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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/09/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1777 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] CP_1 Parte_1 C.F._1
(FILIPPINE) il 09/11/1986
e
C.F. , nata a [...]- Parte_2 C.F._2
ERZEGOVINA) il 15/01/1997, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO MAZZEO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: 1) Dichiararsi, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.09.2019 tra i signori e debitamente trascritto nei registri degli atti Parte_3 Parte_2 di matrimonio del Comune di Vicenza, anno 2019, parte I, atto n. 115;
2) Disporsi che la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Camisano Vicentino (VI) in Viale
Magellano n. 58 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimanga nella disponibilità del sig.
[...]
Parte_3
AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA:
3) Disporsi che la figlia rimanga affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia resterà collocata Per_1 prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 fino alle ore 20.30, compatibilmente alle sue possibilità e alle sue esigenze lavorative con l'intesa tra i coniugi che, allorquando il padre non possa tenere con sé la figlia ne dia avviso alla madre il giorno precedente;
b) un fine settimana a settimane alternate dal venerdì dalle ore 16.30 fino al sabato alle ore 20.30;
c) durante le vacanze natalizie la minore starà con ciascuno dei genitori per n. 7 giorni, comprensivi ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali la minore starà con ciascuno dei genitori per n. 3 giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
e) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo Per_1
di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il giorno del compleanno di la stessa trascorrerà metà giornata con il papà e Per_1
metà giornata con la mamma;
g) il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la figlia resterà con il padre,
mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
h) le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori
Con il passare degli anni della minore, i genitori si riservano di prevedere e concordare diritti di visita ulteriori, anche con pernottamenti, presso l'abitazione del padre.
4) Disporsi un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00= mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5) Disporsi che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sottoscritto in data
26.10.2017, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Disporsi che l'assegno unico per la figlia venga ripartito al 50% tra i genitori. Per_1
7) Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 21/09/2019.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 567/2024 pubblicata in data
06/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi – sostituita dal deposito di note scritte - avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 567/2024 del 06/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore - sostituita dal deposito di note scritte - ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
in VICENZA (VI) il 21/09/2019 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 115, parte I, anno 2019;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1777 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] CP_1 Parte_1 C.F._1
(FILIPPINE) il 09/11/1986
e
C.F. , nata a [...]- Parte_2 C.F._2
ERZEGOVINA) il 15/01/1997, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO MAZZEO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: 1) Dichiararsi, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.09.2019 tra i signori e debitamente trascritto nei registri degli atti Parte_3 Parte_2 di matrimonio del Comune di Vicenza, anno 2019, parte I, atto n. 115;
2) Disporsi che la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Camisano Vicentino (VI) in Viale
Magellano n. 58 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimanga nella disponibilità del sig.
[...]
Parte_3
AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA:
3) Disporsi che la figlia rimanga affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia resterà collocata Per_1 prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 fino alle ore 20.30, compatibilmente alle sue possibilità e alle sue esigenze lavorative con l'intesa tra i coniugi che, allorquando il padre non possa tenere con sé la figlia ne dia avviso alla madre il giorno precedente;
b) un fine settimana a settimane alternate dal venerdì dalle ore 16.30 fino al sabato alle ore 20.30;
c) durante le vacanze natalizie la minore starà con ciascuno dei genitori per n. 7 giorni, comprensivi ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali la minore starà con ciascuno dei genitori per n. 3 giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
e) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo Per_1
di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il giorno del compleanno di la stessa trascorrerà metà giornata con il papà e Per_1
metà giornata con la mamma;
g) il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la figlia resterà con il padre,
mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
h) le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori
Con il passare degli anni della minore, i genitori si riservano di prevedere e concordare diritti di visita ulteriori, anche con pernottamenti, presso l'abitazione del padre.
4) Disporsi un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00= mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5) Disporsi che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sottoscritto in data
26.10.2017, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Disporsi che l'assegno unico per la figlia venga ripartito al 50% tra i genitori. Per_1
7) Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 21/09/2019.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 567/2024 pubblicata in data
06/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi – sostituita dal deposito di note scritte - avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 567/2024 del 06/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore - sostituita dal deposito di note scritte - ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
in VICENZA (VI) il 21/09/2019 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 115, parte I, anno 2019;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello