Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
9 aprile 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2471/2022
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Sofia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Oreste
Manzi e dall'Avv. Antonello Monoriti.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 maggio 2022, , esponeva: Parte_1
-con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-con decreto di omologa reso in data 28 giugno 2021 nel procedimento recante n.
1327/2020 R.G. di questo Tribunale era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto con decorrenza da ottobre 2020;
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2020 e che, conseguentemente, l' CP_1 venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento in suo favore della somma di €
10.598,80 oltre interessi e la rivalutazione dovute per il periodo oggetto della constatata omissione alla data del 31 maggio 2022, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rappresentava che il decreto di omologa oggetto CP_1
del presente ricorso era stato eseguito in data 19 aprile 2022 e che la prestazione era stata posta in pagamento a partire dal giugno 2022, mentre gli arretrati sarebbero stati erogati solo a seguito di presentazione dell'AP70.
Evidenziava di avere richiesto il modello AP70, con pec del 19 aprile 2022, inviata al legale della ricorrente, rimasta priva di riscontro ed aggiungeva che il 9 settembre 2022 aveva rinnovato la richiesta all'indirizzo pec del legale della ricorrente indicato nel ricorso
(differente da quello utilizzato il 19 aprile), ma il sistema aveva generato un avviso di mancato recapito.
Rilevava che il comportamento delle parti giustificava la richiesta di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, posto che, se avesse trasmesso correttamente tutti i dati necessari, l' avrebbe potuto liquidare tempestivamente anche gli CP_1
arretrati.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia in relazione al pagamento della prestazione corrente e che venisse respinta la domanda relativa agli arretrati per assenza di tutti i presupposti, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 9 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente, con il presente giudizio, lamenta di non aver ricevuto la liquidazione della dell'indennità di accompagnamento, sebbene con il decreto di omologa del 28 ottobre 2021 fosse stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta.
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 28 ottobre 2021, con cui è stato riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 13 ottobre 2020, è stato notificato all' sede di Messina in data 25 novembre 2021 ed alla sede di Roma in data 6 CP_1 dicembre 2021; risulta, poi, dalla documentazione prodotta da parte resistente che la prestazione è stata liquidata con comunicazione datata 19 aprile 2022 e che la prestazione
è stata corrisposta a decorrere dal giugno 2022.
Tuttavia va rilevato che la ricorrente lamenta il mancato pagamento degli arretrati maturati.
Al riguardo va rilevato che sebbene l' abbia dichiarato all'udienza del 17 aprile 2024 CP_1 di aver “provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di novembre 2022 con data valuta 2 novembre 2022” in realtà non vi è prova dell'avvenuto pagamento non avendo prodotto la relativa documentazione nel termine assegnato.
Pertanto spetta alla ricorrente il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino al 31 maggio 2022.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
In ragione di tutto quanto sopra può riconoscersi il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dal 13 ottobre 2020 fino al 31 maggio
2022 e va condannato l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere l'indennità di accompagnamento in favore dei ricorrenti dal 13 ottobre
2020 fino al 31 maggio 2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91.
Per il successivo periodo va dichiarata cessata la materia del contendere considerato che l' ha corrisposto la prestazione dal giugno 2022. CP_1
6.- Per quanto riguarda le spese di lite, va rilevato che l' non ha prodotto CP_1
documentazione da cui emerga la richiesta a parte ricorrente di produzione del modello
AP 70 non tempestivamente eseguita dalla;
tenuto conto dell'esito della lite e Pt_1
della circostanza che la prestazione – senza gli arretrati - è stata comunque liquidata oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis cpc, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014 n. 55, applicando i CP_1
minimi previsti tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a)dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento dal 13 ottobre 2020 fino al 31 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei in favore della ricorrente per il suindicato periodo, CP_1
con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, che CP_1 liquida nella somma di € 2695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga