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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN DA OS, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16950 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. CLAUDIO GHIA (c.f.
- pec: , che la rappresenta e difende per procura in C.F._1 Email_1 atti
RICORRENTE contro
“ (c.f. , in persona del socio accomandatario Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Leonforte, Corso Umberto n. 108
CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il domicilio Controparte_1 C.F._2 digitale dell'avv. dell'avv. SALVATORE GIANGRASSO (c.f. - pec: C.F._3
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTO
Oggetto: contratti per servizi di attività di raccolta dei giochi pubblici
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 7/5/2024 avanti il Tribunale di Milano, Parte_1 ha esposto: che società poi fusa per incorporazione nell'odierna ricorrente, ha
[...] Parte_1 stipulato con in persona del socio accomandatario sig. , Controparte_1 Controparte_1 un “contratto per punto di vendita di gioco sportivo” in data 28/2/2012, un “contratto per punto di vendita fisico giochi numerici a totalizzatore nazionale” in data 8/11/2019 ed un “contratto per servizi addizionali” in data 8/11/2019; che la controparte, contravvenendo ai propri obblighi contrattuali di rivenditore/esercente, non ha provveduto a riversarle le poste di gioco raccolte nel punto vendita tra il 9/1/2023 e il 19/3/2023 per complessivi euro 12.124,26, come risultanti dai borderò riferiti alle settimane contabili nn. 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501; che in data 19/4/2023, perdurando l'avverso inadempimento, ha comunicato alla controparte la risoluzione dei contratti, applicando le penali ivi previste, pari ad euro 30.000,00.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo di condannare “ Controparte_1
in solido con il sig. al pagamento della somma di euro 12.124,26, nonché,
[...] Controparte_1 previa la declaratoria della risoluzione dei contratti, al pagamento della ulteriore somma di euro
30.000,00 a titolo di penale, oltre interessi di mora.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati alla società convenuta e al sig. in data 29/07/2024- Controparte_1
6/8/2024.
Il sig. costituendosi personalmente e tempestivamente, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014; nel merito ha riconosciuto la debenza della somma di euro 11.501,91 a titolo di insoluti per i periodi contabili n. 1492, 1493 e 1494 riferiti a n. 3 settimane di gennaio 2023, ed ha esposto che il contratto è stato di fatto risolto dalla ricorrente nell'ultima delle anzidette settimane (23/1/23-29/1/23) allorché ha interrotto i servizi impedendo all'esercente di operare;
che la clausola penale di euro 30.000,00 è iniqua e manifestamente eccessiva, essendo unicamente dovute le n. 3 penali di euro 50,00 riferite alle suddette tre settimane;
che gli interessi moratori non sono dovuti, né sulla penale, né sugli insoluti.
Su tali basi ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di dichiarare non dovute le somme ex adverso azionate, ad eccezione di quelle sopra riconosciute e, in subordine, di ridurre la penale ex art. 1384 c.c. alla misura di euro 1.500,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
La convenuta , non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1 pagina 2 di 5 Alla prima udienza, tenutasi il 23/10/2024, è stato disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ed è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la trasmissione dell'invito previsto dalla legge.
Dopo alcuni rinvii disposti su istanza della ricorrente, la causa è stata avviata verso la fase decisoria ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. anche in punto di improcedibilità della domanda, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24/11/2025, previo provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma disp. cit.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, per la mancata prosecuzione e conclusione della negoziazione assistita, è fondata.
Come è noto, il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162/2014, per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, nel cui ambito rientra, appunto, la domanda della ricorrente.
Emerge dagli atti di causa che ha provveduto in data 08/11/2024 ad inviare ai Parte_1 convenuti l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ma, dopo aver ricevuto in data 04/12/2024 l'adesione all'invito da parte del convenuto , la ricorrente ha Controparte_1 omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti.
Anche a voler prescindere dal fatto che l'invito è stato trasmesso dalla ricorrente oltre il termine assegnato e che l'invito tramesso non risulta neppure sottoscritto dalla parte, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 4 co. 2, il comma 2 del citato art. 3 dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
Posto che l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, della risposta (positiva o negativa) all'invito, della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione e dello svolgimento della negoziazione assistita, ne discende che la parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la pagina 3 di 5 conclusione dell'accordo, sicché, qualora resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata che abbia aderito all'invito, la domanda diviene parimenti improcedibile.
Invero, “ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”.
Di talché, “la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo” (in questi termini, cfr. Trib. Parma, 31/07/2021 e Trib. Foggia 7/10/2025).
Per tutti questi motivi, rilevato che nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato di aver dato ulteriore impulso alla procedura di negoziazione dopo aver ricevuto l'adesione della controparte, deve concludersi per il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in favore del convenuto costituito come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., in base al valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e che la causa si è risolta solo su una questione preliminare di rito di natura strettamente giuridica, dunque con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ed esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
7/5/2024 e notificato il 29/07/2024-6/8/2024, da nei confronti di Parte_1
e , nel contraddittorio con il primo e Controparte_1 Controparte_1 nella contumacia della seconda, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda;
pagina 4 di 5 2. condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in Controparte_1 euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 19/12/2025
Il GOT
EN DA OS
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