Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4704/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2020 al numero 4704, e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Perugia, Via del Sole n. 8, presso l'avv. Stefania Sportoletti che lo assiste e difende come da procura prodotta telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145, presso l'avv. Luca Leone che lo assiste e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniele De Angelis, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale CP_2 C.F._2
Trieste n. 71, presso l'avv. Emanuele Giarè che lo assiste e difende come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E ATTORE IN RICONVENZIONALE avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;
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PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cc, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della l'atto di Parte_2 compra-vendita a rogito Notaio di Guidonia EC (RM) (Rep.86658- Per_1
Racc. 37534) registrato in data 16/07/2018 al n. 4898 serie 1T, con cui il Sig. CP_1 ha venduto al Sig. l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del
[...] CP_2
Comune di Guidonia EC al Fg. 10 sez. MAR num.1553 sub 6 e sub 21, graffati
Z.C. 1 Cat. A/7.
- Respingere tutte le avverse eccezioni e/o domande perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto.”
PER IL CONVENUTO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente e pregiudizialmente Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Roma per la ragioni esposte in narrativa;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
[...]
in proprio;
Nel merito, in via principale rigettare tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e richiesto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi evidenziati in narrativa;
- Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO RICCI
Come da foglio di precisazione delle conclusioni che tuttavia non espone univocamente le conclusioni e dunque come da comparsa,
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel corpo del presente atto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Riconosciuta la temerarietà della lite, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. primo ed ultimo comma, da liquidarsi in via equitativa e da contenersi nei limiti del valore della domanda. Con vittoria, in ogni caso, di spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pagina 2 di 11 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] ha domandato dichiararsi l'inefficacia Parte_1 relativa ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita, stipulato il 12 luglio 2017 a rogito del notaio dott. (rep. 86650; racc. n. 37534), per il cui tramite Persona_2 ha alienato in favore di l'immobile sito in Guidonia Controparte_1 CP_2
EC (RM) censito presso il NCEU del medesimo comune al foglio 10, sez. MAR n.
1553 sub 6 e sub 21.
L'attrice ha esposto di vantare un credito in linea capitale pari a euro 85.521,11 nei confronti di in forza di alcune fatture Controparte_3 commerciali e risultante dal d.i. n. 953/2017, emesso il 21 aprile 2017 dall'intestato
Tribunale e non opposto, già portato infruttuosamente in esecuzione nei confronti della citata società debitrice.
Al fine di realizzare il credito, quindi, la parte ha richiesto una nuova ingiunzione nei confronti di quale socio illimitatamente responsabile, ottenendo quindi il Controparte_1
d.i. n. 2584/2017, notificato all'odierno convenuto in data 12 gennaio 2018.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, in data 12 luglio 2018, successivamente alla notifica del secondo decreto ingiuntivo, ha venduto a Controparte_1 CP_2
l'immobile sopra identificato, unico cespite immobiliare insistente nel suo patrimonio.
L'attrice ha quindi rappresentato la sussistenza dei presupposti per l'utile esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dei convenuti avendo il debitore, con l'atto dispositivo di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, reso consapevolmente quantomeno più difficile la soddisfazione del credito, sostenendo doversi ritenere sussistente la comune consapevolezza dei contraenti in merito al pregiudizio delle regioni creditorie.
2. – Con tempestiva comparsa, si è costituito in giudizio parte acquirente CP_2 dell'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria.
Il convenuto, pur non prendendo posizione in merito alla sussistenza del rapporto di credito a cui egli è estraneo, ha contestato la configurazione di un reale pregiudizio ai danni dell'asserito creditore stante l'insistenza di diverse ipoteche sul bene immobile al tempo del rogito, circostanza che avrebbe comunque impedito la realizzazione coattiva del credito dedotto in giudizio. D'altra parte, il convenuto ha contestato la sussistenza del requisito della c.d. scientia fraudis in capo a sé stesso, allegando di non aver mai avuto alcun rapporto con l'alienante prima della compravendita e, quindi, non aver avuto alcuna conoscenza delle vicende personali di quest'ultimo.
Pagina 3 di 11 La parte ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda, chiedendo altresì la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, c. 1 o 3, cod. proc. civ.
3. – Con comparsa in pari data, si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le deduzioni di parte attrice.
Il convenuto, preliminarmente, ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale in favore, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., del Tribunale di Tivoli o, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., del Tribunale di Roma.
La parte ha altresì contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva (rectius titolarità della situazione giuridica controversa), in quando sarebbe stato convenuto in giudizio personalmente e non nella qualità di socio illimitatamente responsabile della debitrice originaria.
Nel merito, il convenuto ha negato la sussistenza stessa del diritto di credito posto a fondamento della presente azione. La parte ha inoltre allegato di aver dato mandato a vendere l'immobile in questione ben prima di ricevere notizia del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti, dovendosi quindi applicare la disciplina relativa alla revocatoria di atti dispositivi antecedenti l'insorgenza del credito, il cui requisito soggettivo
– ossia la dolosa preordinazione all'insolvenza – non è stato neanche oggetto di allegazione da parte dell'attrice.
Secondo la prospettazione della parte, inoltre, non sussisterebbe neanche il presupposto oggettivo del c.d. eventus damni, stante la circostanza che la vendita dell'immobile ha consentito la liquidazione di parte del patrimonio mettendo, al netto degli importi necessari all'estinzione delle ipoteche gravanti il cespite, nella propria disponibilità
l'importo di euro 62.719,25 da cui l'attrice avrebbe potuto trarre soddisfazione. Inoltre, la sussistenza di ipoteche gravanti sull'immobile escluderebbe il configurarsi di un reale pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con altro profilo di contestazione, il convenuto ha rilevato come non sia stata offerta prova della preventiva escussione del patrimonio della debitrice originaria, facendo da ciò discendere l'infondatezza della domanda di revocatoria.
Infine, la parte ha contestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente svolgendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle rese da quest'ultimo.
In conclusione, il convenuto ha chiesto, via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
in via preliminare di
Pagina 4 di 11 merito, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva nei propri confronti;
nel merito, il rigetto dell'azione revocatoria spiegata.
4. – La causa è stata istruita in via documentale e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 18 dicembre
2024 alla quale, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
5. – Giova innanzitutto esaminare l'eccezione pregiudiziale e quella preliminare spiegate dal convenuto Controparte_1
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, la stessa deve ritenersi infondata in ossequio ai principi applicabili alla fattispecie dell'azione revocatoria. In merito, si osserva come sia principio ampiamente accolto dalla giurisprudenza quello che riconduce l'azione revocatoria nell'ambito di applicazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ.1 , partendo dalla dirimente considerazione che la causa petendi consista nel diritto di credito per la cui tutela si richiede l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, e non il diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di quest'ultimo.
Conseguentemente, non è censurabile la scelta da parte della società attrice di investire della causa l'intestato Tribunale quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 cod. proc. civ., in specie, nella sua declinazione di forum destinatae solutionis dell'obbligazione presupposta all'azione revocatoria. Detto foro, quindi, è stato correttamente individuato nel circondario del Tribunale di Perugia ove ha sede la società creditrice, luogo in cui, ai sensi dell'art. 1182, c. 3 cod. civ., deve essere adempiuta l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro.
Ne deriva che, avendo l'attore proposto la domanda presso uno dei fori alternativamente competenti, l'eccezione è infondata.
Parimenti infondata risulta, inoltre, l'eccezione preliminare di carenza di titolarità della situazione giuridica controversa.
Pagina 5 di 11 Nell'articolare la contestazione, il convenuto ha affermato la propria estraneità rispetto alla vicenda processuale partendo dalla considerazione che l'attrice avrebbe errato nel citarlo in giudizio in proprio e non nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società debitrice originaria.
