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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4556 R.G.A.C. dell'anno 2016, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Caracciolo, presso il cui studio, in via Pt_1
Montesanto n. 22, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente/attrice in riassunzione
contro
(oggi , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ferraro, presso il cui studio, in viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliata, Pt_1 giusta procura in atti;
opposta/convenuta in riassunzione
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1014/2016 R.D.I. (n. 2760/2016 R.G.A.C.) emesso il 31.07.2016 – corrispettivo forniture sanitarie;
conclusioni delle parti: all'udienza del 9 dicembre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: a) in via preliminare disporre la revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. non sussistendo, nella fattispecie, i presupposti di legge per la sua concessione;
b) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo o annullare, ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “Il Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito rigetti l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermi il decreto ingiuntivo n. 981/2016, con condanna alle spese”.
Motivi della decisione
1 Fatto e diritto
(poi , Controparte_3 Controparte_2 premettendo di essere struttura accreditata e convenzionata per gli anni 2004 e 2005, nonché la compromissione in arbitri della controversia relativa all'extra budget del volume complessivo delle prestazioni erogate in quelle annualità, otteneva nei confronti dell' il CP_4 decreto ingiuntivo in oggetto, munito della clausola di provvisoria esecuzione, per complessivi
€ 1.654.534,00, per il 2004, € 425.053,00, per il 2005, oltre interessi di mora, somme determinate nell'arbitrato irrituale depositato il 19.10.2015, non adempiuto, ed anzi impugnato Contr dall' nel giudizio iscritto al n. 154/2016 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, in cui peraltro denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo. Contr Quel decreto veniva quindi opposto dall' con citazione ritualmente notificata, in cui paventava, in via preliminare, la nullità del provvedimento monitorio per difetto di prova scritta, la necessità di sospensione del processo in attesa della definizione dell'impugnativa del lodo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
nel merito, in ogni caso, eccepiva il difetto di prova delle prestazioni erogate, e l'insussistenza del diritto al pagamento delle prestazioni extra budget, secondo unanime giurisprudenza;
reiterava nondimeno le censure mosse alla validità del lodo nel giudizio di impugnazione del medesimo, e concludeva per la preliminare sospensione del processo, nonché per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, ovvero per la sua revoca per insussistenza della pretesa creditoria, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità di ogni motivo di opposizione siccome avente ad oggetto statuizioni di merito delibate e decise nel lodo, da far valere quindi in sede di impugnazione – peraltro nei soli casi di cui all'art. 808 ter c.p.c. – del medesimo, di cui richiamava la cogenza negoziale;
contestava, in Contr ogni caso, la fondatezza di ogni censura dell' invocando il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni ritrascritte. Con ordinanza riservata dell'11 marzo 2020, poiché, nelle more, il giudizio di Contr impugnazione del lodo si era concluso con sentenza di annullamento dello stesso, che l' aveva prodotto ai fini della decisione sulla opposizione proposta, rappresentando la pendenza del giudizio di appello, il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in ragione dell'evidente rapporto di pregiudizialità/dipendenza. Con ricorso depositato il 26 giugno 2025, e ritualmente notificato unitamente al decreto Contr di fissazione udienza, l' allegava l'ordinanza n. 12120/2025 della Suprema Corte, di rigetto del ricorso proposto da tutte le strutture partecipanti al lodo irrituale, tra cui l'odierna opposta, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, confermando la prima decisione dell'intestato Tribunale, aveva dichiarato nullo il lodo, riassumendo quindi il giudizio sospeso, ed invocando declaratoria di nullità o annullamento o revoca del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto sulla base del lodo, come da ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la si è limitata a Controparte_1 reiterare deduzioni e conclusioni della originaria comparsa di costituzione e risposta. All'udienza del 9 dicembre 2025 il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza, senza termini per comparse conclusionali e di replica, avendovi le parti rinunciato. Tanto premesso in fatto, il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del lodo irrituale ha privato la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto del relativo titolo, con conseguente automatica necessità di revoca del provvedimento monitorio. Come è noto, nell'arbitrato c.d. irrituale la soluzione della controversia ha luogo in via meramente negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l'incarico di addivenirvi mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la
2 decisione degli stessi come espressione della loro volontà (Cass. nn. 7574/2011, 14972/2007, 21585/2009); il contenuto del predetto negozio non è quindi limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo della decisione, ma, non diversamente da quanto accade nell'arbitrato rituale, in cui pur più spiccata è la funzione decisoria del lodo, include anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico (Cass. n. 15393/2013). Contr Ergo, come peraltro paventato dalla difesa dell'opposta avendo l' CP_1 espresso la sua volontà di sottoporre a lodo irrituale la controversia relativa alla sussistenza del diritto al pagamento delle prestazioni extra budget, doveva di conseguenza sottostare alla decisione degli arbitri, a meno di non dare esecuzione al – ed impugnare il - lodo, come fatto nel giudizio iscritto al n. 154/2016 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, esitato definitivamente, in seguito al rigetto, in cassazione, del ricorso delle strutture convenzionate, tra cui la odierna opposta, con la declaratoria di nullità dell'arbitrato. L'aver riproposto le censure al lodo anche nella odierna sede, nondimeno, non comporta, come eccepito dalla difesa dell'opposta, l'inammissibilità dei motivi di opposizione, ma fa sorgere il problema della (parziale) litispendenza, risolto con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo, proprio in ragione dell'accertamento dei presupposti logico-giuridici dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal lodo, in ossequio alla citata giurisprudenza di legittimità. Sotto diverso profilo, la compromissione in arbitri della controversia impediva – e continua ad impedire – nella odierna sede, la possibilità, per l'opposta, di pretendere il pagamento ingiunto ad altro titolo, differente da quello, negoziale, costituito dalla decisione degli arbitri. In ogni caso, l'opposta non ha, neppure in seguito all'annullamento del lodo, modificato la causa petendi della sua domanda di pagamento, così rendendo l'odierna decisione una mera presa d'atto del venir meno del relativo titolo, con conseguente qualificazione in termini di indebito della pretesa monitoria. In altri termini: annullato giudizialmente l'arbitrato, con decisione coperta da giudicato, automaticamente non può sopravvivere il decreto ingiuntivo eo tempore ottenuto dalla Casa di Cura per il pagamento delle spettanze stabilite dagli arbitri nella decisione conclusiva del lodo, siccome irrimediabilmente sine titulo, e nondimeno sine altera causa. Contr Può di conseguenza essere legittimamente invocata dall' (che, per inciso, ha implicitamente rinunciato agli altri motivi di opposizione per vizi propri del decreto ingiuntivo, comunque assorbiti dalle prefate argomentazioni) l'autorità del giudicato formatosi nel giudizio di annullamento del lodo irrituale, facente stato sull'accertamento dei presupposti logico- giuridici della domanda monitoria, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo opposto. La peculiarità della controversia, ed ancor di più la evidenziata incidenza della decisione pregiudiziale sulla validità del lodo, titolo della pretesa monitoria, impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1014/2016 R.D.I. (n. 2760/2016 R.G.A.C.) emesso il 31.07.2016, siccome portante una pretesa creditoria il cui titolo non più sussistente;
3 - compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4556 R.G.A.C. dell'anno 2016, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Caracciolo, presso il cui studio, in via Pt_1
Montesanto n. 22, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente/attrice in riassunzione
contro
(oggi , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ferraro, presso il cui studio, in viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliata, Pt_1 giusta procura in atti;
opposta/convenuta in riassunzione
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1014/2016 R.D.I. (n. 2760/2016 R.G.A.C.) emesso il 31.07.2016 – corrispettivo forniture sanitarie;
conclusioni delle parti: all'udienza del 9 dicembre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: a) in via preliminare disporre la revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. non sussistendo, nella fattispecie, i presupposti di legge per la sua concessione;
b) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo o annullare, ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “Il Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito rigetti l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermi il decreto ingiuntivo n. 981/2016, con condanna alle spese”.
Motivi della decisione
1 Fatto e diritto
(poi , Controparte_3 Controparte_2 premettendo di essere struttura accreditata e convenzionata per gli anni 2004 e 2005, nonché la compromissione in arbitri della controversia relativa all'extra budget del volume complessivo delle prestazioni erogate in quelle annualità, otteneva nei confronti dell' il CP_4 decreto ingiuntivo in oggetto, munito della clausola di provvisoria esecuzione, per complessivi
€ 1.654.534,00, per il 2004, € 425.053,00, per il 2005, oltre interessi di mora, somme determinate nell'arbitrato irrituale depositato il 19.10.2015, non adempiuto, ed anzi impugnato Contr dall' nel giudizio iscritto al n. 154/2016 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, in cui peraltro denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo. Contr Quel decreto veniva quindi opposto dall' con citazione ritualmente notificata, in cui paventava, in via preliminare, la nullità del provvedimento monitorio per difetto di prova scritta, la necessità di sospensione del processo in attesa della definizione dell'impugnativa del lodo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
nel merito, in ogni caso, eccepiva il difetto di prova delle prestazioni erogate, e l'insussistenza del diritto al pagamento delle prestazioni extra budget, secondo unanime giurisprudenza;
reiterava nondimeno le censure mosse alla validità del lodo nel giudizio di impugnazione del medesimo, e concludeva per la preliminare sospensione del processo, nonché per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, ovvero per la sua revoca per insussistenza della pretesa creditoria, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità di ogni motivo di opposizione siccome avente ad oggetto statuizioni di merito delibate e decise nel lodo, da far valere quindi in sede di impugnazione – peraltro nei soli casi di cui all'art. 808 ter c.p.c. – del medesimo, di cui richiamava la cogenza negoziale;
contestava, in Contr ogni caso, la fondatezza di ogni censura dell' invocando il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni ritrascritte. Con ordinanza riservata dell'11 marzo 2020, poiché, nelle more, il giudizio di Contr impugnazione del lodo si era concluso con sentenza di annullamento dello stesso, che l' aveva prodotto ai fini della decisione sulla opposizione proposta, rappresentando la pendenza del giudizio di appello, il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in ragione dell'evidente rapporto di pregiudizialità/dipendenza. Con ricorso depositato il 26 giugno 2025, e ritualmente notificato unitamente al decreto Contr di fissazione udienza, l' allegava l'ordinanza n. 12120/2025 della Suprema Corte, di rigetto del ricorso proposto da tutte le strutture partecipanti al lodo irrituale, tra cui l'odierna opposta, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, confermando la prima decisione dell'intestato Tribunale, aveva dichiarato nullo il lodo, riassumendo quindi il giudizio sospeso, ed invocando declaratoria di nullità o annullamento o revoca del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto sulla base del lodo, come da ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la si è limitata a Controparte_1 reiterare deduzioni e conclusioni della originaria comparsa di costituzione e risposta. All'udienza del 9 dicembre 2025 il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza, senza termini per comparse conclusionali e di replica, avendovi le parti rinunciato. Tanto premesso in fatto, il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del lodo irrituale ha privato la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto del relativo titolo, con conseguente automatica necessità di revoca del provvedimento monitorio. Come è noto, nell'arbitrato c.d. irrituale la soluzione della controversia ha luogo in via meramente negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l'incarico di addivenirvi mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la
2 decisione degli stessi come espressione della loro volontà (Cass. nn. 7574/2011, 14972/2007, 21585/2009); il contenuto del predetto negozio non è quindi limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo della decisione, ma, non diversamente da quanto accade nell'arbitrato rituale, in cui pur più spiccata è la funzione decisoria del lodo, include anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico (Cass. n. 15393/2013). Contr Ergo, come peraltro paventato dalla difesa dell'opposta avendo l' CP_1 espresso la sua volontà di sottoporre a lodo irrituale la controversia relativa alla sussistenza del diritto al pagamento delle prestazioni extra budget, doveva di conseguenza sottostare alla decisione degli arbitri, a meno di non dare esecuzione al – ed impugnare il - lodo, come fatto nel giudizio iscritto al n. 154/2016 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, esitato definitivamente, in seguito al rigetto, in cassazione, del ricorso delle strutture convenzionate, tra cui la odierna opposta, con la declaratoria di nullità dell'arbitrato. L'aver riproposto le censure al lodo anche nella odierna sede, nondimeno, non comporta, come eccepito dalla difesa dell'opposta, l'inammissibilità dei motivi di opposizione, ma fa sorgere il problema della (parziale) litispendenza, risolto con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo, proprio in ragione dell'accertamento dei presupposti logico-giuridici dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal lodo, in ossequio alla citata giurisprudenza di legittimità. Sotto diverso profilo, la compromissione in arbitri della controversia impediva – e continua ad impedire – nella odierna sede, la possibilità, per l'opposta, di pretendere il pagamento ingiunto ad altro titolo, differente da quello, negoziale, costituito dalla decisione degli arbitri. In ogni caso, l'opposta non ha, neppure in seguito all'annullamento del lodo, modificato la causa petendi della sua domanda di pagamento, così rendendo l'odierna decisione una mera presa d'atto del venir meno del relativo titolo, con conseguente qualificazione in termini di indebito della pretesa monitoria. In altri termini: annullato giudizialmente l'arbitrato, con decisione coperta da giudicato, automaticamente non può sopravvivere il decreto ingiuntivo eo tempore ottenuto dalla Casa di Cura per il pagamento delle spettanze stabilite dagli arbitri nella decisione conclusiva del lodo, siccome irrimediabilmente sine titulo, e nondimeno sine altera causa. Contr Può di conseguenza essere legittimamente invocata dall' (che, per inciso, ha implicitamente rinunciato agli altri motivi di opposizione per vizi propri del decreto ingiuntivo, comunque assorbiti dalle prefate argomentazioni) l'autorità del giudicato formatosi nel giudizio di annullamento del lodo irrituale, facente stato sull'accertamento dei presupposti logico- giuridici della domanda monitoria, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo opposto. La peculiarità della controversia, ed ancor di più la evidenziata incidenza della decisione pregiudiziale sulla validità del lodo, titolo della pretesa monitoria, impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1014/2016 R.D.I. (n. 2760/2016 R.G.A.C.) emesso il 31.07.2016, siccome portante una pretesa creditoria il cui titolo non più sussistente;
3 - compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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