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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 380/2024, alla quale è stata riunita la causa n. 389/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CAZZOL GIULIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 683/2012 di data 12/06/2012, depositata in
Cancelleria il 20/08/2012 – R.G. 4001/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente FI: nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 17/02/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da foglio di conclusioni congiunte depositate in data
11/06/2025 e cioè “1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in Parte_1 CP_1
maniera tracciabile entro il 30 Luglio 2025 la somma di € 120,67 a titolo di ristoro di spese mediche straordinarie sostenute dalla sig.ra in favore CP_1
della FI nel periodo Gennaio 2024 – Dicembre 2024. Per_1
La sig.ra corrisponderà al sig. in maniera tracciabile entro il CP_1 Parte_1
30 Luglio 2025 la somma di € 164,33 a titolo di conguaglio mantenimento ordinario di nel periodo Marzo – Maggio 2024; Per_1
2) Il signor corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di giugno 2025 compreso (primo versamento), alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e Controparte_1
straordinario della FI e sino al giugno 2026 compreso (ultimo Per_1
versamento), l'importo mensile di € 350,00 in maniera tracciabile.
3) Darsi atto che la signora rinuncia alle spese straordinarie pregresse CP_1
maturate sino al mese di maggio 2025 compreso.
4) Darsi atto che il signor rinuncia alla ripetizione di tutte le spese Parte_1
straordinarie già versate, nonché a quelle che verserà come da superiore punto
1).
5) Darsi atto che con la regolare esecuzione del presente accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
6) Darsi atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “I Procuratori di entrambe le Parti confermano che la sig.ra CP_1
ed il sig. sono addivenuti ad una conciliazione
[...] Parte_1
alle condizioni già esposte in Foglio di conclusioni congiunte di data 9 Giugno
2025, alle quali allo stato già hanno dato progressiva e puntuale reciproca
2 esecuzione, e pertanto chiedono che il Tribunale, se condiviso, recepisca tali accordi ed in accoglimento delle sopravvenute comuni determinazioni delle
Parti approvi e disponga la definitiva conciliazione delle stesse secondo gli ivi già rassegnati termini ed a spese legali integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, ha avanzato Parte_1
domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza di una diversa situazione sia economica, sia fisica, sia personale dello stesso per le seguenti vicende sopraggiunte: dapprima, ha subito la perdita di lavoro (qualifica di operario dipendente della società
Electrolux di Porcia), come conseguenza di un'importante crisi che l'azienda all'epoca stava attraversando;
successivamente, ha deciso di avviare un'attività in proprio, consistente nella vendita di prodotti alimentari,
purtroppo cessata definitivamente a distanza di nemmeno un anno,
precisamente a giugno 2015; ad ottobre 2015 ha intrapreso un rapporto di consulenza con filiale di Pordenone (PN), inizialmente con Controparte_2
contratti della durata di due mesi cadauno per poi ottenere, nel 2017, un contratto a tempo indeterminato, qualifica di magazziniere. Rispetto alle sue condizioni fisiche, lo stesso ha documentato, dopo visita medica disposta dall'azienda, di essere idoneo al lavoro con limitazioni, in quanto sofferente di discopatia lombosacrale con riscontro di ernia discale. Riguardo alla sua situazione personale, invece, ha dichiarato di aver contratto nuovo matrimonio con la sig.ra (attualmente disoccupata per comprovate Pt_2
patologie) dalla cui unione, nel 2006, è nata Il nuovo nucleo è gravato Per_2
da un mutuo per euro 185.000,00 per l'acquisto di un immobile sito in
Cordovado (PN). Con tale domanda, pertanto, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione ad euro 180,00 della somma prevista in sede di
3 divorzio quale contributo paterno ordinario al mantenimento di , oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, purché previo accordo scritto tra le parti e previa documentazione di spesa, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. In via subordinata, invece,
ha chiesto di rideterminarsi nella misura di euro 250,00 la somma prevista in sede di divorzio quale contributo paterno ordinario al mantenimento di , Per_1
il tutto con compensi professionali di causa e spese rifusi.
, nel costituirsi nel procedimento il 03/05/2024, Controparte_1
contestando quanto asserito e argomentato dal ricorrente, ha chiesto,
preliminarmente, accertato che l'odierno procedimento e il procedimento R.G.
