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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IRPEF 2017
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, che paga le imposte dirette con il sistema del sostituto d'imposta, impugna il silenzio rifiuto con il quale l'Agenzia ha denegato il rimborso delle imposte dirette e quant'altro versato dal Sostituto
d'imposta, non avendo così potuto beneficiare dello sconto del 40 % che normativamente è stato accordato per coloro che hanno la residenza inagibile in zona cratere per il periodo di riferimento. L'ufficio sostiene la correttezza del proprio operato, in quanto il contribuente è decaduto dal diritto, essendo passato un periodo maggiore rispetto a quando le imposte risultano versate;
che la norma prevede che in alcun caso può farsi luogo a rimborso di quanto versato;
che il contribuente ha operato una libera scelta, in quanto poteva chiedere al sostituto di imposta di non versare;
che i rimborsi renderebbero la norma priva di copertura. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ormai la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere anche a coloro che hanno pagato le imposte per il tramite del sostituto il diritto, prima ad avere le imposte sospese, poi lo sconto accordato del 40%, non essendo in contestazione che il contribuente ha correttamente comunicato qui sia la sua appartenenza alla categoria destinataria del supporto accordato alla legge, sia richiesto correttamente quanto a lui in concreto spetta;
non vi sono questioni legate alla decadenza, lo sconto essendo stato accordato successivamente. Ė da quella data quindi che decorre il termine di decadenza. Le questioni di copertura, e del tenore letterale della legge, non possono conculcare il diritto del contribuente solo perché si serve del sostituto d'imposta; il quale ha obbligo autonomo di versare quanto a titolo di imposta dal sostituito, previa trattenuta, che non poteva essere sospeso perché la norma non lo prevedeva;
quindi non può affermarsi che non aver usufruito della sospensione del pagamento di imposte dirette e contributi nel periodo di riferimento sia stata scelta autonoma del contribuente, da cui eventualmente far decorrere il periodo di decadenza. Ne consegue che il ricorso va accolto, con spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , condanna l'Ufficio a rimborsare quanto dovuto e condanna l'ufficio alle spese che liquida in euro 1065, oltre esborsi ed accessori.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IRPEF 2017
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, che paga le imposte dirette con il sistema del sostituto d'imposta, impugna il silenzio rifiuto con il quale l'Agenzia ha denegato il rimborso delle imposte dirette e quant'altro versato dal Sostituto
d'imposta, non avendo così potuto beneficiare dello sconto del 40 % che normativamente è stato accordato per coloro che hanno la residenza inagibile in zona cratere per il periodo di riferimento. L'ufficio sostiene la correttezza del proprio operato, in quanto il contribuente è decaduto dal diritto, essendo passato un periodo maggiore rispetto a quando le imposte risultano versate;
che la norma prevede che in alcun caso può farsi luogo a rimborso di quanto versato;
che il contribuente ha operato una libera scelta, in quanto poteva chiedere al sostituto di imposta di non versare;
che i rimborsi renderebbero la norma priva di copertura. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ormai la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere anche a coloro che hanno pagato le imposte per il tramite del sostituto il diritto, prima ad avere le imposte sospese, poi lo sconto accordato del 40%, non essendo in contestazione che il contribuente ha correttamente comunicato qui sia la sua appartenenza alla categoria destinataria del supporto accordato alla legge, sia richiesto correttamente quanto a lui in concreto spetta;
non vi sono questioni legate alla decadenza, lo sconto essendo stato accordato successivamente. Ė da quella data quindi che decorre il termine di decadenza. Le questioni di copertura, e del tenore letterale della legge, non possono conculcare il diritto del contribuente solo perché si serve del sostituto d'imposta; il quale ha obbligo autonomo di versare quanto a titolo di imposta dal sostituito, previa trattenuta, che non poteva essere sospeso perché la norma non lo prevedeva;
quindi non può affermarsi che non aver usufruito della sospensione del pagamento di imposte dirette e contributi nel periodo di riferimento sia stata scelta autonoma del contribuente, da cui eventualmente far decorrere il periodo di decadenza. Ne consegue che il ricorso va accolto, con spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , condanna l'Ufficio a rimborsare quanto dovuto e condanna l'ufficio alle spese che liquida in euro 1065, oltre esborsi ed accessori.