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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2880/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2880/2019, avente ad oggetto: Responsabilità
extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 21/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
TRA
(CF: ), res.te in Formia (LT) alla Via S. Parte_1 C.F._1
Janni – G. Scirea, 23, ed elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla Piazza Santa Croce, n° 14,
pagina 1 di 14 presso lo studio dell'avv.to Sonia Casolaro, C.F. , dalla quale è CodiceFiscale_2
rapp.ta e difesa.
ATTRICE
CONTRO
C.F. ) e (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. assistita e difesa dall'Avv. Tito Zilioli di Verona (c.f.
), Verona C.so Porta Nuova, 11 – 37122, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del predetto difensore in Roma, Piazza della Libertà 20,
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 18/12/14 per atto Notaio di Milano, dall' Avv. Lucia Pereno (C.F.: Per_1 C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via F.lli De
[...]
Filippo n. 5 (già Via M. Mastroianni n. 31/V)
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Riportandosi a tutte le conclusioni già formulate nell'atto di
citazione, piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la
pagina 2 di 14 responsabilità del in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. nella produzione dell'evento dannoso dedotto in lite e per l'effetto
condannarlo, ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c., in seguito alla CTU medico legale
eseguita, al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall'istante sotto il profilo del danno da ITT, ITP, danno biologico, danno morale,
patrimoniale e non, estetico, così come risultato dalla CTU medica espletata dal dr.
che ha riconosciuto in primis la compatibilità delle lesioni riportate con Persona_2
l'evento descritto nell'atto di citazione;
riconoscendo, poi, una ITT di giorni 30 per
euro1.242,90 ed una ITP al 50% di giorni 30 per euro 828,60, un D.B. del 7% di euro
10.079,27 considerata l'età di 50 anni al momento del sinistro, oltre danno morale 33%
per euro 4.049,85 nonchè le spese mediche sostenute in EURO 1470,50, e si aggiunga la
fattura rilasciata dal dr. di EURO 610,00 per pagamento CTU per un totale di Per_2
euro 18.281,12 o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà opportuno
ed equo liquidare. Nel riportarsi alle istanze istruttorie già formulate nell'atto
introduttivo, e nelle note ex art. 183, 6° co. C.p.c. 1°, 2° e 3° termine, ed alla
documentazione allegata, riportandosi alla CTU medica del dr. e Persona_2
riportandosi, inoltre alla propria comparsa conclusionale, si chiede che, all'udienza del
21.11.2024, l'Ill.mo Giudice voglia introitare la causa a sentenza con i termini di legge
per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di risposta.”.
Per la parte convenuta : “La scrivente difesa, nel riportarsi ai propri scritti difensivi,
precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato separatamente e chiede la
pagina 3 di 14 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica”.
Per il terzo chiamato in causa: “La scrivente difesa, nell'impugnare e contestare tutto
quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, e nel dichiarare di non accettare il
contraddittorio sulle eventuali avverse domande nuove, si riporta a tutti i propri scritti
difensivi, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie
istruttorie, alle deduzioni tutte d'udienza, nonché alle conclusioni già rassegnate
nell'atto di costituzione, da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte e di cui
chiede l'integrale accoglimento.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1
per sentire condannare quest'ultima al pagamento dei danni subito in
[...]
conseguenza della caduta avvenuta presso il Parco giochi gestito da tale società.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che:
- in data 19.08.16, alle ore 15,30 circa, la sig.ra si trovava in Parte_1
vacanza in LAZISE SUL GARDA (VR) alla via FOSSALTA, n° 58, all'interno della struttura “ ” assieme alla sua famiglia;
CP_1 CP_1
- la sig.ra, assieme ai suoi figli, camminava lungo il percorso cementato del vialetto di uscita dell'attrazione “Frozen Bob”, il quale non era delimitato da un apposito e fondamentale corrimano, a ciò si aggiunge che la sig.ra portava con sé un apposito pagina 4 di 14 tappettino, a grandezza uomo, di circa 170 cm di altezza, utilizzato per l'attrazione e che doveva essere consegnato all'uscita, secondo quanto stabilito dal regolamento, cioè con la mano destra, in alto, “al di sopra della testa”, prestando attenzione che lo stesso non urtasse a terra;
- il vialetto di uscita dall'attrazione “Frozen Bob” era delimitato sulla destra, rispetto a chi esce, per una parte da uno steccato per poi proseguire con la parete di un fabbricato,
dal quale scendeva una pluviale, e sulla sinistra da uno steccato;
per tali motivi c'erano numerose pozzanghere anche perché, nei giorni precedenti era piovuto, e non si riscontrava la presenza di accorgimenti antiscivolo;
- a causa di una pozza melmosa e stagnante, l'istante cadeva a terra sul suo lato sinistro e, per tali ragioni, riportava delle lesioni sulla mano sinistra;
- a seguito della caduta, era stata dapprima portata all'infermeria del , per poi, su al CP_3
Pronto Soccorso più vicino, presso il quale le veniva diagnosticata un “trauma contusivo distorsivo 1° dito mano sx”, con giorni venticinque di prognosi;
- in seguito, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di “posizionamento di ancoretta e sutura del legamento collaterale e capsuloplastica;
- seguivano una serie di visite specialistiche ambulatoriali, il 12.09.2016 (“Prescritto
ciclo di fisiochinesiterapia”), il 29.09.2016 (“Edema ed impedimento funzionale del primo dito della mano sinistra, prescritto tutore, prognosi trenta giorni”), il 14.10.2016
(“Completa rigidità dell'articolazione metacarpo-falangea del primo dito mano sinistra.
Prognosi trenta giorni”), il 24.10.2016 (“Si consiglia di continuare la fisiochinesiterapia pagina 5 di 14 riabilitativa. Prognosi trenta giorni”) ed il 22.11.2016 (“Clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale”);
- in ragione dei danni subiti l'istante inviava, mediante formale lettera raccomandata,
una richiesta di risarcimento danni alla società proprietaria dell'impianto, con la contestuale richiesta di negoziazione assistita.
In virtù di tanto, l'istante chiedeva quindi di accertare e dichiarare la responsabilità della er i danni patrimoniali e non patrimoniali. Controparte_1
All'udienza del 27.11.2019 si costituiva e rispondeva la Controparte_1
che contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto,
[...]
rilevando quanto segue:
- in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, perché il contratto intercorso tra le parti non rientrava nelle categorie contrattuali espressamente regolamentate dal Codice del Consumo;
- l'inesistenza del nesso di casualità, poichè l'attrice si era limitata a trascrivere una rappresentazione dei fatti in maniera assolutamente strumentale, senza neanche indicare l'imprevedibilità e/o l'invisibilità di tale alterazione che incombeva su di essa;
- la non visibilità, dalle foto che erano state allegate, della fuoriuscita di liquame e/o la presenza di pozze d'acqua ed anche l'improbabilità e/o l'impossibilità, in ragione dello stato dei luoghi, il ristagno dell'acqua poiché il vialetto di uscita è posto in pendenza ed è presente un tombino di scarico.
pagina 6 di 14 - che le fotografie erano state estratte dal web (Google Map) in data 16.11.2016, ma la data dell'immagine, come si può̀ riscontrare era anteriore (novembre 2015), periodo in cui il Parco era chiuso, e che lo stato dei luoghi permetteva alla sig.ra di poter vedere la pozza melmosa;
- la non esistenza di alcun regolamento che obbligava la cliente a tenere la condotta indicata, poiché un regolamento c'era ma descriveva come utilizzare il tappetino durante la fase di discesa, nonché́ le norme generali di utilizzo dell'attrazione;
- l'eccessività di quanto richiesto dalla controparte circa il risarcimento del danno;
- infine, chiedeva l'intervento della sua assicurazione, al fine di essere garantito.
Con l'ordinanza del 8/11/2019 veniva fissata la nuova udienza, con cui si prevedeva l'intervento del terzo in causa.
Si costituiva, e rispondeva la quale contestava in Controparte_2
fatto e in dritto l'avversa domanda di chiedeva il rigetto avanzata da
[...]
rilevando quanto segue: CP_1
- la responsabilità non era della società convenuta, ma della danneggiata, poiché il fatto era avvenuto in un parco acquatico, situazione che esigeva una suo sforzo di maggiore attenzione;
- la pavimentazione, a seguito dell'indagini compiute, oltre ad essere in cemento con levigatura antisdrucciolo, non presentava dell'anomalie e/o avvallamenti, che potessero generare delle pozze d'acqua e ancor meno melmose;
pagina 7 di 14 - si ravvisava la totale inconsistenza della domanda risarcitoria, in ragione del fatto che era fondata su una consulenza di parte.
Ciò̀ posto in fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale, poiché l'articolo 66 bis del codice del consumo, prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ora nel caso in specie tra la società
che gestisce un acquascivolo all'interno di un parco giuochi, e gli utenti, i quali mediante il pagamento del biglietto, sono qualificabili come consumatori, si va ad instaurare un vincolo negoziale, radicandosi quindi la competenza in quella del foro del consumatore, nel caso di specie in quella del Tribunale di Cassino essendo il consumatore (odierno attore) residente in [...], Comune rientrante nel circondario di questo Tribunale.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Superata la questione preliminare, nel merito la domanda va rigettata.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, occorre esaminare il materiale istruttorio raccolto.
All'udienza del 22/04/2022 è stata sentita , figlia dell'attrice, la quale ha Testimone_1
affermato che dopo aver utilizzato lo scivolo dell'attrazione “Frozen Bob, liberava subito la vasca in favore degli altri ospiti che sopraggiungevano, avviandosi verso l'uscita, a piedi nudi, su un percorso cementato, in assenza di accorgimenti antiscivolo e pagina 8 di 14 di apposito corrimano a cui potersi aggrappare, portando con sé anche il tappettino a grandezza uomo di circa 170 cm di altezza.
Per quanto riguarda l'uscita, il teste ha dichiarato che essa per una parte era delimitata sulla destra rispetto a chi esce, da uno steccato, per poi proseguire con la parete di un fabbricato, mentre sulla sinistra era delimitata da uno steccato oltre che dalla vegetazione;
inoltre vi era la presenza di varie pozzette d'acqua verde melmose e stagnanti formatesi a seguito delle piogge.
Per la caduta la figlia dichiarerà quanto segue: “ho visto mia madre scivolare in una
pozzetta d'acqua melmosa e cadere a terra con il braccio e la mano sinistra con la
quale cercava di ripararsi. A.D.R. a seguito della caduta mia madre lamentava dolori
alla mano sinistra, in particolare al dito pollice per cui siamo andati da medico della
struttura e mia madre è stata medicata. Successivamente mia madre accusava ancora
dolori e il medico della struttura ci ha consigliato di andare in Ospedale, ove l'abbiamo
portata. A.D.R. Noi eravamo in vacanza da un paio di giorni”.
In seguito, precisamente all'udienza del 6/6/2022, è stato sentito il teste Tes_2
marito della il quale ha dichiarato che, mentre era appoggiato sullo
[...] Pt_1
steccato che delimitava il vialetto di uscita dall'attrazione poichè aspettava che i familiari finissero il percorso, vedeva quest'ultimi percorrere l'uscita caratterizzata dall'assenza di protezioni antiscivolo nel vialetto, di corrimani costatando anche l'assenza di personale della struttura. Ha ancora riferito che la moglie scivolava su una pagina 9 di 14 pozzetta melmosa, cadendo, in avanti “cercando di ripararsi con la mano sinistra”,
poichè la destra era impegnata con il tappetino.
Entrambi i testimoni confermavano che nei giorni scorsi vi erano state delle precipitazioni a carattere temporalesco.
Orbene, osserva questo giudicante sulla base dei rilievi fotografici allegati dalla stessa parte attrice e tratte da schermate di googlemapcanevaworld che la pozza melmosa e verde, descritta anche dai testi, ben poteva essere avvistata dall'attrice, in ragione:
1) del fatto che essa aveva dimensioni come dimostrate dalle foto in atti ( vedi foto n. 1 allegata alla memoria dep . il 24.3.2021), tutt'altro che contenute trovandosi essa verso il lato esterno del piano costeggiando essa la discesa dalla vasca fino a immettersi un canale di scolo in prossimità della recinzione in legno;
2) Della circostanza che la caduta avveniva alle ore 15,30 circa, con la presenza della luce diurna, quindi in situazione di piena illuminazione del percorso da seguire, ben visibile quindi lungo tutto il suo tratto;
3) delle caratteristiche del percorso non occupato per tutta la sua larghezza dalla pozza, ma solo per una parte lasciando ampi spazi per passare quindi aggirare la pozza stessa;
Vanno poi proposito rammentati i seguenti principi:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio pagina 10 di 14 2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.»
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e la pozza melmosa sul pavimento, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la
[...]
scivolava e, conseguentemente, cadeva sulla parte sinistra a causa Parte_1
del ristagno d'acqua, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità del sia ai Controparte_4
sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi, il percorso – alla data e ora indicate – la Parte_1
avrebbe infatti dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada da lei percorsa alla luce del fatto che la pozza d'acqua era avvistabile per le ragioni sopra esposte e perciò
incombeva su di lei ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Né viene dedotta dalla parte istante la presenza di persone davanti a se che nell'occasione le ostruissero la visuale della strada da percorrere utile a raggiungere l'uscita. Inoltre l'onere di diligenza era tanto più intenso in quanto trattavasi di un'attrazione in cui occorreva bagnarsi e poi uscire da una vasca d'acqua con inevitabili pagina 11 di 14 gocciolamenti e conseguenti formazioni di accumuli d'acqua nei punti in cui vi erano degli avvallamenti del piano di calpestio prima che l'acqua in esubero venisse convogliata in appositi scoli come mostra la foto n. 1 allegata da parte attrice.
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare, si Parte_1
sarebbe potuta accorgere della presenza della pozza melmosa e stagnante che peraltro assumeva una colorazione diversa rispetto al restante piano di calpestio per la presenza della indicata sostanza melmosa.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
pagina 12 di 14 b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
della convenuta e della terza chiamata in causa Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano per ciascuna Controparte_5
in euro 2540,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
d) Si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico della parte attrice.
Cassino, 24/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 n. 156);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2880/2019, avente ad oggetto: Responsabilità
extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 21/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
TRA
(CF: ), res.te in Formia (LT) alla Via S. Parte_1 C.F._1
Janni – G. Scirea, 23, ed elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla Piazza Santa Croce, n° 14,
pagina 1 di 14 presso lo studio dell'avv.to Sonia Casolaro, C.F. , dalla quale è CodiceFiscale_2
rapp.ta e difesa.
ATTRICE
CONTRO
C.F. ) e (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. assistita e difesa dall'Avv. Tito Zilioli di Verona (c.f.
), Verona C.so Porta Nuova, 11 – 37122, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del predetto difensore in Roma, Piazza della Libertà 20,
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 18/12/14 per atto Notaio di Milano, dall' Avv. Lucia Pereno (C.F.: Per_1 C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via F.lli De
[...]
Filippo n. 5 (già Via M. Mastroianni n. 31/V)
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Riportandosi a tutte le conclusioni già formulate nell'atto di
citazione, piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la
pagina 2 di 14 responsabilità del in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. nella produzione dell'evento dannoso dedotto in lite e per l'effetto
condannarlo, ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c., in seguito alla CTU medico legale
eseguita, al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall'istante sotto il profilo del danno da ITT, ITP, danno biologico, danno morale,
patrimoniale e non, estetico, così come risultato dalla CTU medica espletata dal dr.
che ha riconosciuto in primis la compatibilità delle lesioni riportate con Persona_2
l'evento descritto nell'atto di citazione;
riconoscendo, poi, una ITT di giorni 30 per
euro1.242,90 ed una ITP al 50% di giorni 30 per euro 828,60, un D.B. del 7% di euro
10.079,27 considerata l'età di 50 anni al momento del sinistro, oltre danno morale 33%
per euro 4.049,85 nonchè le spese mediche sostenute in EURO 1470,50, e si aggiunga la
fattura rilasciata dal dr. di EURO 610,00 per pagamento CTU per un totale di Per_2
euro 18.281,12 o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà opportuno
ed equo liquidare. Nel riportarsi alle istanze istruttorie già formulate nell'atto
introduttivo, e nelle note ex art. 183, 6° co. C.p.c. 1°, 2° e 3° termine, ed alla
documentazione allegata, riportandosi alla CTU medica del dr. e Persona_2
riportandosi, inoltre alla propria comparsa conclusionale, si chiede che, all'udienza del
21.11.2024, l'Ill.mo Giudice voglia introitare la causa a sentenza con i termini di legge
per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di risposta.”.
