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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Marilena Barbiero (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1 Roma (RM), Via Francesco De Sanctis n. 4
APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. AB VE Controparte_1 P.IVA_2 (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Enrico C.F._2 Pappacena n. 24 APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Margherita Monte in data 5.04.2024, pubblicata e comunicata in pari data, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. 25823/2021, accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla con conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 6544/2021 (R.G. 3021/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 9.04.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP relativi al doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1 voglia l'ecc.ma Corte adita
- preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante per la prima volta in questo grado di appello disponendone il consequenziale stralcio;
- previa, occorrendo, ammissione della richiesta istruttoria ex art. 210 cpc già formulata in primo grado, rigettare l'avverso gravame, siccome inammissibile ed infondato. pagina 1 di 9 - Vinte le spese del doppio grado di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) conveniva in giudizio (di Controparte_1 CP_1 Parte_1 seguito ) opponendosi al decreto ingiuntivo n. 6544/2021, con il quale il Tribunale di Parte_1
Milano le ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 42.090,00 (oltre interessi) oggetto della fattura n. 19102593/2019 emessa in data 27.09.2019 avente come causale “provvigione maturata per l'intermediazione nella compravendita dell'immobile sito in via Alcione 232/ 234 Francavilla al mare”.1
A fondamento della propria opposizione, eccepiva, nel merito, l'inesistenza del credito CP_1 vantato da nei propri confronti, deducendo che l'incarico di mediazione per l'acquisto dei Parte_1 due fabbricati oggetto di causa era stato conferito ad esclusivamente da OT IL e, Parte_1 pertanto, solamente quest'ultima era obbligata al pagamento integrale della provvigione ivi concordata, come peraltro confermato dalla richiesta di pagamento avanzata da quest'ultima nei soli confronti di OT IL in data 28.11.2018, avente ad oggetto, come contrattualmente concordato, il 3% del prezzo complessivo della vendita dei due fabbricati.
costituitasi, avversate le opposte affermazioni, deduceva che, sebbene l'incarico di Parte_1 mediazione era stato inizialmente conferito dalla sola OT IL, con i successivi atti negoziali, CP_1 era stata designata come acquirente del fabbricato adibito a casa di riposo, riconoscendo
[...] pacificamente l'attività di intermediazione immobiliare espletata da e l'ammontare del Parte_1 corrispettivo richiesto a titolo di provvigione.
Il Tribunale di Milano, emessa sentenza non definitiva ex art.279 n 4 c.p.c., in data 28.12.2022, con cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, con sentenza n. 3781/2024 del 5.04.2024, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e CP_1 condannato al pagamento delle spese legali.In particolare, il Tribunale ha ritenuto non Parte_1 opponibili ad le pattuizioni del contratto atipico di mediazione del 13.09.2016, poiché CP_1 stipulato unicamente tra OT IL e né l'obbligo di versamento della provvigione assunto Parte_1 con il contratto preliminare del 28.11.2018 da in quanto soggetto giuridico da questi Pt_2 Pt_3 distinto nonché non corrispondente a quello individuato in detto contratto (in quanto costituito antecedentemente la data del 28.11.2018 e non successivamente, come previsto da contratto). Ha rilevato,inoltre, che a dimostrazione dell'inopponibilità dell'obbligo di pagamento della provvigione nei confronti di deponeva altresì il fatto che nonostante l'acquisto definitivo da CP_1 Parte_1 parte di OT IL di uno solo dei due fabbricati (e non di entrambi) e nonostante l'avvenuta nomina dei nuovi promissari acquirenti della restante porzione adibita a casa di riposo, aveva comunque emesso nei confronti della sola OT IL una fattura pari al 3% dell'intero prezzo pattuito per l'acquisto due fabbricati, senza in alcun modo dimostrare di aver successivamente raggiunto un accordo con volto a parametrare la provvigione da essa dovuta al valore dei rispettivi CP_1 acquisti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando due motivi di gravame che possono Parte_1 richiamarsi come segue: 1)“Sull'erronea valutazione della documentazione prodotta e dei documenti emersi nel corso del giudizio”: il tribunale avrebbe operato una non corretta valutazione delle risultanze documentali in quanto tutte le parti ,compresa sia nel contratto preliminare per l'acquisto del fabbricato CP_1 adibito a casa di riposo del 28.11.2018 che nel successivo contratto di compravendita del 27.12.2018, avevano sempre riconosciuto l'attività di intermediazione immobiliare espletata dalla e Parte_1
l'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di provvigione e che, pertanto, tale riconoscimento l'avrebbe esonerata dall'onere di fornire la prova in ordine ad un asserito ulteriore accordo con CP_1 in senso difforme dall'originario impegno assunto da OT IL;
le risultanze documentali
[...] deporrebbero per uno stretto collegamento negoziale tra gli atti posti in essere da OT IL, da VE e (soci al 50% di e da sia e che quali Pt_3 CP_1 CP_1 CP_2 Pt_3 CP_1 persone nominate hanno riconosciuto l'intervento di e convenuto di corrispondere la Parte_1 provvigione pattuita;
sarebbe irrilevante l'iniziale richiesta di pagamento integrale della provvigione indirizzata alla sola OT IL, in quanto, una volta venuta a conoscenza del duplice affare, Parte_1 aveva avanzato nuove e distinte richieste di pagamento parametrate agli effettivi prezzi di vendita dei due fabbricati ai due diversi soggetti acquirenti, OT IL e quest'ultima subentrata CP_1 nell'obbligo di corrispondere la provvigione per effetto della sostituzione al contraente nominante;
2. “Sulla violazione e/o falsa applicazione di quanto disposto dagli artt. 1401 e 1755 c.c.”: il Tribunale ha erroneamente escluso che fosse parte del contrato di mediazione in quanto la stessa, in CP_1 qualità di persona nominata ad acquistare, sarebbe subentrata ex art. 1401 e ss. c.c. nel contratto stipulato tra OT IL e conseguentemente acquistando i diritti e assumendo gli obblighi Parte_1 derivanti da detto contratto, tra cui quello relativo al corrispettivo maturato da a titolo di Parte_1 provvigione per l'attività di intermediazione espletata;
inoltre, ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore avrebbe in ogni caso diritto alla provvigione in quanto l'electus diviene ex tunc parte del contratto subentrando in tutte le clausole in esso previste, e ciò anche nel caso in cui “le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione del contratto” ; la provvigione spetta all'agenzia ove l'affare si sia concluso con il suo intervento.
costituitasi, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito, CP_1 contraddette le avverse deduzioni, ne ha contestato la fondatezza, instando per la conferma integrale della sentenza impugnata. pagina 3 di 9 Alla prima udienza di trattazione del 13.3 2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 5.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio di consiglio del 11 giugno 2025.
***
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Quanto ai fatti di causa, risulta dagli atti ( v. fascicolo monitorio all.7 fasc. I grado che: Parte_1
- con lettera di “incarico di mediazione immobiliare” del 13.09.2016, OT IL S.r.l. conferiva ad in esclusiva, l'incarico di mediazione per l'acquisto di un complesso immobiliare Parte_1 composto da due fabbricati (adibiti, rispettivamente, a scuola materna e a casa di riposo) di proprietà dell'Istituto Sorelle della Misericordia di Verona ( in avanti anche Istituto); ai sensi dell'art 4 il diritto alla provvigione in capo al mediatore ai sensi dell'art.1775 c.c. veniva Parte_1 quantificato nella misura del 3%, IVA esclusa, del prezzo della compravendita, pari a € 2.100.000,00, prevedendone il sorgere alla conclusione dell'affare, cioè alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto “ in questo caso alle definizione delle clausole sospensive” 2 , con l'ulteriore specifica che la provvigione doveva essere corrisposta anche nel caso in cui acquirente e venditore avessero concluso il contratto relativo all'immobile “direttamente o per interposta persona” con soggetti presentati o segnalati dal mediatore3;
- in data 18.11.2016 Istituto Sorelle della Misericordia e OT IL, che dichiarava di “agire per sé
o persona da nominare sia giuridica che fisica da individuarsi al momento del rogito notarile” stipulavano il contratto preliminare per la compravendita dell'intero compendio immobiliare per il prezzo di euro 2.100.000,00, la cui validità ed efficacia veniva subordinata alle condizioni individuate all'art 4 del medesimo contratto (consistenti nell'autorizzazione alla parte promittente venditrice dell'autorizzazione da parte della e di tutti i nulla osta previsti dalle CP_3 autorità ecclesiastiche, nonché nella concessone entro il 30.7.2017 di un mutuo che la parte promissaria acquirente sarebbe andata a richiedere) fissando il rogito per la data del 30.09.2017; il pagina 4 di 9 contratto dava atto con riferimento all'art.35 co. 22 D.l.
4.7.2006 n.223 che “la presente compravendita è stata conclusa con intervento di mediatori”;
- in data 28.11.2018 “in esecuzione ed adempimento del contratto preliminare tra gli stessi intervenuto in data 18.11.2016, reg.to a Pescara il 07.12.2016 al n.4359 serie 3”OT IL acquistava uno solo dei fabbricati oggetto del preliminare (quello adibito a scuola materna), per il prezzo di € 950.000;
- in pari data 28.11.2018, Istituto Sorelle della Misericordia e OT IL stipulavano contratto preliminare di vendita, registrato il 10.5.2018 al n.4413, avente ad oggetto la porzione di fabbricato in cui la parte promissaria acquirente OT IL, richiamato il preliminare del 18.11.2016 registrato il 7.12.2016, dichiarava che in forza della facoltà riservatasi nel suddetto contratto preliminare ha manifestato l'intento di nominare all'acquisto di una pozione dell'intero complesso immobiliare un nuovo soggetto indicato nei sigg. AB VE e surrogandoli Parte_4 all'acquisto per suo conto”, dando altresì atto che “ si rende necessario rimodulare tra la stessa e le nuove parti le clausole del precedente preliminare a tale nuova ulteriore designazione parziale;
all'art. 4 di tale preliminare, le parti dichiaravano di essersi avvalse dell'opera di mediazione di
“cui verrà corrisposta la relativa provvigione pari al 3%”; Parte_1
- sempre in data 28.11.2018 per l'attività d'intermediazione, emetteva, nei confronti di Parte_1
OT IL fattura dell'importo di euro 63.000,00 (esclusa iva, pari al 3% del prezzo di euro 2.100.000,00 convenuto per l'acquisto dei due fabbricati);
- in data 27.12.2018, in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti CP_1 [...]
e acquistava la porzione di fabbricato adibito a casa di riposo;
in CP_4 Parte_4 detto contratto le parti dichiaravano “di essersi avvalse dell'opera di un mediatore e precisamente
.corrispettivo pagato dalla parte venditrice :26.128… per cui emessa Controparte_5 fattura del 27.11.2018”
- in data 27.9.2019 emetteva fattura nei confronti di per l'importo di euro Parte_1 CP_1
34.500 (esclusa iva, pari al 3% del prezzo di euro 1.150.000,00 convenuto per l'acquisto della porzione di fabbricato adibito a casa di riposo).
Viene in rilievo che l'incarico di mediazione, qualificato atipico dal tribunale (p.6 sentenza impugnata), con statuizione che non ha formato oggetto di censura, è stato conferito da OT IL a Parte_1 sicchè quest'ultima si è impegnata a corrispondere la provvigione per l'attività prestata in suo favore. Non sono pertanto pertinenti i richiami giurisprudenziali da cui l'appellante vorrebbe trarre sostegno alla tesi secondo cui il mediatore “ha sempre diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento” ( p.28 appello). Sulla scorta della lettera di incarico la provvigione gravava pertanto esclusivamente su OT IL sicchè sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare una diversa ripartizione, utile a fondare l'obbligazione del credito vantato nei confronti di CP_1
Le deduzioni dell'appellante non contraddicono le valutazioni adottate dal giudice di prime cure sulla sorta dell'analisi della documentazione versata in atti.
pagina 5 di 9 In primo luogo non è evincibile dagli atti che “le parti compresa hanno sempre CP_1 riconosciuto l'attività di intermediazione espletata da nonché l'ammontare del corrispettivo Parte_1
a titolo di provvigione”.L'unico contratto di compravendita del 27.12.2018 in cui è parte
CP_1 in persona dei suoi legali rappresentanti e dà atto che le parti si CP_4 Parte_4 sono avvalse dell'opera di e che il corrispettivo era stato pagato dalla parte venditrice Istituto Parte_1 sorelle della Misericordia, sicchè non è rinvenibile alcun riferimento ad una obbligazione precedentemente assunta da La circostanza che nel corpo dell'atto si preveda che parte del
CP_1 prezzo, per l'importo di euro 75.000,00, venisse imputata all'acquisto, individuando la provvista nell'assegno consegnato dall'originario promissario acquirente, è dato che investe i rapporti tra OT IL, originaria promissaria acquirente, e la società ma nulla dice in ordine all'impegno
CP_1 asseritamente assunto da quest'ultima nei confronti di A ciò si aggiunga che la circostanza Parte_1 che l'Istituto abbia provveduto al pagamento della provvigione nella misura del 2%, come affermato dall'appellante, sconfesserebbe l'assunto che “le parti” si fossero impegnate a corrispondere la provvigione individuata, poi, nei confronti di nella misura del 3% .
CP_1
Né diversa conclusione si trae dal contratto preliminare del 28.11.2018 che vede parti contrattuali l'Istituto, da un lato, e le persone fisiche VE AB e , dall'altro, non Parte_4 menzionando in alcun modo la società sicchè è da riferire a tali parti la dichiarazione CP_1 inerente la corresponsione della provvigione del 3% ad per l'attività di mediazione.Nessun Parte_1 rilievo può avere, come rilevato dal giudice di prime cure, che VE AB e Parte_4 fossero soci al 50% di costituita il 7.6.2016. CP_1
A monte, deve osservarsi che con la lettera di incarico OT IL si era impegnata a corrispondere la provvigione anche in caso di modifica dei soggetti acquirenti o venditori.L'emissione della fattura del 28.11.2018 nei confronti di OT IL è pertanto coerente con l'impegno unilaterale assunto da tale società nei confronti di ed è indicativa del fatto che la stessa abbia ritenuto di Parte_1 Parte_1 individuare il soggetto tenuto alla provvigione promissaria acquirente del contratto del 1.11.2016, OT IL, e ciò a prescindere dall'essersi quest'ultima riservata la facoltà di nominare un terzo al rogito.
L'appellante ha tentato di superare l'evidente inefficacia ai sensi dell'art 1372 c.c. dei citati contratti nei confronti di invocando l'Istituto del “collegamento negoziale tra gli atti posti in essere dalla CP_1
OT IL , dai signori VE e e dalla 4, evocando poi, nella cornice della Pt_3 CP_1 presunta violazione di canoni ermeneutici, l'art. 1367 c.c. ( p.6 note di replica ex art.352 n.3 c.p.c.).A ben vedere l'appellante ha rimesso l'allegazione dell'invocato collegamento negoziale alla mera ricostruzione della sequenza degli atti mediante i quali si è realizzata l'operazione economica del trasferimento del compendio immobiliare oggetto della lettera di incarico, non potendosi rinvenire alcuna ricaduta obbligatoria nei confronti di dalla mera circostanza che OT IL abbia CP_1 esercitato la electio nei confronti di VE e per una parte del compendio successivamente Pt_3 fatta oggetto di compravendita in favore di CP_1
Deve a tal proposito osservarsi che l'acquisto da parte di del fabbricato adibito a casa di CP_1 riposo, avvenuto in data 27.12.2018, non menziona in alcun modo il preliminare del 18.11.2016, (n. 85873 di rep. e n. 12203 di racc.), a differenza del contratto definitivo intercorso tra OT IL e l'Istituto in data 28.11.2018, che espressamente dà atto di costituirne esecuzione, sicchè non è possibile affermare che l'atto di compravendita stipulato tra e l'Istituto sia attuazione del CP_1 citato contratto preliminare, presentandosi, piuttosto, come un atto autonomo, per il quale, peraltro, l'Istituto ha assolto al pagamento di provvigione, precedentemente non pattuita in sede di preliminare del 18.11.2016.
A ciò si aggiunga che la compravendita del 27.12.2018 è stata stipulata da un soggetto diverso da VE e la società e che, in ragione del fatto che il preliminare del 28.11.2018 Pt_3 CP_1 concluso tra l'Istituto e e ha avuto ad oggetto una porzione del preliminare CP_6 Pt_5 perfezionato in data 18.11.2016 tra l'Istituto e OT IL, le parti hanno ritenuto “necessario rimodulare tra le stesse parti e le nuove parti le clausole del precedente preliminare a tale nuova ulteriore designazione parziale”. Pertanto la clausola contenuta all'art.4 della compravendita intercorsa tra l'Istituto e in cui le parti hanno dichiarato che il corrispettivo per “l'opera di CP_1 mediatore e precisamente è stato “pagato dalla parte venditrice: Euro 26.128 a mezzo di Parte_1 bonifico bancario (…) del 27 novembre 2018”, indicata da parte appellante come calcolata assumendo il 2 % dell'affare, non trova rispondenza alcuna nelle pattuizioni contenute nel preliminare del 28.11.2018, in cui si afferma che, essendosi le parti avvalse del madiatore a tale soggetto Parte_1
“verrà corrisposta la relativa provvvigione pari al 3%”, non essendo neppure convenuto nel contratto di compravendita che la “sola parte venditrce” avesse provveduto al pagamento, essendo tale circostanza, che rimanda ad un obbligo inadempiuto da parte dell'atro contraente, non rinvenibile nel testo contrattuale. Anzi, sulla scorta della tempestiva contestazione del pagamento avanzata da CP_1
( nota del 13.9.2019 doc.2 fasc.I grado emergerebbe che la percentuale del 3% sia stata
[...] CP_1 pagata poi interamente dall'Istituto, dato che ancor più contraddice la pretesa dell'appellante.
Infine l'incarico di mediazione a per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Parte_1
Francavilla al mare via Alcione 232/ 234, composto dai due fabbricati, che come sopra esposto si colloca nell'alveo della mediazione atipica, è stato conferito esclusivamente da OT IL, e nel suo interesse, tant'è che il preliminare del 18.11.2016 ha ad oggetto l'intero complesso, e a fronte
surrogandoli all'acquisto per suo conto;
questi con tale preliminare si obbligavano all'acquisto “a nome di Società che gli stessi avrebbero costituito”, vale a dire quest'ultima, nella sua qualità di persona nominata ad Controparte_1 acquistare, secondo la disciplina prevista dagli artt. 1401 e ss. c.c. ha acquistato i diritti e assunto gli obblighi derivanti dal contratto stipulato dalla OT IL S.r.l. con Parte_1 pagina 7 di 9 dell'evenienza verificatasi dell'acquisto di una porzione dell'immobile da parte di soggetto diverso,
non ha provato che sia interveuto un accordo per la ripartizione dell'obbligo di CP_1 Parte_1 pagamento tale da consenitre di ritenere gravante anche su il relativo adempimento. CP_1
Conseguentemente, è esclusivamente su che grava l'obbligo di corrispondere l'importo Parte_1 contrattualmente previsto a titolo di provvigione (pari al 3% del prezzo totale dei due immobili), e ciò indipendentemente dal fatto che uno dei due sia stato poi acquistato da CP_1
Depone per tale conclusione non solo il fatto che ha rivolto la propria pretesa ad OT IL Parte_1 prima ancora del perfezionamento della compravendita da parte di con ciò dando corpo alla tesi CP_1 che ritenesse adempiuta la propria obbligazione ancor prima dell'entrata in scena di Parte_1 CP_1 ma anche la circostanza che la diversa ripartizione dell'obbligo sarebbe stata sollecitata unilateralmente da OT IL, e che a fronte delle “incessanti richieste di emettere due distinte fatture” Parte_1
“sarebbe stata indotta a ritenere che tra OT IL e vi fosse un accordo sottostante per lo CP_1 spacchettamento dell'originaria provvigione al 50%” ( mail del 20.9.2019 all.4 fasc.I grado . Parte_1
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che in qualità di persona nominata ad acquistare e per effetto della successiva accettazione, CP_1 sarebbe subentrata ex art. 1401 e ss. c.c. nel contratto stipulato tra OT IL e acquistando Parte_1 così l'obbligo di pagare l'importo dovuto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione espletata. Sul punto, basti osservare che solo in sede di preliminare del 18.11.2016 tra OT IL e l'Istituto, la società ha riservato a sè la nomina di terzo da individuarsi al momento del rogito, e, rimasto non interamente realizzato quanto contemplato nel preliminare del 18.11.2016, OT IL ha indicato un nuovo soggetto subentrante nel rapporto obbligatorio individuando espressamente VE AB e
“surrogandoli all'acquisto per suo conto”. Non è pertanto individuabile un Parte_4 soggetto terzo diverso dei predetti VE e nei contronti del quale OT avrebbe esercitato Pt_4
l'electio, né i predetti VE e hanno a propria volta designato un soggetto terzo, nella specie Pt_4
e ciò anche a prescindere dal fatto che risulti sconfessato che la società, costituita in data CP_1
7.6.2016, sia stata“appositamente costituita”.La circostanza che le parti del preliminare del 28.11.2018 ( l'Istituto, VE e abbiano riconosciuto di essersi avvalse dell'opera del mediatore, al pari Pt_3 delle parti della compravendita del 27.12.2018 ( l'Istituto e Adria Mare) è dato che di per sé non prova alcun subentro di nella posizione dei promissari acquirenti e Tra l'altro CP_1 Pt_6 Pt_3 nell'incarico di mediazione le parti avevano conveuto che la provvogione fosse dovuta ad a Parte_1 prescindere dall'esito finale della vicenda traslativa, cioè alla “conclusione dell'affare” da riferirsi quale oggetto del contratto di mediazione, patto che, come sopra esposto, è stato statuito essere consistito in una mediazione atipica.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto integralmente soccombente.Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000 (essendo il valore della causa pari a € 42.090,00). pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 3781/2024 del 5.04.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 11.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Roberta Nunnari Francesco Distefano
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Trattasi di causale omogenea alla fattura emessa nei confronti di OT IL ( doc. 8 fasc. monitorio) : in sede di ricorso monitorio aveva allegato che in relazione alla attività di intermediazione svolta aveva Parte_1 emesso inizialmente, in data 28.11.2018, la fattura n. 18104131, per l'importo di € 73.962,00, indirizzata alla proponente acquirente OT IL S.r.l., “ successivamente, su richiesta delle parti acquirenti, due distinte fatture, parametrate ai diversi prezzi delle due compravendite perfezionatesi”, avendo in precedenza affermato
“che “la società ricorrente veniva a conoscenza, solo de relato, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione in tal senso, dell'intervento di altro acquirente, la società Controparte_1 pagina 2 di 9 2 Si riportano per comodità le clausole contenute all'art. 4 della lettera di incarico: 4 Trattasi di argomento che, seppure non espressamente menzionato nella sentenza definitiva impugnata, è stato richiamato ai limitati fini dell'assunzione della sentenza adottata in data 28..12.2022 in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale ha pertanto ripotato che “ ha replicato che è irrilevante il fatto che non Parte_1 CP_1 abbia sottoscritto la lettera d'incarico, dovendosi considerare il collegamento negoziale tra i diversi atti che si sono susseguiti nella vicenda negoziale e gli effetti derivanti dal contratto per persona da nominare intervenuto, vale a dire il fatto che l'acquisto da parte dell'opponente di una parte dell'intero complesso immobiliare (quello Controparte_1 destinato a casa di riposo), sia da ricollegare negozialmente all'incarico per l'acquisto conferito da OT IL S.r.l. a
, nel quale è compresa la clausola sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano. Nel Parte_1 merito l'opposta ha ribadito che ha acquistato la porzione del compendio immobiliare adibita a casa di Controparte_1 riposo, nella sua qualità di persona nominata dalla originaria acquirente OT IL S.r.l., la quale con il contratto preliminare di vendita del 28.11.2018 aveva manifestato- in forza della facoltà riservatasi nel contratto preliminare del 18.11.2016 – l'intento di nominare per l'acquisto di tale porzione i Signori AB VE e Parte_4 pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Marilena Barbiero (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1 Roma (RM), Via Francesco De Sanctis n. 4
APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. AB VE Controparte_1 P.IVA_2 (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Enrico C.F._2 Pappacena n. 24 APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Margherita Monte in data 5.04.2024, pubblicata e comunicata in pari data, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. 25823/2021, accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla con conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 6544/2021 (R.G. 3021/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 9.04.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP relativi al doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1 voglia l'ecc.ma Corte adita
- preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante per la prima volta in questo grado di appello disponendone il consequenziale stralcio;
- previa, occorrendo, ammissione della richiesta istruttoria ex art. 210 cpc già formulata in primo grado, rigettare l'avverso gravame, siccome inammissibile ed infondato. pagina 1 di 9 - Vinte le spese del doppio grado di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) conveniva in giudizio (di Controparte_1 CP_1 Parte_1 seguito ) opponendosi al decreto ingiuntivo n. 6544/2021, con il quale il Tribunale di Parte_1
Milano le ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 42.090,00 (oltre interessi) oggetto della fattura n. 19102593/2019 emessa in data 27.09.2019 avente come causale “provvigione maturata per l'intermediazione nella compravendita dell'immobile sito in via Alcione 232/ 234 Francavilla al mare”.1
A fondamento della propria opposizione, eccepiva, nel merito, l'inesistenza del credito CP_1 vantato da nei propri confronti, deducendo che l'incarico di mediazione per l'acquisto dei Parte_1 due fabbricati oggetto di causa era stato conferito ad esclusivamente da OT IL e, Parte_1 pertanto, solamente quest'ultima era obbligata al pagamento integrale della provvigione ivi concordata, come peraltro confermato dalla richiesta di pagamento avanzata da quest'ultima nei soli confronti di OT IL in data 28.11.2018, avente ad oggetto, come contrattualmente concordato, il 3% del prezzo complessivo della vendita dei due fabbricati.
costituitasi, avversate le opposte affermazioni, deduceva che, sebbene l'incarico di Parte_1 mediazione era stato inizialmente conferito dalla sola OT IL, con i successivi atti negoziali, CP_1 era stata designata come acquirente del fabbricato adibito a casa di riposo, riconoscendo
[...] pacificamente l'attività di intermediazione immobiliare espletata da e l'ammontare del Parte_1 corrispettivo richiesto a titolo di provvigione.
Il Tribunale di Milano, emessa sentenza non definitiva ex art.279 n 4 c.p.c., in data 28.12.2022, con cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, con sentenza n. 3781/2024 del 5.04.2024, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e CP_1 condannato al pagamento delle spese legali.In particolare, il Tribunale ha ritenuto non Parte_1 opponibili ad le pattuizioni del contratto atipico di mediazione del 13.09.2016, poiché CP_1 stipulato unicamente tra OT IL e né l'obbligo di versamento della provvigione assunto Parte_1 con il contratto preliminare del 28.11.2018 da in quanto soggetto giuridico da questi Pt_2 Pt_3 distinto nonché non corrispondente a quello individuato in detto contratto (in quanto costituito antecedentemente la data del 28.11.2018 e non successivamente, come previsto da contratto). Ha rilevato,inoltre, che a dimostrazione dell'inopponibilità dell'obbligo di pagamento della provvigione nei confronti di deponeva altresì il fatto che nonostante l'acquisto definitivo da CP_1 Parte_1 parte di OT IL di uno solo dei due fabbricati (e non di entrambi) e nonostante l'avvenuta nomina dei nuovi promissari acquirenti della restante porzione adibita a casa di riposo, aveva comunque emesso nei confronti della sola OT IL una fattura pari al 3% dell'intero prezzo pattuito per l'acquisto due fabbricati, senza in alcun modo dimostrare di aver successivamente raggiunto un accordo con volto a parametrare la provvigione da essa dovuta al valore dei rispettivi CP_1 acquisti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando due motivi di gravame che possono Parte_1 richiamarsi come segue: 1)“Sull'erronea valutazione della documentazione prodotta e dei documenti emersi nel corso del giudizio”: il tribunale avrebbe operato una non corretta valutazione delle risultanze documentali in quanto tutte le parti ,compresa sia nel contratto preliminare per l'acquisto del fabbricato CP_1 adibito a casa di riposo del 28.11.2018 che nel successivo contratto di compravendita del 27.12.2018, avevano sempre riconosciuto l'attività di intermediazione immobiliare espletata dalla e Parte_1
l'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di provvigione e che, pertanto, tale riconoscimento l'avrebbe esonerata dall'onere di fornire la prova in ordine ad un asserito ulteriore accordo con CP_1 in senso difforme dall'originario impegno assunto da OT IL;
le risultanze documentali
[...] deporrebbero per uno stretto collegamento negoziale tra gli atti posti in essere da OT IL, da VE e (soci al 50% di e da sia e che quali Pt_3 CP_1 CP_1 CP_2 Pt_3 CP_1 persone nominate hanno riconosciuto l'intervento di e convenuto di corrispondere la Parte_1 provvigione pattuita;
sarebbe irrilevante l'iniziale richiesta di pagamento integrale della provvigione indirizzata alla sola OT IL, in quanto, una volta venuta a conoscenza del duplice affare, Parte_1 aveva avanzato nuove e distinte richieste di pagamento parametrate agli effettivi prezzi di vendita dei due fabbricati ai due diversi soggetti acquirenti, OT IL e quest'ultima subentrata CP_1 nell'obbligo di corrispondere la provvigione per effetto della sostituzione al contraente nominante;
2. “Sulla violazione e/o falsa applicazione di quanto disposto dagli artt. 1401 e 1755 c.c.”: il Tribunale ha erroneamente escluso che fosse parte del contrato di mediazione in quanto la stessa, in CP_1 qualità di persona nominata ad acquistare, sarebbe subentrata ex art. 1401 e ss. c.c. nel contratto stipulato tra OT IL e conseguentemente acquistando i diritti e assumendo gli obblighi Parte_1 derivanti da detto contratto, tra cui quello relativo al corrispettivo maturato da a titolo di Parte_1 provvigione per l'attività di intermediazione espletata;
inoltre, ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore avrebbe in ogni caso diritto alla provvigione in quanto l'electus diviene ex tunc parte del contratto subentrando in tutte le clausole in esso previste, e ciò anche nel caso in cui “le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione del contratto” ; la provvigione spetta all'agenzia ove l'affare si sia concluso con il suo intervento.
costituitasi, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito, CP_1 contraddette le avverse deduzioni, ne ha contestato la fondatezza, instando per la conferma integrale della sentenza impugnata. pagina 3 di 9 Alla prima udienza di trattazione del 13.3 2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 5.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio di consiglio del 11 giugno 2025.
***
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Quanto ai fatti di causa, risulta dagli atti ( v. fascicolo monitorio all.7 fasc. I grado che: Parte_1
- con lettera di “incarico di mediazione immobiliare” del 13.09.2016, OT IL S.r.l. conferiva ad in esclusiva, l'incarico di mediazione per l'acquisto di un complesso immobiliare Parte_1 composto da due fabbricati (adibiti, rispettivamente, a scuola materna e a casa di riposo) di proprietà dell'Istituto Sorelle della Misericordia di Verona ( in avanti anche Istituto); ai sensi dell'art 4 il diritto alla provvigione in capo al mediatore ai sensi dell'art.1775 c.c. veniva Parte_1 quantificato nella misura del 3%, IVA esclusa, del prezzo della compravendita, pari a € 2.100.000,00, prevedendone il sorgere alla conclusione dell'affare, cioè alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto “ in questo caso alle definizione delle clausole sospensive” 2 , con l'ulteriore specifica che la provvigione doveva essere corrisposta anche nel caso in cui acquirente e venditore avessero concluso il contratto relativo all'immobile “direttamente o per interposta persona” con soggetti presentati o segnalati dal mediatore3;
- in data 18.11.2016 Istituto Sorelle della Misericordia e OT IL, che dichiarava di “agire per sé
o persona da nominare sia giuridica che fisica da individuarsi al momento del rogito notarile” stipulavano il contratto preliminare per la compravendita dell'intero compendio immobiliare per il prezzo di euro 2.100.000,00, la cui validità ed efficacia veniva subordinata alle condizioni individuate all'art 4 del medesimo contratto (consistenti nell'autorizzazione alla parte promittente venditrice dell'autorizzazione da parte della e di tutti i nulla osta previsti dalle CP_3 autorità ecclesiastiche, nonché nella concessone entro il 30.7.2017 di un mutuo che la parte promissaria acquirente sarebbe andata a richiedere) fissando il rogito per la data del 30.09.2017; il pagina 4 di 9 contratto dava atto con riferimento all'art.35 co. 22 D.l.
4.7.2006 n.223 che “la presente compravendita è stata conclusa con intervento di mediatori”;
- in data 28.11.2018 “in esecuzione ed adempimento del contratto preliminare tra gli stessi intervenuto in data 18.11.2016, reg.to a Pescara il 07.12.2016 al n.4359 serie 3”OT IL acquistava uno solo dei fabbricati oggetto del preliminare (quello adibito a scuola materna), per il prezzo di € 950.000;
- in pari data 28.11.2018, Istituto Sorelle della Misericordia e OT IL stipulavano contratto preliminare di vendita, registrato il 10.5.2018 al n.4413, avente ad oggetto la porzione di fabbricato in cui la parte promissaria acquirente OT IL, richiamato il preliminare del 18.11.2016 registrato il 7.12.2016, dichiarava che in forza della facoltà riservatasi nel suddetto contratto preliminare ha manifestato l'intento di nominare all'acquisto di una pozione dell'intero complesso immobiliare un nuovo soggetto indicato nei sigg. AB VE e surrogandoli Parte_4 all'acquisto per suo conto”, dando altresì atto che “ si rende necessario rimodulare tra la stessa e le nuove parti le clausole del precedente preliminare a tale nuova ulteriore designazione parziale;
all'art. 4 di tale preliminare, le parti dichiaravano di essersi avvalse dell'opera di mediazione di
“cui verrà corrisposta la relativa provvigione pari al 3%”; Parte_1
- sempre in data 28.11.2018 per l'attività d'intermediazione, emetteva, nei confronti di Parte_1
OT IL fattura dell'importo di euro 63.000,00 (esclusa iva, pari al 3% del prezzo di euro 2.100.000,00 convenuto per l'acquisto dei due fabbricati);
- in data 27.12.2018, in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti CP_1 [...]
e acquistava la porzione di fabbricato adibito a casa di riposo;
in CP_4 Parte_4 detto contratto le parti dichiaravano “di essersi avvalse dell'opera di un mediatore e precisamente
.corrispettivo pagato dalla parte venditrice :26.128… per cui emessa Controparte_5 fattura del 27.11.2018”
- in data 27.9.2019 emetteva fattura nei confronti di per l'importo di euro Parte_1 CP_1
34.500 (esclusa iva, pari al 3% del prezzo di euro 1.150.000,00 convenuto per l'acquisto della porzione di fabbricato adibito a casa di riposo).
Viene in rilievo che l'incarico di mediazione, qualificato atipico dal tribunale (p.6 sentenza impugnata), con statuizione che non ha formato oggetto di censura, è stato conferito da OT IL a Parte_1 sicchè quest'ultima si è impegnata a corrispondere la provvigione per l'attività prestata in suo favore. Non sono pertanto pertinenti i richiami giurisprudenziali da cui l'appellante vorrebbe trarre sostegno alla tesi secondo cui il mediatore “ha sempre diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento” ( p.28 appello). Sulla scorta della lettera di incarico la provvigione gravava pertanto esclusivamente su OT IL sicchè sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare una diversa ripartizione, utile a fondare l'obbligazione del credito vantato nei confronti di CP_1
Le deduzioni dell'appellante non contraddicono le valutazioni adottate dal giudice di prime cure sulla sorta dell'analisi della documentazione versata in atti.
pagina 5 di 9 In primo luogo non è evincibile dagli atti che “le parti compresa hanno sempre CP_1 riconosciuto l'attività di intermediazione espletata da nonché l'ammontare del corrispettivo Parte_1
a titolo di provvigione”.L'unico contratto di compravendita del 27.12.2018 in cui è parte
CP_1 in persona dei suoi legali rappresentanti e dà atto che le parti si CP_4 Parte_4 sono avvalse dell'opera di e che il corrispettivo era stato pagato dalla parte venditrice Istituto Parte_1 sorelle della Misericordia, sicchè non è rinvenibile alcun riferimento ad una obbligazione precedentemente assunta da La circostanza che nel corpo dell'atto si preveda che parte del
CP_1 prezzo, per l'importo di euro 75.000,00, venisse imputata all'acquisto, individuando la provvista nell'assegno consegnato dall'originario promissario acquirente, è dato che investe i rapporti tra OT IL, originaria promissaria acquirente, e la società ma nulla dice in ordine all'impegno
CP_1 asseritamente assunto da quest'ultima nei confronti di A ciò si aggiunga che la circostanza Parte_1 che l'Istituto abbia provveduto al pagamento della provvigione nella misura del 2%, come affermato dall'appellante, sconfesserebbe l'assunto che “le parti” si fossero impegnate a corrispondere la provvigione individuata, poi, nei confronti di nella misura del 3% .
CP_1
Né diversa conclusione si trae dal contratto preliminare del 28.11.2018 che vede parti contrattuali l'Istituto, da un lato, e le persone fisiche VE AB e , dall'altro, non Parte_4 menzionando in alcun modo la società sicchè è da riferire a tali parti la dichiarazione CP_1 inerente la corresponsione della provvigione del 3% ad per l'attività di mediazione.Nessun Parte_1 rilievo può avere, come rilevato dal giudice di prime cure, che VE AB e Parte_4 fossero soci al 50% di costituita il 7.6.2016. CP_1
A monte, deve osservarsi che con la lettera di incarico OT IL si era impegnata a corrispondere la provvigione anche in caso di modifica dei soggetti acquirenti o venditori.L'emissione della fattura del 28.11.2018 nei confronti di OT IL è pertanto coerente con l'impegno unilaterale assunto da tale società nei confronti di ed è indicativa del fatto che la stessa abbia ritenuto di Parte_1 Parte_1 individuare il soggetto tenuto alla provvigione promissaria acquirente del contratto del 1.11.2016, OT IL, e ciò a prescindere dall'essersi quest'ultima riservata la facoltà di nominare un terzo al rogito.
L'appellante ha tentato di superare l'evidente inefficacia ai sensi dell'art 1372 c.c. dei citati contratti nei confronti di invocando l'Istituto del “collegamento negoziale tra gli atti posti in essere dalla CP_1
OT IL , dai signori VE e e dalla 4, evocando poi, nella cornice della Pt_3 CP_1 presunta violazione di canoni ermeneutici, l'art. 1367 c.c. ( p.6 note di replica ex art.352 n.3 c.p.c.).A ben vedere l'appellante ha rimesso l'allegazione dell'invocato collegamento negoziale alla mera ricostruzione della sequenza degli atti mediante i quali si è realizzata l'operazione economica del trasferimento del compendio immobiliare oggetto della lettera di incarico, non potendosi rinvenire alcuna ricaduta obbligatoria nei confronti di dalla mera circostanza che OT IL abbia CP_1 esercitato la electio nei confronti di VE e per una parte del compendio successivamente Pt_3 fatta oggetto di compravendita in favore di CP_1
Deve a tal proposito osservarsi che l'acquisto da parte di del fabbricato adibito a casa di CP_1 riposo, avvenuto in data 27.12.2018, non menziona in alcun modo il preliminare del 18.11.2016, (n. 85873 di rep. e n. 12203 di racc.), a differenza del contratto definitivo intercorso tra OT IL e l'Istituto in data 28.11.2018, che espressamente dà atto di costituirne esecuzione, sicchè non è possibile affermare che l'atto di compravendita stipulato tra e l'Istituto sia attuazione del CP_1 citato contratto preliminare, presentandosi, piuttosto, come un atto autonomo, per il quale, peraltro, l'Istituto ha assolto al pagamento di provvigione, precedentemente non pattuita in sede di preliminare del 18.11.2016.
A ciò si aggiunga che la compravendita del 27.12.2018 è stata stipulata da un soggetto diverso da VE e la società e che, in ragione del fatto che il preliminare del 28.11.2018 Pt_3 CP_1 concluso tra l'Istituto e e ha avuto ad oggetto una porzione del preliminare CP_6 Pt_5 perfezionato in data 18.11.2016 tra l'Istituto e OT IL, le parti hanno ritenuto “necessario rimodulare tra le stesse parti e le nuove parti le clausole del precedente preliminare a tale nuova ulteriore designazione parziale”. Pertanto la clausola contenuta all'art.4 della compravendita intercorsa tra l'Istituto e in cui le parti hanno dichiarato che il corrispettivo per “l'opera di CP_1 mediatore e precisamente è stato “pagato dalla parte venditrice: Euro 26.128 a mezzo di Parte_1 bonifico bancario (…) del 27 novembre 2018”, indicata da parte appellante come calcolata assumendo il 2 % dell'affare, non trova rispondenza alcuna nelle pattuizioni contenute nel preliminare del 28.11.2018, in cui si afferma che, essendosi le parti avvalse del madiatore a tale soggetto Parte_1
“verrà corrisposta la relativa provvvigione pari al 3%”, non essendo neppure convenuto nel contratto di compravendita che la “sola parte venditrce” avesse provveduto al pagamento, essendo tale circostanza, che rimanda ad un obbligo inadempiuto da parte dell'atro contraente, non rinvenibile nel testo contrattuale. Anzi, sulla scorta della tempestiva contestazione del pagamento avanzata da CP_1
( nota del 13.9.2019 doc.2 fasc.I grado emergerebbe che la percentuale del 3% sia stata
[...] CP_1 pagata poi interamente dall'Istituto, dato che ancor più contraddice la pretesa dell'appellante.
Infine l'incarico di mediazione a per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Parte_1
Francavilla al mare via Alcione 232/ 234, composto dai due fabbricati, che come sopra esposto si colloca nell'alveo della mediazione atipica, è stato conferito esclusivamente da OT IL, e nel suo interesse, tant'è che il preliminare del 18.11.2016 ha ad oggetto l'intero complesso, e a fronte
surrogandoli all'acquisto per suo conto;
questi con tale preliminare si obbligavano all'acquisto “a nome di Società che gli stessi avrebbero costituito”, vale a dire quest'ultima, nella sua qualità di persona nominata ad Controparte_1 acquistare, secondo la disciplina prevista dagli artt. 1401 e ss. c.c. ha acquistato i diritti e assunto gli obblighi derivanti dal contratto stipulato dalla OT IL S.r.l. con Parte_1 pagina 7 di 9 dell'evenienza verificatasi dell'acquisto di una porzione dell'immobile da parte di soggetto diverso,
non ha provato che sia interveuto un accordo per la ripartizione dell'obbligo di CP_1 Parte_1 pagamento tale da consenitre di ritenere gravante anche su il relativo adempimento. CP_1
Conseguentemente, è esclusivamente su che grava l'obbligo di corrispondere l'importo Parte_1 contrattualmente previsto a titolo di provvigione (pari al 3% del prezzo totale dei due immobili), e ciò indipendentemente dal fatto che uno dei due sia stato poi acquistato da CP_1
Depone per tale conclusione non solo il fatto che ha rivolto la propria pretesa ad OT IL Parte_1 prima ancora del perfezionamento della compravendita da parte di con ciò dando corpo alla tesi CP_1 che ritenesse adempiuta la propria obbligazione ancor prima dell'entrata in scena di Parte_1 CP_1 ma anche la circostanza che la diversa ripartizione dell'obbligo sarebbe stata sollecitata unilateralmente da OT IL, e che a fronte delle “incessanti richieste di emettere due distinte fatture” Parte_1
“sarebbe stata indotta a ritenere che tra OT IL e vi fosse un accordo sottostante per lo CP_1 spacchettamento dell'originaria provvigione al 50%” ( mail del 20.9.2019 all.4 fasc.I grado . Parte_1
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che in qualità di persona nominata ad acquistare e per effetto della successiva accettazione, CP_1 sarebbe subentrata ex art. 1401 e ss. c.c. nel contratto stipulato tra OT IL e acquistando Parte_1 così l'obbligo di pagare l'importo dovuto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione espletata. Sul punto, basti osservare che solo in sede di preliminare del 18.11.2016 tra OT IL e l'Istituto, la società ha riservato a sè la nomina di terzo da individuarsi al momento del rogito, e, rimasto non interamente realizzato quanto contemplato nel preliminare del 18.11.2016, OT IL ha indicato un nuovo soggetto subentrante nel rapporto obbligatorio individuando espressamente VE AB e
“surrogandoli all'acquisto per suo conto”. Non è pertanto individuabile un Parte_4 soggetto terzo diverso dei predetti VE e nei contronti del quale OT avrebbe esercitato Pt_4
l'electio, né i predetti VE e hanno a propria volta designato un soggetto terzo, nella specie Pt_4
e ciò anche a prescindere dal fatto che risulti sconfessato che la società, costituita in data CP_1
7.6.2016, sia stata“appositamente costituita”.La circostanza che le parti del preliminare del 28.11.2018 ( l'Istituto, VE e abbiano riconosciuto di essersi avvalse dell'opera del mediatore, al pari Pt_3 delle parti della compravendita del 27.12.2018 ( l'Istituto e Adria Mare) è dato che di per sé non prova alcun subentro di nella posizione dei promissari acquirenti e Tra l'altro CP_1 Pt_6 Pt_3 nell'incarico di mediazione le parti avevano conveuto che la provvogione fosse dovuta ad a Parte_1 prescindere dall'esito finale della vicenda traslativa, cioè alla “conclusione dell'affare” da riferirsi quale oggetto del contratto di mediazione, patto che, come sopra esposto, è stato statuito essere consistito in una mediazione atipica.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto integralmente soccombente.Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000 (essendo il valore della causa pari a € 42.090,00). pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 3781/2024 del 5.04.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 11.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Roberta Nunnari Francesco Distefano
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Trattasi di causale omogenea alla fattura emessa nei confronti di OT IL ( doc. 8 fasc. monitorio) : in sede di ricorso monitorio aveva allegato che in relazione alla attività di intermediazione svolta aveva Parte_1 emesso inizialmente, in data 28.11.2018, la fattura n. 18104131, per l'importo di € 73.962,00, indirizzata alla proponente acquirente OT IL S.r.l., “ successivamente, su richiesta delle parti acquirenti, due distinte fatture, parametrate ai diversi prezzi delle due compravendite perfezionatesi”, avendo in precedenza affermato
“che “la società ricorrente veniva a conoscenza, solo de relato, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione in tal senso, dell'intervento di altro acquirente, la società Controparte_1 pagina 2 di 9 2 Si riportano per comodità le clausole contenute all'art. 4 della lettera di incarico: 4 Trattasi di argomento che, seppure non espressamente menzionato nella sentenza definitiva impugnata, è stato richiamato ai limitati fini dell'assunzione della sentenza adottata in data 28..12.2022 in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale ha pertanto ripotato che “ ha replicato che è irrilevante il fatto che non Parte_1 CP_1 abbia sottoscritto la lettera d'incarico, dovendosi considerare il collegamento negoziale tra i diversi atti che si sono susseguiti nella vicenda negoziale e gli effetti derivanti dal contratto per persona da nominare intervenuto, vale a dire il fatto che l'acquisto da parte dell'opponente di una parte dell'intero complesso immobiliare (quello Controparte_1 destinato a casa di riposo), sia da ricollegare negozialmente all'incarico per l'acquisto conferito da OT IL S.r.l. a
, nel quale è compresa la clausola sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano. Nel Parte_1 merito l'opposta ha ribadito che ha acquistato la porzione del compendio immobiliare adibita a casa di Controparte_1 riposo, nella sua qualità di persona nominata dalla originaria acquirente OT IL S.r.l., la quale con il contratto preliminare di vendita del 28.11.2018 aveva manifestato- in forza della facoltà riservatasi nel contratto preliminare del 18.11.2016 – l'intento di nominare per l'acquisto di tale porzione i Signori AB VE e Parte_4 pagina 6 di 9