389/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone – hanno ad oggetto la revisione delle condizioni economiche di divorzio di cui alla sentenza n. 682/2012 del
Tribunale di Pordenone e allo stato pendono avanti medesima Autorità
Giudiziaria, disporsi la riunione dei medesimi, se ritenuto anche con provvedimento d'ufficio emesso fuori udienza ed antecedentemente alla data di prima udienza di comparizione delle parti, in quanto connessi per materia e circostanze;
ha chiesto, nel merito, di modificare quanto già statuito in sentenza di divorzio, disponendo un assegno di mantenimento in capo al padre per pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, Per_1
o diverso superiore oppure inferiore al più sino all'attuale importo di euro
230,00 (oltre rivalutazione Istat dal 2012 ad oggi, ovvero attuali euro 276,00)
mensili che verrà ritenuto congruo dall'odierno Tribunale, con modalità di versamento entro il giorno 10 di ogni mese indifferentemente sul conto corrente della madre oppure della FI;
ha chiesto di disporsi che le Per_1
spese annuali documentate o documentabili per iscrizione e frequenza di al corso di laurea in Scienze Forensi e Investigazione Criminale presso Per_1
l'”European Forensic Institute” di Malta e di viaggio, vitto e alloggio della medesima a Malta per connessi motivi di studio ed esami a decorrere
4 dall'anno scolastico 2022–2023 in poi o al più dalla data di proposizione della domanda giudiziale di revisione delle condizioni economiche di divorzio inoltrata dal ricorrente, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% o diversa inferiore o superiore ritenuta congrua da parte dell'odierno Tribunale;
ha chiesto, inoltre, di disporsi che ogni spesa documentata o documentabile afferente le cure ed il supporto di carattere psicologico e/o psichiatrico necessari a per superare il disturbo ansioso depressivo che da tempo Per_1
manifesta, sia a carico dei genitori nella misura del 50% o diversa superiore o inferiore ritenuta congrua da parte dell'odierno Tribunale;
infine, ha chiesto confermarsi ogni altra statuizione di cui alla sentenza divorzile n. 683/2012 del
Tribunale di Pordenone diversa e non in contrasto con le predette condizioni ed in particolare la suddivisione di ogni altra spesa straordinaria, così come definita dal Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Pordenone, al
50% fra i genitori. In via subordinata, ha chiesto, a parziale modifica e/o integrazione della sentenza divorzile n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone,
di darsi gli opportuni provvedimenti di carattere economico per la ripartizione tra i genitori delle spese universitarie e delle cure psicologiche/psichiatriche afferenti alla di loro FI e menzionate in Per_1
parte motiva e confermarsi ogni altra diversa statuizione di cui alla sentenza n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone, ivi compreso l'assegno ordinario di mantenimento a favore della FI ed a carico del padre nella misura già ivi prevista, il tutto con rifusione delle spese legali.
Con decreto del 16/05/2024, il Giudice relatore, provvedendo d'ufficio, ha ordinato la riunione del procedimento recante n, 389/2024 R.G. al procedimento n. 380/2024 R.G., confermando l'udienza già fissata al
03/06/2024.
All'udienza del 03/06/2024, il Giudice relatore ha avanzato la possibilità di un accordo che prevedesse la corresponsione di una somma mensile comprensiva
5 dell'ordinario e dello straordinario, con termine coincidente con la conclusione del percorso universitario triennale della FI . In seguito ad una breve Per_1
sospensione dell'udienza per permettere alle parti di interloquire con i rispettivi difensori, quest'ultimi hanno dichiarato che non è stato possibile raggiungere un accordo. Pertanto, il Giudice ha riservato la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 05/06/2024, il Giudice relatore, sciogliendo la riserva, in modifica della sentenza n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone ha disposto che, con decorrenza dalla domanda (febbraio 2024) Parte_1
contribuisca al mantenimento della FI versando ad Per_1 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 180,00, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT e ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, provveda al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; inoltre, ha formulato una proposta conciliativa che tenesse conto di quanto segue: della difficoltà di relazione e comunicazione tra le parti, con conseguente verosimile futura problematicità delle decisioni da assumere per le spese straordinarie, con conseguente opportunità di stabilire una cifra forfettaria mensile che comprenda sia l'ordinario sia lo straordinario;
delle spese documentate dalla madre per (con sola considerazione di Per_1
quelle necessarie per istruzione e salute, eccettuate quelle voluttuarie come l'automobile e simili); che la FI è al secondo anno di laurea triennale Per_1
e che considerando altro anno accademico per completare gli esami e la sessione di laurea, potrà terminare il ciclo di studi verosimilmente entro il 31
dicembre 2025; della capacità economica delle parti, come sinora documentata e come ricostruibile;
dell'opportunità di evitare tempi e costi dell'ulteriore
6 trattazione della causa, nonché di una eventuale istruttoria e della fase decisoria, nonché ulteriori procedimenti;
pertanto, ha invitato le parti ad approvare la seguente proposta di conciliazione della causa, ovvero, Parte_1
corrisponderà ad a titolo di contributo ordinario e
[...] Controparte_1
straordinario per la FI , la somma mensile omnicomprensiva di euro Per_1
350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza che accoglierà l'accordo e fino al 10 dicembre 2025 (ultimo versamento). Fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti come sopra disposti;
infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al
25/10/2024.
All'esito dell'udienza del 25/10/2024, tenutasi mediante il deposito di note scritte, il Giudice relatore, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta, ritenuta esaurita l'istruzione e la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473-bis.28 c.p.c., ha fissato davanti a sé
udienza di rimessione della causa in decisione al 12/09/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali, così come precisato nel foglio di conclusioni congiunte depositato dalle parti in data 11/06/2025 e,
all'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, richiamando sul punto quanto già
riportato nei provvedimenti pronunciati in corso di causa (peggioramento delle condizioni economiche del padre, il conflitto tra i genitori, l'aumento delle esigenze formative e delle spese sanitarie per la FI).
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli
7 interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 683/2012 di data 12/06/2012, depositata in
Cancelleria il 20/08/2012 – R.G. 4001/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 380/2024, alla quale è stata riunita la causa n. 389/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CAZZOL GIULIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 683/2012 di data 12/06/2012, depositata in
Cancelleria il 20/08/2012 – R.G. 4001/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente FI: nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 17/02/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da foglio di conclusioni congiunte depositate in data
11/06/2025 e cioè “1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in Parte_1 CP_1
maniera tracciabile entro il 30 Luglio 2025 la somma di € 120,67 a titolo di ristoro di spese mediche straordinarie sostenute dalla sig.ra in favore CP_1
della FI nel periodo Gennaio 2024 – Dicembre 2024. Per_1
La sig.ra corrisponderà al sig. in maniera tracciabile entro il CP_1 Parte_1
30 Luglio 2025 la somma di € 164,33 a titolo di conguaglio mantenimento ordinario di nel periodo Marzo – Maggio 2024; Per_1
2) Il signor corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di giugno 2025 compreso (primo versamento), alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e Controparte_1
straordinario della FI e sino al giugno 2026 compreso (ultimo Per_1
versamento), l'importo mensile di € 350,00 in maniera tracciabile.
3) Darsi atto che la signora rinuncia alle spese straordinarie pregresse CP_1
maturate sino al mese di maggio 2025 compreso.
4) Darsi atto che il signor rinuncia alla ripetizione di tutte le spese Parte_1
straordinarie già versate, nonché a quelle che verserà come da superiore punto
1).
5) Darsi atto che con la regolare esecuzione del presente accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
6) Darsi atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “I Procuratori di entrambe le Parti confermano che la sig.ra CP_1
ed il sig. sono addivenuti ad una conciliazione
[...] Parte_1
alle condizioni già esposte in Foglio di conclusioni congiunte di data 9 Giugno
2025, alle quali allo stato già hanno dato progressiva e puntuale reciproca
2 esecuzione, e pertanto chiedono che il Tribunale, se condiviso, recepisca tali accordi ed in accoglimento delle sopravvenute comuni determinazioni delle
Parti approvi e disponga la definitiva conciliazione delle stesse secondo gli ivi già rassegnati termini ed a spese legali integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, ha avanzato Parte_1
domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza di una diversa situazione sia economica, sia fisica, sia personale dello stesso per le seguenti vicende sopraggiunte: dapprima, ha subito la perdita di lavoro (qualifica di operario dipendente della società
Electrolux di Porcia), come conseguenza di un'importante crisi che l'azienda all'epoca stava attraversando;
successivamente, ha deciso di avviare un'attività in proprio, consistente nella vendita di prodotti alimentari,
purtroppo cessata definitivamente a distanza di nemmeno un anno,
precisamente a giugno 2015; ad ottobre 2015 ha intrapreso un rapporto di consulenza con filiale di Pordenone (PN), inizialmente con Controparte_2
contratti della durata di due mesi cadauno per poi ottenere, nel 2017, un contratto a tempo indeterminato, qualifica di magazziniere. Rispetto alle sue condizioni fisiche, lo stesso ha documentato, dopo visita medica disposta dall'azienda, di essere idoneo al lavoro con limitazioni, in quanto sofferente di discopatia lombosacrale con riscontro di ernia discale. Riguardo alla sua situazione personale, invece, ha dichiarato di aver contratto nuovo matrimonio con la sig.ra (attualmente disoccupata per comprovate Pt_2
patologie) dalla cui unione, nel 2006, è nata Il nuovo nucleo è gravato Per_2
da un mutuo per euro 185.000,00 per l'acquisto di un immobile sito in
Cordovado (PN). Con tale domanda, pertanto, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione ad euro 180,00 della somma prevista in sede di
3 divorzio quale contributo paterno ordinario al mantenimento di , oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, purché previo accordo scritto tra le parti e previa documentazione di spesa, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. In via subordinata, invece,
ha chiesto di rideterminarsi nella misura di euro 250,00 la somma prevista in sede di divorzio quale contributo paterno ordinario al mantenimento di , Per_1
il tutto con compensi professionali di causa e spese rifusi.
, nel costituirsi nel procedimento il 03/05/2024, Controparte_1
contestando quanto asserito e argomentato dal ricorrente, ha chiesto,
preliminarmente, accertato che l'odierno procedimento e il procedimento R.G.
389/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone – hanno ad oggetto la revisione delle condizioni economiche di divorzio di cui alla sentenza n. 682/2012 del
Tribunale di Pordenone e allo stato pendono avanti medesima Autorità
Giudiziaria, disporsi la riunione dei medesimi, se ritenuto anche con provvedimento d'ufficio emesso fuori udienza ed antecedentemente alla data di prima udienza di comparizione delle parti, in quanto connessi per materia e circostanze;
ha chiesto, nel merito, di modificare quanto già statuito in sentenza di divorzio, disponendo un assegno di mantenimento in capo al padre per pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, Per_1
o diverso superiore oppure inferiore al più sino all'attuale importo di euro
230,00 (oltre rivalutazione Istat dal 2012 ad oggi, ovvero attuali euro 276,00)
mensili che verrà ritenuto congruo dall'odierno Tribunale, con modalità di versamento entro il giorno 10 di ogni mese indifferentemente sul conto corrente della madre oppure della FI;
ha chiesto di disporsi che le Per_1
spese annuali documentate o documentabili per iscrizione e frequenza di al corso di laurea in Scienze Forensi e Investigazione Criminale presso Per_1
l'”European Forensic Institute” di Malta e di viaggio, vitto e alloggio della medesima a Malta per connessi motivi di studio ed esami a decorrere
4 dall'anno scolastico 2022–2023 in poi o al più dalla data di proposizione della domanda giudiziale di revisione delle condizioni economiche di divorzio inoltrata dal ricorrente, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% o diversa inferiore o superiore ritenuta congrua da parte dell'odierno Tribunale;
ha chiesto, inoltre, di disporsi che ogni spesa documentata o documentabile afferente le cure ed il supporto di carattere psicologico e/o psichiatrico necessari a per superare il disturbo ansioso depressivo che da tempo Per_1
manifesta, sia a carico dei genitori nella misura del 50% o diversa superiore o inferiore ritenuta congrua da parte dell'odierno Tribunale;
infine, ha chiesto confermarsi ogni altra statuizione di cui alla sentenza divorzile n. 683/2012 del
Tribunale di Pordenone diversa e non in contrasto con le predette condizioni ed in particolare la suddivisione di ogni altra spesa straordinaria, così come definita dal Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Pordenone, al
50% fra i genitori. In via subordinata, ha chiesto, a parziale modifica e/o integrazione della sentenza divorzile n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone,
di darsi gli opportuni provvedimenti di carattere economico per la ripartizione tra i genitori delle spese universitarie e delle cure psicologiche/psichiatriche afferenti alla di loro FI e menzionate in Per_1
parte motiva e confermarsi ogni altra diversa statuizione di cui alla sentenza n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone, ivi compreso l'assegno ordinario di mantenimento a favore della FI ed a carico del padre nella misura già ivi prevista, il tutto con rifusione delle spese legali.
Con decreto del 16/05/2024, il Giudice relatore, provvedendo d'ufficio, ha ordinato la riunione del procedimento recante n, 389/2024 R.G. al procedimento n. 380/2024 R.G., confermando l'udienza già fissata al
03/06/2024.
All'udienza del 03/06/2024, il Giudice relatore ha avanzato la possibilità di un accordo che prevedesse la corresponsione di una somma mensile comprensiva
5 dell'ordinario e dello straordinario, con termine coincidente con la conclusione del percorso universitario triennale della FI . In seguito ad una breve Per_1
sospensione dell'udienza per permettere alle parti di interloquire con i rispettivi difensori, quest'ultimi hanno dichiarato che non è stato possibile raggiungere un accordo. Pertanto, il Giudice ha riservato la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 05/06/2024, il Giudice relatore, sciogliendo la riserva, in modifica della sentenza n. 683/2012 del Tribunale di Pordenone ha disposto che, con decorrenza dalla domanda (febbraio 2024) Parte_1
contribuisca al mantenimento della FI versando ad Per_1 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 180,00, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT e ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, provveda al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; inoltre, ha formulato una proposta conciliativa che tenesse conto di quanto segue: della difficoltà di relazione e comunicazione tra le parti, con conseguente verosimile futura problematicità delle decisioni da assumere per le spese straordinarie, con conseguente opportunità di stabilire una cifra forfettaria mensile che comprenda sia l'ordinario sia lo straordinario;
delle spese documentate dalla madre per (con sola considerazione di Per_1
quelle necessarie per istruzione e salute, eccettuate quelle voluttuarie come l'automobile e simili); che la FI è al secondo anno di laurea triennale Per_1
e che considerando altro anno accademico per completare gli esami e la sessione di laurea, potrà terminare il ciclo di studi verosimilmente entro il 31
dicembre 2025; della capacità economica delle parti, come sinora documentata e come ricostruibile;
dell'opportunità di evitare tempi e costi dell'ulteriore
6 trattazione della causa, nonché di una eventuale istruttoria e della fase decisoria, nonché ulteriori procedimenti;
pertanto, ha invitato le parti ad approvare la seguente proposta di conciliazione della causa, ovvero, Parte_1
corrisponderà ad a titolo di contributo ordinario e
[...] Controparte_1
straordinario per la FI , la somma mensile omnicomprensiva di euro Per_1
350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza che accoglierà l'accordo e fino al 10 dicembre 2025 (ultimo versamento). Fermi restando i provvedimenti temporanei e urgenti come sopra disposti;
infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al
25/10/2024.
All'esito dell'udienza del 25/10/2024, tenutasi mediante il deposito di note scritte, il Giudice relatore, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta, ritenuta esaurita l'istruzione e la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473-bis.28 c.p.c., ha fissato davanti a sé
udienza di rimessione della causa in decisione al 12/09/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali, così come precisato nel foglio di conclusioni congiunte depositato dalle parti in data 11/06/2025 e,
all'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, richiamando sul punto quanto già
riportato nei provvedimenti pronunciati in corso di causa (peggioramento delle condizioni economiche del padre, il conflitto tra i genitori, l'aumento delle esigenze formative e delle spese sanitarie per la FI).
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli
7 interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 683/2012 di data 12/06/2012, depositata in
Cancelleria il 20/08/2012 – R.G. 4001/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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