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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16623 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10321 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(PERÙ, 24/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BUCCETTI FRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(PERÙ, 19/10/1976), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
08/08/2009 ha contratto in Roma matrimonio civile con
[...]
, già padre di Controparte_1 Persona_1
(2006) e
[...] Persona_2
(2003), e che dall'unione è nata la figlia Persona_3 Persona_4
(Roma, 14/07/2010), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito;
in particolare ad aprile 2023 la stessa ha sorpreso il coniuge in atteggiamenti intimi con la figlia Per_1
, nata dalla precedente relazione del resistente, ciò che ha comportato
[...]
l'allontanamento dalla casa familiare del predetto che ha sempre negato l'accaduto; la violenza, di contro, è stata confermata anche dal fratello che a settembre 2023 ha riferito alla ricorrente Persona_2
che la sorella gli aveva detto che il padre aveva rapporti con lei da quando ella aveva dieci anni;
in data 18/09/2023 la ricorrente ha condotto Per_1
presso un ginecologo al quale la ragazza ha confermato di essere
[...]
vittima di violenza sessuale da parte del padre e in pari data ha presentato denuncia presso il distretto di Polizia di Stato di Roma San Basilio;
in esito alla denuncia il resistente è stato attinto da misura cautelare della custodia in carcere e è stata inserita in una struttura protetta. Persona_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo rafforzato della 3 figlia comune alla madre, possibilità del padre di vederla solo Persona_3
previo accordo con la madre e alla presenza di costei, obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo mensile di euro 300,00, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale
[...]
dei coniugi ed anche, seppure in via temporanea e durante la carcerazione,
alla domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre,
rappresentando di essere nell'impossibilità di contribuire al mantenimento della minore in quanto licenziato e nell'impossibilità di svolgere lavoro carcerario, stante il titolo della detenzione.
Alla prima udienza del 14/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la stessa nonché i difensori di ambo le parti, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 16186/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ciascuno provveda al proprio mantenimento, ha affidato la figlia comune Persona_5
in via esclusiva e rafforzata alla madre con possibilità del padre
[...]
di vederla e incontrarla solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi 4
e alle modalità di frequentazione, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 150,00 da marzo 2024 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la minore, nonché disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del quindi ha rinviato la Controparte_1
causa per la rimessione in decisione all'udienza del 21/10/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Alla predetta udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non Persona_3
avendo alcuna parte proposto domanda di addebito né di mantenimento per sé.
Al riguardo il collegio ritiene di dovere e potere confermare le vigenti statuizioni provvisorie atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta e in particolare dagli atti trasmessi dal Pubblico Ministero in sede emerge che: il è stata rinviato a giudizio per i reati di Controparte_1
violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli
[...]
e il Persona_1 Persona_2
Pubblico Ministero, ritenuta evidente la prova dei fatti contestati in base alle fonti di prova raccolte e, segnatamente, informativa della Questura di Roma
– distretto di San Basilio del 19/09/2023, denuncia sporta dalla ricorrente,
sommarie informazioni rese dalle persone offese Persona_1
e nonché, con
[...] Persona_2
l'assistenza di uno psicologo, dalla figlia minore comune delle parti Per_3 5
, ha chiesto disporsi il giudizio immediato e il GIP ha provveduto in Per_3
conformità; alla prima udienza dibattimentale del 09/04/2025 il Tribunale,
dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove, disposta, su richiesta dell'imputato e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del divieto di avvicinamento alle persone offese con obbligo di tenere la distanza di almeno 500 metri dai luoghi dalle stesse frequentati, divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e applicazione del c.d. braccialetto elettronico, ha rinviato il procedimento all'udienza del 18/02/2026.
La estrema gravità e il disvalore sociale dei fatti contestati al resistente e corroborati dalle suindicate fonti di prova depone per la manifesta carenza di idoneità educativa e competenze genitoriali dello stesso, di talché non può che essere confermato in questa sede l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, con possibilità del padre di vederla ed Persona_3
incontrarla solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In considerazione dello stato di inoccupazione del resistente, tenuto conto dell'età di della sua pressoché esclusiva permanenza Persona_3
presso la madre, percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro
1.200,00 oltre tredicesima mensilità, non proprietaria di alcun bene immobile, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a far data dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, con onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti , intendendosi per tali Persona_3 6 quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super - esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa .
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10321/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore (Roma, Persona_5
14/10/2010) in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata 7 la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con facoltà del padre di vedere ed incontrare la figlia solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dalla domanda il padre corrisponda alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Persona_3
mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in Controparte_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_3
motivazione;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%;
condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.450,00 (pari al 50% del totale di euro 2.900,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente 8
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10321 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(PERÙ, 24/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BUCCETTI FRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(PERÙ, 19/10/1976), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
08/08/2009 ha contratto in Roma matrimonio civile con
[...]
, già padre di Controparte_1 Persona_1
(2006) e
[...] Persona_2
(2003), e che dall'unione è nata la figlia Persona_3 Persona_4
(Roma, 14/07/2010), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito;
in particolare ad aprile 2023 la stessa ha sorpreso il coniuge in atteggiamenti intimi con la figlia Per_1
, nata dalla precedente relazione del resistente, ciò che ha comportato
[...]
l'allontanamento dalla casa familiare del predetto che ha sempre negato l'accaduto; la violenza, di contro, è stata confermata anche dal fratello che a settembre 2023 ha riferito alla ricorrente Persona_2
che la sorella gli aveva detto che il padre aveva rapporti con lei da quando ella aveva dieci anni;
in data 18/09/2023 la ricorrente ha condotto Per_1
presso un ginecologo al quale la ragazza ha confermato di essere
[...]
vittima di violenza sessuale da parte del padre e in pari data ha presentato denuncia presso il distretto di Polizia di Stato di Roma San Basilio;
in esito alla denuncia il resistente è stato attinto da misura cautelare della custodia in carcere e è stata inserita in una struttura protetta. Persona_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo rafforzato della 3 figlia comune alla madre, possibilità del padre di vederla solo Persona_3
previo accordo con la madre e alla presenza di costei, obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo mensile di euro 300,00, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale
[...]
dei coniugi ed anche, seppure in via temporanea e durante la carcerazione,
alla domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre,
rappresentando di essere nell'impossibilità di contribuire al mantenimento della minore in quanto licenziato e nell'impossibilità di svolgere lavoro carcerario, stante il titolo della detenzione.
Alla prima udienza del 14/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la stessa nonché i difensori di ambo le parti, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 16186/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ciascuno provveda al proprio mantenimento, ha affidato la figlia comune Persona_5
in via esclusiva e rafforzata alla madre con possibilità del padre
[...]
di vederla e incontrarla solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi 4
e alle modalità di frequentazione, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 150,00 da marzo 2024 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la minore, nonché disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del quindi ha rinviato la Controparte_1
causa per la rimessione in decisione all'udienza del 21/10/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Alla predetta udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non Persona_3
avendo alcuna parte proposto domanda di addebito né di mantenimento per sé.
Al riguardo il collegio ritiene di dovere e potere confermare le vigenti statuizioni provvisorie atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta e in particolare dagli atti trasmessi dal Pubblico Ministero in sede emerge che: il è stata rinviato a giudizio per i reati di Controparte_1
violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli
[...]
e il Persona_1 Persona_2
Pubblico Ministero, ritenuta evidente la prova dei fatti contestati in base alle fonti di prova raccolte e, segnatamente, informativa della Questura di Roma
– distretto di San Basilio del 19/09/2023, denuncia sporta dalla ricorrente,
sommarie informazioni rese dalle persone offese Persona_1
e nonché, con
[...] Persona_2
l'assistenza di uno psicologo, dalla figlia minore comune delle parti Per_3 5
, ha chiesto disporsi il giudizio immediato e il GIP ha provveduto in Per_3
conformità; alla prima udienza dibattimentale del 09/04/2025 il Tribunale,
dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove, disposta, su richiesta dell'imputato e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del divieto di avvicinamento alle persone offese con obbligo di tenere la distanza di almeno 500 metri dai luoghi dalle stesse frequentati, divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e applicazione del c.d. braccialetto elettronico, ha rinviato il procedimento all'udienza del 18/02/2026.
La estrema gravità e il disvalore sociale dei fatti contestati al resistente e corroborati dalle suindicate fonti di prova depone per la manifesta carenza di idoneità educativa e competenze genitoriali dello stesso, di talché non può che essere confermato in questa sede l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, con possibilità del padre di vederla ed Persona_3
incontrarla solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In considerazione dello stato di inoccupazione del resistente, tenuto conto dell'età di della sua pressoché esclusiva permanenza Persona_3
presso la madre, percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro
1.200,00 oltre tredicesima mensilità, non proprietaria di alcun bene immobile, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a far data dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, con onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti , intendendosi per tali Persona_3 6 quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super - esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa .
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10321/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore (Roma, Persona_5
14/10/2010) in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata 7 la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con facoltà del padre di vedere ed incontrare la figlia solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dalla domanda il padre corrisponda alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Persona_3
mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in Controparte_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_3
motivazione;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%;
condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.450,00 (pari al 50% del totale di euro 2.900,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente 8
Dott.ssa Marta Ienzi