Per la parte convenuta : “La scrivente difesa, nel riportarsi ai propri scritti difensivi,
precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato separatamente e chiede la
pagina 3 di 14 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica”.
Per il terzo chiamato in causa: “La scrivente difesa, nell'impugnare e contestare tutto
quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, e nel dichiarare di non accettare il
contraddittorio sulle eventuali avverse domande nuove, si riporta a tutti i propri scritti
difensivi, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie
istruttorie, alle deduzioni tutte d'udienza, nonché alle conclusioni già rassegnate
nell'atto di costituzione, da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte e di cui
chiede l'integrale accoglimento.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1
per sentire condannare quest'ultima al pagamento dei danni subito in
[...]
conseguenza della caduta avvenuta presso il Parco giochi gestito da tale società.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che:
- in data 19.08.16, alle ore 15,30 circa, la sig.ra si trovava in Parte_1
vacanza in LAZISE SUL GARDA (VR) alla via FOSSALTA, n° 58, all'interno della struttura “ ” assieme alla sua famiglia;
CP_1 CP_1
- la sig.ra, assieme ai suoi figli, camminava lungo il percorso cementato del vialetto di uscita dell'attrazione “Frozen Bob”, il quale non era delimitato da un apposito e fondamentale corrimano, a ciò si aggiunge che la sig.ra portava con sé un apposito pagina 4 di 14 tappettino, a grandezza uomo, di circa 170 cm di altezza, utilizzato per l'attrazione e che doveva essere consegnato all'uscita, secondo quanto stabilito dal regolamento, cioè con la mano destra, in alto, “al di sopra della testa”, prestando attenzione che lo stesso non urtasse a terra;
- il vialetto di uscita dall'attrazione “Frozen Bob” era delimitato sulla destra, rispetto a chi esce, per una parte da uno steccato per poi proseguire con la parete di un fabbricato,
dal quale scendeva una pluviale, e sulla sinistra da uno steccato;
per tali motivi c'erano numerose pozzanghere anche perché, nei giorni precedenti era piovuto, e non si riscontrava la presenza di accorgimenti antiscivolo;
- a causa di una pozza melmosa e stagnante, l'istante cadeva a terra sul suo lato sinistro e, per tali ragioni, riportava delle lesioni sulla mano sinistra;
- a seguito della caduta, era stata dapprima portata all'infermeria del , per poi, su al CP_3
Pronto Soccorso più vicino, presso il quale le veniva diagnosticata un “trauma contusivo distorsivo 1° dito mano sx”, con giorni venticinque di prognosi;
- in seguito, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di “posizionamento di ancoretta e sutura del legamento collaterale e capsuloplastica;
- seguivano una serie di visite specialistiche ambulatoriali, il 12.09.2016 (“Prescritto
ciclo di fisiochinesiterapia”), il 29.09.2016 (“Edema ed impedimento funzionale del primo dito della mano sinistra, prescritto tutore, prognosi trenta giorni”), il 14.10.2016
(“Completa rigidità dell'articolazione metacarpo-falangea del primo dito mano sinistra.
Prognosi trenta giorni”), il 24.10.2016 (“Si consiglia di continuare la fisiochinesiterapia pagina 5 di 14 riabilitativa. Prognosi trenta giorni”) ed il 22.11.2016 (“Clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale”);
- in ragione dei danni subiti l'istante inviava, mediante formale lettera raccomandata,
una richiesta di risarcimento danni alla società proprietaria dell'impianto, con la contestuale richiesta di negoziazione assistita.