La tesi non convince sotto una pluralità di profili.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa del convenuto, invero, hanno ad oggetto fattispecie diverse da quella che ci occupa e affermano la carenza di titolarità della situazione giuridica controversa in capo al socio illimitatamente responsabile se e nella misura in cui venga convenuto in proprio in sede di formazione del titolo giudiziale e ciò per preservare la sua facoltà di opporre il c.d. beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ. nel successivo processo esecutivo.
L'oggetto del presente giudizio, tuttavia, non è l'accertamento del diritto di credito ma la domanda di ripristino della garanzia patrimoniale generica assunta come indebitamente pregiudicata dall'atto dispositivo. Sotto questo punto di vista, quindi, è irrilevante se il debito discenda dalla qualità di socio illimitatamente responsabile oppure no, ciò che rileva è la sussistenza di una ragione di credito in capo all'attore.
Del resto, sebbene abbia natura sussidiaria, la responsabilità del socio nei confronti delle obbligazioni societarie si configura come personale e diretta2.
Ne deriva del tutto evidentemente l'infondatezza dell'eccezione proposta.
6. – Venendo al merito, la domanda di revocatoria ordinaria proposta è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Come noto, l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ. e a ricostituirla nel caso in cui un atto dispositivo la pregiudichi.
Attesa la sua natura così pervasiva nell'ambito dell'autonomia contrattuale del soggetto debitore, il Codice prevede una serie di presupposti per il suo utile esperimento, differenziandoli a seconda delle caratteristiche specifiche dell'atto dispositivo che ha pregiudicato la garanzia patrimoniale.
Pagina 6 di 11 Quanto ai requisiti oggettivi, l'azione può, in primo luogo, essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore;
ciò significa che deve sussistere un rapporto obbligatorio tra le parti.
In secondo luogo, è necessario un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
inoltre, è necessario il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio recato in concreto alle ragioni del creditore.
Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 cod. civ., bisogna distinguere a seconda che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore sia a titolo oneroso o gratuito e a seconda che sia anteriore o posteriore al sorgere del credito;
mutando tali caratteri. infatti, varia l'onere probatorio incombente sul creditore che agisce in revocatoria.
In specie, nel caso di atto dispositivo a titolo gratuito, l'ordinamento richiede l'accertamento dalla sussistenza in capo al solo debitore disponente della c.d. scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, o – in caso di atto dispositivo antecedente l'insorgenza del credito – del c.d. consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione a compromettere le capacità del creditore di realizzare il proprio diritto. In ogni caso, qualora l'atto sia a titolo gratuito, è irrilevante ai fini della revocatoria la disposizione soggettiva del terzo beneficiario, il cui interesse è per l'ordinamento recessivo rispetto alla tutela del diritto di credito.
Per converso, laddove l'atto dispositivo pregiudizievole sia un atto a titolo oneroso,
l'ordinamento richiede, ai fini dell'accoglimento della domanda, che venga condotto uno specifico accertamento sullo stato soggettivo del terzo acquirente.
Quest'ultimo requisito soggettivo si atteggia come mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (cd. scientia damni), se l'atto dispositivo segue l'insorgenza del debito, o come partecipazione al doloso progetto tendente all'insolvenza del debitore (c.d. participatio fraudis), se l'atto dispositivo, invece, precede l'insorgenza del debito.
7. – Così ricostruita la fattispecie astratta, occorre adesso verificare la sussistenza in concreto degli elementi essenziali della fattispecie, occupandoci prioritariamente dei presupposti oggettivi richiesti dall'art. 2901 cod. civ. attesa la loro idoneità a modificare il thema probandum relativamente ai correlati elementi soggettivi.
Deve osservarsi, prioritariamente, come non possa revocarsi in dubbio la sussistenza del debito in capo al convenuto circostanza provata documentalmente Controparte_1 con la produzione in atti del d.i. 2584/2017, emesso nei suoi confronti dall'intestato
Tribunale (cfr. all. 3 – Atto di citazione). Sul punto, il convenuto si è limitato a negarne la
Pagina 7 di 11 sussistenza in termini generici, articolando come unico motivo di contestazione la pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitorio in parola. La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno.
