, stante l'illegittima applicazione Parte_3
degli interessi semestrali del 10%… Il Giudice di Pace di Catania… accoglie
l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.
201738680000190313 del 09.11.2017, emessa dalla Parte_3
unitamente al verbale sotteso n. 5494409 del 23.05.2013, elevato dalla
[...]
P.M. di Catania, e ogni altro atto connesso…” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di , avesse dichiarato l'estinzione del diritto di Controparte_1
credito dell'ingiunzione impugnata.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto di non accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità
dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti e ritenuto l'applicazione degli interessi semestrali del 10% illegittima. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e va accolto nelle modalità di seguito spiegate.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
L'attore, oggi appellato, aveva impugnato in primo grado vizi propri dell'ordinanza- ingiunzione e non anche la regolarità dell'atto presupposto.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'Ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del
Concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il
Concessionario, per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
La cartella di pagamento emessa dall e Controparte_2
l'ingiunzione fiscale possono essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria. Lo ha ribadito la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992.
In primo luogo, i Supremi Giudici, richiamando un precedente orientamento
(Sent. S.U. 16293/2007), hanno ricordato che in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione,
impugnabili ai sensi dell'art. 19 citato, tutti gli atti con cui un Ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto.
Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale o l'ingiunzione,
emessi successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Infatti, spiega la Cassazione: “La correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative
notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a
portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di
rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa
(Cass. S.U. 16412/07). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia
seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in
un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale
impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità
limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito,
l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto
impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione”.
Pertanto, il principio esposto dai giudici di legittimità porta a concludere che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è
scaturito il debito.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva dell'ente creditore.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato e va accolto.
Infatti, non è condivisibile l'iter logico-giuridico del Giudice di Pace che ha condotto a ritenere illegittima l'applicazione degli interessi semestrali del
10% alla sanzione amministrativa.
La corretta interpretazione dell'art. 203 C.d.S., comma 3, non autorizzerebbe a ritenere inapplicabile la L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, che stabilisce:
“Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la
somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è
trasmesso all'esattore”.
Infatti, l'unica deroga prevista dall'art. 203 C.d.S. comma 3, è riferita al solo obbligo di presentazione del rapporto (al Prefetto o altra autorità), previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 17, che non ha ragione di essere nel procedimento sanzionatorio per violazioni del C.d.S., proprio alla luce della disciplina specifica e tassativa, disposta dal legislatore in relazione alla formazione del titolo esecutivo.
La Cassazione ha in tal senso affermato: “In materia di sanzioni
amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la
maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della L. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella
esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione
principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla
sanzione aggiuntiva” (Cassazione Ordinanza n. 17901/2018).
Alla luce del citato orientamento del Supremo Collegio, deve essere riconosciuta come legittima l'applicata maggiorazione ex art. 27 L. n. 689 del
1981 ed infondata l'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 732/2019
emessa dal Giudice di Pace di Catania, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- Condanna a rifondere alla parte appellante le spese Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 662,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Catania, 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.