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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, e vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Corina;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Franco Borrelli;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Rogliano n. 31/2023
CONCLUSIONI. Entrambe le parti costituite si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere proprietario di un immobile sito in Altilia Parte_1
(CS), frazione di Maione, contrada Fiego, n.8, catastalmente identificato al foglio 3, particella 391, sub 1, al foglio 3, particella 832 del Comune di Altilia, confinante con la proprietà di e che, sul confine della proprietà, insisteva un Controparte_1
grande albero di castagno i cui rami propendevano verso il fondo del con grave Pt_1 danno e pregiudizio, costringendo, altresì, l'attore a manutenere il terreno, con continui lavori di pulizia e rastrellamento dello stesso fondo, citava in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace di Rogliano, per sentirla condannare alla Controparte_1
recisione dei rami protesi sulla proprietà del , oltre al risarcimento del danno. Pt_1
1 Si costituiva in giudizio contestando la domanda ed Controparte_1 eccependone l'inammissibilità per essere la questione già coperta dal giudicato.
Con sentenza n. 31/2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, condannando al risarcimento per euro 207,00 oltre al pagamento delle spese Parte_1
legali. proponeva appello avverso tale decisione per ottenere la riforma Parte_1
della stessa allegando l'erroneità delle statuizioni ivi contenute e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si costituiva istando per la conferma della decisione, Parte_2
evidenziando il divieto di ne bis in idem con conseguente rigetto del proposto appello, nonché, in via subordinata, disponendo l'inammissibilità ed illegittimità delle richieste formulate da parte appellante.
L'appello è fondato.
Infatti, come rilevato dall'appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto che “la questione sottoposta al vaglio di questo Giudice fosse stata già oggetto di precedente giudicato, in virtù della sentenza n. 26/03”, con cui il Giudice di Pace di Rogliano aveva accertato che i rami della pianta di castagno si protendevano non sulla casa del Pt_1
ma su un terreno agricolo.
Tuttavia, dalla sentenza in atti e dagli atti del giudizio, acquisiti dal Giudice di prime cure, si evince che, oggetto della domanda nel giudizio del 2002, era la resezione di due alberi di eucalipto di alto fusto e di un albero di castagno, siccome insistenti a distanza inferiore a quella legale, nonché la resezione di una siepe di pitosforo piantata in prossimità del muro di cinta o, in subordine, l'adozione di ogni provvedimento per evitare che i rami e le foglie della siepe si protendano nella proprietà attorea.
Pertanto, tenuto conto della domanda e del conseguente oggetto della statuizione, deve rilevarsi che la domanda di cui alla sentenza 26/2003 era stata spiegata ex art. 892 c.c. e mirava alla rimozione, tra gli altri, dell'albero di castagno, mentre, nell'odierna controversia, è stata avanzata una domanda ex art. 896 c.c., volta alla condanna dalla convenuta alla recisione dei soli rami del medesimo albero, con la conseguenza che la domanda non poteva considerarsi inammissibile siccome coperta da giudicato.
2 Oltretutto è ius receptum che l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 17/08/2018, n. 20765) e occorre tenere in considerazione la circostanza che, a fronte della deduzione della sugli effetti preclusivi del CP_1 giudicato sulla controversia, l'odierno appellante aveva prontamente contestato il mutamento dello stato dei luoghi.
Tanto premesso, va rilevato che il fatto dedotto dall'attore a fondamento della domanda, ovvero che vi siano dei rami dell'albero di castagno della convenuta prospicienti la sua proprietà, è rimasta incontestata ex art. 115 c.p.c., considerato che nel costituirsi, si è limitata a rifarsi alle considerazioni Controparte_1
spese sullo stato dei luoghi dal giudice del giudizio culminato con la sentenza n.
25/2003, non confrontandosi affatto con l'attuale stato dei luoghi, tenuto conto del tempo intercorso, circa 20 anni, e la circostanza che, secondo la comune esperienza, gli alberi, con il passare del tempo, aumentano di dimensioni, tanto più che l'odierna appellata non ha neanche contestato la produzione fotografica allegata all'atto introduttivo del giudizio, limitandosi solo in sede di memorie di replica del presente giudizio, a dedurre che si tratta di “semplici foto che potrebbero riferirsi a qualsiasi luogo di questo pianeta”.
Conseguentemente, deve accogliersi l'appello, nella parte in cui viene richiesta la condanna alla recisione dei rami dell'albero di castagno che sporgono sulla proprietà di
. Parte_1
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, atteso che, quanto ai danni patrimoniali, non risulta neanche allegato un esborso connesso allo stato di fatto, mentre, quanto al danno esistenziale, è stato dedotto che il è costretto a rastrellare il fondo per mantenere lo stesso Pt_1 pulito, nonché l'insorgenza di un continuo stato di ansia e agitazione legato alla preoccupazione che il fogliame possa arrecare danni all'immobile, senza fornire la relativa prova, atteso che è ius receptum il danno non patrimoniale, ivi incluso quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato da chi ne
3 invoca il risarcimento secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c.. Ne consegue che l'allegazione del danno, consistente nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (così Cass., ord. 09.11.2018, n. 28742).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non può trovare accoglimento la domanda spiegata ex art. 96 c.p.c. dall'odierna appellata, che presuppone che la soccombenza sia totale e concreta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Giudice di Pace di Rogliano n. 31/2023, condanna alla Controparte_1 recisione dei rami dell'albero di castagno che sporgono sulla proprietà di Parte_1
;
[...]
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in euro 237,00 per spese ed euro 139,00 per compensi oltre rimborso forfetario, ive e cpa per il giudizio di primo grado ed euro 91,00 per spese ed euro 231,00 per compensi oltre rimborso forfetario, ive e cpa per il giudizio di secondo grado.
Cosenza, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, e vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Corina;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Franco Borrelli;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Rogliano n. 31/2023
CONCLUSIONI. Entrambe le parti costituite si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere proprietario di un immobile sito in Altilia Parte_1
(CS), frazione di Maione, contrada Fiego, n.8, catastalmente identificato al foglio 3, particella 391, sub 1, al foglio 3, particella 832 del Comune di Altilia, confinante con la proprietà di e che, sul confine della proprietà, insisteva un Controparte_1
grande albero di castagno i cui rami propendevano verso il fondo del con grave Pt_1 danno e pregiudizio, costringendo, altresì, l'attore a manutenere il terreno, con continui lavori di pulizia e rastrellamento dello stesso fondo, citava in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace di Rogliano, per sentirla condannare alla Controparte_1
recisione dei rami protesi sulla proprietà del , oltre al risarcimento del danno. Pt_1
1 Si costituiva in giudizio contestando la domanda ed Controparte_1 eccependone l'inammissibilità per essere la questione già coperta dal giudicato.
Con sentenza n. 31/2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, condannando al risarcimento per euro 207,00 oltre al pagamento delle spese Parte_1
legali. proponeva appello avverso tale decisione per ottenere la riforma Parte_1
della stessa allegando l'erroneità delle statuizioni ivi contenute e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si costituiva istando per la conferma della decisione, Parte_2
evidenziando il divieto di ne bis in idem con conseguente rigetto del proposto appello, nonché, in via subordinata, disponendo l'inammissibilità ed illegittimità delle richieste formulate da parte appellante.
L'appello è fondato.
Infatti, come rilevato dall'appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto che “la questione sottoposta al vaglio di questo Giudice fosse stata già oggetto di precedente giudicato, in virtù della sentenza n. 26/03”, con cui il Giudice di Pace di Rogliano aveva accertato che i rami della pianta di castagno si protendevano non sulla casa del Pt_1
ma su un terreno agricolo.