Come è noto, rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza quello che ha accolto un'interpretazione ampia del credito abilitante l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., ricomprendendosi in essa anche la c.d. ragione di credito e il credito litigioso3; può trattarsi, in ultima analisi, di un credito financo eventuale o comunque di una ragionevole aspettativa di credito.
Non colgono nel segno neanche le difese di parte convenuta dirette ad offrire un'alternativa ricostruzione della successione temporale tra l'insorgenza del credito e l'atto dispositivo oggetto della revocatoria.
Il convenuto, infatti, individua l'insorgenza del credito nel momento in cui egli ha avuto conoscenza del provvedimento monitorio a sé diretto – notificato il 3 gennaio 2018
– e ne assume la posteriorità rispetto all'atto dispositivo prendendo a riferimento il momento in cui ha sottoscritto il contratto di mediazione con l'agenzia immobiliare incaricata della vendita, ossia il 15 novembre 2017.
La tesi, tuttavia, non può essere accolta.
Sul punto, si osserva, innanzitutto, che l'art. 2901 cod. civ. non fa riferimento alla conoscenza legale del titolo ma all'insorgenza del diritto di credito che, nel caso di specie, afferisce a relazioni commerciali risalenti al 2015 e 2016 tra l'attrice e la società debitrice originaria di cui il convenuto era socio illimitatamente responsabile.
Per le ragioni esposte, deve concludersi per l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo in parola (che, ovviamente, coincide con l'atto di vendita e non già con il mandato all'agenzia immobiliare), ferma la sua natura di atto a titolo oneroso che risulta circostanza non controversa.
8. – Così definita la fattispecie, e facendo applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, si ritiene di dover esaminare immediatamente l'elemento soggettivo che la norma richiede in riferimento al terzo acquirente, stante la sua idoneità a definire il presente giudizio.
Pagina 8 di 11 In merito, infatti, deve osservarsi come manca in atti qualsiasi elemento, finanche indiziario, idoneo a fondare l'accertamento della sussistenza in capo al convenuto CP_2
– terzo acquirente dell'atto dispositivo contestato – della consapevolezza del
[...] pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Sul punto, infatti, parte attrice si è limitata ad affermare la sussistenza della relativa c.d. scientia damni sulla base del seguente rilievo “in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente a titolo oneroso, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo si risolve nella mera conoscenza generica del pregiudizio, che può essere generalmente provato anche per presunzioni, e che è in re ipsa ogniqualvolta, si è proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore”(cfr. pag. 3 Atto di citazione). A detta asserzione – corredata da richiamo a Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 19439 del 2019, non massimata, nella quale tuttavia l'acquirente era ben conscio sia della ragione creditoria che della qualità e quantità del patrimonio del debitore, posto che egli era l'amministratore della società venditrice che, appunto, vendeva a lui acquirente – non è, tuttavia, seguita alcuna indicazione in merito, da una parte, alle presunzioni da cui si dovrebbe desumere detta consapevolezza e, dall'altra, a qualsivoglia elemento riferibile in concreto alla fattispecie che ci occupa, risolvendosi in un mero postulato astratto che, peraltro, risulta erroneo laddove teorizza un ingiustificato esonero dell'onere probatorio gravante su chi agisce in giudizio
A diversa conclusione non può giungersi neanche prendendo in considerazione le difese svolte in sede di memoria ai sensi del previgente art. 183, c. 6, n. 1 cod. proc. civ. Nel citato scritto difensivo l'attrice ha, infatti, correttamente circoscritto la portata della c.d. scientia damni da accertarsi in capo al terzo acquirente – “è sufficiente una generica consapevolezza del danno in capo al terzo acquirente, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ., sez. II, 18/12/1999 n. 14274), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ., sez. I, 19/03/1996, n. 2303)” (cfr. pag. 8
– Memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 cod. proc. civ. di parte attrice) – ma, nuovamente, non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a condurre l'accertamento richiesto.
In altri termini, non è in è stato in alcun modo illustrata, argomentata o dimostrata la ragione per la quale terzo acquirente, sarebbe stato genericamente consapevole CP_2 che l'acquisto fatto da avrebbe potuto ledere generiche ragioni creditorie Controparte_1 di posto che, tra l'altro è rimasto del tutto privo di Parte_1 allegazione o prova il fatto logicamente presupposto che il fosse a generica CP_2 conoscenza della stessa generica esistenza di ragioni di credito del Parte_1
Pagina 9 di 11 il (rimanendo peraltro ininfluente a tale fine la circostanza che Parte_3 CP_1
l'immobile fosse gravato da ipoteche in favore di ulteriori soggetti collegati, per quanto esposto, in ipotesi, anche allo stesso . CP_1
Deve concludersi, quindi, per l'insussistenza in capo al terzo acquirente della consapevolezza che l'atto dispositivo cui ha preso parte potesse pregiudicare le ragioni creditorie di e, in conseguenza, per il rigetto della domanda di revocatoria Parte_1 ordinaria spiegata con assorbimento degli altri profili controversi, in ogni caso inidonei a condurre a una diversa conclusione.
9. – Quanto alla ulteriore domanda formulata dal convenuto terzo CP_2 acquirente e finalizzata alla condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, c. 1 e 3, cod. proc. civ. si ritiene la stessa non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96, c. 1, cod. proc. civ., si osserva che, sebbene la fattispecie codicistica richieda una valutazione di maggiore severità sulla condotta della parte soccombente – configurabile anche nella forma dell'imprudenza – ciò non esonera la parte istante dal provare il danno di cui chiede il risarcimento, sia nell'an che, ove possibile, nel quantum, non potendo uno strumento risarcitorio – finalizzato, quindi, a ripristinare un equilibrio perturbato dall'evento dannoso
– risolversi in una sorta di sanzione privata svincolata dagli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.
Relativamente, invece, alla diversa fattispecie di cui all'art. 96, c. 3, c.p.c., si osserva come, nel caso che ci occupa, non sussiste un'ipotesi di abuso del processo meritevole di sanzione.
In proposito, la Suprema Corte è intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite n.
22405 del 13 settembre 2018, nella quale ha ritenuto che “la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo,
Pagina 10 di 11 la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, dunque, la sanzione di cui all'art. 96, c. 3, cod. proc. civ. non può trovare giustificazione nella mera infondatezza delle pretese azionate in giudizio, ma necessita di una condotta rappresentativa di un quid pluris in termini di disvalore, ossia la mala fede processuale o la colpa grave, elementi che non si ritengono sussistenti nel caso di specie.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice in favore del convenuto terzo acquirente e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (pari al valore del credito per la tutela del quale l'attore agiva in giudizio) e dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio (minimi:
7.052 euro;
massimi: 21.155 euro). Nei confronti del convenuto disponente le spese possono essere compensate nella misura della metà, tenendo conto della soccombenza di quest'ultimo sulle questioni preliminari esaminate.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la domanda;
- condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in misura di euro 3.526,00 CP_2 per compensi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge, da corrispondere per al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_2
- condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in misura di euro Controparte_1
8.000 per compensi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 30 dicembre 2024
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cassazione ordinanza n. 1594 del 24 gennaio 2020 in cui, richiamando precedenti conformi, si afferma “Il ragionamento della corte è basato sul richiamo di una giurisprudenza, seppure non recentissima, ma univoca, di questa corte secondo cui 'la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'articolo 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli articoli 18 – 20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili' (Cass. 7377/1993; Cass. 15441/2002)” 2 Cfr. Cass. S.U. n. 3022 del 16 febbraio 2015, “La illimitata responsabilità del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., trae infatti origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni” 3 Cfr. ex multis Cass. n. 8019 del 22 marzo 2021, “tenuto conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di azione revocatoria, occorre conferire rilievo a una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria”