Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 23/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2025, proposto da MO Di RO Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioacchino Mulè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Racalmuto, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di OM GN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mattina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
1) della determina dirigenziale n. 19, Reg. Gen n. 55, del 18/02/2025 con la quale è stata approvata la graduatoria della procedura comparativa per la progressione tra le aree, finalizzate alla copertura di n. 1 posto dall’area degli istruttori (ex cat. C) all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D, profilo professionale area tecnica, e veniva nominato vincitore il Sig. OM GN;
2) dei verbali n. 1 del 27/12/2024 e n. 2 del 14/01/2025 con le relative schede di valutazione per singolo candidato e la graduatoria di merito con le quali al Sig. OM GN veniva attribuito il punteggio finale di 70 ed all’odierno ricorrente il punteggio di 36;
3) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, ivi compresi tutti i verbali della Commissione e dei relativi allegati, nonché tutti gli atti relativi all’approvazione della graduatoria di merito formata all’esito della valutazione dei titoli della progressione verticale intrapresa con procedura comparativa in oggetto ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso la graduatoria finale della procedura, meglio indicata in epigrafe, alla quale ha partecipato, nello specifico censurando il profilo della valutazione dei titoli presentati nella propria domanda di partecipazione. In particolare, il ricorrente in data 20.11.2024 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la progressione verticale tra aree, riservata al personale interno, promossa dal Comune intimato per il reclutamento di un profilo professionale dell’area tecnica. All’esito della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il punteggio attribuito al ricorrente è stato di 36 e quello attribuito al controinteressato intimato, risultato vincitore, di 70. Con la determinazione n. 50 del 15.5.2025 (allegato 1 alla memoria del controinteressato), pubblicata e notificata alle parti in pari data, il Comune di Racalmuto, riconoscendo l’errore materiale in cui è incorso nella trascrizione del punteggio finale attribuito al controinteressato, ha sostituito i 70 punti attribuitigli con 60 punti, confermando per il resto le proprie determinazioni di cui alla gravata determina dirigenziale n.19 del 18.2.2025.
2. La legittimità della valutazione dei titoli è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’artt.1 sub.1,2,3 della procedura comparativa. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Travisamento della fattispecie. Difetto di adeguata istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà Manifesta ”. Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della p.a., dei criteri previsti all’articolo 1 punti commi 1, 2 e 3 dell’avviso di procedura comparativa approvato con determinazione dirigenziale n.103 del 6.11.2024. Più nello specifico, si contesta la mancata attribuzione da parte della Commissione esaminatrice del punteggio corretto sotto le voci dell’esperienza lavorativa maturata, dei titoli di studio, e delle competenze professionali.
2.2. “ Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Travisamento dei fatti e carenza di istruttoria ”. Il ricorrente lamenta che la previsione del bando di concorso di attribuzione di un punteggio numerico per la valutazione dei concorrenti non sia sufficiente ad assolvere all’obbligo motivazionale imposto per le procedure comparative.
2.1. “ In via subordinata. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Travisamento della fattispecie. Genericità ed indeterminatezza dell’azione amministrativa. “. Il ricorrente, in via subordinata e nell’ipotesi di rigetto dei primi due motivi di ricorso, lamenta che i criteri previsti nel bando non sarebbero idonei a limitare legittimamente la discrezionalità della p.a. nella valutazione dei candidati.
3. Il Comune intimato quale resistente non si è costituito in giudizio. Il controinteressato intimato, vincitore del concorso, si è costituito in giudizio e in data 16.5.2025 ha depositato una memoria nella quale, oltre a rilevale l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso il quale avrebbe imposto l’impugnazione del bando di indizione della procedura omessa nel caso di specie, ha chiesto nel merito il rigetto della pretesa ricorrente, affermando la legittimità delle valutazioni adottate dalla p.a. sui titoli dei concorrenti.
4. All’udienza camerale del 22 maggio 2025, previo avviso a verbale sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato in quanto i motivi di diritto sono infondati. La valutazione effettuata sui titoli del ricorrente da parte della p.a. è corretta e legittima per i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo, sotto il profilo dell’esperienza lavorativa maturata, il ricorrente, il quale vanta “ un’esperienza lavorativa per anni 16, mesi 10 e giorni 22 di servizio con la categoria C ”, ritiene che il corretto punteggio a cui avrebbe diritto sarebbe pari a punti 33.75, anziché i 32 attribuiti dalla commissione. Tuttavia l’avviso di procedura, all’art. 1, comma 3, sotto la voce “ esperienza lavorativa maturata ”, prevede l’attribuzione di un massimo di 50 punti, cioè 2 punti per ogni anno di servizio, non prevedendo l’attribuzione di frazione di punteggio in caso di periodi di servizio inferiori all’anno, pertanto il calcolo effettuato dalla p.a. è corretto.
2.2. In secondo luogo, sotto il profilo dei “titoli di studio” il ricorrente lamenta la mancata attribuzione di punteggio. Tuttavia, l’avviso di concorso, sempre all’art. 1, comma 3, sotto la voce “ titoli di studio ”, contempla come valutabili la laurea triennale, la laurea specialistica, dottorato di ricerca e master di primo e secondo livello. Potendo vantare il ricorrente il solo titolo di studio di diploma di geometra, anche questa valutazione della p.a. non risulta affetta da alcun vizio di legittimità.
2.3. In terzo luogo, il ricorrente ritiene di avere diritto all’attribuzione di ulteriori 6 punti alla voce “ competenze professionali ”, oltre ai 4 attribuitigli per il ruolo di RUP, per gli ulteriori corsi di formazione dichiarati nella domanda di partecipazione e documentati agli atti come allegati al ricorso. In particolare, il ricorrente ha conseguito attestati di partecipazione ai seguenti corsi di formazione promossi da E.C.A.P di Agrigento: accompagnatore turistico, esperto internet e operatore grafico. Tuttavia nessuna delle attestazioni professionali addotte dal ricorrente, oltre all’incarico di RUP per il quale gli è stato riconosciuto il punteggio, corrisponde alle competenze di cui alla tabella dell’art. 3, comma 3, dell’avviso di concorso. Inoltre, la categoria “ abilitazione professionale per il posto messo a concorso ”, indicata tra le competenze valutabili, per interpretazione testuale, deve fare riferimento a quelle attinenti alla categoria D (area dei funzionari) Area Tecnica, cioè alle professioni di Ingegnere o Architetto, non potendosi considerare sufficiente la sola abilitazione alla professione di geometra vantata dal ricorrente. La categoria D, infatti, corrisponde a profili professionali con competenze plurispecialistiche e un titolo di laurea, nel caso di specie, idonei a svolgere attività di natura tecnica.
3. Sotto il profilo della sufficienza del voto numerico a rappresentare idonea motivazione della determinazione amministrativa, il Collegio si richiama al costante e consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa. “ Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell’ambito di un concorso pubblico esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni. La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. La sentenza ribadisce che è impedito al giudice amministrativo effettuare una rivalutazione delle prove scritte di un concorso, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio poiché una rivalutazione della prova comporterebbe entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo appositamente nominato dall’amministrazione. Il limite sul quale deve attestarsi il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, della irragionevolezza e della irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione ” (cfr. ex multis , Tar Lazio - Roma, Sezione II - Sentenza 28 settembre 2018, n. 9646). Nel caso di specie l’atto di avvio della procedura comparativa ha fornito validi strumenti di valutazione, idonei a liminare e indirizzare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione nella ponderazione dei titoli richiesti, e l’attribuzione del punteggio ai singoli candidati rispetta e attua in modo sintetico le indicazioni stabilite ex ante nell’atto generale.
4. Il terzo motivo, lasciando in disparte la sollevata inammissibile pure condivisibile atteso che la doglianza ivi formulata attiene ai criteri di autolimitazione della discrezionalità amministrativa indicati espressamente nel bando di gara non oggetto di impugnazione, è altresì infondato nel merito. I criteri indicati nell’art. 1, comma 2, dell’avviso della procedura comparativa, in merito a: a) esperienza lavorativa maturata nell’area di provenienza, b) i titoli di studio e c) le competenze professionali, e i corrispondenti punteggi attribuiti di cui al comma 3, sono indicatori più che sufficienti e del tutto idonei per indirizzare la discrezionalità della p.a. nel selezionare il profilo professionale maggiormente conforme alla richiesta.
5. Le spese di giudizio possono trovare eccezionale compensazione tra le parti costituite in ragione del complessivo assetto di interessi coinvolti nella vicenda. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta nei confronti del Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per il Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO