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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5635/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. NE DI OT - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5635/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Manuela Parte_1
Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], costituito in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno depositato note scritte chiedendo pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto presentato il 18 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 5 aprile 2012) il figlio . Persona_1
Dando conto della sopravvenuta interruzione di tale relazione, essi hanno quindi chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato infine note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 9 luglio 2025 e depositato il 18 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
NE DI OT
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. NE DI OT - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5635/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Manuela Parte_1
Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], costituito in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno depositato note scritte chiedendo pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto presentato il 18 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 5 aprile 2012) il figlio . Persona_1
Dando conto della sopravvenuta interruzione di tale relazione, essi hanno quindi chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato infine note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 9 luglio 2025 e depositato il 18 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
NE DI OT
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