In virtù di tanto, l'istante chiedeva quindi di accertare e dichiarare la responsabilità della er i danni patrimoniali e non patrimoniali. Controparte_1
All'udienza del 27.11.2019 si costituiva e rispondeva la Controparte_1
che contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto,
[...]
rilevando quanto segue:
- in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, perché il contratto intercorso tra le parti non rientrava nelle categorie contrattuali espressamente regolamentate dal Codice del Consumo;
- l'inesistenza del nesso di casualità, poichè l'attrice si era limitata a trascrivere una rappresentazione dei fatti in maniera assolutamente strumentale, senza neanche indicare l'imprevedibilità e/o l'invisibilità di tale alterazione che incombeva su di essa;
- la non visibilità, dalle foto che erano state allegate, della fuoriuscita di liquame e/o la presenza di pozze d'acqua ed anche l'improbabilità e/o l'impossibilità, in ragione dello stato dei luoghi, il ristagno dell'acqua poiché il vialetto di uscita è posto in pendenza ed è presente un tombino di scarico.
pagina 6 di 14 - che le fotografie erano state estratte dal web (Google Map) in data 16.11.2016, ma la data dell'immagine, come si può̀ riscontrare era anteriore (novembre 2015), periodo in cui il Parco era chiuso, e che lo stato dei luoghi permetteva alla sig.ra di poter vedere la pozza melmosa;
- la non esistenza di alcun regolamento che obbligava la cliente a tenere la condotta indicata, poiché un regolamento c'era ma descriveva come utilizzare il tappetino durante la fase di discesa, nonché́ le norme generali di utilizzo dell'attrazione;
- l'eccessività di quanto richiesto dalla controparte circa il risarcimento del danno;
- infine, chiedeva l'intervento della sua assicurazione, al fine di essere garantito.
Con l'ordinanza del 8/11/2019 veniva fissata la nuova udienza, con cui si prevedeva l'intervento del terzo in causa.
Si costituiva, e rispondeva la quale contestava in Controparte_2
fatto e in dritto l'avversa domanda di chiedeva il rigetto avanzata da
[...]
rilevando quanto segue: CP_1
- la responsabilità non era della società convenuta, ma della danneggiata, poiché il fatto era avvenuto in un parco acquatico, situazione che esigeva una suo sforzo di maggiore attenzione;
- la pavimentazione, a seguito dell'indagini compiute, oltre ad essere in cemento con levigatura antisdrucciolo, non presentava dell'anomalie e/o avvallamenti, che potessero generare delle pozze d'acqua e ancor meno melmose;
pagina 7 di 14 - si ravvisava la totale inconsistenza della domanda risarcitoria, in ragione del fatto che era fondata su una consulenza di parte.
Ciò̀ posto in fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale, poiché l'articolo 66 bis del codice del consumo, prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ora nel caso in specie tra la società
che gestisce un acquascivolo all'interno di un parco giuochi, e gli utenti, i quali mediante il pagamento del biglietto, sono qualificabili come consumatori, si va ad instaurare un vincolo negoziale, radicandosi quindi la competenza in quella del foro del consumatore, nel caso di specie in quella del Tribunale di Cassino essendo il consumatore (odierno attore) residente in [...], Comune rientrante nel circondario di questo Tribunale.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Superata la questione preliminare, nel merito la domanda va rigettata.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, occorre esaminare il materiale istruttorio raccolto.
All'udienza del 22/04/2022 è stata sentita , figlia dell'attrice, la quale ha Testimone_1
affermato che dopo aver utilizzato lo scivolo dell'attrazione “Frozen Bob, liberava subito la vasca in favore degli altri ospiti che sopraggiungevano, avviandosi verso l'uscita, a piedi nudi, su un percorso cementato, in assenza di accorgimenti antiscivolo e pagina 8 di 14 di apposito corrimano a cui potersi aggrappare, portando con sé anche il tappettino a grandezza uomo di circa 170 cm di altezza.
Per quanto riguarda l'uscita, il teste ha dichiarato che essa per una parte era delimitata sulla destra rispetto a chi esce, da uno steccato, per poi proseguire con la parete di un fabbricato, mentre sulla sinistra era delimitata da uno steccato oltre che dalla vegetazione;
inoltre vi era la presenza di varie pozzette d'acqua verde melmose e stagnanti formatesi a seguito delle piogge.
