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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6917 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente,
Dott. M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 166/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 18/11/2025 ex art. 281 sexies c.p.c. avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 725 del 2019 del Tribunale di NO e vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NO, che agisce per se stesso e nella qualità di procuratore speciale dei figli Sig.ri e Parte_2
, rispettivamente nata a [...] il [...], CP_1 residente in [...], int. 1 C.F.
[...]
; Sig. , nato a [...] il 2 gennaio C.F._2 CP_1
1964, residente a [...], C.F.
[...]
, giusta procura per atti del Notaio Dott. C.F._3 Per_1
, del 22.09.2008 , Rep. N. 69160. rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Monica Mignanelli presso il cui studio in NO alla Via GE De Nicola 116 elegge domicilio, giusta procura speciale allegata al presente atto, (doc.0) la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria presso il numero di fax 0776-326062, pec Email_1
appellanti E
, nato a [...] il [...] CF Controparte_2 C.F._4 ed eredi di , nata a [...] il [...] Persona_2 Parte_3
CF nata a [...] il C.F._5 Parte_4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 18.1.63 CF , nata a [...] C.F._6 Parte_5
l'83.67 CF CF C.F._7 Parte_6
, nato a [...] [...], C.F._8 Parte_7 nata a [...] il [...] tutti residenti in C.F._9
NO (Fr) e rappresentati e difesi giusta mandato come da foglio separato ed allegato al presente atto dall'avv. Luciano Di Mario C.F.
pec: C.F._10
e tutti elettivamente Email_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. Federico Maldera in 00193 Roma a via Ovidio 26 i quali chiedono di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento alla seguente casella pec: Email_2
appellati E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, , nata a [...] il 23 C.F._11 Controparte_4 novembre 1956, C.F. e , C.F._12 Controparte_5 nata a [...], l'[...], C.F. C.F._13 rappresentate e difese dall'avv. Francesco Morigine, del Foro di NO , PEC C.F._14
fax 077625137,), Email_3 elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell'avv. Rosaria Internullo, via C. Nepote n. 16, 00136 ROMA (procure)
- appellate
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 5/6/2024;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 19/11/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3