Articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 98Articolo 98 ter
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Art. 96. (( (Disponibilita' del servizio universale) )) (( (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) ))

(( 1. Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo' essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.
2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
3. In particolare, se l'Autorita' decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano tale disponibilita' di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita' di servizi di accesso a internet in conformita' al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita' e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.))

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo."
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
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