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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2894/2020 R.G. posta in deliberazione all'udienza del 28 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Oronzo Vizzi e Fabio Pastacaldi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Edoardo Strazzullo) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4315/20 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4315/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da
, che aveva agito nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a seguito Controparte_2
del sinistro verificatosi il 18 settembre 2009, e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Assicurazione, costituitasi in giudizio.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Appello, in riforma sentenza n. 4315/2020 del 27 febbraio 2020, resa dal Tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Maria Lavinia FANELLI, con riferimento al
Giudizio recante r. g. n. 26287/2013, e notificata all'istante in data 18 marzo 2020: In via istruttoria, ammettere, ove del caso, i mezzi non espletati e mai rinunciati in primo grado e, in particolare, c.t.u. comparativo – ricostruttiva e c.t.u. medica, disporre inoltre l'acquisizione di copia integrale del rapporto redatto dagli Agenti di PG intervenuti;
Nel merito, 1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua, 2) in via principale dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell' evento dannoso dedotto in lite del conducente l'autoveicolo della convenuta in persona del suo legale rapp.te "p.t."; 3) Controparte_2
condannare, di conseguenza ed ai sensi di legge, la convenuta la
[...]
– – in persona del suo legale Controparte_3 Controparte_4 rapp.te pro tempore , in solido con l' altra convenuta, al pagamento, in favore di esso appellante ed a titolo di risarcimento id tutti i danni subiti dal motociclo attoreo nel sinistro di cui in premessa, della complessiva somma di Euro 4.871,49= oltre interessi dal fatto al soddisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT ed equa indennità per sosta tecnica, oppure della diversa somma che verrà provata nel corso di causa anche e a mezzo di CTU che sin dall' atto introduttivo del primo grado si è richiesta o di quella che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dal fatto al soddisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT ed equa indennità per sosta tecnica;
4) condannare, sempre di conseguenza ed ai sensi di legge, la
[...]
– in persona del suo Controparte_5
legale rapp.te pro tempore, in solido con l' altra convenuta, al pagamento, in favore di esso appellante ed a titolo di risarcimento danni, per le lesioni personali subite nello stesso sinistro, della somma di Euro 222.215,02= ivi compreso Euro 91.237,60= per danno biologico permanente in ragione del 22%, Euro *12.375,00= per danno biologico temporaneo in ragione di 60 gg di ITT, 60 gg di ITP al 50% e 90 gg di ITP al 25%, Euro 116.850.80= per danno da incapacità lavorativa specifica in ragione del
30% ovvero della effettiva diminuzione di reddito, Euro 1.751,62 per spese mediche documentate, (il danno, così come richiesto e quantificato, è stato calcolato utilizzando le nuove tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano) o di quella somma che verrà provata in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin dall' atto introduttivo del primo grado si era richiesta o di quella sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto domanda al sodisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) con condanna, in ogni caso, della parte soccombente al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Cpa, Iva e 15 % di rimborso forfettario;
6) nel merito, ma in via subordinata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua dichiarare la concorrente responsabilità delle parti in causa nella produzione dell' evento dannoso dedotto in lite e, per lo effetto, condannare la
– rappresentanza per l' Italia – in persona Controparte_3
del suo legale rapp.te pro tempore, in solido con l' altra convenuta, al risarcimento del danno derivato ad esso appellante in conseguenza dello stesso evento dannoso, nella misura del 50 per cento di quanto sopra richiesto, il tutto sempre con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di Giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 28 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della e della in relazione al Controparte_2 Controparte_1
sinistro verificatosi alle ore 8.20 circa del 18 settembre 2009; secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore stava percorrendo a bordo del proprio motociclo targato DC29109 la Via Casilina allorché - all'altezza del civico 1958 - veniva investito dall'autoveicolo Mercedes targato CJ299HB, di proprietà della
[...]
e condotto da , il quale svoltava improvvisamente a Controparte_2 Parte_2
sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione;
in esito all'urto, il subiva gravi Pt_1
lesioni
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, era emerso che l'attore aveva perso il controllo del mezzo per cause indipendenti dalla condotta del ed era andato successivamente a Pt_2
collidere con il sottoporta posteriore sinistro della vettura. L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
Le censure sollevate dal possono essere unitariamente vagliate in quanto Pt_1
attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alle conclusioni che il
Tribunale ne ha fatto discendere.
