Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 85 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza Marconi 6, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 domiciliate elettivamente in Sassari, via Cavour 65, presso lo studio dell'avv. Luigi Lubinu, dal quale sono rappresentate e difese in forza di procura in atti
APPELLATE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Sassari –
Sezione Lavoro in tema rendita ai superstiti da infortunio sul lavoro.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso proposto da e , con il favore delle spese”. Controparte_1 Controparte_2 NELL'INTERESSE DELLE APPELLATE:
“- rigettare l'appello proposto dall' poiché infondato in fatto e in diritto e, Pt_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 183 emessa il 20.04.2023 dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro;
- con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza totale o parziale, con esenzione delle appellate dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il nucleo familiare delle medesime titolare di un reddito imponibile inferiore ad € 25676,02, producendo a tal fine apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , e nelle Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 rispettive qualità di coniuge e figlia superstiti di deducevano: Persona_1
i) che il de cuius aveva lavorato presso il ristorante-pizzeria dell'Hotel-Residence
1
, con mansioni di cuoco nonché gestore dell'intera Controparte_4 attività di ristorazione, comprendenti la scelta dei menù, l'acquisto e il reperimento degli ingredienti e di quant'altro necessario per la cucina, la preparazione dei pasti sia in prima persona che mediante il coordinamento dell'attività degli aiuto-cuochi, nonché il coordinamento di camerieri, addetti alle pulizie e addetti alla contabilità e agli adempimenti fiscali;
ii) che l'attività lavorativa del si svolgeva, oltre CP_2 che all'interno della cucina del ristorante, anche al suo esterno, essendo prassi che costui uscisse ne uscisse per recarsi all'adiacente bar, presso il quale veniva tenuta anche la contabilità del ristorante-pizzeria, al fine di reperire ingredienti, verificare gli incassi del ristorante, impartire direttive o ricevere informazioni, attraversando un porticato all'aperto che collegava un ingresso laterale della cucina con l'ingresso del bar, senza dover attraversare i locali del ristorante;
iii) che, nella notte fra il 16 e il 17 febbraio 2018, il stava lavorando alla propria CP_2 postazione in cucina, con tutte le apparecchiature (fra cui forni, fornelli a gas ed un caminetto a legna) contemporaneamente in funzione ed una temperatura compresa tra i 25 e i 30 gradi centigradi, abbigliato in modo molto leggero per sopportare il caldo e l'umidità presenti in cucina;
iv) che la temperatura esterna media si attestava, invece, tra i 12 e i 13 gradi centigradi, con una temperatura minima compresa fra tra i 7 e i 10 gradi centigradi, un tasso di umidità di poco superiore al 90% ed un vento tra gli 11 e i 21 chilometri orari;
v) che, intorno alle h. 24:00, nelle condizioni ambientali e con l'abbigliamento descritti, il usciva CP_2 dalla cucina e si dirigeva verso l'attiguo bar attraversando il porticato esterno al fine di verificare gli incassi della serata, allorquando veniva colto da malore e cadeva a terra, accusando dolore al petto e perdendo conoscenza;
vi) che, vano ogni tentativo di soccorso e rianimazione, alle h. 01:40 del 17 febbraio 2018 ne veniva constatato il decesso per arresto cardio-respiratorio; vii) di aver presentato domanda all' per il riconoscimento della rendita ai superstiti, accusandone il Pt_1 rigetto per la ritenuta irriconducibilità della morte all'evento. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, le ricorrenti chiedevano al giudice del lavoro l'accertamento del fatto che il decesso del de cuius fosse avvenuto per l'infortunio sul lavoro consistente nell'arresto cardiaco da perfrigerazione e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto assicuratore alla costituzione in loro favore della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, con la corresponsione dei relativi ratei dal 17 febbraio 2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data dell'evento fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché spese legali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l'Istituto assicuratore, che contestava la correlazione tra attività lavorativa e decesso.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che accoglieva il ricorso condannando l' sia alla Pt_1 costituzione della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 con la decorrenza e gli interessi di legge in favore delle ricorrenti, sia alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, con spese di ctu definitivamente a carico dell' soccombente. CP_5
2 Il Tribunale, segnatamente, sul presupposto che le testimonianze assunte avessero confermato le circostanze di cui al ricorso, recepiva le valutazioni del proprio ausiliario, secondo cui nella notte tra il 16 ed il 17 febbraio 2018 si realizzò un evento nell'ambito del lavoro (donde, l'occasione di lavoro), cioè un'esposizione ad un brusco sbalzo di temperatura nel passaggio dall'interno della cucina al porticato esterno che la collegava al vicino bar, ciò che, pur avendo agito nella normalità dell'atto lavorativo del comportò la rottura dell'equilibrio CP_2 organico del lavoratore, causalmente collegata a specifiche condizioni ambientali e lavorative, improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità del soggetto, con conseguente scompenso morbigeno nell'ambito di specifiche caratteristiche individuali, ossia la accertata condizione di cardiopatia ipertrofica ed ipertensione, sostanzialmente stabili nella loro estrinsecazione clinica fino all'epoca dell'evento in esame. In altri termini, la preesistente condizione cardiologica del lavoratore rappresentò il substrato clinico su cui agì lo specifico atto di lavoro esercitato in quelle particolari circostanze ambientali e climatiche, sicché l'azione termica da causa naturale determinò una brusca rottura (donde, la causa violenta) del metastabile equilibrio organico in essere (da intendersi come condizioni in pseudoequilibrio nella loro estrinsecazione clinica fino all'epoca del fatto per cui è causa, comportante concausalmente il punto di rottura), concorrendo direttamente a dar luogo allo scompenso cardiaco e conseguentemente alla morte improvvisa cardiaca del CP_2 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui hanno resistito mediante Pt_1 memoria la e la CP_1 CP_2 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in relazione all'eccepito difetto della copertura assicurativa, giacché il era assicurato per lo svolgimento dell'attività di cuoco ma l'evento si CP_2 verificò all'esterno del luogo di lavoro per l'espletamento di una mansione che esulava dai suoi compiti.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si è doluta ancora una volta della carenza di motivazione, in questo caso, in relazione all'eccepito difetto della causa violenta, non essendo risultato provato l'evento lesivo operante ab extrinseco, ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore. Sarebbero, infatti, del tutto generiche le risultanze istruttorie in merito allo sbalzo termico che avrebbe originato l'evento. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, l appellante ha censurato la CP_5 valutazione medico-legale per essersi basata su studi e pubblicazioni in materia di nesso di causalità tra morte improvvisa cardiaca ed esposizioni professionali a brusche perfrigerazioni, in gran parte destinati, in realtà, alle azioni di prevenzione per i lavoratori impegnati in attività comportanti esposizioni continuative, non già istantanee, alle alte temperature. Ciò che imporrebbe, quantomeno, il rinnovo delle operazioni peritali. I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente data la stretta connessione fra di essi, non sono condivisibili.
3 Al fine di poter accertare se, nel caso in esame, ricorrano sia l'occasione di lavoro rientrante sotto la copertura assicurativa obbligatoria sia la causa violenta, occorre considerare gli approdi della giurisprudenza in materia. Ebbene, come sancito dalla Corte di legittimità con numerosi arresti, “l'art. 2 del TU copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilita al lavoro superiore a tre giorni;
e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo. 10 - Si dice perciò che per l'art.2 debba esistere un rapporto di "occasionalità necessaria" tra lavoro e infortunio;
un nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto con le incombenze alle quali il lavoratore
è adibito […] 16.- Inoltre, come già detto, con riferimento al comportamento del lavoratore, per risalente giurisprudenza, l'ambito della tutela risulta delimitato, attraverso il concetto di rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore;
il concetto di rischio elettivo finisce quindi per delimitare sul piano oggettivo l'occasione di lavoro e dunque il concetto di rischio assicurato o di attività protetta. Di recente sul punto, Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015: "In materia di infortuni sul lavoro, l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo".
17.- Dunque, secondo la giurisprudenza, l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa” (Cass. civ., sez. lav., n. 17917/2017). Oltre a ciò, “è da premettere che nell'infortunio sul lavoro, la connessione fra atto lavorativo ed evento, anche per il principio di equivalenza delle cause (art. 41 cod. pen.), non è esclusa dal contributo causale di preesistenti condizioni patologiche che abbiano contribuito, anche in forma indiretta e remota, alla produzione dell'evento, né dal fatto che la causa violenta abbia poi fornito solo una minima accelerazione al corso di queste preesistenti condizioni (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). D'altro canto, nell'ambito dell'infortunio, "l'attività lavorativa è ciò che determina la lesione, la quale a sua volta determina l'evento
(morte od inabilità). E la violenza (brusca rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore: Cass. 14 maggio 1994 n. 4736), non è attributo dell'atto lavorativo, bensì della lesione, ed è costituita dal brevissimo arco temporale con cui la lesione si verifica" (Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, Cass. 23 ottobre 2000 n. 13954).
Specificando questo principio, è da affermare questo ulteriore principio. "Poiché
4 la violenza non è attributo dell'atto lavorativo, questo può avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto;
e, in particolare, non è necessario che esso sia costituito da uno sforzo, essendo sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco di tempo a seguito dell'atto lavorativo. Nel contempo, si esige che fra attività lavorativa e lesione sussista non solo una connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con l'occasione di lavoro: una connessione occasionale che non solo non esclude l'infortunio, bensì è il necessario presupposto per la relativa configurabilità"” (Cass. civ., sez. lav., n. 12476/2003). Più nel dettaglio, “la necessaria, netta, distinzione tra malattia professionale e infortunio sul lavoro, richiede l'identificazione, perché un evento possa qualificarsi come infortunio, di una causa violenta, quale prevista, ai fini dell'indennizzabilità, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965. La causa violenta consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive.
Con specifico riguardo all'infarto cardiaco, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, precisando che la brusca rottura dell'equilibrio organico deve in qualche modo collegarsi causalmente al lavoro svolto dall'assicurato, in relazione a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assorte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, in modo da poterli considerare, sia pure in termini di mera probabilità, quali fattori almeno concorrenti (concorrenza non esclusa dal fatto che le conseguenze lesive si determinino nel quadro di una situazione morbosa preesistente) alla produzione di una lesione organica con azione rapida ed intensa, in modo da escludere dalla nozione giuridica di infortunio il semplice effetto logorante esercitato sull'organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro. Di questo principio è stata fatta applicazione ammettendosi la riconducibilità dell'infarto alla fattispecie di infortunio lavorativo allorché risultassero comprovate particolari circostanze e modalità dell'attività lavorativa: prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni (Cass. 14085/2000); sforzi fisici ancorché rientranti nei compiti abituali (Cass. 4736/1994;
11559/1995; 7822/2000; 13982/2000), particolari condizioni ambientali di temperatura o altro (Cass. 5966/1988; 13741/2000); stress emotivi determinati da eventi anomali (Cass. 4155/1987; 2634/1990; 9888/1998); necessità di condurre a termine il servizio iniziato malgrado la manifestazione di un malore (12798/2000)” (Cass. civ., sez. lav., n. 12685/2003).
Segnatamente, con la sentenza n. 13741 del 2000) la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la morte dell'assicurato, affetto da cardiopatia ipertensiva e arteriosclerosi preesistenti, verificatasi per tamponamento cardiaco secondario e disseccazione dell'aorta ascendente sei giorni dopo che il lavoratore aveva accusato, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, un improvviso accesso ipertensivo, era stata concausata dall'usura e dallo stress derivato al lavoratore dalle mansioni e dalle condizioni di lavoro,
5 consistenti, in particolare, nella costante esposizione a bruschi sbalzi di temperatura.
