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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1694/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI
DAVIDE
E
LOREDANA MADESANI ) rappresentata e difesa, C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BIMBATTI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1.Modificare le condizioni di affidamento disponendo il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna nel comune di Sermide e Persona_1
Felonica (MN), alla Via S. Giovanni, 39; 2.Vista l'età del figlio, stabilire che la madre possa vedere e frequentare liberamente il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio. Comunque, garantire il seguente diritto di visita in favore della madre, al fine di preservare l'importantissimo legame materno-filiale: oDue pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00; oDue weekend al mese (dal sabato dopo la scuola alla domenica sera alle ore
20.00 durante il periodo scolastico;
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina durante l'estate);
oQuindici giorni, anche consecutivi, durante le ferie estive, da concordarsi fra i genitori entro il 30/05 di ogni anno;
oMetà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali compresi i giorni di
Natale e Pasqua ad anni alterni;
3.La madre corrisponderà un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo D'Intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.24 che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato in copia.
4.L'assegno unico e universale per il minore sarà attribuito integralmente al padre. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto n.614/2015 emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data
27.01.2015 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025.
La Giudice relatrice
2 Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1694/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI
DAVIDE
E
LOREDANA MADESANI ) rappresentata e difesa, C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BIMBATTI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1.Modificare le condizioni di affidamento disponendo il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna nel comune di Sermide e Persona_1
Felonica (MN), alla Via S. Giovanni, 39; 2.Vista l'età del figlio, stabilire che la madre possa vedere e frequentare liberamente il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio. Comunque, garantire il seguente diritto di visita in favore della madre, al fine di preservare l'importantissimo legame materno-filiale: oDue pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00; oDue weekend al mese (dal sabato dopo la scuola alla domenica sera alle ore
20.00 durante il periodo scolastico;
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina durante l'estate);
oQuindici giorni, anche consecutivi, durante le ferie estive, da concordarsi fra i genitori entro il 30/05 di ogni anno;
oMetà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali compresi i giorni di
Natale e Pasqua ad anni alterni;
3.La madre corrisponderà un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo D'Intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.24 che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato in copia.
4.L'assegno unico e universale per il minore sarà attribuito integralmente al padre. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto n.614/2015 emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data
27.01.2015 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025.
La Giudice relatrice
2 Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3