Nella valutazione degli elementi di prova raccolti, occorre prendere le mosse dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Roma, intervenuta sul posto circa venticinque minuti dopo l'accaduto, ove si legge che “dai danni riportati dai veicoli, dalla posizione degli stessi sulla carreggiata e dalla tracce presenti sul manto stradale si può così desumere il sinistro;
il veicolo A” (ossia la vettura) “percorreva Via Casilina direzione Roma centro quando giunto in corrispondenza del civico 1958 effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel suddetto civico. Durante questa manovra, quando il veicolo A si trovava interamente nella corsia opposta di marcia, con la parte anteriore orientata verso il passo carrabile, il veicolo B,“ (ossia il motociclo) ”che sopraggiungeva dietro il veicolo A, urtava quest'ultimo all'altezza del sottoporta posteriore sinistro. Dalle incisioni presenti e dall'altezza dal suolo della rottura del sottoporta (25 cm.) si può desumere che il veicolo B sia caduto in terra coricandosi sul fianco sinistro prima di urtare il veicolo A, trattenendo dei detriti plastici dal sottoporta tra cerchione e pneumatico…. Il conducente del veicolo B guidava con patente di guida scaduta”.
Dai rilievi planimetrici allegati al verbale emerge che al momento dell'impatto, la
Mercedes si trovava già all'entrata del passo carrabile ubicato sull'opposta corsia di marcia, nel senso che la stessa aveva pressoché completato la manovra di svolta a sinistra, e che il , che percorreva la Via Casilina nella medesima direzione, si era Pt_1
a sua volta spostato nella corsia di sinistra (opposta a quella originariamente percorsa), verosimilmente per superare le auto che si erano fermate per consentire al si Pt_2
svoltare a sinistra. Sul manto stradale non sono state rinvenute tracce di frenata, bensì segni di scarrocciamento dai quali può desumersi che l'attore, che peraltro circolava con la patente di guida scaduta, abbia perso il controllo del mezzo prima dell'urto con la vettura, tanto che il punto d'impatto è stato collocato nel sottoporta posteriore sinistro della vettura, ove il motociclo è andato a collidere mentre era già scivolato al suolo.
A fronte di tali dati oggettivi, le dichiarazioni rese dal teste non Testimone_1
consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Il predetto, collega del , ha riferito che si trovava nella medesima corsia percorsa Pt_1
dai mezzi, in posizione arretrata di circa 100 metri, e che aveva visto che la Mercedes aveva improvvisamente tagliato la strada all'attore, il quale aveva sterzato a sinistra per evitare l'urto.
La deposizione si presta ai dubbi di attendibilità sollevati dal Tribunale, atteso che appare alquanto anomalo che il dopo aver assistito al sinistro che vedeva Tes_1
coinvolto l'amico, non si sia fermato a rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti, ritenendo più opportuno recarsi a casa del per raggiungere la moglie. Pt_1
L'unica teste oculare indicata nel verbale è, invero, - titolare Testimone_2
dell'attività commerciale ubicata al civico 1958 di Via Casilina - la quale si è limitata a riferire agli Agenti di avere sentito il rumore dell'impatto, senza assistervi.
In data 21 dicembre 2009 è pervenuta al Comando della Polizia Municipale una dichiarazione scritta a firma di il quale ha affermato che il giorno del Testimone_3
sinistro si era fermato per far passare la Mercedes, che doveva svoltare a sinistra, e aveva visto il che aveva sorpassato oltre la striscia continua e - perdendo il Pt_1
controllo del mezzo - era andato ad urtare contro la vettura, che stava già entrando nel passo carrabile ubicato nella corsia opposta.
La doglianza espressa dall'appellante, che lamenta la compromissione delle proprie prerogative difensive in ragione della mancata escussione del innanzi al Tes_3 Tribunale (che lo ha escluso in sede di riduzione della lista), non merita condivisione, ove si consideri che la dichiarazione scritta è in linea con le risultanze del verbale, cosicché non si vede quale elemento favorevole alla posizione dell'appellante sarebbe potuto derivare dalla deposizione del teste.
Infine, correttamente il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle risultanze del verbale di constatazione amichevole depositato in atti, in quanto sottoscritto solo dal e, conseguentemente, privo di qualsiasi valore probatorio. Pt_1
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente all'appellante e resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo relativo al mancato espletamento della
Consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'entità delle lesioni riportate a seguito del sinistro.
