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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10064 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10064/2024 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1 con l'avv. FRANCESCO SCHIOPPA e l'avv. PIER FRANCESCO SCHIOPPA ricorrente contro
CP_1 contumace resistente E con l'intervento del P.M. Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
17 dicembre 2024 con rinuncia agli scritti conclusionali, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/05/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
24/01/2004 ha contratto matrimonio civile a Venezia con;
che dalla loro CP_1
unione sono nati i figli (24/03/2006) ed (10/09/2011); che la prosecuzione della Per_1 Per_2
convivenza nel corso degli ultimi anni è divenuta intollerabile a causa della reiterata violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. da parte del IG. ; tanto premesso, CP_1
per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal
1 marito – e dello scioglimento del matrimonio – alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo e, nel dettaglio, ha chiesto di “1 Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2 Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica unitamente alla stessa. 3 Assegnare alla moglie, che ne è la sola proprietaria, il diritto di abitare in via esclusiva la casa coniugale (sita in Venezia – Mestre, via Oslavia 12, censita al NCEU del Comune di Venezia al foglio 38, part. 1967, sub. 8-9), assieme ai figli.
4 Il IG. , per effetto di quanto sopra detto avrà, il diritto di tenere con sé la figlia CP_1
minorenne con le seguenti cadenze: · un fine settimana alternato: dal sabato Per_2
pomeriggio, al termine delle lezioni scolastiche, fino alla domenica pomeriggio;
· una settimana durante le vacanze estive, previo accordo da raggiungersi con la IG.ra Pt_1
entro la fine di maggio;
La figlia minorenne trascorrerà la Vigilia di Natale e la giornata di
Natale con la madre. Ad anni alterni, la figlia potrà trascorrere il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre. 5 Il IG. verserà alla IG.ra , entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 300,00 per ciascuno dei due figli, a titolo di contributo ordinario al mantenimento. 6 Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli vengono determinate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa tra CoA e Tribunale di Venezia, venendo suddivise nella misura del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre. 7 L'eventuale assegno unico o bonus genitoriali saranno erogati in favore della IG.ra , che ne utilizzerà le relative somme Pt_1
in conformità al loro scopo. 8 In riferimento alle autovetture, ogni coniuge rimarrà esclusivo proprietario dell'auto a sé attualmente intestata. 9 Decorso il termine a tal fine stabilito dalla legge a decorrere dall'udienza presidenziale, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, ex art. 473-bis.49. c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Il resistente non si costituiva nel presente giudizio e all'udienza del 17/12/2024 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di separarsi e insisteva nell'accoglimento del ricorso;
dichiarata la contumacia del convenuto, il Giudice rimetteva
2 la causa al Collegio e trasmetteva gli atti al P.M. intervenuto, che tuttavia non rassegnava proprie conclusioni.
*
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo tra gli stessi. Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito – dimostrando in tal modo il proprio disinteresse per le sorti del rapporto matrimoniale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
*
Va inoltre disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Entrambi i figli, nessuno dei quali è economicamente indipendente, continueranno a vivere nella casa familiare, unitamente alla madre: ella, infatti, tenuto conto del lavoro svolto come colf in base al criterio dell'id quod plerumque accidit ha più tempo da dedicare ai ragazzi di quanto non ne abbia il padre, autotrasportatore. I figli inoltre hanno necessità di conservare il proprio ambiente socio – familiare, a garanzia del loro equilibrato sviluppo.
Il padre vedrà e terrà con sé previo accordo con la madre, ascoltata la figlia, almeno Per_2
due pomeriggi alla settimana, e – quando disporrà di alloggio idoneo ad ospitare la minore – anche a finesettimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo
3 cena. Ciascun genitore potrà tenere con sé durante le proprie ferie estive, per due Per_2
settimane anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, ascoltata la figlia.
Peraltro, l'assenza di opposizione del convenuto rispetto alle richieste attoree di regolamentazione dei rapporti personali tra i genitori e la figlia ne rende superfluo l'ascolto, che determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Sulle condizioni economiche, considerata la capacità reddituale delle parti – anche potenziale, per età e pregresse esperienze lavorative;
tenuto conto dei prevalenti tempi di permanenza dei figli con la madre e dell'assegnazione a questa della casa coniugale, che è di sua proprietà e gravata da mutuo ma determina per il resistente la necessità di affrontare nuovi costi abitativi, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla madre di ed la somma di € 500,00 complessivi (pari ad € 250,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
oltre ad ISTAT su base annua, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, come da
Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'assegno unico erogato ex d.lgs. 230/2021 dall per i figli sarà interamente fruito dalla CP_2
ricorrente.
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese legali dell'intero procedimento.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 24/01/2004 a Venezia, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 2, parte 1, dell'anno 2004;
- affida la figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica unitamente alla stessa;
- assegna la casa coniugale (sita in Venezia – Mestre, via Oslavia 12, censita al NCEU del
Comune di Venezia al foglio 38, part. 1967, sub. 8-9), alla ricorrente che ne è esclusiva proprietaria e che l'abiterà assieme ai figli;
4 - il padre terrà con sé la figlia con le modalità di cui in parte motiva;
Per_2
- verserà a entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di CP_1 Parte_1 bonifico bancario, la somma di € 250,00 per ciascuno dei due figli (pari complessivamente ad € 500,00), a titolo di contributo ordinario al loro mantenimento, oltre ISTAT su base annua;
- le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli vengono determinate in conformità
a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019 e vengono suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
- l'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 sarà interamente fruito dalla ricorrente;
spese di lite rimesse alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10064/2024 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1 con l'avv. FRANCESCO SCHIOPPA e l'avv. PIER FRANCESCO SCHIOPPA ricorrente contro
CP_1 contumace resistente E con l'intervento del P.M. Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
17 dicembre 2024 con rinuncia agli scritti conclusionali, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/05/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
24/01/2004 ha contratto matrimonio civile a Venezia con;
che dalla loro CP_1
unione sono nati i figli (24/03/2006) ed (10/09/2011); che la prosecuzione della Per_1 Per_2
convivenza nel corso degli ultimi anni è divenuta intollerabile a causa della reiterata violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. da parte del IG. ; tanto premesso, CP_1
per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal
1 marito – e dello scioglimento del matrimonio – alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo e, nel dettaglio, ha chiesto di “1 Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2 Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica unitamente alla stessa. 3 Assegnare alla moglie, che ne è la sola proprietaria, il diritto di abitare in via esclusiva la casa coniugale (sita in Venezia – Mestre, via Oslavia 12, censita al NCEU del Comune di Venezia al foglio 38, part. 1967, sub. 8-9), assieme ai figli.
4 Il IG. , per effetto di quanto sopra detto avrà, il diritto di tenere con sé la figlia CP_1
minorenne con le seguenti cadenze: · un fine settimana alternato: dal sabato Per_2
pomeriggio, al termine delle lezioni scolastiche, fino alla domenica pomeriggio;
· una settimana durante le vacanze estive, previo accordo da raggiungersi con la IG.ra Pt_1
entro la fine di maggio;
La figlia minorenne trascorrerà la Vigilia di Natale e la giornata di
Natale con la madre. Ad anni alterni, la figlia potrà trascorrere il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre. 5 Il IG. verserà alla IG.ra , entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 300,00 per ciascuno dei due figli, a titolo di contributo ordinario al mantenimento. 6 Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli vengono determinate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa tra CoA e Tribunale di Venezia, venendo suddivise nella misura del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre. 7 L'eventuale assegno unico o bonus genitoriali saranno erogati in favore della IG.ra , che ne utilizzerà le relative somme Pt_1
in conformità al loro scopo. 8 In riferimento alle autovetture, ogni coniuge rimarrà esclusivo proprietario dell'auto a sé attualmente intestata. 9 Decorso il termine a tal fine stabilito dalla legge a decorrere dall'udienza presidenziale, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, ex art. 473-bis.49. c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Il resistente non si costituiva nel presente giudizio e all'udienza del 17/12/2024 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di separarsi e insisteva nell'accoglimento del ricorso;
dichiarata la contumacia del convenuto, il Giudice rimetteva
2 la causa al Collegio e trasmetteva gli atti al P.M. intervenuto, che tuttavia non rassegnava proprie conclusioni.
*
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo tra gli stessi. Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito – dimostrando in tal modo il proprio disinteresse per le sorti del rapporto matrimoniale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
*
Va inoltre disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Entrambi i figli, nessuno dei quali è economicamente indipendente, continueranno a vivere nella casa familiare, unitamente alla madre: ella, infatti, tenuto conto del lavoro svolto come colf in base al criterio dell'id quod plerumque accidit ha più tempo da dedicare ai ragazzi di quanto non ne abbia il padre, autotrasportatore. I figli inoltre hanno necessità di conservare il proprio ambiente socio – familiare, a garanzia del loro equilibrato sviluppo.
Il padre vedrà e terrà con sé previo accordo con la madre, ascoltata la figlia, almeno Per_2
due pomeriggi alla settimana, e – quando disporrà di alloggio idoneo ad ospitare la minore – anche a finesettimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo
3 cena. Ciascun genitore potrà tenere con sé durante le proprie ferie estive, per due Per_2
settimane anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, ascoltata la figlia.
Peraltro, l'assenza di opposizione del convenuto rispetto alle richieste attoree di regolamentazione dei rapporti personali tra i genitori e la figlia ne rende superfluo l'ascolto, che determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Sulle condizioni economiche, considerata la capacità reddituale delle parti – anche potenziale, per età e pregresse esperienze lavorative;
tenuto conto dei prevalenti tempi di permanenza dei figli con la madre e dell'assegnazione a questa della casa coniugale, che è di sua proprietà e gravata da mutuo ma determina per il resistente la necessità di affrontare nuovi costi abitativi, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla madre di ed la somma di € 500,00 complessivi (pari ad € 250,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
oltre ad ISTAT su base annua, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, come da
Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'assegno unico erogato ex d.lgs. 230/2021 dall per i figli sarà interamente fruito dalla CP_2
ricorrente.
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese legali dell'intero procedimento.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 24/01/2004 a Venezia, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 2, parte 1, dell'anno 2004;
- affida la figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica unitamente alla stessa;
- assegna la casa coniugale (sita in Venezia – Mestre, via Oslavia 12, censita al NCEU del
Comune di Venezia al foglio 38, part. 1967, sub. 8-9), alla ricorrente che ne è esclusiva proprietaria e che l'abiterà assieme ai figli;
4 - il padre terrà con sé la figlia con le modalità di cui in parte motiva;
Per_2
- verserà a entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di CP_1 Parte_1 bonifico bancario, la somma di € 250,00 per ciascuno dei due figli (pari complessivamente ad € 500,00), a titolo di contributo ordinario al loro mantenimento, oltre ISTAT su base annua;
- le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli vengono determinate in conformità
a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019 e vengono suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
- l'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 sarà interamente fruito dalla ricorrente;
spese di lite rimesse alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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