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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1174/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour-Eden Park, presso lo Parte_1 ON Maccarone (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2 tania, via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Giada Ferrara (PEC: che la rappresenta e Email_3 difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione rettifiche di accertamento. Accertamento negativo del credito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli atti di pagamento aventi n. prot. 2202.12.4.2024.0063248; 202.12/04/2024.0063243; CP_1 CP_1
202.12/04/2024.0063247; 202.12.4.2024.00632 evuti il 23.04.2024, con cui CP_1 CP_1 previdenziale pretendeva il ento di diverse somme, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso fra il 2010 e il 2014. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto atti prodromici e, a ogni modo, l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, chiede l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato oltre che la nullità per illegittimità degli interessi, sanzioni e compensi Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre al procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di li La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente impugna delle rettifiche di atti di accertamento, già notificati il 2.07.2018 ( 2202.22/05/2018.0074828) il 23.06.2018 ( 2202.18/06/2018.0085429), l'8.10.2018 CP_1 CP_1
( 2202.27/06/2018.0089737), il 3.08.2018 ( 202.28/06/2018.0090324). CP_1 CP_1 ettifiche oggetto di odierna contestazione no, tuttavia, autonomamente impugnabili.
4. Infatti, la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito in L. 638/83, può essere impugnata solo con le ordinanze ingiunzione, gli unici atti aventi valore ed efficacia di titolo esecutivo.
5. A ogni modo, stante l'impedimento a entrare nel merito della questione, occorre segnalare che neppure la prescrizione sussiste nel caso di specie.
6. Infatti, l' ha documentato come ogni rettifica impugnata in questa sede, sia Controparte_3 stata prec egli atti di accertamento. Infatti:
- la rettifica n. 2202.12.4.2024.0063248 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.22/0 8.0074828, notificato il 2.07.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12/04/2024.0063243 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.18/ 18.0085429, notificata il 22.06.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12/04/2024.0063247 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.27/ 18.0089737, notificato l'8.10.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12.4.2024.0063245 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.27/0 8.0090324, notificato il 25.08.2018. CP_1 nte la sospensione dei termini di prescrizione, avvenuta durante il periodo pandemico (di 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione non sussiste nel caso di specie, in ragione del manco decorso del quinquennio.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
2 9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour-Eden Park, presso lo Parte_1 ON Maccarone (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2 tania, via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Giada Ferrara (PEC: che la rappresenta e Email_3 difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione rettifiche di accertamento. Accertamento negativo del credito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli atti di pagamento aventi n. prot. 2202.12.4.2024.0063248; 202.12/04/2024.0063243; CP_1 CP_1
202.12/04/2024.0063247; 202.12.4.2024.00632 evuti il 23.04.2024, con cui CP_1 CP_1 previdenziale pretendeva il ento di diverse somme, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso fra il 2010 e il 2014. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto atti prodromici e, a ogni modo, l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, chiede l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato oltre che la nullità per illegittimità degli interessi, sanzioni e compensi Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre al procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di li La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente impugna delle rettifiche di atti di accertamento, già notificati il 2.07.2018 ( 2202.22/05/2018.0074828) il 23.06.2018 ( 2202.18/06/2018.0085429), l'8.10.2018 CP_1 CP_1
( 2202.27/06/2018.0089737), il 3.08.2018 ( 202.28/06/2018.0090324). CP_1 CP_1 ettifiche oggetto di odierna contestazione no, tuttavia, autonomamente impugnabili.
4. Infatti, la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito in L. 638/83, può essere impugnata solo con le ordinanze ingiunzione, gli unici atti aventi valore ed efficacia di titolo esecutivo.
5. A ogni modo, stante l'impedimento a entrare nel merito della questione, occorre segnalare che neppure la prescrizione sussiste nel caso di specie.
6. Infatti, l' ha documentato come ogni rettifica impugnata in questa sede, sia Controparte_3 stata prec egli atti di accertamento. Infatti:
- la rettifica n. 2202.12.4.2024.0063248 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.22/0 8.0074828, notificato il 2.07.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12/04/2024.0063243 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.18/ 18.0085429, notificata il 22.06.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12/04/2024.0063247 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.27/ 18.0089737, notificato l'8.10.2018; CP_1 ettifica n. 2202.12.4.2024.0063245 è stata preceduta dall'atto di accertamento n. CP_1
2202.27/0 8.0090324, notificato il 25.08.2018. CP_1 nte la sospensione dei termini di prescrizione, avvenuta durante il periodo pandemico (di 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione non sussiste nel caso di specie, in ragione del manco decorso del quinquennio.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
2 9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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