L'appello va, quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2894/2020 R.G. posta in deliberazione all'udienza del 28 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Oronzo Vizzi e Fabio Pastacaldi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Edoardo Strazzullo) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4315/20 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4315/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da
, che aveva agito nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a seguito Controparte_2
del sinistro verificatosi il 18 settembre 2009, e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Assicurazione, costituitasi in giudizio.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Appello, in riforma sentenza n. 4315/2020 del 27 febbraio 2020, resa dal Tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Maria Lavinia FANELLI, con riferimento al
Giudizio recante r. g. n. 26287/2013, e notificata all'istante in data 18 marzo 2020: In via istruttoria, ammettere, ove del caso, i mezzi non espletati e mai rinunciati in primo grado e, in particolare, c.t.u. comparativo – ricostruttiva e c.t.u. medica, disporre inoltre l'acquisizione di copia integrale del rapporto redatto dagli Agenti di PG intervenuti;
Nel merito, 1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua, 2) in via principale dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell' evento dannoso dedotto in lite del conducente l'autoveicolo della convenuta in persona del suo legale rapp.te "p.t."; 3) Controparte_2
condannare, di conseguenza ed ai sensi di legge, la convenuta la
[...]
– – in persona del suo legale Controparte_3 Controparte_4 rapp.te pro tempore , in solido con l' altra convenuta, al pagamento, in favore di esso appellante ed a titolo di risarcimento id tutti i danni subiti dal motociclo attoreo nel sinistro di cui in premessa, della complessiva somma di Euro 4.871,49= oltre interessi dal fatto al soddisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT ed equa indennità per sosta tecnica, oppure della diversa somma che verrà provata nel corso di causa anche e a mezzo di CTU che sin dall' atto introduttivo del primo grado si è richiesta o di quella che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dal fatto al soddisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT ed equa indennità per sosta tecnica;
4) condannare, sempre di conseguenza ed ai sensi di legge, la
[...]
– in persona del suo Controparte_5
legale rapp.te pro tempore, in solido con l' altra convenuta, al pagamento, in favore di esso appellante ed a titolo di risarcimento danni, per le lesioni personali subite nello stesso sinistro, della somma di Euro 222.215,02= ivi compreso Euro 91.237,60= per danno biologico permanente in ragione del 22%, Euro *12.375,00= per danno biologico temporaneo in ragione di 60 gg di ITT, 60 gg di ITP al 50% e 90 gg di ITP al 25%, Euro 116.850.80= per danno da incapacità lavorativa specifica in ragione del
30% ovvero della effettiva diminuzione di reddito, Euro 1.751,62 per spese mediche documentate, (il danno, così come richiesto e quantificato, è stato calcolato utilizzando le nuove tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano) o di quella somma che verrà provata in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin dall' atto introduttivo del primo grado si era richiesta o di quella sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto domanda al sodisfo su detta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) con condanna, in ogni caso, della parte soccombente al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Cpa, Iva e 15 % di rimborso forfettario;
6) nel merito, ma in via subordinata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua dichiarare la concorrente responsabilità delle parti in causa nella produzione dell' evento dannoso dedotto in lite e, per lo effetto, condannare la
– rappresentanza per l' Italia – in persona Controparte_3
del suo legale rapp.te pro tempore, in solido con l' altra convenuta, al risarcimento del danno derivato ad esso appellante in conseguenza dello stesso evento dannoso, nella misura del 50 per cento di quanto sopra richiesto, il tutto sempre con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di Giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 28 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della e della in relazione al Controparte_2 Controparte_1
sinistro verificatosi alle ore 8.20 circa del 18 settembre 2009; secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore stava percorrendo a bordo del proprio motociclo targato DC29109 la Via Casilina allorché - all'altezza del civico 1958 - veniva investito dall'autoveicolo Mercedes targato CJ299HB, di proprietà della
[...]
e condotto da , il quale svoltava improvvisamente a Controparte_2 Parte_2
sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione;
in esito all'urto, il subiva gravi Pt_1
lesioni
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, era emerso che l'attore aveva perso il controllo del mezzo per cause indipendenti dalla condotta del ed era andato successivamente a Pt_2
collidere con il sottoporta posteriore sinistro della vettura. L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
Le censure sollevate dal possono essere unitariamente vagliate in quanto Pt_1
attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alle conclusioni che il
Tribunale ne ha fatto discendere.
Nella valutazione degli elementi di prova raccolti, occorre prendere le mosse dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Roma, intervenuta sul posto circa venticinque minuti dopo l'accaduto, ove si legge che “dai danni riportati dai veicoli, dalla posizione degli stessi sulla carreggiata e dalla tracce presenti sul manto stradale si può così desumere il sinistro;
il veicolo A” (ossia la vettura) “percorreva Via Casilina direzione Roma centro quando giunto in corrispondenza del civico 1958 effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel suddetto civico. Durante questa manovra, quando il veicolo A si trovava interamente nella corsia opposta di marcia, con la parte anteriore orientata verso il passo carrabile, il veicolo B,“ (ossia il motociclo) ”che sopraggiungeva dietro il veicolo A, urtava quest'ultimo all'altezza del sottoporta posteriore sinistro. Dalle incisioni presenti e dall'altezza dal suolo della rottura del sottoporta (25 cm.) si può desumere che il veicolo B sia caduto in terra coricandosi sul fianco sinistro prima di urtare il veicolo A, trattenendo dei detriti plastici dal sottoporta tra cerchione e pneumatico…. Il conducente del veicolo B guidava con patente di guida scaduta”.
Dai rilievi planimetrici allegati al verbale emerge che al momento dell'impatto, la
Mercedes si trovava già all'entrata del passo carrabile ubicato sull'opposta corsia di marcia, nel senso che la stessa aveva pressoché completato la manovra di svolta a sinistra, e che il , che percorreva la Via Casilina nella medesima direzione, si era Pt_1
a sua volta spostato nella corsia di sinistra (opposta a quella originariamente percorsa), verosimilmente per superare le auto che si erano fermate per consentire al si Pt_2
svoltare a sinistra. Sul manto stradale non sono state rinvenute tracce di frenata, bensì segni di scarrocciamento dai quali può desumersi che l'attore, che peraltro circolava con la patente di guida scaduta, abbia perso il controllo del mezzo prima dell'urto con la vettura, tanto che il punto d'impatto è stato collocato nel sottoporta posteriore sinistro della vettura, ove il motociclo è andato a collidere mentre era già scivolato al suolo.
A fronte di tali dati oggettivi, le dichiarazioni rese dal teste non Testimone_1
consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Il predetto, collega del , ha riferito che si trovava nella medesima corsia percorsa Pt_1
dai mezzi, in posizione arretrata di circa 100 metri, e che aveva visto che la Mercedes aveva improvvisamente tagliato la strada all'attore, il quale aveva sterzato a sinistra per evitare l'urto.
La deposizione si presta ai dubbi di attendibilità sollevati dal Tribunale, atteso che appare alquanto anomalo che il dopo aver assistito al sinistro che vedeva Tes_1
coinvolto l'amico, non si sia fermato a rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti, ritenendo più opportuno recarsi a casa del per raggiungere la moglie. Pt_1
L'unica teste oculare indicata nel verbale è, invero, - titolare Testimone_2
dell'attività commerciale ubicata al civico 1958 di Via Casilina - la quale si è limitata a riferire agli Agenti di avere sentito il rumore dell'impatto, senza assistervi.
In data 21 dicembre 2009 è pervenuta al Comando della Polizia Municipale una dichiarazione scritta a firma di il quale ha affermato che il giorno del Testimone_3
sinistro si era fermato per far passare la Mercedes, che doveva svoltare a sinistra, e aveva visto il che aveva sorpassato oltre la striscia continua e - perdendo il Pt_1
controllo del mezzo - era andato ad urtare contro la vettura, che stava già entrando nel passo carrabile ubicato nella corsia opposta.
La doglianza espressa dall'appellante, che lamenta la compromissione delle proprie prerogative difensive in ragione della mancata escussione del innanzi al Tes_3 Tribunale (che lo ha escluso in sede di riduzione della lista), non merita condivisione, ove si consideri che la dichiarazione scritta è in linea con le risultanze del verbale, cosicché non si vede quale elemento favorevole alla posizione dell'appellante sarebbe potuto derivare dalla deposizione del teste.
Infine, correttamente il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle risultanze del verbale di constatazione amichevole depositato in atti, in quanto sottoscritto solo dal e, conseguentemente, privo di qualsiasi valore probatorio. Pt_1
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente all'appellante e resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo relativo al mancato espletamento della
Consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'entità delle lesioni riportate a seguito del sinistro.
L'appello va, quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino