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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 1571\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1571/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Maria Franca Cerana, come da procura in calce all'atto di citazione C.F._2 in opposizione al decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in
Piazza Manzoni n. 18, Busto Arsizio – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con gli avv.ti. Matteo Giarratana e Calogero Lanza, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, Via San Martino n. 19, Milano - Email_2
Email_3
APPELLATO
Oggetto: cessione credito, garanzia fideiussoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 537/2024 emessa dal
Tribunale del Busto Arsizio il 17.04.2024, accogliere l'appello e conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa:
1) ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica, accertare il carattere abusivo della clausola n. 9 di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle condizioni generali del contratto del
12.09.2014, quale titolo fondante il credito di nei confronti del garante per violazione Parte_3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) nonché per violazione della Legge Antitrust 10.10.1990, n.
287 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza del creditore dal proprio diritto di credito verso il garante nonché l'estinzione della garanzia in capo all'appellante ; Parte_2
2) dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda svolta da per Controparte_1 inesistenza dei contratti di cessione, per difetto di titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio - questione di merito - per cui è causa, in quanto risulta sfornita della Controparte_1 prova di titolarità rappresentato dal contratto di cessione del credito a proprio favore e anche per mancanza della prova che nell'atto rientri anche il credito indicato in ricorso (prova del titolo del diritto azionato costituto da qualità di cessionaria del credito);
3) in subordine: dichiarare la indeterminatezza e/o genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da il 16.10.2018 a , poi ceduti il 22.11.2019 da Parte_4 CP_2
a con conseguente nullità delle cessioni ex art. 1346 c.c. in CP_2 Controparte_1 relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti;
- Con vittoria di spese, competenze, IVA, CPA e 15% T.P. come per legge dei due gradi di giudizio e con maggiorazione di cui al Art 4 co. 1 bis DM 55/14 come novellato dal D.M. 37/18 (v.si Cass. n.
23088 del 18.8.2021)”.
Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 537/2024 resa nel procedimento N.RG. 5068/2022, instaurato dai sig.ri e perché inammissibile, Parte_1 Pt_2 nonché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta la da ogni e Controparte_1 qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario, IVA
e CPA del doppio grado di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte Controparte_1
e non rinunciate, come esposte nell'iter processuale della comparsa di costituzione”.
pagina 2 di 11 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Parte_1 Parte_5
Arsizio n. 537\2024 del 17.4.2024 che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
in ragione del fatto che nelle more erano intervenuti dei parziali pagamenti, e condannato
[...] [...]
e al pagamento della minor somma residua pari ad euro 24.813,37 oltre interessi, e al Pt_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite per euro 3.387,00, oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
e in qualità rispettivamente di debitore e di garante, con atto di citazione ritualmente Parte_1 Pt_2 notificato si sono opposti al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 28.630,13 oltre interessi e spese quale saldo debitorio, relativo a un contratto di finanziamento stipulato con Deutsche Bank s.p.a. e poi ceduto a Controparte_1
Più precisamente, Deutsche Bank Spa in data 11.09.2014 aveva concesso alla sig.ra un Parte_1 finanziamento di € 32.191,07 da restituire a mezzo n. 120 rate mensili di € 448,50 (doc. 4 fascicolo monitorio), rispetto al quale la stessa è stata inadempiente. aveva garantito il pagamento Pt_2 dell'obbligazione della sig.ra coobbligandosi in solido, come da art. 9 del contratto. Parte_1
Successivamente, il credito maturato dalla banca è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco:
-la prima da a Parte_4 CP_2 CP_1
- la seconda da a CP_3 CP_1 CP_1
Gli opponenti hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento nonché la conformità delle copie fotostatiche agli originali;
hanno poi eccepito il difetto di legittimazione processuale della convenuta, nonché la nullità della clausola con cui ha accettato la Parte_2 previsione derogatoria dell'articolo 1957 c.c., in quanto non oggetto di trattativa individuale, alla luce della qualità di consumatore dello stesso.
Hanno ulteriormente eccepito il difetto di titolarità attiva del credito da parte della società opposta,
l'indeterminatezza dei crediti ceduti da la nullità delle cessioni. Parte_6 CP_2 CP_1
L'opposta regolarmente costituitasi, ha precisato che la sig.ra aveva Controparte_1 Parte_1 perfezionato un piano di rientro con la cessionaria poi non onorato, e che in ragione del CP_3 fatto che nelle more sono intercorsi pagamenti parziali, è residuato un credito pari ad euro 24.813,37,
pagina 3 di 11 quindi una somma minore rispetto a quella richiesta in via monitoria (con il decreto opposto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.630,13).
Ha inoltre contestato tutte le eccezioni di parte opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata.
-Ha innanzitutto superato le eccezioni sollevate dagli opponenti in punto di difetto di procura, di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto e di mancata conformità delle copie fotostatiche prodotte rispetto all'originale.
-Ha quindi ritenuto - in relazione all'eccezione di nullità della previsione con cui ha Parte_2 accettato la deroga al disposto di cui all'articolo 1957 c.c. - che la clausola contrattuale con cui ha Pt_2 assunto l'impegno di garante, costituisce un contratto autonomo di garanzia, dal momento che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Ha concluso ritenendo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., poiché tale norma, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, “instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”.
-Riguardo all'eccepito difetto di titolarità attiva del credito da parte di , ha ritenuto che a CP_1 prescindere dagli adempimenti formali della cessione in blocco dei crediti (pure rispettati dalla cessionaria): “la parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non siano viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”.
-Quanto, infine, alla certezza del credito ha ritenuto che la prova del credito sia costituita dall'atto di erogazione dello stesso (doc. 16) e l'entità deve ritenersi pari alla somma indicata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, che ha dato atto del pagamento da parte di di Parte_1 una parte del debito, con conseguenziale riduzione della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
pagina 4 di 11 Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ridotto l'importo della somma dovuta in ragione dell'intervenuto pagamento di una parte del debito, condannando gli opponenti al pagamento in solido in favore di della somma di euro 24.813,37 oltre interessi. Controparte_1
D. Motivi di appello
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, qualificando la garanzia sottoscritta da quale contratto autonomo di garanzia, ha disatteso Pt_2
l'eccezione di nullità della clausola n. 9 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento del 12.09.2014, e non ha ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo gli appellanti, non si può ritenere che l'obbligazione contratta da sia riconducibile Pt_2 all'alveo del contratto autonomo di garanzia, in particolare in ragione del fatto che nella clausola n. 9 non è contemplata la dicitura “senza eccezioni”. Secondo tale prospettazione si tratterebbe pertanto di una fideiussione, con la conseguenza che la clausola di pagamento a prima richiesta sarebbe compatibile con l'applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo parte appellante ha ritenuto che tale interpretazione della previsione contrattuale sia desumibile dal dato letterale della stessa clausola n. 9, nella quale si legge: “… con la sottoscrizione della presente, dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942
c.c. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla dietro semplice richiesta CP_4 della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del cliente pari alla somma relativa all'”importo totale dovuto dal consumatore” di cui l punto 2 del documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la banca dall'agire verso il Cliente nei termini di cui all'art. 1957 c.c. inclusi…”.
Sulla base di tale premessa, gli appellanti hanno quindi sostenuto
- che la previsione che deroga all'art. 1957 cc debba essere dichiarata nulla, con reviviscenza della disciplina legale;
- che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non è stato, nel caso di specie, rispettato, in quanto il creditore non ha intrapreso tempestivamente alcuna iniziativa giudiziale finalizzata nei confronti del debitore.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la mancata statuizione in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento dell'11.9.2014 e la violazione dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 206/2005.
pagina 5 di 11 Più precisamente, hanno riferito di essere consumatori e che nel contratto sono presenti clausole vessatorie che hanno determinato a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi. Il riferimento è alla previsione di cui al suddetto art.9, nel quale il garante dispensa la Banca dal dovere agire nei confronti del cliente debitore nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto hanno altresì osservato che, riguardo a tale previsione, non è sufficiente il mero adempimento formale della specifica approvazione per iscritto, essendo invece necessario che il professionista provi specificatamente che la clausola unilateralmente predisposta sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 5 D.Lgs. 206/2005).
Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto sussistere il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a
la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché l'indeterminatezza e Controparte_1 genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti.
Hanno rilevato gli appellanti che, al fine di provare di essere subentrati nella medesima posizione creditoria di ed avere acquistato la titolarità del credito controverso, non è sufficiente la CP_5 produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, occorrendo che l'individuazione dei crediti sia sufficientemente precisa e consenta di ricondurli con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Per tali ragioni l'appellata sarebbe carente della legittimazione sostanziale per richiedere il pagamento e il credito non sarebbe determinato.
E. Le ragioni dell'appellato
L'appellato ha richiamato le argomentazioni espresse dalla sentenza del Tribunale e ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla controparte.
Con particolare riferimento ai primi due motivi di appello ha evidenziato:
-che il primo cessionario, nel novembre 2018 ha inviato a e la CP_3 Pt_2 Parte_1 comunicazione di cessione con contestuale invito al pagamento;
-che nel gennaio 2019 ha riconosciuto il debito e rilasciato in favore della stessa Parte_1 CP_3
[... titoli di pagamento (cambiali) a valere anche come riconoscimento dell'intervenuta cessione del proprio debito alla cessionaria;
- che non c'è stata inerzia, essendo intercorsa una diffida stragiudiziale, a seguito della quale è stato redatto un piano di rientro che ha inizialmente avuto un andamento regolare salvo poi, a far data dal
2021, non essere più ottemperato, con conseguente decadenza dal beneficio dell'accordo, come da comunicazione inviata a e a Parte_1 Pt_2
pagina 6 di 11 - che a seguito del persistente inadempimento dei debitori, è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che conseguentemente non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con riguardo al terzo motivo di impugnazione ha sottolineato di aver prodotto le Gazzette Ufficiali nelle quali si è data notizia delle due operazioni di cessione in blocco, nonché la prova degli adempimenti ex art. 58 TUB (doc. 20-21 primo grado), unitamente a copia dei negozi di cessione (doc.
22-23-24 primo grado).
Ha precisato che quanto alla prima operazione di cessione è stato prodotto copia del contratto di cessione intervenuto tra e , cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. CP_3 Parte_4
131 del 10.11.2018 – parte seconda - foglio delle inserzioni, nella quale può evincersi la ricomprensione nel portafoglio dei crediti ceduti del credito de quo. Al riguardo, ha precisato che la
Gazzetta Ufficiale contiene un apposito rinvio al link:
“https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2018/crediti
-deutsche-bank_marte-ottobre-2018.pdf”.
Ha quindi concluso osservando che con riferimento alla cessione del Parte_7
2018 è possibile ricavare l'espressa menzione del credito di specie, identificato a mezzo dei codici richiamati nelle diverse missive (che altro non sarebbero che l'identificativo del contratto).
Ha inoltre sottolineato, in punto di fatto, che la cessione del credito è comprovata altresì dal contegno tenuto dalle controparti. Ha in particolare ricordato che ha rilasciato titoli cambiari a Parte_1 garanzia del pagamento richiesto e non ha espresso perplessità sul nuovo interlocutore con cui stava interagendo, con ciò indirettamente confermando di aver ricevuto ogni comunicazione idonea a renderla edotta dell'intervenuta cessione.
Ha infine dato atto che sussiste la dichiarazione della cedente del 27.01.2023 (doc. 23), Parte_4 in ordine all'inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti.
Analogamente, la successiva cessione, intercorsa tra e veniva CP_3 Controparte_1 contemplata nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, come da accordo intervenuto inter partes il
16.10.2018.
A tal proposito ha osservato che la G.U. indica i crediti ricompresi nel perimetro della cessione:
“crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Deutsche Bank S.p.A. in data 16 ottobre 2018 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 131 del 10 novembre 2018, Parte II” e che contiene altresì il rinvio al pagina 7 di 11 link: https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2019/crediti- marte-marathon_dicembre-2019.pdf “.
F. Alla prima udienza, il13.11.2024, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
l'udienza del 18.2.2026, poi anticipata al 24.9.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo di appello - attinenti alla qualificazione della natura della garanzia, alla violazione della disciplina consumeristica e alla nullità della clausola derogatrice della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. - devono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poiché volti ad ottenere la declaratoria di nullità della previsione e la conseguenziale reviviscenza del suddetto regime legale.
Occorre primariamente considerare che anche ove venissero accolti i profili di censura sollevati dagli appellanti sulla natura della garanzia prestata da e la garanzia venisse qualificata quale Parte_2 fideiussione, nel caso di specie fideiussione specifica a prima richiesta (art. 9: “… il garante si impegna
a versare immediatamente alla dietro semplice richiesta della stessa”), comunque da ciò non CP_4 potrebbe conseguire la riforma della pronuncia impugnata.
Infatti, si deve considerare, in modo assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore valutazione, che ove fosse dichiarata la nullità della previsione contenuta nella clausola n. 9 del contratto, e si ritenesse applicabile il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore.
Trattandosi di garanzia a prima a richiesta, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche quando l'iniziativa è assunta mediante richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie è stato prodotto l'invito di pagamento unitamente alla diffida e messa in mora, inviato dalla ai debitori, ad entrambi, in data 6 agosto 2018 (doc. 5 monitorio), con il quale è CP_4 stato interrotto il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il creditore abbia poi coltivato con diligenza le proprie istanze, come desumibile dalle comunicazioni intercorse, dal piano di rientro concordato con la sig.ra dal rilascio di cambiali da parte di quest'ultima, dai tentativi stragiudiziali di addivenire ad Parte_1 una soluzione risolutiva, a seguito del mancato rispetto del piano di rientro. Solo dopo aver provato a definire in via stragiudiziale la situazione, essendo i debitori rimasti inadempienti, il creditore ha infine agito in via stragiudiziale, procedendo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni il primi due motivi di appello non meritano accoglimento.
2.Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha accertato il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché Controparte_1
l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti ceduti. Sul punto il primo giudice ha ritenuto che “parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non sia viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”.
Ciò premesso, occorre chiarire che il credito azionato è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco: la prima da a nell'ottobre del 2018; la seconda da quest'ultima a Parte_4 CP_2 CP_1 favore di nel novembre 2019. Controparte_1
Sono state prodotte le Gazzette Ufficiali, relative ad entrambe le cessioni, nelle quali è stata data notizia delle operazioni di cessione e degli adempimenti di cui all'art. 58 TUB (doc.ti 18 a 21primo grado
, nonché copia dei contratti di cessione (doc. ti 22 ss primo grado . Controparte_1 Controparte_1
Le Gazzette Ufficiali riportano un link dal quale sono verificabili le posizioni cedute, in particolare attraverso il richiamo del relativo codice (identificativo del contratto sottostante), codice corrispondente anche a quello indicato poi nelle diverse missive intercorse tra le parti.
Ulteriormente, non può essere trascurato il fatto – documentale e pacifico - che la sig.ra ha Parte_1 rilasciato a favore di alcuni titoli cambiari, al fine di garantire l'adempimento del proprio CP_3 debito, e che tra le parti è anche intercorso un piano di rientro. Tant'è che ha infine Controparte_1
pagina 9 di 11 agito in via monitoria proprio in ragione del fatto che tale piano di rientro non è stato rispettato da
[...]
Oltre al fatto che in relazione alla prima cessione è stata altresì prodotta la Pt_1 dichiarazione della cedente del 27.01.2023 (doc. 23), in ordine all'inclusione del Parte_4 credito azionato nel blocco di quelli ceduti, occorre considerare che gli appellanti si sono sempre comportati dando per presupposto le cessioni e la titolarità del credito prima in capo a CP_3 poi in capo a con la quale hanno interagito anche a seguito del mancato rispetto del Controparte_1 piano di rientro, senza mai metterne in discussione né la titolarità né l'entità del credito.
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alla garanzia personale sottoscritta dal garante.
In ragione di quanto sopra, e tenuto conto altresì del tenore delle allegazioni svolte da parte appellante sul punto, si deve ritenere sussistere la prova tanto della titolarità del credito in capo a CP_1
[...
quanto della sua entità, come ridottasi a seguito dei parziali pagamenti eseguiti da Parte_1
Anche il terzo motivo di appello non merita pertanto accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico degli appellanti e liquidate a favore dell'appellata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Controparte_1
537\2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 537\2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro 3.966,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 24settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Lorenzo Orsenigo
pagina 10 di 11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1571/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Maria Franca Cerana, come da procura in calce all'atto di citazione C.F._2 in opposizione al decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in
Piazza Manzoni n. 18, Busto Arsizio – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con gli avv.ti. Matteo Giarratana e Calogero Lanza, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, Via San Martino n. 19, Milano - Email_2
Email_3
APPELLATO
Oggetto: cessione credito, garanzia fideiussoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 537/2024 emessa dal
Tribunale del Busto Arsizio il 17.04.2024, accogliere l'appello e conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa:
1) ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica, accertare il carattere abusivo della clausola n. 9 di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle condizioni generali del contratto del
12.09.2014, quale titolo fondante il credito di nei confronti del garante per violazione Parte_3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) nonché per violazione della Legge Antitrust 10.10.1990, n.
287 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza del creditore dal proprio diritto di credito verso il garante nonché l'estinzione della garanzia in capo all'appellante ; Parte_2
2) dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda svolta da per Controparte_1 inesistenza dei contratti di cessione, per difetto di titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio - questione di merito - per cui è causa, in quanto risulta sfornita della Controparte_1 prova di titolarità rappresentato dal contratto di cessione del credito a proprio favore e anche per mancanza della prova che nell'atto rientri anche il credito indicato in ricorso (prova del titolo del diritto azionato costituto da qualità di cessionaria del credito);
3) in subordine: dichiarare la indeterminatezza e/o genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da il 16.10.2018 a , poi ceduti il 22.11.2019 da Parte_4 CP_2
a con conseguente nullità delle cessioni ex art. 1346 c.c. in CP_2 Controparte_1 relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti;
- Con vittoria di spese, competenze, IVA, CPA e 15% T.P. come per legge dei due gradi di giudizio e con maggiorazione di cui al Art 4 co. 1 bis DM 55/14 come novellato dal D.M. 37/18 (v.si Cass. n.
23088 del 18.8.2021)”.
Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 537/2024 resa nel procedimento N.RG. 5068/2022, instaurato dai sig.ri e perché inammissibile, Parte_1 Pt_2 nonché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta la da ogni e Controparte_1 qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario, IVA
e CPA del doppio grado di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte Controparte_1
e non rinunciate, come esposte nell'iter processuale della comparsa di costituzione”.
pagina 2 di 11 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Parte_1 Parte_5
Arsizio n. 537\2024 del 17.4.2024 che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
in ragione del fatto che nelle more erano intervenuti dei parziali pagamenti, e condannato
[...] [...]
e al pagamento della minor somma residua pari ad euro 24.813,37 oltre interessi, e al Pt_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite per euro 3.387,00, oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
e in qualità rispettivamente di debitore e di garante, con atto di citazione ritualmente Parte_1 Pt_2 notificato si sono opposti al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 28.630,13 oltre interessi e spese quale saldo debitorio, relativo a un contratto di finanziamento stipulato con Deutsche Bank s.p.a. e poi ceduto a Controparte_1
Più precisamente, Deutsche Bank Spa in data 11.09.2014 aveva concesso alla sig.ra un Parte_1 finanziamento di € 32.191,07 da restituire a mezzo n. 120 rate mensili di € 448,50 (doc. 4 fascicolo monitorio), rispetto al quale la stessa è stata inadempiente. aveva garantito il pagamento Pt_2 dell'obbligazione della sig.ra coobbligandosi in solido, come da art. 9 del contratto. Parte_1
Successivamente, il credito maturato dalla banca è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco:
-la prima da a Parte_4 CP_2 CP_1
- la seconda da a CP_3 CP_1 CP_1
Gli opponenti hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento nonché la conformità delle copie fotostatiche agli originali;
hanno poi eccepito il difetto di legittimazione processuale della convenuta, nonché la nullità della clausola con cui ha accettato la Parte_2 previsione derogatoria dell'articolo 1957 c.c., in quanto non oggetto di trattativa individuale, alla luce della qualità di consumatore dello stesso.
Hanno ulteriormente eccepito il difetto di titolarità attiva del credito da parte della società opposta,
l'indeterminatezza dei crediti ceduti da la nullità delle cessioni. Parte_6 CP_2 CP_1
L'opposta regolarmente costituitasi, ha precisato che la sig.ra aveva Controparte_1 Parte_1 perfezionato un piano di rientro con la cessionaria poi non onorato, e che in ragione del CP_3 fatto che nelle more sono intercorsi pagamenti parziali, è residuato un credito pari ad euro 24.813,37,
pagina 3 di 11 quindi una somma minore rispetto a quella richiesta in via monitoria (con il decreto opposto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.630,13).
Ha inoltre contestato tutte le eccezioni di parte opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata.
-Ha innanzitutto superato le eccezioni sollevate dagli opponenti in punto di difetto di procura, di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto e di mancata conformità delle copie fotostatiche prodotte rispetto all'originale.
-Ha quindi ritenuto - in relazione all'eccezione di nullità della previsione con cui ha Parte_2 accettato la deroga al disposto di cui all'articolo 1957 c.c. - che la clausola contrattuale con cui ha Pt_2 assunto l'impegno di garante, costituisce un contratto autonomo di garanzia, dal momento che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Ha concluso ritenendo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., poiché tale norma, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, “instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”.
-Riguardo all'eccepito difetto di titolarità attiva del credito da parte di , ha ritenuto che a CP_1 prescindere dagli adempimenti formali della cessione in blocco dei crediti (pure rispettati dalla cessionaria): “la parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non siano viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”.
-Quanto, infine, alla certezza del credito ha ritenuto che la prova del credito sia costituita dall'atto di erogazione dello stesso (doc. 16) e l'entità deve ritenersi pari alla somma indicata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, che ha dato atto del pagamento da parte di di Parte_1 una parte del debito, con conseguenziale riduzione della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
pagina 4 di 11 Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ridotto l'importo della somma dovuta in ragione dell'intervenuto pagamento di una parte del debito, condannando gli opponenti al pagamento in solido in favore di della somma di euro 24.813,37 oltre interessi. Controparte_1
D. Motivi di appello
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, qualificando la garanzia sottoscritta da quale contratto autonomo di garanzia, ha disatteso Pt_2
l'eccezione di nullità della clausola n. 9 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento del 12.09.2014, e non ha ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo gli appellanti, non si può ritenere che l'obbligazione contratta da sia riconducibile Pt_2 all'alveo del contratto autonomo di garanzia, in particolare in ragione del fatto che nella clausola n. 9 non è contemplata la dicitura “senza eccezioni”. Secondo tale prospettazione si tratterebbe pertanto di una fideiussione, con la conseguenza che la clausola di pagamento a prima richiesta sarebbe compatibile con l'applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo parte appellante ha ritenuto che tale interpretazione della previsione contrattuale sia desumibile dal dato letterale della stessa clausola n. 9, nella quale si legge: “… con la sottoscrizione della presente, dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942
c.c. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla dietro semplice richiesta CP_4 della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del cliente pari alla somma relativa all'”importo totale dovuto dal consumatore” di cui l punto 2 del documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la banca dall'agire verso il Cliente nei termini di cui all'art. 1957 c.c. inclusi…”.
Sulla base di tale premessa, gli appellanti hanno quindi sostenuto
- che la previsione che deroga all'art. 1957 cc debba essere dichiarata nulla, con reviviscenza della disciplina legale;
- che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non è stato, nel caso di specie, rispettato, in quanto il creditore non ha intrapreso tempestivamente alcuna iniziativa giudiziale finalizzata nei confronti del debitore.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la mancata statuizione in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento dell'11.9.2014 e la violazione dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 206/2005.
pagina 5 di 11 Più precisamente, hanno riferito di essere consumatori e che nel contratto sono presenti clausole vessatorie che hanno determinato a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi. Il riferimento è alla previsione di cui al suddetto art.9, nel quale il garante dispensa la Banca dal dovere agire nei confronti del cliente debitore nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto hanno altresì osservato che, riguardo a tale previsione, non è sufficiente il mero adempimento formale della specifica approvazione per iscritto, essendo invece necessario che il professionista provi specificatamente che la clausola unilateralmente predisposta sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 5 D.Lgs. 206/2005).
Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto sussistere il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a
la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché l'indeterminatezza e Controparte_1 genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti.
Hanno rilevato gli appellanti che, al fine di provare di essere subentrati nella medesima posizione creditoria di ed avere acquistato la titolarità del credito controverso, non è sufficiente la CP_5 produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, occorrendo che l'individuazione dei crediti sia sufficientemente precisa e consenta di ricondurli con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Per tali ragioni l'appellata sarebbe carente della legittimazione sostanziale per richiedere il pagamento e il credito non sarebbe determinato.
E. Le ragioni dell'appellato
L'appellato ha richiamato le argomentazioni espresse dalla sentenza del Tribunale e ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla controparte.
Con particolare riferimento ai primi due motivi di appello ha evidenziato:
-che il primo cessionario, nel novembre 2018 ha inviato a e la CP_3 Pt_2 Parte_1 comunicazione di cessione con contestuale invito al pagamento;
-che nel gennaio 2019 ha riconosciuto il debito e rilasciato in favore della stessa Parte_1 CP_3
[... titoli di pagamento (cambiali) a valere anche come riconoscimento dell'intervenuta cessione del proprio debito alla cessionaria;
- che non c'è stata inerzia, essendo intercorsa una diffida stragiudiziale, a seguito della quale è stato redatto un piano di rientro che ha inizialmente avuto un andamento regolare salvo poi, a far data dal
2021, non essere più ottemperato, con conseguente decadenza dal beneficio dell'accordo, come da comunicazione inviata a e a Parte_1 Pt_2
pagina 6 di 11 - che a seguito del persistente inadempimento dei debitori, è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che conseguentemente non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con riguardo al terzo motivo di impugnazione ha sottolineato di aver prodotto le Gazzette Ufficiali nelle quali si è data notizia delle due operazioni di cessione in blocco, nonché la prova degli adempimenti ex art. 58 TUB (doc. 20-21 primo grado), unitamente a copia dei negozi di cessione (doc.
22-23-24 primo grado).
Ha precisato che quanto alla prima operazione di cessione è stato prodotto copia del contratto di cessione intervenuto tra e , cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. CP_3 Parte_4
131 del 10.11.2018 – parte seconda - foglio delle inserzioni, nella quale può evincersi la ricomprensione nel portafoglio dei crediti ceduti del credito de quo. Al riguardo, ha precisato che la
Gazzetta Ufficiale contiene un apposito rinvio al link:
“https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2018/crediti
-deutsche-bank_marte-ottobre-2018.pdf”.
Ha quindi concluso osservando che con riferimento alla cessione del Parte_7
2018 è possibile ricavare l'espressa menzione del credito di specie, identificato a mezzo dei codici richiamati nelle diverse missive (che altro non sarebbero che l'identificativo del contratto).
Ha inoltre sottolineato, in punto di fatto, che la cessione del credito è comprovata altresì dal contegno tenuto dalle controparti. Ha in particolare ricordato che ha rilasciato titoli cambiari a Parte_1 garanzia del pagamento richiesto e non ha espresso perplessità sul nuovo interlocutore con cui stava interagendo, con ciò indirettamente confermando di aver ricevuto ogni comunicazione idonea a renderla edotta dell'intervenuta cessione.
Ha infine dato atto che sussiste la dichiarazione della cedente del 27.01.2023 (doc. 23), Parte_4 in ordine all'inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti.
Analogamente, la successiva cessione, intercorsa tra e veniva CP_3 Controparte_1 contemplata nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, come da accordo intervenuto inter partes il
16.10.2018.
A tal proposito ha osservato che la G.U. indica i crediti ricompresi nel perimetro della cessione:
“crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Deutsche Bank S.p.A. in data 16 ottobre 2018 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 131 del 10 novembre 2018, Parte II” e che contiene altresì il rinvio al pagina 7 di 11 link: https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2019/crediti- marte-marathon_dicembre-2019.pdf “.
F. Alla prima udienza, il13.11.2024, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
l'udienza del 18.2.2026, poi anticipata al 24.9.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo di appello - attinenti alla qualificazione della natura della garanzia, alla violazione della disciplina consumeristica e alla nullità della clausola derogatrice della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. - devono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poiché volti ad ottenere la declaratoria di nullità della previsione e la conseguenziale reviviscenza del suddetto regime legale.
Occorre primariamente considerare che anche ove venissero accolti i profili di censura sollevati dagli appellanti sulla natura della garanzia prestata da e la garanzia venisse qualificata quale Parte_2 fideiussione, nel caso di specie fideiussione specifica a prima richiesta (art. 9: “… il garante si impegna
a versare immediatamente alla dietro semplice richiesta della stessa”), comunque da ciò non CP_4 potrebbe conseguire la riforma della pronuncia impugnata.
Infatti, si deve considerare, in modo assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore valutazione, che ove fosse dichiarata la nullità della previsione contenuta nella clausola n. 9 del contratto, e si ritenesse applicabile il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore.
Trattandosi di garanzia a prima a richiesta, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche quando l'iniziativa è assunta mediante richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie è stato prodotto l'invito di pagamento unitamente alla diffida e messa in mora, inviato dalla ai debitori, ad entrambi, in data 6 agosto 2018 (doc. 5 monitorio), con il quale è CP_4 stato interrotto il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il creditore abbia poi coltivato con diligenza le proprie istanze, come desumibile dalle comunicazioni intercorse, dal piano di rientro concordato con la sig.ra dal rilascio di cambiali da parte di quest'ultima, dai tentativi stragiudiziali di addivenire ad Parte_1 una soluzione risolutiva, a seguito del mancato rispetto del piano di rientro. Solo dopo aver provato a definire in via stragiudiziale la situazione, essendo i debitori rimasti inadempienti, il creditore ha infine agito in via stragiudiziale, procedendo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni il primi due motivi di appello non meritano accoglimento.
2.Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha accertato il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché Controparte_1
l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti ceduti. Sul punto il primo giudice ha ritenuto che “parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non sia viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”.
Ciò premesso, occorre chiarire che il credito azionato è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco: la prima da a nell'ottobre del 2018; la seconda da quest'ultima a Parte_4 CP_2 CP_1 favore di nel novembre 2019. Controparte_1
Sono state prodotte le Gazzette Ufficiali, relative ad entrambe le cessioni, nelle quali è stata data notizia delle operazioni di cessione e degli adempimenti di cui all'art. 58 TUB (doc.ti 18 a 21primo grado
, nonché copia dei contratti di cessione (doc. ti 22 ss primo grado . Controparte_1 Controparte_1
Le Gazzette Ufficiali riportano un link dal quale sono verificabili le posizioni cedute, in particolare attraverso il richiamo del relativo codice (identificativo del contratto sottostante), codice corrispondente anche a quello indicato poi nelle diverse missive intercorse tra le parti.
Ulteriormente, non può essere trascurato il fatto – documentale e pacifico - che la sig.ra ha Parte_1 rilasciato a favore di alcuni titoli cambiari, al fine di garantire l'adempimento del proprio CP_3 debito, e che tra le parti è anche intercorso un piano di rientro. Tant'è che ha infine Controparte_1
pagina 9 di 11 agito in via monitoria proprio in ragione del fatto che tale piano di rientro non è stato rispettato da
[...]
Oltre al fatto che in relazione alla prima cessione è stata altresì prodotta la Pt_1 dichiarazione della cedente del 27.01.2023 (doc. 23), in ordine all'inclusione del Parte_4 credito azionato nel blocco di quelli ceduti, occorre considerare che gli appellanti si sono sempre comportati dando per presupposto le cessioni e la titolarità del credito prima in capo a CP_3 poi in capo a con la quale hanno interagito anche a seguito del mancato rispetto del Controparte_1 piano di rientro, senza mai metterne in discussione né la titolarità né l'entità del credito.
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alla garanzia personale sottoscritta dal garante.
In ragione di quanto sopra, e tenuto conto altresì del tenore delle allegazioni svolte da parte appellante sul punto, si deve ritenere sussistere la prova tanto della titolarità del credito in capo a CP_1
[...
quanto della sua entità, come ridottasi a seguito dei parziali pagamenti eseguiti da Parte_1
Anche il terzo motivo di appello non merita pertanto accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico degli appellanti e liquidate a favore dell'appellata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Controparte_1
537\2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 537\2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro 3.966,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 24settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Lorenzo Orsenigo
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