Tuttavia, dalla sentenza in atti e dagli atti del giudizio, acquisiti dal Giudice di prime cure, si evince che, oggetto della domanda nel giudizio del 2002, era la resezione di due alberi di eucalipto di alto fusto e di un albero di castagno, siccome insistenti a distanza inferiore a quella legale, nonché la resezione di una siepe di pitosforo piantata in prossimità del muro di cinta o, in subordine, l'adozione di ogni provvedimento per evitare che i rami e le foglie della siepe si protendano nella proprietà attorea.
Pertanto, tenuto conto della domanda e del conseguente oggetto della statuizione, deve rilevarsi che la domanda di cui alla sentenza 26/2003 era stata spiegata ex art. 892 c.c. e mirava alla rimozione, tra gli altri, dell'albero di castagno, mentre, nell'odierna controversia, è stata avanzata una domanda ex art. 896 c.c., volta alla condanna dalla convenuta alla recisione dei soli rami del medesimo albero, con la conseguenza che la domanda non poteva considerarsi inammissibile siccome coperta da giudicato.
2 Oltretutto è ius receptum che l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 17/08/2018, n. 20765) e occorre tenere in considerazione la circostanza che, a fronte della deduzione della sugli effetti preclusivi del CP_1 giudicato sulla controversia, l'odierno appellante aveva prontamente contestato il mutamento dello stato dei luoghi.
Tanto premesso, va rilevato che il fatto dedotto dall'attore a fondamento della domanda, ovvero che vi siano dei rami dell'albero di castagno della convenuta prospicienti la sua proprietà, è rimasta incontestata ex art. 115 c.p.c., considerato che nel costituirsi, si è limitata a rifarsi alle considerazioni Controparte_1
spese sullo stato dei luoghi dal giudice del giudizio culminato con la sentenza n.
25/2003, non confrontandosi affatto con l'attuale stato dei luoghi, tenuto conto del tempo intercorso, circa 20 anni, e la circostanza che, secondo la comune esperienza, gli alberi, con il passare del tempo, aumentano di dimensioni, tanto più che l'odierna appellata non ha neanche contestato la produzione fotografica allegata all'atto introduttivo del giudizio, limitandosi solo in sede di memorie di replica del presente giudizio, a dedurre che si tratta di “semplici foto che potrebbero riferirsi a qualsiasi luogo di questo pianeta”.
Conseguentemente, deve accogliersi l'appello, nella parte in cui viene richiesta la condanna alla recisione dei rami dell'albero di castagno che sporgono sulla proprietà di
. Parte_1
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, atteso che, quanto ai danni patrimoniali, non risulta neanche allegato un esborso connesso allo stato di fatto, mentre, quanto al danno esistenziale, è stato dedotto che il è costretto a rastrellare il fondo per mantenere lo stesso Pt_1 pulito, nonché l'insorgenza di un continuo stato di ansia e agitazione legato alla preoccupazione che il fogliame possa arrecare danni all'immobile, senza fornire la relativa prova, atteso che è ius receptum il danno non patrimoniale, ivi incluso quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato da chi ne
3 invoca il risarcimento secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c.. Ne consegue che l'allegazione del danno, consistente nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (così Cass., ord. 09.11.2018, n. 28742).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non può trovare accoglimento la domanda spiegata ex art. 96 c.p.c. dall'odierna appellata, che presuppone che la soccombenza sia totale e concreta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Giudice di Pace di Rogliano n. 31/2023, condanna alla Controparte_1 recisione dei rami dell'albero di castagno che sporgono sulla proprietà di Parte_1
;
[...]
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in euro 237,00 per spese ed euro 139,00 per compensi oltre rimborso forfetario, ive e cpa per il giudizio di primo grado ed euro 91,00 per spese ed euro 231,00 per compensi oltre rimborso forfetario, ive e cpa per il giudizio di secondo grado.
Cosenza, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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