Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 15/12/2025, n. 8087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8087 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2025, proposto da
RL LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Airola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento.
previa sospensione dell’efficacia
della nota Prt.G. 0013099/2025 - U - 18/09/2025 emessa dal Comune di Airola avente ad oggetto: “Richiesta di eliminazione diritti pubblici su pozzo comunale” e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o collegati e comunque connessi se lesivi all'interesse della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
in data 27/9/24 il ricorrente ha rivolto al Comune di Airola istanza finalizzata alla “e liminazione dei diritti pubblici su pozzo comunale ”, rappresentando l’esistenza di un pozzo “integrato” in un edificio di sua proprietà, da oltre quarant’anni completamente sigillato e dunque non utilizzato a fini pubblici;
in risposta a tale istanza, l’Amministrazione ha emesso la nota prot. n. 0013099/2025, dando atto del mancato rinvenimento di documenti attestanti la proprietà pubblica ovvero la servitù di uso pubblico sia negli archivi comunali che tra i documenti detenuti presso il Settore Risorse Idriche e Ambiente della Provincia di Benevento e – tuttavia - concludendo nel senso che “ presumibilmente e fino a prova contraria .. il pozzo comunale è di proprietà comunale ”;
avverso tale nota è insorto il ricorrente lamentando, in estrema sintesi, incompetenza del funzionario che ha redatto l’atto, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità della motivazione, violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;
alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 il Tribunale ha trattenuto in decisione il ricorso, previo avviso alle parti di possibile definizione ex art. 60 c.p.a., sollevando, altresì, ex art. 73 co. 3 c.p.a., la questione della sussistenza della giurisdizione dell’adita A.G.;
rilevato che:
“ la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione ” (Cass., Sez. U, 31/07/2018, n. 20350; Cass., Sez. U, 16/05/2008, n. 12378; Cass., Sez. U, 13/07/2006, n. 15899);
il ricorso non verte sulla legittimità di un atto autoritativo che regolamenta l’utilizzo del bene rispetto al quale l’accertamento della proprietà privata/pubblica si pone come questione scrutinabile in questa sede incidenter tantum , ma su un atto con contenuto di accertamento petitorio;
il ricorrente, allegando le sue ragioni dominicali derivanti dai titoli versati in atti, domanda in sostanza l’accertamento in via principale e diretta della natura privata del manufatto;
ritenuto che:
alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nei confronti dell’A.G.O. e che in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA DA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE | AR RA DA |
IL SEGRETARIO