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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1000/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Petrantoni (C.F. , con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in Caltanissetta in Viale Trieste n. 107
ricorrente contro
(C.F . ) Agente della Riscossione Controparte_1 P.IVA_1 per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Direttore pro-tempore, con sede a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 79/C resistente contumace
CONCLUSIONI per il ricorrente
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria opposta in quanto: - di importo non corrispondente alle cartelle esattoriali richiamate;
- eseguita in assenza di preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/73; - di notifica delle cartelle esattoriali;
in assenza della preventiva notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art.50 co.2 D.P.R. 602/73.-Ritenere e dichiarare l'iscrizione ipotecaria nulla ed illegittima poiché gli avvisi e le cartelle esattoriali, poste a fondamento della stessa, sono carenti dei presupposti per la loro formazione quale titolo esecutivo e non sono mai state notificate al ricorrente, e conseguentemente insussistente il diritto del Concessionario di procedere ad esecuzione forzata.- Sempre nel merito del ricorso annullare integralmente l'iscrizione ipotecaria ed ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, in quanto illegittimi, nulli, annullabili o con qualsivoglia ulteriore statuizione e dichiarare in ogni caso estinta l'obbligazione, prescritto il diritto alla riscossione delle somme ingiunte e l'ente decaduto dal diritto di procedere alla riscossione per decorrenza dei termini prescrizionali e di decadenza, con ogni statuizione di legge. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza delle su indicate cartelle esattoriali in danno del ricorrente.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 07/07/2025, ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ed art. 29 del D.lgs. n. 46/99, 1 rilevando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, la prescrizione del credito preteso, e la decadenza da ogni potere di riscossione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti l Controparte_1 non si è costituita nonostante la rituale notifica eseguita il 15/07/2025 alle ore
[...]
10:24:40 (+0200) (v. il messaggio"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 del ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca n. 292 2024 1460000080004
[...]
1000/2025 R.G.L. Trib. CL Sez. Lavoro Parte_2 dott.ssa Latorre Ud. 23/09/2025" proveniente da ""ed indirizzato a ""è stato consegnato nella casella di destinazione).
All'udienza odienra, non essendo necessari mezzi istruttori per la definizione della controversia, il difensore del ricorrente ha discusso la causa ed ha concluso come da verbale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce la controversia dando pubblica lettura della sentenza.
Per quanto riguarda la giurisdizione e la competenza del Giudice adito, si osserva che il preavviso di ipoteca è stato impugnato con riguardo ai seguenti avvisi di addebito per contributi, sanzioni ed interessi di cui viene riportata l'originaria numerazione:
- 18) n. 592 2017 0000533512 000 di €. 5.547,17 per cui viene riportata la notifica dell'11.10.2017
- 19) n. 592 2018 0000542383 000 di €. 4.175,72 per cui viene riportata la notifica del
5.8.2013
- 20) n. 592 2018 0001375848 000 di €. 2.796,00 per cui viene riportata la notifica del
24.12.2018
- 21) n. 592 2019 0000416517 000 di €. 2.792,12 per cui viene riportata la notifica del
7.7.2019
- 22) n. 592 2019 0001293545 000 di €. 2.733,44 per cui viene riportata la notifica del
5.12.2019
- 23) n. 592 2021 0000521510 000 di €. 4.225,65 per cui viene riportata la notifica dell'8.12.2019
- 24) n. 592 2022 0000579212 000 di €. 4.544,84 per cui viene riportata la notifica del
9.8.2022
- 25) n. 592 2022 0000859424 000 di €. 2.105,98 per cui viene riportata la notifica del
5.10.22
- 26) n. 592 2022 0001402359 000 di €. 3.372,47 per cui viene riportata la notifica del
13.1.2023.
Tanto premesso, nel caso di specie è assorbente ai fini del decidere la mancata prova della notifica del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito.
Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur
2 logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Il rispetto della suddetta regola di giudizio è ritenuta più confacente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Essa è corollario di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass.,
25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n.
11356).
Per la riscossione dei contributi previdenziali l'art. 16 del dlgs 46/99 richiama le disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 del dpr n. 602/73.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e ai sensi dell'art. 50 cit. «
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2 . Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3 . L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Decorsi 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nel caso di specie l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 77 «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte».
Quanto alle conseguenze di tale mancata notifica, la violazione della sequenza procedurale definita dagli artt. 50 e 77 dpr 602/73 si traduce nell'illegittimità dell'atto consequenziale costituito dal preavviso di ipoteca che per l'effetto deve essere annullato.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi della devono essere determinati al minimo delle tariffe per il IV scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte resistente in quanto soccombente deve essere condannata alla refusione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara la nullità del preavviso di ipoteca impugnato.
3 Condanna l alla refusione delle spese di lite che sono liquidata nella complessiva somma CP_2 di € 4038, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 23 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
4
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Petrantoni (C.F. , con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in Caltanissetta in Viale Trieste n. 107
ricorrente contro
(C.F . ) Agente della Riscossione Controparte_1 P.IVA_1 per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Direttore pro-tempore, con sede a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 79/C resistente contumace
CONCLUSIONI per il ricorrente
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria opposta in quanto: - di importo non corrispondente alle cartelle esattoriali richiamate;
- eseguita in assenza di preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/73; - di notifica delle cartelle esattoriali;
in assenza della preventiva notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art.50 co.2 D.P.R. 602/73.-Ritenere e dichiarare l'iscrizione ipotecaria nulla ed illegittima poiché gli avvisi e le cartelle esattoriali, poste a fondamento della stessa, sono carenti dei presupposti per la loro formazione quale titolo esecutivo e non sono mai state notificate al ricorrente, e conseguentemente insussistente il diritto del Concessionario di procedere ad esecuzione forzata.- Sempre nel merito del ricorso annullare integralmente l'iscrizione ipotecaria ed ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, in quanto illegittimi, nulli, annullabili o con qualsivoglia ulteriore statuizione e dichiarare in ogni caso estinta l'obbligazione, prescritto il diritto alla riscossione delle somme ingiunte e l'ente decaduto dal diritto di procedere alla riscossione per decorrenza dei termini prescrizionali e di decadenza, con ogni statuizione di legge. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza delle su indicate cartelle esattoriali in danno del ricorrente.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 07/07/2025, ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ed art. 29 del D.lgs. n. 46/99, 1 rilevando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, la prescrizione del credito preteso, e la decadenza da ogni potere di riscossione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti l Controparte_1 non si è costituita nonostante la rituale notifica eseguita il 15/07/2025 alle ore
[...]
10:24:40 (+0200) (v. il messaggio"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 del ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca n. 292 2024 1460000080004
[...]
1000/2025 R.G.L. Trib. CL Sez. Lavoro Parte_2 dott.ssa Latorre Ud. 23/09/2025" proveniente da ""ed indirizzato a ""è stato consegnato nella casella di destinazione).
All'udienza odienra, non essendo necessari mezzi istruttori per la definizione della controversia, il difensore del ricorrente ha discusso la causa ed ha concluso come da verbale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce la controversia dando pubblica lettura della sentenza.
Per quanto riguarda la giurisdizione e la competenza del Giudice adito, si osserva che il preavviso di ipoteca è stato impugnato con riguardo ai seguenti avvisi di addebito per contributi, sanzioni ed interessi di cui viene riportata l'originaria numerazione:
- 18) n. 592 2017 0000533512 000 di €. 5.547,17 per cui viene riportata la notifica dell'11.10.2017
- 19) n. 592 2018 0000542383 000 di €. 4.175,72 per cui viene riportata la notifica del
5.8.2013
- 20) n. 592 2018 0001375848 000 di €. 2.796,00 per cui viene riportata la notifica del
24.12.2018
- 21) n. 592 2019 0000416517 000 di €. 2.792,12 per cui viene riportata la notifica del
7.7.2019
- 22) n. 592 2019 0001293545 000 di €. 2.733,44 per cui viene riportata la notifica del
5.12.2019
- 23) n. 592 2021 0000521510 000 di €. 4.225,65 per cui viene riportata la notifica dell'8.12.2019
- 24) n. 592 2022 0000579212 000 di €. 4.544,84 per cui viene riportata la notifica del
9.8.2022
- 25) n. 592 2022 0000859424 000 di €. 2.105,98 per cui viene riportata la notifica del
5.10.22
- 26) n. 592 2022 0001402359 000 di €. 3.372,47 per cui viene riportata la notifica del
13.1.2023.
Tanto premesso, nel caso di specie è assorbente ai fini del decidere la mancata prova della notifica del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito.
Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur
2 logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Il rispetto della suddetta regola di giudizio è ritenuta più confacente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Essa è corollario di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass.,
25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n.
11356).
Per la riscossione dei contributi previdenziali l'art. 16 del dlgs 46/99 richiama le disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 del dpr n. 602/73.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e ai sensi dell'art. 50 cit. «
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2 . Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3 . L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Decorsi 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nel caso di specie l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 77 «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte».
Quanto alle conseguenze di tale mancata notifica, la violazione della sequenza procedurale definita dagli artt. 50 e 77 dpr 602/73 si traduce nell'illegittimità dell'atto consequenziale costituito dal preavviso di ipoteca che per l'effetto deve essere annullato.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi della devono essere determinati al minimo delle tariffe per il IV scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte resistente in quanto soccombente deve essere condannata alla refusione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara la nullità del preavviso di ipoteca impugnato.
3 Condanna l alla refusione delle spese di lite che sono liquidata nella complessiva somma CP_2 di € 4038, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 23 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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