Per la caduta la figlia dichiarerà quanto segue: “ho visto mia madre scivolare in una
pozzetta d'acqua melmosa e cadere a terra con il braccio e la mano sinistra con la
quale cercava di ripararsi. A.D.R. a seguito della caduta mia madre lamentava dolori
alla mano sinistra, in particolare al dito pollice per cui siamo andati da medico della
struttura e mia madre è stata medicata. Successivamente mia madre accusava ancora
dolori e il medico della struttura ci ha consigliato di andare in Ospedale, ove l'abbiamo
portata. A.D.R. Noi eravamo in vacanza da un paio di giorni”.
In seguito, precisamente all'udienza del 6/6/2022, è stato sentito il teste Tes_2
marito della il quale ha dichiarato che, mentre era appoggiato sullo
[...] Pt_1
steccato che delimitava il vialetto di uscita dall'attrazione poichè aspettava che i familiari finissero il percorso, vedeva quest'ultimi percorrere l'uscita caratterizzata dall'assenza di protezioni antiscivolo nel vialetto, di corrimani costatando anche l'assenza di personale della struttura. Ha ancora riferito che la moglie scivolava su una pagina 9 di 14 pozzetta melmosa, cadendo, in avanti “cercando di ripararsi con la mano sinistra”,
poichè la destra era impegnata con il tappetino.
Entrambi i testimoni confermavano che nei giorni scorsi vi erano state delle precipitazioni a carattere temporalesco.
Orbene, osserva questo giudicante sulla base dei rilievi fotografici allegati dalla stessa parte attrice e tratte da schermate di googlemapcanevaworld che la pozza melmosa e verde, descritta anche dai testi, ben poteva essere avvistata dall'attrice, in ragione:
1) del fatto che essa aveva dimensioni come dimostrate dalle foto in atti ( vedi foto n. 1 allegata alla memoria dep . il 24.3.2021), tutt'altro che contenute trovandosi essa verso il lato esterno del piano costeggiando essa la discesa dalla vasca fino a immettersi un canale di scolo in prossimità della recinzione in legno;
2) Della circostanza che la caduta avveniva alle ore 15,30 circa, con la presenza della luce diurna, quindi in situazione di piena illuminazione del percorso da seguire, ben visibile quindi lungo tutto il suo tratto;
3) delle caratteristiche del percorso non occupato per tutta la sua larghezza dalla pozza, ma solo per una parte lasciando ampi spazi per passare quindi aggirare la pozza stessa;
Vanno poi proposito rammentati i seguenti principi:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio pagina 10 di 14 2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.»
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e la pozza melmosa sul pavimento, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la
[...]
scivolava e, conseguentemente, cadeva sulla parte sinistra a causa Parte_1
del ristagno d'acqua, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità del sia ai Controparte_4
sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi, il percorso – alla data e ora indicate – la Parte_1
avrebbe infatti dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada da lei percorsa alla luce del fatto che la pozza d'acqua era avvistabile per le ragioni sopra esposte e perciò
incombeva su di lei ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Né viene dedotta dalla parte istante la presenza di persone davanti a se che nell'occasione le ostruissero la visuale della strada da percorrere utile a raggiungere l'uscita. Inoltre l'onere di diligenza era tanto più intenso in quanto trattavasi di un'attrazione in cui occorreva bagnarsi e poi uscire da una vasca d'acqua con inevitabili pagina 11 di 14 gocciolamenti e conseguenti formazioni di accumuli d'acqua nei punti in cui vi erano degli avvallamenti del piano di calpestio prima che l'acqua in esubero venisse convogliata in appositi scoli come mostra la foto n. 1 allegata da parte attrice.
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare, si Parte_1
sarebbe potuta accorgere della presenza della pozza melmosa e stagnante che peraltro assumeva una colorazione diversa rispetto al restante piano di calpestio per la presenza della indicata sostanza melmosa.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
pagina 12 di 14 b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
della convenuta e della terza chiamata in causa Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano per ciascuna Controparte_5
in euro 2540,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
d) Si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico della parte attrice.
Cassino, 24/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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1999 n. 156);