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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 234/2024 degli affari civili contenziosi tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1
Lombardo, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Dalila Principato e CP_1
Salvatore Pennica
PARTE RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2024, i coniugi e hanno chiesto Parte_1 CP_1 congiuntamente la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e compendiate nell'atto introduttivo.
Con sentenza non definitiva n. 24/20204, resa da questo Tribunale il 29 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti e con ordinanza, emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere sulla domanda di divorzio congiunto, in quel momento non procedibile.
Nelle more del procedimento di divorzio, non ha manifestato il consenso a divorziare alle CP_1 condizioni concordate.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, il Collegio ritiene che la domanda di divorzio vada dichiarata improcedibile.
Innanzitutto, si ritiene che alla luce della formulazione dell'art. 473 bis.51 c.p.c. non sia possibile richiamare l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità, formatosi ante riforma, secondo cui il consenso sarebbe irrevocabile.
Infatti, ai sensi del citato art 473 bis.51 c.p.c. comma 4 che “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Ebbene, da tale norma, che può applicarsi analogicamente anche al caso in cui il consenso venga meno, si evince come non sia possibile proseguire il giudizio, neppure in sede contenziosa.
Ne consegue che, così come nelle procedure di separazione, anche nelle procedure di divorzio il venir meno dell'accordo comporta la non procedibilità della domanda di divorzio congiunto.
Le spese di lite, stante la natura della controversia, devono essere compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, definitamente pronunciando, uditi gli avvocati delle parti ed il
Pubblico Ministero, dichiara improcedibile la domanda di divorzio congiunto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Marco Salvatori