E ancor prima, con la pronuncia n. 5966 del 1988, la Corte di legittimità aveva cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva escluso il nesso di causalità in un'ipotesi in cui un guardiano antincendio di un cantiere forestale era deceduto per infarto senza tenere conto, oltre che del suo stato di salute malferma, anche delle condizioni in cui si svolgeva la prestazione lavorativa, effettuata dal lavoratore in un ambiente particolarmente assolato, senza compagni di lavoro e senza alcun presidio di pronto soccorso. Senza omettere di considerare come, una volta provate l'occasione di lavoro e la causa violenta, eventuali omissioni nel versamento del premio assicurativo da parte del datore di lavoro non possano andare a detrimento del lavoratore o dei suoi superstiti. A mente dell'art. 67 del D.P.R. n. 1124/1965, invero, “gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo”, ossia il Titolo I, comprensivo del Capo V concernente le prestazioni, ivi compresa la rendita ai superstiti di cui all'art. 85. Tanto premesso sotto il profilo prettamente giuridico, sul versante fattuale va evidenziato che, all'esito dell'istruttoria, è comprovato: i) che Persona_1 lavorava presso il ristorante-pizzeria dell'Hotel-Residence “Ampurias”, in località Lu Bagnu a Castelsardo, con mansioni di cuoco nonché gestore di buona parte dell'attività di ristorazione, comprendenti la scelta dei menù, l'acquisto e il reperimento degli ingredienti e di quant'altro necessario per la cucina, la preparazione dei pasti sia in prima persona che mediante il coordinamento dell'attività degli aiuto-cuochi, nonché il coordinamento del personale di sala;
ii) che l'attività lavorativa del si svolgeva, oltre che all'interno della cucina CP_2 del ristorante, anche al suo esterno, essendo prassi che costui ne sortisse per recarsi all'adiacente bar, dove si trovava la cassa comune sia al bar che al ristorante, al fine di reperire ingredienti quali il cognac o il brandy, fornire specificazioni sulle ordinazioni ricevute o dare indicazioni sui prezzi da applicare necessarie per la predisposizione dei conti, verificare gli incassi del ristorante, attraversando un porticato all'aperto che collegava un ingresso laterale della cucina con l'ingresso del bar;
iii) che, nella notte fra il 16 e il 17 febbraio 2018, il stava CP_2 lavorando alla propria postazione in cucina, con tutte le apparecchiature (fra cui forno, fornelli a gas, friggitrici e caminetto a legna) contemporaneamente in funzione, vestito di solo cotone;
iv) che la temperatura esterna media si attestava, invece, tra i 12 e i 13 gradi centigradi, con una temperatura minima compresa fra tra i 7 e i 10 gradi centigradi, un tasso di umidità di poco superiore al 90% ed un vento tra gli 11 e i 21 chilometri orari;
v) che, intorno alle h. 24:00, nelle condizioni ambientali e con l'abbigliamento descritti, il usciva dalla CP_2 cucina e imboccava come di consueto il porticato, allorquando veniva colto da un malore dall'esito infausto. Ora, il teste ricorda che il si era avviato Tes_1 CP_2 verso la sala del ristorante per chiedere agli ultimi clienti rimasti se la cena fosse stata di loro gradimento, mentre la teste non ne ricorda il motivo Tes_2 specifico. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che il in CP_2 assenza di circostanze straordinarie da nessuno dedotte e neanche adombrate, si fosse diretto lungo il solito tragitto verso il vicino bar, a sua volta attiguo alla sala
6 ristorante con cui aveva in comune la cassa, per assolvere ad uno dei suoi molteplici compiti con le consuete modalità (cfr. testimonianze assunte all'udienza del 13.02.2020 e rilevazioni meteorologiche allegate come doc. 2 al ricorso introduttivo). Rientra, peraltro, nella comune esperienza l'intensità dello sbalzo termico nel repentino passaggio da un ambiente umido e riscaldato (come una cucina chiusa con molteplici fonti di calore in funzione) all'ambiente esterno in una ventosa notte invernale. Sotto l'aspetto medico-legale meritano, quindi, piena condivisione le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto conformi sia all'evidenziato orientamento giurisprudenziale sia al risultato dell'espletata istruttoria, oltre che frutto di un'elaborazione metodologicamente corretta ed esaustiva, condotta con terzietà e ricchezza argomentativa alla stregua di ampia letteratura scientifica in argomento. In particolare, l'ausiliario afferma: “I caratteri previsti dall'art. 2 e 210 del T.U. per l'infortunio sul lavoro sono: causa violenta in occasione di lavoro, laddove la causa violenta attiene il giudizio medico legale in senso stretto (causa concentrata nel tempo, nel turno di lavoro), mentre l'occasione di lavoro, dunque la finalità lavorativa nel senso di complesso di condizioni legate al lavoro che determinano l'esposizione dell'assicurato al rischio di infortunio, attiene il giudizio amministrativo. La causa violenta ha i seguenti caratteri: - efficienza;
- rapidità; - esteriorità, laddove: Efficienza: la causa deve essere capace di produrre l'effetto, con giudizio di idoneità della causa a provocare il danno riferito al singolo assicurato. Rapidità: la causa deve essere concentrata nel tempo (un turno di lavoro ininterrotto o comunque interrotto dalle sole pause consuetudinarie). Esteriorità: la causa deve esterna all'organismo, deve cioè operare ab estrinseco. Affinché un evento lesivo possa configurarsi come causa violenta di un infortunio sul lavoro, è necessario e sufficiente che esso rechi danno all'organismo del lavoratore operando dall'esterno mediante un'azione rapida e concentrata nel tempo: non è necessario che la causa violenta esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle prestazioni cui l'assicurato è addetto. Da rilevare come una preesistente condizione patologica del lavoratore non è di ostacolo alla qualificazione dell'evento come causa violenta, in quanto la preesistenza di uno stato morboso non esclude il rapporto di causalità, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente nella esecuzione della prestazione lavorativa.
Rapportando tali considerazioni specifiche della materia degli infortuni al caso specifico, certamente è possibile affermare come sia configurabile, per l'evento in discussione, l'occasione di lavoro: come desumibile dagli atti e anche dalle prove testimoniali fornite, il ruolo organizzativo e gestionale del de cuius Per_1
all'interno dell'attività ricettiva-ristorativa gestita dalla
[...] CP_3 presupponeva e comprendeva di fatto lo spostamento del soggetto dalla postazione di lavoro all'interno del ristorante e fino a raggiungere l'attiguo bar, sede di alcune categorie merceologiche e di attività amministrative e gestionali inerenti l'attività lavorativa in senso stretto, tutte funzioni provenienti dallo stesso apparato
7 produttivo e dipendenti da situazioni ed attività connesse con la prestazione lavorativa in modo diretto o indiretto. Proprio in occasione di lavoro si realizzò
“l'evento-rischio” e l'estrinsecarsi della causa violenta: lo scompenso cardiaco acuto che coinvolse il - a verosimile genesi ischemica - è da attribuirsi CP_2 ad un insieme di più fattori, eccezionalmente negativi (come il substrato personale clinico del soggetto - pre-esistente -, il surmenage lavorativo, le condizioni termiche avverse subite in servizio, la repentina variazione e l'importante gradiente termico nel passaggio da un ambiente caldo-umido ad uno con bassa temperatura, tipica del Febbraio 2018) a cui il lavoratore era stato esposto nella giornata stessa ed al termine della quale si era manifestato il quadro morboso acuto che ne provocò il decesso in pochi minuti. Maggiore attenzione nel ragionamento medico legale merita ovviamente il punto nodale della causa violenta, che, vista la peculiarità del caso, necessita di alcune precisazioni tecniche circa l'azione termica da causa naturale. Preme ricordare come con il termine microclima si intenda il complesso di parametri ambientali che caratterizzano localmente l'ambiente in cui l'individuo vive e lavora e che congiuntamente a parametri individuali, quali, tra gli altri, l'attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell'abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante. […] L'effetto del microclima e delle condizioni di particolare esposizione a temperature (alte o basse) sono noti e definiti, per cui i riferimenti tecnici di letteratura scientifica contenuti anche nel parere medico legale di parte attrice, in termini di nesso di causalità tra morte improvvisa cardiaca ed esposizioni professionali a brusche perfrigerazioni, trovano ovvio accoglimento e piena condivisione da parte della scrivente, in quanto rappresentativi di un noto fenomeno clinico e fisiopatologico, che vede l'associazione nota tra esposizione a freddo e morbidità/ mortalità con bersaglio cardiaco”. Ebbene, dopo aver citato numerose altre pubblicazioni scientifiche in argomento (rispetto alle quali si rimanda alla lettura integrale dell'elaborato peritale), l'ausiliario ha così proseguito: “E' innegabile, noto e definito dunque il ruolo dello stress termico che si verifica quando il sistema di termoregolazione dell'organismo fallisce: la temperatura dell'aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l'umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico.
I soggetti ipertesi e cardiopatici sono particolarmente sensibili agli effetti negativi del caldo e del freddo ed, in particolare, possono manifestare, semplificando gli effetti, episodi di abbassamento della pressione arteriosa che possono causare anche perdita di coscienza in ambienti caldi, così incrementi pressori al freddo. La relazione tra esposizione a freddo e malattie cardiovascolari ritrova origine in variazioni dell'elasticità dei vasi sanguigni, nell'attività del sistema simpatico e dello stato chimico-fisico ematico, in tema di vasocostrizione periferica, oltre a coronarospasmo e stimolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene che si identifica con la reazione allo stress.
Tornando al caso di specie, preme ricordare, sotto il profilo anamnestico come risulti descritta in atti a carico del una condizione di Persona_1 ipertensione arteriosa sistemica, inizialmente inquadrata come severa, complicata da ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro, per cui il soggetto era in follow-up
8 da tempo, con apprezzabile buon compenso clinico ed adeguata resa pressoria grazie a politerapia farmacologica. Gli esami strumentali eseguiti in epoca antecedente i fatti in discussione confermavano una condizione di ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro con normale funzione sisto-diastolica (ECG ed ecocardio), regolare ritmo sinusale (ECG dinamico secondo Holter), in assenza di ostruzioni dei tronchi-sovraaortici (Ecocolordoppler) o di ischemia miocardica inducibile da sforzo (ECG sotto sforzo). E' evidente come nella notte tra il 16 ed il 17 Febbraio 2018 si sia realizzato un accadimento nell'ambito del lavoro, ovvero un'esposizione a brusco sbalzo di temperatura esterna con ragionevole scarto termico (nel passaggio dall'interno della cucina del ristorante al porticato esterno che collega la struttura al bar limitrofo), che ha agito dunque nella normalità dell'atto lavorativo quotidiano del ma che ha comportato la rottura dell'equilibrio organico del CP_2 lavoratore, causalmente collegata a specifiche condizioni ambientali e di lavoro, improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità del soggetto, con conseguente scompenso morbigeno, peraltro nell'ambito di specifiche caratteristiche individuali del soggetto, ossia la acclarata condizione di cardiopatia ipertrofica ed ipertensione, sostanzialmente stabili nella loro estrinsecazione clinica fino all'epoca del fatto per cui è consulenza. Ciò che si vuole significare è che la nota preesistente condizione cardiologica del lavoratore ha rappresentato il substrato clinico su cui ha agito lo specifico atto di lavoro esercitato in quelle determinate circostanze ambientali e climatiche particolari, per cui l'azione termica da causa naturale ha determinato una brusca rottura (requisito di violenza della causa) del metastabile equilibrio organico in essere, concorrendo direttamente a dar luogo allo scompenso cardiaco e conseguentemente alla morte improvvisa cardiaca del . CP_2
Da ultimo, sulle risposte fornite dal ctu rispetto alle osservazioni di parte ricorrente si spengono le analoghe censure in sede di appello circa la scarsa aderenza delle pubblicazioni scientifiche richiamate dall'ausiliario, il quale ha persuasivamente affermato: “Giova solo ricordare quanto già ampiamente definito nella ricostruzione tecnica fornita, ovvero come l'esposizione a basse temperature provochi diminuzione della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa, aumento di produzione di calore mediante produzione di adrenalina, noradrenalina, tiroxina, interferenza con l'aggregazione piastrinica, effetto proaritmico, potenziale vasocostrizione coronarica - peraltro in una nota corrispondenza fra vasospasmo periferico dovuto al freddo e quello coronarico, specie in storia di condizioni aritmiche, cardiopatia ischemica, cardiomiopatie in fase dilatativa, ipertensione - tutte reazioni fisiologiche note ed afferenti ad una legge scientifica generale che innegabilmente si possono ritenere ascrivibili anche al caso di specie, con ulteriore rilievo stante la nota condizione cardiovascolare del soggetto. Ancora, […] si segnala - poichè è evidente che non ne sia stato ben compreso il ruolo - come la casistica e la bibliografia segnalata dalla scrivente rappresenti esclusivamente il supporto ulteriore a quanto già ampiamente attestato in ambito medico legale, laddove il concetto di stress termico e la correlazione tra esposizione a perfrigerazioni e morbidità/mortalità con bersaglio cardiaco per
9 potenziamento del lavoro cardiaco è notorio ed acclarato. E' ovvio che il riferimento generale sia a studi che correlano il fattore climatico a differenti tipologie di lavoratori, con particolare riferimento a quelli più esposti - avrebbe sicuramente suscitato non poca meraviglia l'ipotesi di ritrovare una casistica specifica di eventi cardiaci improvvisi per la mansione di cuoco e suo passaggio dall'ambiente di cucina e l'ambiente esterno - ma ancor più è ovvio che il fattore
“temperatura” intensa anche come gradiente di temperatura risulta non solo acclarato come correlato al rischio cardiovascolare, ma anche, seppur concentrato in un breve intervallo temporale, in grado di suscitare una repentina azione sistemica e sull'apparato cardiovascolare. Circa il significato di “breve termine” di cui il CTP convenuto richiede ulteriore specificazione, si rimanda integralmente alla lettura delle pubblicazioni citate (una in particolare a cui si rifà il CTP convenuta), ribadendo come nella stessa sia segnalato un significativo effetto a breve termine dell'esposizione al freddo, all'ondata di caldo ed alla variazione diurna sui ricoveri cardiovascolari. In ultimo, se come segnalato dal CTP convenuta non sono oggetto di discussione le correlazioni tra fisiologia umana e condizioni climatiche e microclimatiche - di cui è evidentemente pacifico il ruolo anche per l'Istituto - non si comprende come si possa arbitrariamente escludere il ruolo di tali condizioni nell'evento in discussione, […] non risultando peraltro espresse né nelle considerazioni mediche preventive alla causa né nelle osservazioni critiche alla CTU ultranee ipotesi di cause che possano aver comportato il decesso del . CP_2
La decisione del Tribunale trova dunque conferma nella configurabilità, rispetto al caso di specie, sia dell'occasione di lavoro che della causa violenta, senza che risulti per alcun verso necessario disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 vigente, secondo i parametri minimi (stante l'esiguo numero e la relativa semplicità delle questioni trattate) per le cause previdenziali di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso Pt_1 la sentenza n. 183/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con e Controparte_1 Controparte_2 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv. Luigi Lubinu, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidate in € 2.697,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 23.4.2025.
10 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
11