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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12251 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30196/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 30196/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio degli avv.ti Simona Di Martino c.f. e Ludovico C.F._2
UN c.f. , dai quali è rappresentato e difeso. C.F._3
OPPONENTE
Pagina 1 di 17 Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
22-11-1969, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._6
Napoli il 9-2-1971, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentata e difesa.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._7
9-4-1972, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
(C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._8
il 5-4-1973, residente in [...]3 elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
OPPOSTI
Pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16-12-2022 il prof. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2704/2021, emesso dal Tribunale di Napoli e asseritamente mai notificato, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 90.000,00 oltre interessi e spese, in favore dei nipoti Controparte_1 Parte_3
[...] Controparte_2 Parte_2
per il mancato pagamento di quota parte del debito assunto
[...]
dall'ingiunto mediante scrittura privata transattiva intercorsa con il RM . Persona_1
L'intimato chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
- Accertare e dichiarare l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.
2704/2021 pronunciato dal Tribunale di Napoli
- Per l'effetto dichiarare la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.
In via subordinata:
Pagina 3 di 17 - Accogliere l'opposizione tardiva e revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza della pretesa creditoria.
Parte opponente esponeva quanto segue:
- Il prof. medico chirurgo e docente universitario, nel Parte_1
corso di operazioni di compravendita immobiliare, a seguito di ispezione ipotecaria, veniva a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca giudiziale, derivante da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli in data 31-3-2021, per l'importo di euro 90.000,00.
- In data 9-11-2022 il richiedeva ed otteneva l'accesso telematico Parte_1
al relativo fascicolo, da cui apprendeva che il provvedimento monitorio de quo era stato notificato dall'avv. Mario Luciano in data 12-4-2021 alla casella pec collegata alla Email_1
convenzione in uso agli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Napoli e Provincia.
-il detto provvedimento era stato domandato dai nipoti , CP_1
, e in relazione ad asserite Pt_3 Parte_4 Parte_2
pretese creditorie rivenienti la loro fonte in vicende ereditarie insorte a seguito del decesso del fratello, avvenuto il 31-10- Persona_1
2020.
- L'ingiunto deduceva di non essere titolare di alcuna casella pec, evidenziando come l'obbligatorietà per i professionisti di un indirizzo di posta elettronica certificata fosse stata introdotta solo con il c.d. Decreto
Pagina 4 di 17 semplificazione (D.L. n.76/2020), in epoca successiva al suo pensionamento.
- Al fine di accertare le circostanze relative alla creazione della predetta casella di posta elettronica certificata, il si rivolgeva all'Ordine Parte_1
professionale di appartenenza, chiedendo chiarimenti in data 12-11-2022.
- L'Ordine riferiva, a mezzo email, di non poter accedere ai dettagli dell'attivazione della casella, gestita da per ragioni di tutela CP_3
della privacy, ma comunicava di aver appreso che l'attivazione risultava effettuata in data 11-4-2021.
- L'opponente interpellava, quindi, direttamente il provider del servizio pec, il quale, in data 29-11-2022, trasmetteva la documentazione acquisita al momento dell'attivazione della casella. Da tale documentazione emergevano elementi indicativi di contraffazione. In particolare, dalla copia della carta d'identità non era possibile riconoscere il volto del soggetto cui il documento sarebbe stato rilasciato;
inoltre, si riscontrava un'evidente incongruenza tra il luogo di rilascio del documento, Comune di Napoli, e il luogo di residenza indicato, Comune di Forio.
- Il presentava, dunque, denuncia-querela contro ignoti, Parte_1
richiedendo contestualmente il sequestro preventivo della casella pec in questione.
Quanto al merito, l'ingiunto deduceva che le pretese creditorie rivendicate in vita dal fratello erano state soddisfatte dall'altro Per_1
RM , il quale, mediante proprie disposizioni testamentarie, Per_2
Pagina 5 di 17 aveva destinato il suo bene di maggior valore — l'appartamento sito in
Napoli, alla via Crispi n. 36 — al padre degli odierni opposti, con l'intento di ricomporre le pregresse frizioni familiari.
Si costituivano in data 8-2-2023 i Sig.ri Controparte_1 Parte_3
e sostenendo la
[...] Parte_4 Parte_2
regolarità della notifica del decreto ingiuntivo de quo, effettuata mediante estrazione dell'indirizzo pec dal pubblico registro INI-PEC ed evidenziando, altresì, che alla data odierna la relativa casella postale era ancora attiva.
Nel merito, i ricorrenti (in monitorio) contestavano la versione dei fatti fornita dall'ingiunto, sottolineando che aveva affermato, Persona_3
nel suo testamento, che i fratelli e erano stati già Pt_1 Per_4
premiati nella vita dal lavoro professionale egregiamente svolto.
Deducevano, inoltre, che aveva sempre tenuto una Parte_1
condotta improntata al perseguimento delle proprie utilità di natura economico-patrimoniale.
Richiamavano, sul punto, le iniziative giudiziarie che il predetto, unitamente al fratello , aveva promosso nei confronti di Per_4 Per_1
al fine di ottenere il riconoscimento di presunte debenze e beni
[...]
relativamente a un'azienda zootecnica bufalina sorta su terreni di proprietà materna in Castel Volturno (CE), ma sviluppata, incrementata e gestita dal RM . Per_1
Pagina 6 di 17 Con ordinanza del 20-3-2023, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
I
Parte opponente eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo sul presupposto che essa sarebbe stata effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata non attivato dall'ingiunto, né da lui gestito, in quanto asseritamente creato in modo abusivo e illecito, nella totale inconsapevolezza del dott. Parte_1
L'opponente deduce, inoltre, di non aver mai avuto la disponibilità delle relative credenziali di accesso e di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo in occasione di una visura ipotecaria richiesta nel contesto di una compravendita immobiliare.
Sulla base di tali assunti, parte opponente sostiene che, essendo la notificazione inesistente, il Tribunale non potrebbe pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.
L'eccezione di parte opponente è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, Pagina 7 di 17 ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità” (Cass. Civ. 26544/2024).
Nel vigente sistema delle notificazioni telematiche, il luogo di esecuzione della notificazione deve essere individuato anche nel domicilio digitale del destinatario, atteso che l'indirizzo pec risultante dai pubblici registri integra, a tutti gli effetti, il luogo giuridicamente qualificato presso cui l'atto deve essere validamente portato a conoscenza.
Dagli atti emerge che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata materialmente eseguita dal difensore degli opposti presso l'indirizzo pec risultante dal pubblico registro INI-PEC, ai sensi dell'art. 16-ter del d.l.
179/2012, come comprovato dal deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml e .msg acquisite agli atti (all. 2b di parte opponente). La produzione di tali file consente di accertare la disponibilità informatica dell'atto presso la casella indicata e la regolarità formale del procedimento notificatorio.
Ne consegue che, pur essendo stata la notificazione indirizzata a un recapito non effettivamente utilizzato dall'ingiunto, essa non può qualificarsi inesistente, essendo stata effettuata presso un domicilio digitale ritualmente risultante dai registri pubblici. Peraltro, è incontestato - oltrechè risultante per tabulas (v.doc.3 depositato da parte opposta) - che tale casella di posta elettronica è tuttora attiva.
Pagina 8 di 17 Pertanto, il difetto di collegamento sostanziale con il destinatario, causato dalla asserita indisponibilità al controllo della casella di posta elettronica certificata, non integra l'inesistenza, piuttosto configura l'ipotesi dell'irregolarità della notificazione.
Va anche aggiunto che il rimedio ex art.188 disp.att.cpc non è stato ritualmente proposto dall'ingiunto, posto che l'articolo in parola prevede che la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il resistente avrebbe, dunque, dovuto depositare un ricorso per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art.188 disp.att.cpc e non già notificare un atto di citazione.
II
Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e
650 c.p.c., a seconda dei casi. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 è affetto da
Pagina 9 di 17 nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito
(Cass. 2.4.2010, n. 8126).
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (Cass.
31.10.2007, n. 22959).
Precisato, dunque, che nella fattispecie in esame, non si verte in ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, bensì di irregolarità della notifica, il rimedio previsto dall'ordinamento è quello dell'opposizione tardiva di cui all'art.650 cpc.
Tale opposizione va, nel caso di specie, respinta
Va, infatti, rilevato che anche a voler ritenere irregolare la notifica eseguita in data 12.4.2021, parte opponente non ha, comunque, fornito prova alcuna di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della irregolarità della notifica.
Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Pagina 10 di 17 Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa.
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
In ogni caso, l'opponente ha l'onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale prova può essere offerta anche con presunzioni).
Incombeva, dunque, in ogni caso, sull'opponente l'onere di dimostrare ex art.650 cpc di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della nullità della notifica, prova che non è stata fornita nel caso di specie.
Infine, un'ulteriore ragione di fondamentale rilievo milita nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Pagina 11 di 17 Dalle stesse allegazioni dell'opponente e dalla documentazione da esso depositata si evince in maniera incontrovertibile che, in ogni caso,
avesse piena conoscenza del decreto ingiuntivo, Parte_1
avverso il quale oggi propone opposizione, alla data del 21.10.2022, data della ispezione ipotecaria, attraverso la quale apprendeva del provvedimento monitorio emesso a suo carico.
Conseguentemente, lo stesso avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni, decorrente dal
21.10.2022, ossia entro il termine del 30-11-2022.
L'atto di opposizione veniva, invece, notificato ai ricorrenti in monitorio in data 16-12-2022 e, pertanto, tardivamente.
L'ingiunto, anche a prescindere da quanto sopra rilevato, aveva l'onere di proporre opposizione quanto meno nel termine di 40 giorni dal
21.10.2022 (data della ispezione ipotecaria, da cui si desume senza ombra di dubbio che almeno a quell'epoca l'ingiunto aveva effettiva conoscenza del provvedimento monitorio), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, posto il problema se l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., potesse essere proposta senza alcun limite temporale, purchè non oltre il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (con riferimento alla previsione del comma 3 di tale norma), ovvero entro il termine ordinario di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, ad avviso di chi scrive, va privilegiata l'opzione interpretativa, che trova il proprio sostegno nell'orientamento della Corte di legittimità (in particolare
S.U. n. 14572 del 22 giugno 2007), secondo cui per l'opposizione tardiva
Pagina 12 di 17 l'art. 650 c.p.c., prevede al primo comma il termine ordinario- di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, di quaranta giorni decorrente dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato, mentre il termine di 10 giorni anzidetto - previsto dal comma 3 - è di chiusura e non esclude l'operatività del termine di cui al comma 1.
Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione;
ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma. (Cassazione n. 17759/2011).
Proprio su tale base interpretativa ed in relazione all'art. 650 c.p.c., comma
1, va ritenuta l'opposizione intempestiva, perchè notificata in data 16-12-
2022, a fronte dell'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto- indicata dalla stessa parte ingiunta quanto meno al 21-10-2022 -, ben oltre, quindi, del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c., comma 1.
L'opposizione tardiva va, dunque, ritenuta inammissibile.
III
Appare, in ogni caso, opportuno rilevare che l'opposizione è infondata anche nel merito.
Pagina 13 di 17 Gli opposti deducono l'infondatezza delle allegazioni avverse, rilevando come esse si basino unicamente su una presunta – e non dimostrata – valenza conciliativa delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal terzo,
in ordine alla donazione dell'immobile sito in Napoli, via Persona_3
Crispi n. 36, che sarebbe stata finalizzata a comporre ogni controversia insorta tra i germani e . Pt_1 Per_1
I convenuti (ricorrenti in monitorio) evidenziano, in particolare, che tale ricostruzione è del tutto fuorviante, sia perché tra le parti è vigente ed efficace un accordo transattivo volto a disciplinare i rispettivi rapporti obbligatori sorti all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, sia perché le dichiarazioni testamentarie del RM
non contengono alcuna disposizione volta alla risoluzione di Per_2
conflitti familiari, limitandosi ad affermare che e siano Per_4 CP_4
stati premiati nella vita dal lavoro professionale egregiamente svolto, [e] non debbano da me aspettarsi null'altro”.
La tesi degli opposti è condivisibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “Nel nostro ordinamento, accanto all'accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell'accollante un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile…o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà
a perdere col proprio adempimento.” (Cass. civ. n. 4618/1983; ex multis
Cass. Civ. 38225/2021; Cass. civ. n. 4604/2000; Cass. civ. n. 8044/1997;)
Pagina 14 di 17 Nel caso in esame, i fratelli e stipulavano, in Pt_1 Persona_1
data 8-1-2014, un accordo transattivo – la cui esistenza e validità non sono contestate da parte opponente – prevedendo l'assunzione, in parti uguali
(pari a 1/3 ciascuno), degli oneri che fossero derivati in capo alla società semplice fratelli ovvero al solo , all'esito del giudizio di Parte_1 Per_1
appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. Parte_5
5703/2009 del Tribunale di Napoli (allegato al fascicolo monitorio).
Successivamente, il 12-10-2020, il sig. definiva il Persona_1
predetto contenzioso con mediante scrittura privata di Parte_5
natura transattiva, corrispondendo – tramite assegni circolari – l'importo complessivo di euro 270.000,00.
Alla luce di tali elementi, l'accordo intervenuto tra i germani e Per_1
presenta tutti i caratteri dell'accollo interno, mediante il quale la Pt_1
parte odierna attrice si è obbligata a sopportare la quota di 1/3 di qualunque debito derivante dal giudizio in questione, sia nell'ipotesi in cui l'obbligazione fosse riferibile alla società, sia nell'ipotesi in cui essa gravasse personalmente sul sig. Persona_1
Ad ogni modo, le dichiarazioni testamentarie del RM Per_2
appaiono del tutto irrilevanti ai fini della modifica o della caducazione dell'accordo intercorso tra e non contenendo Pt_1 Persona_1
alcuna manifestazione di volontà idonea a incidere sulla composizione dei reciproci rapporti obbligatori.
In altri termini, qualsiasi intento di sotteso alle sue Persona_3
disposizioni testamentarie e in particolare all'assegnazione della casa di
Pagina 15 di 17 via Crispi a non poteva, certamente, valere a Persona_1
privare di efficacia la scrittura transattiva intercorsa tra e Per_1
in difetto di un sopravvenuto accordo tra questi Parte_1
ultimi, avente per oggetto lo scioglimento dell'atto transattivo dell'8-1-
2014. Di un siffatto scioglimento non vi è prova alcuna in atti.
Per le ragioni testè esposte nessun valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione a firma di del 15.12.2022, Parte_2
depositata dall'opponente, sostanzialmente vertente sull'intento perseguito da con le sue disposizioni testamentarie. Persona_3
Ciò posto, il debito assunto da in forza della transazione Persona_1
conclusa con il sig. doveva essere ripartito tra i germani Parte_5
secondo quanto stabilito nell'accordo dell'8-1-2014, con imputazione a carico di della quota di 1/3, pari a euro 90.000,00. Parte_1
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
IV
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pagina 16 di 17 1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 2704/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna il prof. al pagamento, in favore degli Parte_1
opposti, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 23-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 30196/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio degli avv.ti Simona Di Martino c.f. e Ludovico C.F._2
UN c.f. , dai quali è rappresentato e difeso. C.F._3
OPPONENTE
Pagina 1 di 17 Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
22-11-1969, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._6
Napoli il 9-2-1971, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentata e difesa.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._7
9-4-1972, residente in [...], elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
(C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._8
il 5-4-1973, residente in [...]3 elettivamente domiciliato in Grazzanise (CE) alla via E. Lauro n. 32 presso lo studio dell'avv. Mario Luciano c.f. , dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso.
OPPOSTI
Pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16-12-2022 il prof. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2704/2021, emesso dal Tribunale di Napoli e asseritamente mai notificato, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 90.000,00 oltre interessi e spese, in favore dei nipoti Controparte_1 Parte_3
[...] Controparte_2 Parte_2
per il mancato pagamento di quota parte del debito assunto
[...]
dall'ingiunto mediante scrittura privata transattiva intercorsa con il RM . Persona_1
L'intimato chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
- Accertare e dichiarare l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.
2704/2021 pronunciato dal Tribunale di Napoli
- Per l'effetto dichiarare la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.
In via subordinata:
Pagina 3 di 17 - Accogliere l'opposizione tardiva e revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza della pretesa creditoria.
Parte opponente esponeva quanto segue:
- Il prof. medico chirurgo e docente universitario, nel Parte_1
corso di operazioni di compravendita immobiliare, a seguito di ispezione ipotecaria, veniva a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca giudiziale, derivante da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli in data 31-3-2021, per l'importo di euro 90.000,00.
- In data 9-11-2022 il richiedeva ed otteneva l'accesso telematico Parte_1
al relativo fascicolo, da cui apprendeva che il provvedimento monitorio de quo era stato notificato dall'avv. Mario Luciano in data 12-4-2021 alla casella pec collegata alla Email_1
convenzione in uso agli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Napoli e Provincia.
-il detto provvedimento era stato domandato dai nipoti , CP_1
, e in relazione ad asserite Pt_3 Parte_4 Parte_2
pretese creditorie rivenienti la loro fonte in vicende ereditarie insorte a seguito del decesso del fratello, avvenuto il 31-10- Persona_1
2020.
- L'ingiunto deduceva di non essere titolare di alcuna casella pec, evidenziando come l'obbligatorietà per i professionisti di un indirizzo di posta elettronica certificata fosse stata introdotta solo con il c.d. Decreto
Pagina 4 di 17 semplificazione (D.L. n.76/2020), in epoca successiva al suo pensionamento.
- Al fine di accertare le circostanze relative alla creazione della predetta casella di posta elettronica certificata, il si rivolgeva all'Ordine Parte_1
professionale di appartenenza, chiedendo chiarimenti in data 12-11-2022.
- L'Ordine riferiva, a mezzo email, di non poter accedere ai dettagli dell'attivazione della casella, gestita da per ragioni di tutela CP_3
della privacy, ma comunicava di aver appreso che l'attivazione risultava effettuata in data 11-4-2021.
- L'opponente interpellava, quindi, direttamente il provider del servizio pec, il quale, in data 29-11-2022, trasmetteva la documentazione acquisita al momento dell'attivazione della casella. Da tale documentazione emergevano elementi indicativi di contraffazione. In particolare, dalla copia della carta d'identità non era possibile riconoscere il volto del soggetto cui il documento sarebbe stato rilasciato;
inoltre, si riscontrava un'evidente incongruenza tra il luogo di rilascio del documento, Comune di Napoli, e il luogo di residenza indicato, Comune di Forio.
- Il presentava, dunque, denuncia-querela contro ignoti, Parte_1
richiedendo contestualmente il sequestro preventivo della casella pec in questione.
Quanto al merito, l'ingiunto deduceva che le pretese creditorie rivendicate in vita dal fratello erano state soddisfatte dall'altro Per_1
RM , il quale, mediante proprie disposizioni testamentarie, Per_2
Pagina 5 di 17 aveva destinato il suo bene di maggior valore — l'appartamento sito in
Napoli, alla via Crispi n. 36 — al padre degli odierni opposti, con l'intento di ricomporre le pregresse frizioni familiari.
Si costituivano in data 8-2-2023 i Sig.ri Controparte_1 Parte_3
e sostenendo la
[...] Parte_4 Parte_2
regolarità della notifica del decreto ingiuntivo de quo, effettuata mediante estrazione dell'indirizzo pec dal pubblico registro INI-PEC ed evidenziando, altresì, che alla data odierna la relativa casella postale era ancora attiva.
Nel merito, i ricorrenti (in monitorio) contestavano la versione dei fatti fornita dall'ingiunto, sottolineando che aveva affermato, Persona_3
nel suo testamento, che i fratelli e erano stati già Pt_1 Per_4
premiati nella vita dal lavoro professionale egregiamente svolto.
Deducevano, inoltre, che aveva sempre tenuto una Parte_1
condotta improntata al perseguimento delle proprie utilità di natura economico-patrimoniale.
Richiamavano, sul punto, le iniziative giudiziarie che il predetto, unitamente al fratello , aveva promosso nei confronti di Per_4 Per_1
al fine di ottenere il riconoscimento di presunte debenze e beni
[...]
relativamente a un'azienda zootecnica bufalina sorta su terreni di proprietà materna in Castel Volturno (CE), ma sviluppata, incrementata e gestita dal RM . Per_1
Pagina 6 di 17 Con ordinanza del 20-3-2023, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
I
Parte opponente eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo sul presupposto che essa sarebbe stata effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata non attivato dall'ingiunto, né da lui gestito, in quanto asseritamente creato in modo abusivo e illecito, nella totale inconsapevolezza del dott. Parte_1
L'opponente deduce, inoltre, di non aver mai avuto la disponibilità delle relative credenziali di accesso e di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo in occasione di una visura ipotecaria richiesta nel contesto di una compravendita immobiliare.
Sulla base di tali assunti, parte opponente sostiene che, essendo la notificazione inesistente, il Tribunale non potrebbe pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.
L'eccezione di parte opponente è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, Pagina 7 di 17 ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità” (Cass. Civ. 26544/2024).
Nel vigente sistema delle notificazioni telematiche, il luogo di esecuzione della notificazione deve essere individuato anche nel domicilio digitale del destinatario, atteso che l'indirizzo pec risultante dai pubblici registri integra, a tutti gli effetti, il luogo giuridicamente qualificato presso cui l'atto deve essere validamente portato a conoscenza.
Dagli atti emerge che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata materialmente eseguita dal difensore degli opposti presso l'indirizzo pec risultante dal pubblico registro INI-PEC, ai sensi dell'art. 16-ter del d.l.
179/2012, come comprovato dal deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml e .msg acquisite agli atti (all. 2b di parte opponente). La produzione di tali file consente di accertare la disponibilità informatica dell'atto presso la casella indicata e la regolarità formale del procedimento notificatorio.
Ne consegue che, pur essendo stata la notificazione indirizzata a un recapito non effettivamente utilizzato dall'ingiunto, essa non può qualificarsi inesistente, essendo stata effettuata presso un domicilio digitale ritualmente risultante dai registri pubblici. Peraltro, è incontestato - oltrechè risultante per tabulas (v.doc.3 depositato da parte opposta) - che tale casella di posta elettronica è tuttora attiva.
Pagina 8 di 17 Pertanto, il difetto di collegamento sostanziale con il destinatario, causato dalla asserita indisponibilità al controllo della casella di posta elettronica certificata, non integra l'inesistenza, piuttosto configura l'ipotesi dell'irregolarità della notificazione.
Va anche aggiunto che il rimedio ex art.188 disp.att.cpc non è stato ritualmente proposto dall'ingiunto, posto che l'articolo in parola prevede che la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il resistente avrebbe, dunque, dovuto depositare un ricorso per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art.188 disp.att.cpc e non già notificare un atto di citazione.
II
Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e
650 c.p.c., a seconda dei casi. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 è affetto da
Pagina 9 di 17 nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito
(Cass. 2.4.2010, n. 8126).
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (Cass.
31.10.2007, n. 22959).
Precisato, dunque, che nella fattispecie in esame, non si verte in ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, bensì di irregolarità della notifica, il rimedio previsto dall'ordinamento è quello dell'opposizione tardiva di cui all'art.650 cpc.
Tale opposizione va, nel caso di specie, respinta
Va, infatti, rilevato che anche a voler ritenere irregolare la notifica eseguita in data 12.4.2021, parte opponente non ha, comunque, fornito prova alcuna di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della irregolarità della notifica.
Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Pagina 10 di 17 Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa.
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
In ogni caso, l'opponente ha l'onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale prova può essere offerta anche con presunzioni).
Incombeva, dunque, in ogni caso, sull'opponente l'onere di dimostrare ex art.650 cpc di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della nullità della notifica, prova che non è stata fornita nel caso di specie.
Infine, un'ulteriore ragione di fondamentale rilievo milita nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Pagina 11 di 17 Dalle stesse allegazioni dell'opponente e dalla documentazione da esso depositata si evince in maniera incontrovertibile che, in ogni caso,
avesse piena conoscenza del decreto ingiuntivo, Parte_1
avverso il quale oggi propone opposizione, alla data del 21.10.2022, data della ispezione ipotecaria, attraverso la quale apprendeva del provvedimento monitorio emesso a suo carico.
Conseguentemente, lo stesso avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni, decorrente dal
21.10.2022, ossia entro il termine del 30-11-2022.
L'atto di opposizione veniva, invece, notificato ai ricorrenti in monitorio in data 16-12-2022 e, pertanto, tardivamente.
L'ingiunto, anche a prescindere da quanto sopra rilevato, aveva l'onere di proporre opposizione quanto meno nel termine di 40 giorni dal
21.10.2022 (data della ispezione ipotecaria, da cui si desume senza ombra di dubbio che almeno a quell'epoca l'ingiunto aveva effettiva conoscenza del provvedimento monitorio), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, posto il problema se l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., potesse essere proposta senza alcun limite temporale, purchè non oltre il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (con riferimento alla previsione del comma 3 di tale norma), ovvero entro il termine ordinario di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, ad avviso di chi scrive, va privilegiata l'opzione interpretativa, che trova il proprio sostegno nell'orientamento della Corte di legittimità (in particolare
S.U. n. 14572 del 22 giugno 2007), secondo cui per l'opposizione tardiva
Pagina 12 di 17 l'art. 650 c.p.c., prevede al primo comma il termine ordinario- di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, di quaranta giorni decorrente dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato, mentre il termine di 10 giorni anzidetto - previsto dal comma 3 - è di chiusura e non esclude l'operatività del termine di cui al comma 1.
Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione;
ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma. (Cassazione n. 17759/2011).
Proprio su tale base interpretativa ed in relazione all'art. 650 c.p.c., comma
1, va ritenuta l'opposizione intempestiva, perchè notificata in data 16-12-
2022, a fronte dell'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto- indicata dalla stessa parte ingiunta quanto meno al 21-10-2022 -, ben oltre, quindi, del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c., comma 1.
L'opposizione tardiva va, dunque, ritenuta inammissibile.
III
Appare, in ogni caso, opportuno rilevare che l'opposizione è infondata anche nel merito.
Pagina 13 di 17 Gli opposti deducono l'infondatezza delle allegazioni avverse, rilevando come esse si basino unicamente su una presunta – e non dimostrata – valenza conciliativa delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal terzo,
in ordine alla donazione dell'immobile sito in Napoli, via Persona_3
Crispi n. 36, che sarebbe stata finalizzata a comporre ogni controversia insorta tra i germani e . Pt_1 Per_1
I convenuti (ricorrenti in monitorio) evidenziano, in particolare, che tale ricostruzione è del tutto fuorviante, sia perché tra le parti è vigente ed efficace un accordo transattivo volto a disciplinare i rispettivi rapporti obbligatori sorti all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, sia perché le dichiarazioni testamentarie del RM
non contengono alcuna disposizione volta alla risoluzione di Per_2
conflitti familiari, limitandosi ad affermare che e siano Per_4 CP_4
stati premiati nella vita dal lavoro professionale egregiamente svolto, [e] non debbano da me aspettarsi null'altro”.
La tesi degli opposti è condivisibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “Nel nostro ordinamento, accanto all'accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell'accollante un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile…o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà
a perdere col proprio adempimento.” (Cass. civ. n. 4618/1983; ex multis
Cass. Civ. 38225/2021; Cass. civ. n. 4604/2000; Cass. civ. n. 8044/1997;)
Pagina 14 di 17 Nel caso in esame, i fratelli e stipulavano, in Pt_1 Persona_1
data 8-1-2014, un accordo transattivo – la cui esistenza e validità non sono contestate da parte opponente – prevedendo l'assunzione, in parti uguali
(pari a 1/3 ciascuno), degli oneri che fossero derivati in capo alla società semplice fratelli ovvero al solo , all'esito del giudizio di Parte_1 Per_1
appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. Parte_5
5703/2009 del Tribunale di Napoli (allegato al fascicolo monitorio).
Successivamente, il 12-10-2020, il sig. definiva il Persona_1
predetto contenzioso con mediante scrittura privata di Parte_5
natura transattiva, corrispondendo – tramite assegni circolari – l'importo complessivo di euro 270.000,00.
Alla luce di tali elementi, l'accordo intervenuto tra i germani e Per_1
presenta tutti i caratteri dell'accollo interno, mediante il quale la Pt_1
parte odierna attrice si è obbligata a sopportare la quota di 1/3 di qualunque debito derivante dal giudizio in questione, sia nell'ipotesi in cui l'obbligazione fosse riferibile alla società, sia nell'ipotesi in cui essa gravasse personalmente sul sig. Persona_1
Ad ogni modo, le dichiarazioni testamentarie del RM Per_2
appaiono del tutto irrilevanti ai fini della modifica o della caducazione dell'accordo intercorso tra e non contenendo Pt_1 Persona_1
alcuna manifestazione di volontà idonea a incidere sulla composizione dei reciproci rapporti obbligatori.
In altri termini, qualsiasi intento di sotteso alle sue Persona_3
disposizioni testamentarie e in particolare all'assegnazione della casa di
Pagina 15 di 17 via Crispi a non poteva, certamente, valere a Persona_1
privare di efficacia la scrittura transattiva intercorsa tra e Per_1
in difetto di un sopravvenuto accordo tra questi Parte_1
ultimi, avente per oggetto lo scioglimento dell'atto transattivo dell'8-1-
2014. Di un siffatto scioglimento non vi è prova alcuna in atti.
Per le ragioni testè esposte nessun valore dirimente può essere attribuito alla dichiarazione a firma di del 15.12.2022, Parte_2
depositata dall'opponente, sostanzialmente vertente sull'intento perseguito da con le sue disposizioni testamentarie. Persona_3
Ciò posto, il debito assunto da in forza della transazione Persona_1
conclusa con il sig. doveva essere ripartito tra i germani Parte_5
secondo quanto stabilito nell'accordo dell'8-1-2014, con imputazione a carico di della quota di 1/3, pari a euro 90.000,00. Parte_1
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
IV
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pagina 16 di 17 1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 2704/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna il prof. al pagamento, in favore degli Parte_1
opposti, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 23-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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