Articolo 22 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 21Articolo 23
Versione
7 maggio 1995
Art. 22. (Norme di attuazione) 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995