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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 356/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MATTEO COGLIATI,
e
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Paderno D'Adda (LC), in via Cesare Cantù n. 3, con il patrocinio dell'avv. MATTEO COGLIATI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI
i signori e ut supra rappresentati, assistiti e difesi Parte_2 Parte_1
CHIEDONO che il Tribunale di Lecco voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato il termine ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, trasmessi gli atti al P.M., vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) Verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15 luglio 1989 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Merate, atto n. 23 parte II serie A Ufficio 1, anno 1989. 2) Ordinare al comune di Merate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La casa coniugale sita in Merate (LC), Via Don Cesare Cazzaniga n. 29 (estremi catastali:
Comune di Merate, sez. Merate, Foglio MER5, Mapp. 1776, sub 6, cat A/2, classe 2), di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, resta assegnata alla signora con i mobili, le Parte_1 suppellettili, le stoviglie, i corredi e tutto quant'altro ad oggi la compone, avendo il signor
già a suo tempo asportato i propri beni personali. Parte_2
4) Il signor si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'immobile costituente casa Parte_2 coniugale in favore della signora che accetta. Ciò al prezzo di euro 45.000,00, che Parte_1 verranno versati alla stipula dell'atto notarile di compravendita. Le spese notarili a ciò relative saranno a carico esclusivo della signora L'atto notarile per il trasferimento del 50% Parte_1 delle quote immobiliari della casa coniugale, dal signor in favore della signora Parte_2
dovrà essere stipulato entro il 31.05.2025. Parte_1
5) Il signor e la signora si impegnano a fare quanto necessario per consentire Parte_2 Parte_1 al Notaio prescelto dalla signora di addivenire alla stipula dell'atto notarile per la Parte_1 cessione della quota del 50% tra coniugi della casa coniugale.
6) Il 50% della quota costituente casa coniugale sarà trasferita ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con diritti e servitù annesse e dipendenti, azioni e ragioni, inerenti, accessioni
e pertinenze.
7) I coniugi precisano che il reddito della suddetta unità immobiliare è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8) La signora ed il signor chiedono di potersi avvalere delle agevolazioni di Parte_1 Parte_2 cui alla Circolare Ministero Finanze n.49/e del 16.3.2000 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 10.5.1999 n.154 e, in subordine, delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.
10) Le parti danno atto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo sopra indicato è stata cancellata
a seguito dell'estinzione del mutuo ipotecario.
11) Le spese ordinarie e straordinarie della suddetta unità immobiliare restano sin d'ora a carico esclusivo della signora ciò anche per quanto riguarda le spese straordinarie Parte_1 sull'immobile che verranno deliberate e/o si renderanno necessarie prima della stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'intera proprietà in favore della signora Parte_1
12) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non si fa luogo ad alcun assegno di mantenimento tra i coniugi. Anche a riguardo, le parti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione prevista dall'ultima parte dell'art. 473 bis.51, II comma, c.p.c., impegnandosi a produrli in caso di richiesta dell'Ill.mo Tribunale adito.
13) Essendo entrambe le figlie economicamente autosufficienti, non viene altresì previsto alcun contributo al mantenimento delle stesse e . Per_1 Per_2
14) I coniugi danni atto che allo stato non vi sono altre questioni patrimoniali ed economiche da definire, in quanto hanno già provveduto ad estinguere ogni rapporto in essere.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 15.7.1989 a Merate (LC), e dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
(a Merate, il 15.2.1991) e (a Merate, il 23.2.1994), Per_3 Persona_4 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 6, D. Lgs. 132/2014, sottoscritta il 28.9.2018 e munita di autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco del 1.10.2018.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 7.3.2025,
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Merate
(LC), il 15.7.1989 tra trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte II, serie A, numero
23.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 12.5.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 356/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MATTEO COGLIATI,
e
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Paderno D'Adda (LC), in via Cesare Cantù n. 3, con il patrocinio dell'avv. MATTEO COGLIATI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI
i signori e ut supra rappresentati, assistiti e difesi Parte_2 Parte_1
CHIEDONO che il Tribunale di Lecco voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato il termine ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, trasmessi gli atti al P.M., vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) Verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15 luglio 1989 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Merate, atto n. 23 parte II serie A Ufficio 1, anno 1989. 2) Ordinare al comune di Merate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La casa coniugale sita in Merate (LC), Via Don Cesare Cazzaniga n. 29 (estremi catastali:
Comune di Merate, sez. Merate, Foglio MER5, Mapp. 1776, sub 6, cat A/2, classe 2), di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, resta assegnata alla signora con i mobili, le Parte_1 suppellettili, le stoviglie, i corredi e tutto quant'altro ad oggi la compone, avendo il signor
già a suo tempo asportato i propri beni personali. Parte_2
4) Il signor si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'immobile costituente casa Parte_2 coniugale in favore della signora che accetta. Ciò al prezzo di euro 45.000,00, che Parte_1 verranno versati alla stipula dell'atto notarile di compravendita. Le spese notarili a ciò relative saranno a carico esclusivo della signora L'atto notarile per il trasferimento del 50% Parte_1 delle quote immobiliari della casa coniugale, dal signor in favore della signora Parte_2
dovrà essere stipulato entro il 31.05.2025. Parte_1
5) Il signor e la signora si impegnano a fare quanto necessario per consentire Parte_2 Parte_1 al Notaio prescelto dalla signora di addivenire alla stipula dell'atto notarile per la Parte_1 cessione della quota del 50% tra coniugi della casa coniugale.
6) Il 50% della quota costituente casa coniugale sarà trasferita ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con diritti e servitù annesse e dipendenti, azioni e ragioni, inerenti, accessioni
e pertinenze.
7) I coniugi precisano che il reddito della suddetta unità immobiliare è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8) La signora ed il signor chiedono di potersi avvalere delle agevolazioni di Parte_1 Parte_2 cui alla Circolare Ministero Finanze n.49/e del 16.3.2000 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 10.5.1999 n.154 e, in subordine, delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.
10) Le parti danno atto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo sopra indicato è stata cancellata
a seguito dell'estinzione del mutuo ipotecario.
11) Le spese ordinarie e straordinarie della suddetta unità immobiliare restano sin d'ora a carico esclusivo della signora ciò anche per quanto riguarda le spese straordinarie Parte_1 sull'immobile che verranno deliberate e/o si renderanno necessarie prima della stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'intera proprietà in favore della signora Parte_1
12) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non si fa luogo ad alcun assegno di mantenimento tra i coniugi. Anche a riguardo, le parti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione prevista dall'ultima parte dell'art. 473 bis.51, II comma, c.p.c., impegnandosi a produrli in caso di richiesta dell'Ill.mo Tribunale adito.
13) Essendo entrambe le figlie economicamente autosufficienti, non viene altresì previsto alcun contributo al mantenimento delle stesse e . Per_1 Per_2
14) I coniugi danni atto che allo stato non vi sono altre questioni patrimoniali ed economiche da definire, in quanto hanno già provveduto ad estinguere ogni rapporto in essere.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 15.7.1989 a Merate (LC), e dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
(a Merate, il 15.2.1991) e (a Merate, il 23.2.1994), Per_3 Persona_4 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 6, D. Lgs. 132/2014, sottoscritta il 28.9.2018 e munita di autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco del 1.10.2018.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 7.3.2025,
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Merate
(LC), il 15.7.1989 tra trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte II, serie A, numero
23.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 12.5.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada