Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/05/2026, n. 8808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8808 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12780 del 2025, proposto da
Nordest PO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Menorello, Andrea Scuttari, Andrea Moro, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Menorello in Roma, via Cavour n. 285;
contro
Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., Società Modenese per Esposizione Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento ex art. 55, comma 10, c.p.a.,
della nota del SA prot. n. 0471204 del 19.9.2025 di conclusione del procedimento di riesame dei provvedimenti di decurtazione delle sovvenzioni per le riprese delle corse per l'anno 2024 per gli ippodromi di VI trotto e galoppo e IE; del verbale della Commissione nominata dal SA - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - DG Ippica del 17.9.2025 di riesame delle immagini televisive relative alle corse svolte presso l'Ippodromo di VI galoppo e trotto e presso l'Ippodromo di IE, trasmesso a mezzo pec il 19.9.2025; in via presupposta, laddove occorre possa della nota del SA prot. 0238400 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di VI Tr e Gl. Oggetto di contestazione trasmesse dalla società relativa all'anno 2024”; della nota del SA prot. n. 0238390 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di IE oggetto di contestazione trasmesse dalla società relative all'anno 2024”; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi inclusi per quanto occorrer possa della nota del SA prot. n. 0055103 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di VI galoppo - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre e novembre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota del SA prot. n. 0055100 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di VI trotto - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, maggio, ottobre, novembre e dicembre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota del SA prot. n. 0055105 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di IE trotto - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota SA prot. n. 40558 del 29.1.2025 avente a oggetto “Ippodromo di VI galoppo, comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, ottobre e novembre”; della nota SA prot. n. 40563 del 29.1.2025 avente a oggetto “Ippodromo di IE, comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre” della nota SA prot. n. 560606 del 23.10.2024 avente a oggetto “Comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di TREVISO GL dal mese di GENNAIO al mese di FEBBRAIO 2024”. in ogni caso per la condanna della P.A. resistente a pagare l'importo di € 70.150,00, pari alla differenza tra la somma effettivamente erogata alla società Nord Est PO come corrispettivo per le riprese televisive svolte negli ippodromi di VI e IE nel corso del 2024 e quanto la stessa società avrebbe dovuto incassare in base all'effettiva classificazione in fascia alta delle medesime riprese, oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo effettivo, con il risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o
subendo dalla società ricorrente, nella somma che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
La società Nordest PO S.p.A. è titolare della gestione degli ippodromi di VI, IE e Ferrara e, in tale veste, organizza le corse ippiche secondo il calendario nazionale approvato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Riferisce che: le società di corse autorizzate dal Ministero sono tenute a svolgere un servizio di riprese televisive degli eventi sportivi da trasmettere sul territorio nazionale, garantendo un livello qualitativo che la delibera dell’allora Commissario UNIRE n. 106 del 7.9.2006 articolava – come articola tutt’oggi – in quattro fasce (“fascia sufficiente”, “fascia media”, “fascia alta”, “eccellenza”), sulla base di precisi parametri indicati nelle apposite fonti ministeriali, ai quali sono vincolati i criteri per i relativi finanziamenti alle società di corse (doc. 1); dalla classificazione qualitativa delle immagini testé indicata discendono delle dirette conseguenze in ordine ai corrispettivi riconosciuti alle singole società di corse per il servizio reso nell’ambito della gare di “trotto” e “galoppo”, svolte nei vari ippodromi; in particolare, giusta determinazione del Segretario generale UNIRE n. 4074/2006 veniva stabilito “di riconoscere, per ogni giornata di corse ordinaria, i seguenti corrispettivi per il servizio di ripresa televisiva delle corse svolto presso ciascun ippodromo: Ippodromo di fascia sufficiente Euro 1.200,00; Ippodromo di fascia media Euro 2.750,00; Ippodromo di fascia alta Euro 3.900,00; limitatamente agli ippodromi di rilevanza nazionale di cui alla deliberazione n. 58 in data 26 gennaio 2006, potrà essere riconosciuta, in considerazione dell’elevata tecnologia degli impianti impiegati per la ripresa televisiva di corse di elevata qualità, una fascia di eccellenza cui corrispondere un corrispettivo pari a Euro 4.500,00” (doc. 1-bis); con il decreto n. 59285/2017, il SA disponeva che “il sistema di riprese televisive utilizzato dalla Società Nord Est PO spa presso gli PO di VI e IE è classificato, ai sensi di quanto previsto nelle deliberazioni commissariali Unire n. 72/2006 e 106/2006 di fascia ALTA a decorrere dal 1° gennaio 2017 (cfr. doc. 1-ter); i parametri tecnici per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza sono i medesimi dal 2006 e la qualificazione qualitativa del sistema di riprese televisive degli ippodromi di VI e IE è rimasta del tutto inalterata; anche per l’anno 2024, le Parti hanno sottoscritto un accordo sostitutivo sia per le attività svolte presso l’ippodromo di VI (doc. 2), sia per quelle effettuate presso l’ippodromo di IE (doc. 2-bis), il cui contenuto è, all’evidenza, perfettamente sovrapponibile; per quanto rileva ai fini della causa i rispettivi articoli 4 degli accordi contrattuali citati (recanti “Attività di ripresa televisiva delle corse e diritti di immagine”) riportano le seguenti previsioni: “[1. ...]
2. Le Parti convengono che la gestione delle riprese televisive avvenga secondo le disposizioni espresse nei seguenti atti ex-Unire, ed eventuali modifiche e integrazioni apportate dal Ministero:
a) Determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10 marzo 2006 recante la definizione del corrispettivo per le riprese televisive che rimane valida per l’identificazione delle fasce e il livello economico ad esse riconosciute;
b) Delibera del Commissario n. 106 del 7 settembre 2006 (Standard e prescrizioni tecniche per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle corse).
3. Restano confermate, in funzione di determinate caratteristiche tecniche, le usuali quattro fasce di qualità per gli ippodromi (sufficiente, media, alta e di eccellenza), in relazione alle quali sono confermate le attribuzioni di valore, per ogni giornata di corse, come dalla determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10/03/2006, da intendersi ricomprese nella somma riconosciuta dall’articolo 2 del presente accordo:
a) fascia sufficiente 1200,00 € + IVA;
b) fascia media 2750,00 € + IVA;
c) fascia alta 3900,00 € + IVA;
d) fascia di eccellenza 4500 € + IVA
4. La fascia di appartenenza della Società per l’anno 2024 corrisponde alla Fascia alta. La società garantisce il mantenimento del livello qualitativo o fascia per la quale nell’anno precedente il corrente esercizio ha percepito la sovvenzione.” (sempre docc. 2 e 2-bis).
La Commissione preposta al controllo delle riprese televisive, a inizio dell’anno 2024 sottoponeva all’apposito vaglio tecnico alcune immagini a campione relative alle riprese svolte nel corso dell’anno 2023 e, giuste note prott. 33911 (ippodromo IE), 33656 (ippodromo VI trotto) e 33664 (ippodromo VI galoppo) – tutte di pari data – comunicava che “sulla base del campione esaminato dalla Commissione all’uopo preposta, la qualità delle immagini televisive trasmesse dall’ippodromo per le corse disputate nel periodo in oggetto è risultata conforme agli standard previsti per la fascia di appartenenza...” (doc. 2-ter).
Il 29.1.2025, all’esito delle verifiche unilateralmente condotte, la P.A. resistente comunicava però alla ricorrente l’unilaterale asserita non conformità delle riprese televisive degli ippodromi di VI e IE, inviando la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla, sempre unilaterale, rideterminazione della sovvenzione spettante alla Nord Est PO passando da “fascia alta” a “fascia media”.
In particolare, per quanto riguarda l’ippodromo di IE, il SA comunicava che in merito alle corse dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 le “Immagini caratterizzate da qualità non compatibile con la fascia ALTA. La commissione segnala la necessità che le immagini delle corse siano di buona qualità lungo tutta la pista, con elevato contrasto, buona saturazione e nitidezza in tutte le condizioni di luminosità ambientale” (doc. 3, pag. 1).
Per quanto riguarda, invece, l’ippodromo di VI – trotto, invece, la Commissione precisava di aver riscontrato “Immagini di qualità variabile in funzione dell’inquadratura e delle condizioni ambientali.
Si evidenzia la necessità di migliorare il contrasto la nitidezza e la saturazione dei colori delle immagini prodotte dalle telecamere uscita ultima curva.
L’impianto di illuminazione presenta vaste zone d’ombra e penalizza la qualità delle immagini.
Mancato utilizzo dotazioni di fascia – Radiocamera non in pista durante lo svolgimento delle corse nel mese di maggio. Evitare inquadrature in campo largo che non permettono la lettura dei numeri dei cavalli” (doc. 3, pag. 2).
In merito all’impianto di VI – galoppo, la Commissione comunicava altresì di aver riscontrato “Immagini caratterizzate da qualità non compatibile con la fascia ALTA. La Commissione segnala la necessità che le immagini delle corse siano di buona qualità lungo tutta la pista, con elevato contrasto, buona saturazione dei colori e nitidezza in tutte le condizioni di luminosità ambientale” (ancora doc. 3, pag. 3).
Il successivo 4.2.2025, la società ricorrente riscontrava le comunicazioni di avvio del procedimento articolatamente contestando sia il metodo utilizzato dalla Commissione, sia il merito delle valutazioni espresse dalla stessa circa la qualità delle immagini televisive.
Il SA riscontrava le deduzioni della società ricorrente il successivo 6.2.2025, giuste note prot. 55100 (Ippodromo VI trotto – doc. 5), prot. 55103 (Ippodromo VI galoppo – doc. 5-bis), prot. 55105 (Ippodromo IE – doc. 5-ter).
Nel dettaglio, per quanto riguarda l’impianto di IE, la stessa Amministrazione resistente si è limitata a ribadire tautologicamente l’asserita assenza della radiocamera (circostanza non contestata in sede di avvio del procedimento) e l’asserito deficit qualitativo delle immagini trasmesse.
Di conseguenza, il SA concludeva osservando che, unilateralmente, “verrà applicata una decurtazione, da fascia alta a fascia media, per n. 28 giornate di corse (su un totale di n. 31 giornate di corse di trotto effettuate nell’anno 2024), pari a euro 39.284,00” (doc. 5-ter).
Per l’ippodromo di VI trotto, invece, la resistente, dopo aver ricordato i requisiti minimi sul numero delle telecamere che devono essere presenti in forza del decreto Unire 4701/2006 (sulla cui circostanza non vi è mai stato alcun contrasto), replicava alla nota del 6.2.2025 della ricorrente precisando – anche in questa occasione in maniera del tutto tautologica – che “non possono essere accolte come giustificazioni le vs. osservazioni, in quanto durante lo svolgimento delle corse la radiocamera non era in pista” (doc. 5). Alcun supplemento di istruttoria veniva, dunque, disposto, nonostante la Società avesse affermato che la radiocamera in due giornate di corse, invece, era effettivamente in utilizzo e in altre due occasioni le condizioni meteo ne impedivano l’impiego.
Conseguentemente, l’Amministrazione rappresentava, unilateralmente, che “verrà applicata una decurtazione, da fascia alta a fascia media, per n. 15 giornate di corse (su un totale di n. 23 giornate di corse di trotto effettuate nell’anno 2024), pari a euro 21.045,00” (ancora doc. 5).
Per quanto concerne, poi, l’ippodromo di VI galoppo, la resistente si è limitata a ribadire tautologicamente l’asserita assenza della radiocamera (elemento non contestato in sede di avvio del procedimento) e l’asserito deficit qualitativo delle immagini trasmesse.
Così, secondo l’avviso di parte resistente, “verrà applicata una decurtazione, da fascia alta a fascia media, per n. 7 giornate di corse (su un totale di 11 giornate di corse di galoppo effettuate nell’anno 2024), pari a euro 9.821,00” (doc. 5-bis), con un ammontare totale della riduzione inopinatamente applicata dalla resistente pari ad € 70.150,00.
Con note prot. n. 0238390 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l’ippodromo di IE oggetto di contestazione trasmesse dalla società relative all’anno 2024” (doc. 9), nonché prot. n. 238400 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l’ippodromo di VI Tr e Gl. oggetto di contestazione trasmesse dalla società relative all’anno 2024” (doc. 10), il SA informava che “«L’osservazione delle immagini registrate sul HD mostra qualità diversa a seconda della inquadratura e delle condizioni di luminosità ambientale e in alcuni tratti con dominanti di colore non naturali. Inoltre, si evidenzia lo scarso contrasto e saturazione dei colori nonché immagini poco nitide». Pertanto, sulla base di quanto rilevato la commissione non ritiene di modificare il giudizio di qualità delle immagini non compatibili con la fascia di qualità ALTA” (ancora doc. 10).
Le comunicazioni non facevano più alcun riferimento all’asserita assenza della radio camera, cosicché la ricorrente ha ritenuto accolte le proprie osservazioni in merito.
Ritenendo del tutto illegittima la decisione assunta dal Ministero resistente, la Nord Est PO, in data 13 giugno 2025, inviava “istanza di annullamento e/o revoca dei provvedimenti di decurtazione”.
L’Amministrazione in effetti procedeva a riesaminare, pure con una nuova Commissione, la qualità delle riprese svolte da ST PO e , con nota prot. n. 471204 del 19.9.2025, il SA comunicava che “L’ufficio Dipp 1, competente per materia, ha proceduto nuovamente alla disamina del materiale, nominando, come espressamente richiesto, una diversa commissione di valutazione e ha trasmetto allo scrivente ufficio l’esito del riesame effettuato. Tuttavia, duole purtroppo riscontrare che la valutazione della commissione di riesame, che si allega alla presente, conferma il precedente esito” (doc. 11).
Ad avviso di parte ricorrente lo scarno verbale trasmesso non fornisce alcuna evidenza dell’attività istruttoria effettivamente svolta, né delle modalità procedurali seguite, limitandosi ad affermare – identicamente a quanto affermato dalla prima Commissione di valutazione – che “La Commissione, visionate le immagini sul HD, fa presente che le stesse mostrano qualità diverse a seconda dell’inquadratura e delle condizioni di luminosità ambientale e in alcuni tratti con dominanti colori non naturali. Inoltre, evidenzia lo scarso contrasto e saturazione dei colori nonché la presenza di immagini poco nitide”, ripetendo il giudizio “emanato della precedente Commissione” (doc. 12).
Avverso i provvedimenti gravati, la ricorrente formulava i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione contrattuale - Violazione e falsa applicazione della delibera del Commissario Unire n. 106 del 7.9.2006 avente a oggetto “Approvazione modifiche documento «Criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani»”, nonché del relativo allegato - Violazione e falsa applicazione della determinazione del Segretario generale Unire n. 4074 del 10.3.2006 - Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 59285/2017 - Violazione e falsa applicazione dell’ “Accordo sostitutivo disciplinante i rapporti tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Società ST PO” per l’anno 2024 - Eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti, nonché per erronea valutazione della situazione di fatto e illogicità della motivazione - Ingiustizia manifesta – Violazione dell’art. 3 e dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il sistema delle riprese televisive delle corse ippiche è stato disciplinato dalla Delibera del Commissario Unire n. 106/2006, che – da oltre diciannove anni – regolamenta la classificazione qualitativa delle riprese degli eventi sportivi all’interno degli ippodromi italiani.
Proprio sulla scorta di tale fonte, il Decreto n. 59285/2017 (cfr. doc. 1-ter) del Ministero resistente ha classificato in fascia alta il sistema di riprese televisive degli ippodromi di VI (trotto e galoppo) e IE sulla base dell’applicazione dei parametri tecnico-qualitativi dettati dalla Delibera del Commissario Unire n. 106/2006.
Pertanto, dal 2017 i sistemi di riprese televisive degli ippodromi di VI e IE sono pacificamente classificati in fascia alta, con la conseguente erogazione dei corrispettivi previsti dalla determinazione del Segretario generale n. 4074/2006, ossia € 3.900,00 + IVA per ogni giornata di corse ordinaria.
Contenuti divenuti vincoli dei contratti sottoscritti fra il SA e NEI, come evidenziato in atti (doc. 2 e 2-bis).
Senza che alcuna modifica e/o innovazione sia stata apportata alle fonti di definizione delle fasce qualitative, né agli accordi contrattuali derivanti, con gli atti impugnati il Ministero ha unilateralmente ritenuto non qualitativamente adeguate le riprese di alcune giornate di corsa svolte nel 2024, rideterminando ingiustificatamente il sistema delle riprese video in fascia media (solo per alcune giornate di corsa). Conseguenza diretta della riqualificazione è la riduzione della sovvenzione da € 3.900,00 + IVA ad € 2.750,00 + IVA a giornata di corsa a discapito della società ricorrente.
Parte ricorrente non comprende come il Ministero abbia potuto valutare le immagini a volte di qualità alta, altre volte di qualità media, nonostante le specifiche tecniche siano esattamente le medesime dall’anno 2006 e gli impianti di ripresa televisiva siano gli stessi dall’anno 2017.
Le immagini delle corse di VI PP e IE sono da sempre effettuate con impianti omologati dal Ministero in conformità all’unica fonte che da quasi vent’anni disciplina la qualità delle riprese televisive, ossia la delibera 106 del 7 settembre 2006 (cfr. doc. 1).
Emblematico di quanto appena esposto è la circostanza per cui le verifiche svolte negli anni 2017, 2018 e 2019 si sono sempre concluse con un giudizio di conformità delle riprese televisive alla fascia alta, così come quelle svolte 2023 (nel periodo Covid, ossia negli anni 2020, 2021 e 2022, non si sono svolte le verifiche).
Solo nel 2025, relativamente alle immagini dell’anno 2024, a disciplina amministrativa e contrattuale invariata e nonostante le riprese siano state effettuate con gli stessi mezzi e dagli stessi operatori ed abbiano la medesima qualità, come documentato dalla ricorrente che ha depositato copie delle immagini e video su appositi supporti, come in atti, sono state improvvisamente giudicate non conformi, sulla base di un giudizio a campione, senza alcuna preventiva segnalazione di criticità.
Né la Commissione, né il SA forniscono alcun elemento utile per comprendere cosa sia cambiato rispetto agli anni precedenti.
II. Violazione e falsa applicazione per ulteriori profili della delibera del Commissario Unire n. 106 del 7.9.2006 avente a oggetto “Approvazione modifiche documento «Criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani»”, nonché del relativo allegato - Violazione e falsa applicazione per altre ragioni della determinazione del Segretario generale Unire n. 4074 del 10.3.2006, dunque dei relativi profili contrattuali in essere fra le parti - Violazione e falsa applicazione per ulteriori profili del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 59285/2017 - Violazione e falsa applicazione per altre ragioni dell’ “Accordo sostitutivo disciplinante i rapporti tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Società ST PO” per l’anno 2024 - Eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti, nonché per erronea valutazione della situazione di fatto e illogicità della motivazione – Violazione degli artt. 3 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Ingiustizia manifesta.
L’illegittimità della decisione ministeriale è, infatti, evidente per tabulas, posto che la delibera n. 106/2006 non ha alcuna finalità di disciplinare le regolazioni precipuamente tecniche delle immagini trasmesse.
I parametri di valutazione utilizzati dalla Commissione (i.e.: diversa qualità inquadratura, luminosità ambientale, naturalezza del colore, contrasto, saturazione e nitidezza) sono esito di una unilaterale autodeterminazione imputabile alla sola stessa Commissione, non trovando essi alcun riferimento nel decreto UNIRE n. 106/2006, attuale fonte che disciplina i “Criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi” (ancora doc. 1).
Infatti, a pagina 1 dell’Allegato alla delibera 106/2006 è affermato a chiare lettere quale sia l’oggetto di regolamentazione, stabilendo, cioè, che “Il presente documento riguarda la definizione dei parametri di qualità delle apparecchiature destinate alle Riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani, ai quali si dovrà fare riferimento per la classificazione dei sistemi di ripresa installati presso gli impianti” (doc. 1).
Ne consegue che le valutazioni svolte dalla Commissione sulle inquadrature, sul contrasto, sulla saturazione, et simili, rappresentano delle valutazioni estemporanee disancorate dai parametri ministeriali di definizione della classificazione delle riprese televisive svolte all’interno degli ippodromi e regolate dalla sopracitata delibera UNIRE. Per poter riclassificare da fascia “alta” a fascia “media” il sistema di riprese televisive degli ippodromi di VI e IE, la Commissione avrebbe potuto/dovuto attenersi e declinare rigorosamente quanto previsto dalla delibera UNIRE n. 106/2006 e valutare gli elementi ivi indicati. Nel caso di specie, invece, la stessa Commissione ha svolto una libera valutazione delle immagini di alcune giornate 2024, disinteressandosi dei parametri a cui, sole, le società di corse sono pattiziamente vincolate e che devono contrattualmente garantire.
Anche la Commissione ministeriale, nello svolgimento della propria attività, pertanto, si deve strettamente attenere a tali fonti e ciò sia per una coerenza procedimentale di tutta evidenza, sia per la scolastica cogenza del perimetro contrattualmente stabilito.
III. In via subordinata: eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione.
Parte ricorrente osserva che i provvedimenti impugnati contengono una motivazione del tutto carente e illogica. La Commissione ministeriale e il SA non chiariscono quali requisiti dettati della delibera UNIRE n. 106/2006 non siano rispettati dalla società ricorrente, né perché non venga spesa nemmeno una parola per chiarire per quale motivo la decurtazione da fascia “alta” a “media” sia, allora, decisa solo per alcune giornate di corsa e non per tutti gli eventi sportivi del 2024.
Appare poco credibile che, a parità di condizioni, solo alcune giornate di corsa siano da classificare in fascia “alta” ed altre in fascia “media”: le varie fasce qualitative previste dalla delibera UNIRE n. 106/2006 si articolano per i maggiori o i minori livelli qualitativi dell’attrezzatura messa a disposizione dalla società di corse. Ovviamente, nel 2024 l’attrezzatura è sempre rimasta la stessa utilizzata negli anni precedenti. Parte ricorrente conclude chiedendo pertanto l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il AF controdeducendo : a) che il ricorso avversario riposa su
un’errata ricostruzione del ruolo svolto dall’UNIRE; b) per i criteri per la distribuzione delle sovvenzioni 2024, il Decreto Ministeriale di riferimento è il D.M. 4701/20, attuato con decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, il quale, declinando i principi di cui al predetto Decreto, ha definito un sistema di erogazione del finanziamento alle società di corse con una prospettiva applicativa pluriennale subordinato allo svolgimento delle attività di organizzazione delle corse, secondo il calendario delle corse elaborato dal Ministero, per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse secondo la seguente ripartizione: a) “impianti e miglioramento impianti”: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa; b) “organizzazione corse”: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa; c) “riprese televisive”: importo commisurato al 12% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa. Rilevando nella specie le convenzioni stipulate fra il Ministero e le società di corse da non considerare come contratti di diritto privato bensì quali accordi ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, non sussistendo quindi alcuna violazione contrattuale; c) i Decreti ministeriali di applicazione delle sanzioni sono atti amministrativi generali non soggetti all’obbligo di motivazione previsto dalla legge n. 241/90 (v. Tar Lazio nn. 13838/2024 e 23354/24; TAR Lazio n. 01816/25); d) le citate sovvenzioni sono poi soggette a rendicontazione. Il rendiconto comprende la consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dalle società di corse per le attività di organizzazione corse, di gestione e miglioramento degli impianti, di remunerazione delle riprese televisive, per le quali il Ministero provvede alla erogazione finanziaria della sovvenzione. Le società di corse devono mantenere il livello qualitativo o fascia per la quale nell’anno precedente ha percepito la sovvenzione. In caso di mancato mantenimento del livello qualitativo o passaggio ad una fascia inferiore, accertato dalla specifica Commissione ministeriale, preposta alla valutazione delle immagini TV trasmesse dalle Società di corse, si procederà alla riduzione del corrispettivo. La resistente Amministrazione riferisce di essersi pienamente conformata ai principi e ai criteri previsti dalla normativa di rango primario e secondario per la distribuzione delle sovvenzioni in questione rilevando che non può ravvisarsi alcuna violazione di legge né alcuna violazione contrattuale.
Con ordinanza n.6619 del 2025 è stata disposta la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
In prossimità dell’odierna le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche insistendo sulle rispettive posizioni difensive.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno la censura relativa alla carenza di motivazione.
L’amministrazione resistente non dà conto delle ragioni per cui le riprese siano state giudicate conformi per gli anni (2017, 2018, 2019, 2023), per poi – le stesse riprese, effettuate cioè con la stessa strumentazione tecnologica come previsto dagli accordi contrattuali – risultano inadeguate rispetto alla c.d. fascia alta solo per alcune corse dell’anno 2024.
Non viene, infatti, esplicitato quale specifico requisito tecnico oggettivo di cui alle fonti legittimanti ai fini dell’assegnazione delle fasce sarebbe venuto meno, né quali parametri della Delibera siano stati violati e neppure viene rilevato alcunché riguardo alla circostanza per cui nessun cambiamento è mai avvenuto in quelle immagini che erano state imputate nei periodi precedenti alla fascia alta.
Esse, infatti, sono rimaste inalterate dal 2017 al 2024 a fronte del mantenimento dei medesimi impianti di riprese.
La Commissione ministeriale e il SA non chiariscono quali requisiti dettati dalla delibera UNIRE n. 106/2006 non siano rispettati dalla società ricorrente, né per quale motivo la decurtazione da fascia “alta” a “media” sia, allora, decisa solo per alcune giornate di corsa e non per tutti gli eventi sportivi del 2024.
Neppure si comprende perché solo alcune giornate di corsa siano da classificare in fascia “alta” ed altre in fascia “media”: le varie fasce qualitative previste dalla delibera UNIRE n. 106/2006 si articolano per i maggiori o i minori livelli qualitativi dell’attrezzatura messa a disposizione dalla società di corse. Peraltro, nel 2024 l’attrezzatura è sempre rimasta la stessa utilizzata negli anni precedenti.
Né, d’altro canto, viene data evidenza di quali sarebbero le differenze di qualità delle immagini tra quelle che hanno mantenuto la fascia “alta” e quelle ingiustamente declassate; né tale lacuna motivazionale può essere colmata dalle risultanze processuali, poiché dalle copie delle immagini video e audio che parte ricorrente ha provveduto a rendere disponibili al giudizio, mediante la loro produzione su appositi supporti informatici, oltre che mediante il deposito dei relativi file, non è dato percepire una rilevante differenza di qualità o altri difetti funzionali che giustifichino il declassamento.
Se i requisiti qualitativi concernono la strumentazione utilizzata, la quale è rimasta inalterata dal 2017 non viene spiegato perchè solo alcune giornate di corsa del 2024 sono declassate alla fascia media.
Pertanto, il censurato difetto di motivazione è fondato e, con assorbimento di ogni altra censura non esaminata in quanto ritenuta ininfluente e irrilevante ai fini della decisione e comunque non idonea a supportare una conclusione di tipo diverso, il gravame va accolto nei seguenti limiti ed effetti.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. per ragioni di pubblico interesse ricollegate al corretto svolgimento del servizio pubblico e dei correlati finanziamenti, i provvedimenti impugnati, seppur caducati nei limiti dell’interesse, continueranno ad avere efficacia, salvo l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, la posizione della ricorrente mediante nuovo provvedimento che tenga conto delle effettive e invariate caratteristiche tecniche e qualitative delle riprese televisive, determinandosi con adeguata motivazione in base ai criteri tecnici di riferimento applicabili come sopra illustrati. In caso di esito favorevole del riesame, dovranno essere riconosciute le giornate di corsa precedentemente decurtate e ricalcolate le sovvenzioni corrispondenti dovute (cfr. sul punto sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II ter n. 25 del 2020).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti e ai fini del riesame della posizione della ricorrente, con le modalità e i termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
AN AN, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN AN | IA MI |
IL SEGRETARIO