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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1755/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO EUROPA 13 20122 MILANO C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio ex Parte_1
art. 392 c.p.c., contrariis rejectis, in applicazione dei principi di diritto indicati da Cass. Ord. 22 giugno 2022, n. sez. 1959/2022, n. racc. gen. 20170/2022, a conferma della sentenza n. 1033/2011, depositata in data 21 settembre 2011 ed emessa dal Tribunale di Parma, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'atto di appello avversario e le domande tutte formulate in atti dai Sig.ri perché CP_1
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti e dimostrate nel corso del primo
pagina 1 di 8 grado del giudizio e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1033/2011 del
Tribunale di Parma e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i Sig.ri alla restituzione in CP_1
favore di della somma di euro 75.879,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al Pt_2
saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o di risoluzione ex adverso formulata, e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate dai Clienti per CP_3
l'acquisto delle Obbligazioni CI, dichiarare l'obbligo dei Sig.ri e quindi condannare i CP_1
medesimi, alla restituzione a favore della dei titoli per cui è causa e delle cedole incassate, pari CP_3
a euro 3.056,00, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e/o risoluzione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai
Sig.ri escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in atti. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed irrilevanti per i motivi illustrati in atti.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio, nonché per il giudizio di appello, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio”.
Per e : “Piaccia alla Corte Ecc.ma in riforma della sentenza n. 1033/11 CP_1 CP_2
in data 4.5/21.9.11:
IN VIA PRINCIPALE: pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex artt. 1453 ss. c.c.;
IN SUBORDINE: si insiste per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per la contestuale Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento del danno subito dai signori e CP_1 CP_2
IN OGNI CASO PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare il in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dei signori e CP_1 di quanto versato per l'acquisto delle obbligazioni “CI Fin” e complessivamente pari ad € CP_2
52.111,68, ovvero le diverse somme che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione proposta dall'istituto.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO: col favore delle spese, dei diritti e degli onorari dei quattro gradi del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato.”
IN FATTO
1. e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parma il CP_1 CP_2 [...]
per sentir dichiarare la nullità dell'acquisto di obbligazioni CI eseguito il 12.3.2001, Parte_1
ovvero l'annullamento per dolo e conflitto di interessi, ovvero ancora la risoluzione per inadempimento della banca convenuta e la sua condanna a rifondere agli attori l'importo investito, pari ad € 52.111,68.
2. A sostegno della domanda gli attori deducevano di aver sottoscritto con il un Parte_1
contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione in data 11.10.1999; di aver firmato il documento di informativa generale sui rischi delle operazioni di investimento sul mercato mobiliare;
di aver poi impartito alla banca il 12.3.2001 un ordine di acquisto di titoli CI facendo affidamento sulle incomplete informazioni ricevute dall'intermediario finanziario e subendo di conseguenza la perdita del capitale investito.
3. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. A sostegno delle proprie tesi l'istituto di credito deduceva che gli attori avevano espressamente indicato, nel documento generale sui rischi delle operazioni finanziarie, un profilo speculativo con indicazione di investimenti di massima redditività e ad alto rischio e che, una volta ricevute tutte le informazioni sui titoli CI, gli stessi avevano deciso di acquistarli con operazione in contropartita diretta.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione del teste e all'esito era Tes_1
decisa con la sentenza n.1033/2011, con la quale il Tribunale di Parma respingeva le domande di parte attrice. In particolare il primo giudice riteneva che il contratto di gestione del portafoglio esistente tra banca e cliente fosse valido, non sussistendo profili di nullità ex art.23 TUF;
che fosse legittimo, da parte di , acquistare i titoli in causa sul mercato primario e rinegoziarli poi sul mercato Pt_2
secondario; che non avesse operato in conflitto di interessi;
che l'obbligo dell'intermediario Pt_2
finanziario di informare il cliente sulle perdite maggiori del 30% del valore iniziale sussistesse soltanto per le gestioni di portafoglio, e non anche per le operazioni a contropartita diretta, svolte dalla banca su specifico ordine del cliente;
infine, che l'operazione fosse adeguata sia per il profilo dei clienti, sia per dimensioni, posto che il valore investito in obbligazioni CI era circa 1/3 del patrimonio totale dei clienti stessi.
5. e impugnavano la pronuncia e la Corte di Appello di Bologna, con CP_1 CP_2
sentenza n. 462/2017, accoglieva l'appello, ritenendo la nullità del contratto quadro dell'11.10.1999 sottoscritto dai soli clienti, così come del resto l'ordine di acquisto in contestazione, con assorbimento pagina 3 di 8 dei restanti motivi, e condannava il al pagamento in favore degli appellanti Parte_1
della somma di € 53.590,79 con interessi legali dal 18.10.2016 al saldo, senza defalcazione delle cedole medio tempore percepite dagli appellanti, trattandosi di frutti civili.
6. Avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione;
resistevano con Parte_1
controricorso e . CP_1 CP_2
7. Con ordinanza n. 20170/2022 la S.C., in accoglimento del secondo motivo di ricorso di
[...]
respinto il primo ed il quinto e dichiarati assorbiti i restanti, cassava la sentenza Parte_1
impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, evidenziando l'erroneità della decisione impugnata laddove era stato ritenuto che la mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante di comportasse la nullità del contratto Pt_2
stesso e dell'acquisto di obbligazioni CI disposto dai clienti in esecuzione del medesimo;
in proposito richiamava le S.U., secondo le quali “in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art.
23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
898/2018).
8. ha provveduto a riassumere il giudizio, rilevando la piena validità ed efficacia del Parte_3
contratto in questione e chiedendo la ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
9. Si sono costituiti e , reiterando domande di risoluzione del contratto per CP_1 CP_2
inadempimento della banca ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del con condanna al risarcimento del danno Parte_1
subito.
10. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
11. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte, non sussistono i presupposti per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 23 TUF né del contratto quadro, né delle operazioni di acquisto delle obbligazioni CI oggetto di causa, essendo sufficiente la sottoscrizione degli stessi da parte degli investitori, ai quali era stata anche consegnata copia dei contratti, perché possa considerarsi rispettato il pagina 4 di 8 requisito della forma scritta di cui all'art. 23 TUF, non rilevando l'assenza della firma dell'intermediario finanziario.
12.Qaunto alla domanda, riproposta e , di risoluzione del contratto per CP_1 CP_2
inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., la stessa è infondata.
13. Preliminarmente è necessario ribadire, alla stregua della costante giurisprudenza della S.C., che “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, e dunque possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro”
(Cass. sez. I, ord. n. 23129/2020).
14. Ed altresì che “in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”
(Cass. sez. 1, ord n. 24648/2023, Rv. 668862 - 01); pertanto, è possibile domandare la risoluzione dell'ordine d'acquisto, indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro.
15. Tanto premesso in linea di principio, deve tuttavia ritenersi che, nel caso di specie, l'intermediario finanziario abbia adempiuto correttamente agli obblighi informativi impostigli dagli art. 28 comma 1 e
2 e 29 TUF.
Invero, nel corso del giudizio è stato provato in via documentale che la banca, in occasione della sottoscrizione del contratto di negoziazione dell'11 ottobre 1999, aveva richiesto ai clienti le informazioni relative all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei medesimi (doc.4 fascicolo di primo grado) e aveva consegnato agli stessi il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (doc. 1 – 3 fascicolo di primo grado), così come stabilito dall'art 28 comma 1 sub a e b sopracitato. In tale occasione i signori pur rifiutandosi di rilasciare le informazioni circa CP_1
la loro situazione finanziaria e la loro esperienza e conoscenza in materia di investimenti, avevano dichiarato di avere obiettivi di investimento e propensione al rischio puramente speculativi.
pagina 5 di 8 16. A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del
Reg. n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni CP_4
finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole”
(Cass. sez. 1, ord. n. 35789/2022, Rv. 666136 - 02).
In particolare, l'art. 28 comma 2 prevede che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
17. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito quale sia il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori, anche a quelli adusi ad operazioni finanziarie a rischio elevato: esse debbono concernere la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass., 11 ottobre 2022, n.
29616; Cass. n. 15708 del 2019); la precisa individuazione del soggetto emittente;
il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato (Cass. n. 10111 del 2018; Cass., n. 8619 del 2017; Cass. n. 19891 del 2022); eventuali situazioni di gray market (Cass., n. 12990 del 2023; Cass., n. 8314 del 2017); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che sia apprezzabile dall'intermediario (Cass., n.
12544 del 2017; più recentemente Cass., sez. 1, 23 marzo 2023, n. 8353; Cass., sez. 1, 6 luglio 2023, n.
19104; Cass. sez. 1, Ord. n. 16140/2024).
18. Nel caso in esame, dalle dicharazioni rilasciate dal teste nel corso dell'udienza istruttoria Tes_1
del 20 gennaio 2011 e dal doc. 9 del fascicolo di primo grado, si evince che lo stesso ha fornito ai clienti e tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire di valutare la natura e il CP_1 CP_2
grado di rischiosità dell'investimento, precisando in particolare che, al momento della scelta del titolo, che lo stesso era emesso in Lussemburgo e che l'elevata cedola andava ricondotta alla mancanza di rating.
Deve per altro verso ritenersi che (come correttamente osservato dal tribunale di Parma nella sentenza di primo grado) i bond CI potevano essere legittimamente venduti nel mercato secondario al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto oggetto di causa, essendo essi riservati a pagina 6 di 8 investitori istituzionali, solo nella fase del collocamento, esaurita la quale potevano pacificamente essere venduti alla clientela retail sul mercato secondario, come avvenuto nel caso di specie.
Né i clienti avrebbero potuto essere informati di un probabile rischio di default dell'emittente, in quanto esso non era in alcun modo prevedibile il 12.3.2001, quando fu impartito l'ordine d'acquisto; invero, tutti gli eventi allegati dai convenuti in riassunzione per dimostrare l'esistenza di detto rischio sono successivi al 2001.
19. Quanto al profilo dell'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 del regolamento citato, deve ritenersi che, con riguardo a tipologia ed oggetto, dalla documentazione in atti risulta che non CP_1 CP_2
hanno mai acquistato titoli di Stato (segnatamente italiani), preferendo piuttosto obbligazioni o azioni corporate ad alto rendimento, perfettamente in linea con la dichiarata propensione al rischio. Riguardo alla frequenza si è trattato dell'unica operazione avente ad oggetto titoli CI e, quanto alla dimensione dell'investimento, dagli estratti conto tra il giugno 2000 ed il giugno 2003 si evince che nel periodo al
2001 l'importo utilizzato per l'acquisto delle obbligazioni in questione rappresentava non più di un terzo del capitale complessivamente investito.
E dunque l'operazione in questione appare adeguata sotto tutti i menzionati aspetti in relazione al profilo degli investitori alla stregua dell'art. 29 TUF.
20. La domanda di risoluzione risulta dunque infondata, così come quella di risarcimento del danno, non ravvisandosi i dedotti inadempimenti che ne costituiscono il presupposto.
21. Alla reiezione delle domande consegue la condanna di a ripetere quanto ricevuto CP_1 CP_2 in esecuzione della sentenza d'appello cassata.
23. Gli stessi devono essere altresì condannati, in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), a rifondere a le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, oltre che dei Parte_1
gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con l'ordinanza n. 20170/22 della S.C., rigetta le domande proposte da e e li CP_1 CP_2
condanna a restituire a tutte le somme da questo corrisposte in esecuzione della Parte_1
sentenza cassata a titolo di capitale, interessi e spese legali, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
Condanna e a rifondere alla banca le spese di tutti i gradi di giudizio, che CP_1 CP_2
liquida, per il primo grado, in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre 15%
pagina 7 di 8 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il giudizio di legittimità in € 3.828,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e per il presente giudizio in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 11.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1755/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO EUROPA 13 20122 MILANO C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio ex Parte_1
art. 392 c.p.c., contrariis rejectis, in applicazione dei principi di diritto indicati da Cass. Ord. 22 giugno 2022, n. sez. 1959/2022, n. racc. gen. 20170/2022, a conferma della sentenza n. 1033/2011, depositata in data 21 settembre 2011 ed emessa dal Tribunale di Parma, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'atto di appello avversario e le domande tutte formulate in atti dai Sig.ri perché CP_1
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti e dimostrate nel corso del primo
pagina 1 di 8 grado del giudizio e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1033/2011 del
Tribunale di Parma e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i Sig.ri alla restituzione in CP_1
favore di della somma di euro 75.879,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al Pt_2
saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o di risoluzione ex adverso formulata, e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate dai Clienti per CP_3
l'acquisto delle Obbligazioni CI, dichiarare l'obbligo dei Sig.ri e quindi condannare i CP_1
medesimi, alla restituzione a favore della dei titoli per cui è causa e delle cedole incassate, pari CP_3
a euro 3.056,00, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e/o risoluzione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai
Sig.ri escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in atti. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed irrilevanti per i motivi illustrati in atti.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio, nonché per il giudizio di appello, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio”.
Per e : “Piaccia alla Corte Ecc.ma in riforma della sentenza n. 1033/11 CP_1 CP_2
in data 4.5/21.9.11:
IN VIA PRINCIPALE: pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex artt. 1453 ss. c.c.;
IN SUBORDINE: si insiste per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per la contestuale Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento del danno subito dai signori e CP_1 CP_2
IN OGNI CASO PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare il in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dei signori e CP_1 di quanto versato per l'acquisto delle obbligazioni “CI Fin” e complessivamente pari ad € CP_2
52.111,68, ovvero le diverse somme che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione proposta dall'istituto.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO: col favore delle spese, dei diritti e degli onorari dei quattro gradi del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato.”
IN FATTO
1. e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parma il CP_1 CP_2 [...]
per sentir dichiarare la nullità dell'acquisto di obbligazioni CI eseguito il 12.3.2001, Parte_1
ovvero l'annullamento per dolo e conflitto di interessi, ovvero ancora la risoluzione per inadempimento della banca convenuta e la sua condanna a rifondere agli attori l'importo investito, pari ad € 52.111,68.
2. A sostegno della domanda gli attori deducevano di aver sottoscritto con il un Parte_1
contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione in data 11.10.1999; di aver firmato il documento di informativa generale sui rischi delle operazioni di investimento sul mercato mobiliare;
di aver poi impartito alla banca il 12.3.2001 un ordine di acquisto di titoli CI facendo affidamento sulle incomplete informazioni ricevute dall'intermediario finanziario e subendo di conseguenza la perdita del capitale investito.
3. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. A sostegno delle proprie tesi l'istituto di credito deduceva che gli attori avevano espressamente indicato, nel documento generale sui rischi delle operazioni finanziarie, un profilo speculativo con indicazione di investimenti di massima redditività e ad alto rischio e che, una volta ricevute tutte le informazioni sui titoli CI, gli stessi avevano deciso di acquistarli con operazione in contropartita diretta.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione del teste e all'esito era Tes_1
decisa con la sentenza n.1033/2011, con la quale il Tribunale di Parma respingeva le domande di parte attrice. In particolare il primo giudice riteneva che il contratto di gestione del portafoglio esistente tra banca e cliente fosse valido, non sussistendo profili di nullità ex art.23 TUF;
che fosse legittimo, da parte di , acquistare i titoli in causa sul mercato primario e rinegoziarli poi sul mercato Pt_2
secondario; che non avesse operato in conflitto di interessi;
che l'obbligo dell'intermediario Pt_2
finanziario di informare il cliente sulle perdite maggiori del 30% del valore iniziale sussistesse soltanto per le gestioni di portafoglio, e non anche per le operazioni a contropartita diretta, svolte dalla banca su specifico ordine del cliente;
infine, che l'operazione fosse adeguata sia per il profilo dei clienti, sia per dimensioni, posto che il valore investito in obbligazioni CI era circa 1/3 del patrimonio totale dei clienti stessi.
5. e impugnavano la pronuncia e la Corte di Appello di Bologna, con CP_1 CP_2
sentenza n. 462/2017, accoglieva l'appello, ritenendo la nullità del contratto quadro dell'11.10.1999 sottoscritto dai soli clienti, così come del resto l'ordine di acquisto in contestazione, con assorbimento pagina 3 di 8 dei restanti motivi, e condannava il al pagamento in favore degli appellanti Parte_1
della somma di € 53.590,79 con interessi legali dal 18.10.2016 al saldo, senza defalcazione delle cedole medio tempore percepite dagli appellanti, trattandosi di frutti civili.
6. Avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione;
resistevano con Parte_1
controricorso e . CP_1 CP_2
7. Con ordinanza n. 20170/2022 la S.C., in accoglimento del secondo motivo di ricorso di
[...]
respinto il primo ed il quinto e dichiarati assorbiti i restanti, cassava la sentenza Parte_1
impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, evidenziando l'erroneità della decisione impugnata laddove era stato ritenuto che la mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante di comportasse la nullità del contratto Pt_2
stesso e dell'acquisto di obbligazioni CI disposto dai clienti in esecuzione del medesimo;
in proposito richiamava le S.U., secondo le quali “in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art.
23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
898/2018).
8. ha provveduto a riassumere il giudizio, rilevando la piena validità ed efficacia del Parte_3
contratto in questione e chiedendo la ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
9. Si sono costituiti e , reiterando domande di risoluzione del contratto per CP_1 CP_2
inadempimento della banca ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del con condanna al risarcimento del danno Parte_1
subito.
10. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
11. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte, non sussistono i presupposti per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 23 TUF né del contratto quadro, né delle operazioni di acquisto delle obbligazioni CI oggetto di causa, essendo sufficiente la sottoscrizione degli stessi da parte degli investitori, ai quali era stata anche consegnata copia dei contratti, perché possa considerarsi rispettato il pagina 4 di 8 requisito della forma scritta di cui all'art. 23 TUF, non rilevando l'assenza della firma dell'intermediario finanziario.
12.Qaunto alla domanda, riproposta e , di risoluzione del contratto per CP_1 CP_2
inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., la stessa è infondata.
13. Preliminarmente è necessario ribadire, alla stregua della costante giurisprudenza della S.C., che “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, e dunque possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro”
(Cass. sez. I, ord. n. 23129/2020).
14. Ed altresì che “in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”
(Cass. sez. 1, ord n. 24648/2023, Rv. 668862 - 01); pertanto, è possibile domandare la risoluzione dell'ordine d'acquisto, indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro.
15. Tanto premesso in linea di principio, deve tuttavia ritenersi che, nel caso di specie, l'intermediario finanziario abbia adempiuto correttamente agli obblighi informativi impostigli dagli art. 28 comma 1 e
2 e 29 TUF.
Invero, nel corso del giudizio è stato provato in via documentale che la banca, in occasione della sottoscrizione del contratto di negoziazione dell'11 ottobre 1999, aveva richiesto ai clienti le informazioni relative all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei medesimi (doc.4 fascicolo di primo grado) e aveva consegnato agli stessi il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (doc. 1 – 3 fascicolo di primo grado), così come stabilito dall'art 28 comma 1 sub a e b sopracitato. In tale occasione i signori pur rifiutandosi di rilasciare le informazioni circa CP_1
la loro situazione finanziaria e la loro esperienza e conoscenza in materia di investimenti, avevano dichiarato di avere obiettivi di investimento e propensione al rischio puramente speculativi.
pagina 5 di 8 16. A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del
Reg. n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni CP_4
finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole”
(Cass. sez. 1, ord. n. 35789/2022, Rv. 666136 - 02).
In particolare, l'art. 28 comma 2 prevede che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
17. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito quale sia il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori, anche a quelli adusi ad operazioni finanziarie a rischio elevato: esse debbono concernere la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass., 11 ottobre 2022, n.
29616; Cass. n. 15708 del 2019); la precisa individuazione del soggetto emittente;
il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato (Cass. n. 10111 del 2018; Cass., n. 8619 del 2017; Cass. n. 19891 del 2022); eventuali situazioni di gray market (Cass., n. 12990 del 2023; Cass., n. 8314 del 2017); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che sia apprezzabile dall'intermediario (Cass., n.
12544 del 2017; più recentemente Cass., sez. 1, 23 marzo 2023, n. 8353; Cass., sez. 1, 6 luglio 2023, n.
19104; Cass. sez. 1, Ord. n. 16140/2024).
18. Nel caso in esame, dalle dicharazioni rilasciate dal teste nel corso dell'udienza istruttoria Tes_1
del 20 gennaio 2011 e dal doc. 9 del fascicolo di primo grado, si evince che lo stesso ha fornito ai clienti e tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire di valutare la natura e il CP_1 CP_2
grado di rischiosità dell'investimento, precisando in particolare che, al momento della scelta del titolo, che lo stesso era emesso in Lussemburgo e che l'elevata cedola andava ricondotta alla mancanza di rating.
Deve per altro verso ritenersi che (come correttamente osservato dal tribunale di Parma nella sentenza di primo grado) i bond CI potevano essere legittimamente venduti nel mercato secondario al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto oggetto di causa, essendo essi riservati a pagina 6 di 8 investitori istituzionali, solo nella fase del collocamento, esaurita la quale potevano pacificamente essere venduti alla clientela retail sul mercato secondario, come avvenuto nel caso di specie.
Né i clienti avrebbero potuto essere informati di un probabile rischio di default dell'emittente, in quanto esso non era in alcun modo prevedibile il 12.3.2001, quando fu impartito l'ordine d'acquisto; invero, tutti gli eventi allegati dai convenuti in riassunzione per dimostrare l'esistenza di detto rischio sono successivi al 2001.
19. Quanto al profilo dell'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 del regolamento citato, deve ritenersi che, con riguardo a tipologia ed oggetto, dalla documentazione in atti risulta che non CP_1 CP_2
hanno mai acquistato titoli di Stato (segnatamente italiani), preferendo piuttosto obbligazioni o azioni corporate ad alto rendimento, perfettamente in linea con la dichiarata propensione al rischio. Riguardo alla frequenza si è trattato dell'unica operazione avente ad oggetto titoli CI e, quanto alla dimensione dell'investimento, dagli estratti conto tra il giugno 2000 ed il giugno 2003 si evince che nel periodo al
2001 l'importo utilizzato per l'acquisto delle obbligazioni in questione rappresentava non più di un terzo del capitale complessivamente investito.
E dunque l'operazione in questione appare adeguata sotto tutti i menzionati aspetti in relazione al profilo degli investitori alla stregua dell'art. 29 TUF.
20. La domanda di risoluzione risulta dunque infondata, così come quella di risarcimento del danno, non ravvisandosi i dedotti inadempimenti che ne costituiscono il presupposto.
21. Alla reiezione delle domande consegue la condanna di a ripetere quanto ricevuto CP_1 CP_2 in esecuzione della sentenza d'appello cassata.
23. Gli stessi devono essere altresì condannati, in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), a rifondere a le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, oltre che dei Parte_1
gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con l'ordinanza n. 20170/22 della S.C., rigetta le domande proposte da e e li CP_1 CP_2
condanna a restituire a tutte le somme da questo corrisposte in esecuzione della Parte_1
sentenza cassata a titolo di capitale, interessi e spese legali, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
Condanna e a rifondere alla banca le spese di tutti i gradi di giudizio, che CP_1 CP_2
liquida, per il primo grado, in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre 15%
pagina 7 di 8 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il giudizio di legittimità in € 3.828,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e per il presente giudizio in € 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 11.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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