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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Roberta De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. , ed , nato a [...] C.F._2 Parte_3
Volturno (CE) il 30.4.2003, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Giuseppe Fava ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla via D'Antona n.
6, giusta procura in atti
ATTORI
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Coen Salmon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Volturno al Viale delle Serenelle n. 4, giusta procura in atti
CONVENUTO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
E P. IVA , in qualità di impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla
Via M. Kerbaker n. 55, giusta procura in atti
CONVENUTO
n. Pag. 1 P.IVA_2
r.g.a.c. E
P.I. , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Raio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 15.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 8.7.2020, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 ed – quest'ultimo inizialmente in persona dei propri genitori in
[...] Parte_3 quanto minorenne – esponeva che:
- in data 15.10.2018, alle ore 18.15 circa, stava percorrendo la via Parte_3
Donatello in Castel Volturno (CE), in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda
SH targato RP406Y, di proprietà e condotto da ed assicurato con la compagnia Controparte_1 polacca Controparte_4
- un'automobile proveniente da via Melchiorre Caffa invadeva via Donatello, senza decelerare e senza concedere la precedenza, e colpiva sul lato sinistro il motociclo, facendolo finire fuori strada e causandone l'urto violento contro un palo dell'illuminazione pubblica;
- l'automobile si dileguava senza consentire la propria identificazione;
- a causa dell'urto riportava gravi lesioni personali, con postumi Parte_3 permanenti, a causa delle quali era costretto a sospendere la frequentazione scolastica, ad interrompere gli studi e mutare le proprie abitudini di vita quotidiane.
Gli attori agivano pertanto per il ristoro dei danni subiti - in relazione ai danni Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali connessi alla lesione della propria integrità fisica, i genitori
[...]
e in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla Pt_1 Parte_2 lesione subita dal figlio –, nella misura che sarebbe emersa in giudizio, proponendo:
- in via principale azione di condanna in qualità di terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., avverso l , quale legittimato ai sensi dell'art. 126 cod. ass. in nome e per Controparte_3 conto della compagnia assicurativa del vettore;
Controparte_4
- “in via alternativa, nel caso in cui non si ritenesse di poter sussumere il caso di specie nell'ambito dell'art. 141 cod. ass.” proponevano azione di condanna al risarcimento dei medesimi n. 15557/2020 Pag. 2 r.g.a.c. danni avverso la quale impresa designata dal FGVS, previo accertamento Controparte_2 della responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile non identificata;
- “in via ulteriormente alternativa, nell'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità da parte del conducente del motociclo” proponeva azione di condanna in solido al risarcimento dei medesimi danni avverso la l' , nonché il Controparte_2 Controparte_3 proprietario del motociclo . Controparte_1
2. Con comparsa depositata il 9.11.2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale confermava i fatti per come descritti dagli attori, ed esponeva che a causa del sinistro aveva riportato gravissime lesioni alla persona, fra le quali l'amputazione della gamba destra, che gli avevano provocato una profonda alterazione delle abitudini di vita quotidiane e la necessità di sospendere la propria attività lavorativa.
Attribuita la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo rimasto non identificato, chiedeva pertanto il rigetto della domanda di condanna proposta in via ulteriormente alternativa dagli attori contro di sé, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della quale Controparte_2 impresa designata dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura che sarebbe emersa in giudizio.
3. Con comparsa depositata il 10.11.2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., quale legittimato ai sensi dell'art. 126 cod.
[...] ass. in nome e per conto della compagnia del vettore , il quale Controparte_4 chiedeva il rigetto della domanda principale proposta dagli attori per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. ed in particolare in quanto la dinamica del sinistro, per come descritta dagli stessi, avrebbe integrato il “caso fortuito” essendo da attribuire unicamente alla responsabilità del veicolo non identificato.
4. Con comparsa depositata il 10.11.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal FGVS, la quale eccepiva:
- in via preliminare, la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 cod. ass., per non avere gli attori correttamente espletato la procedura stragiudiziale prevista dall'art. 148 cod. ass., non avendo comunicato alla compagnia assicurativa l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- la inammissibilità della domanda proposta ex art. 144 cod. ass. nei propri confronti, avendo gli attori già proposto domanda ex art. 141 cod. ass. avverso la compagnia del vettore, stante la non cumulabilità tra i due rimedi;
n. 15557/2020 Pag. 3 r.g.a.c. - nel merito, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti per mancata prova della dinamica del sinistro, ed in particolare del coinvolgimento di un veicolo non identificato, ovvero in via gradata il riconoscimento di una corresponsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente del motociclo e del concorso di colpa del danneggiato per il mancato uso del casco e per la natura irregolare del trasporto.
5. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. vigente ratione temporis, ammesse ed assunte le prove orali, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le lesioni patite dall'attore e dal Parte_1 convenuto in riconvenzionale , di accertare il nesso di causalità rispetto al Controparte_1 sinistro dedotto e di quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti.
Contr All'udienza del 5.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le difese dell' della evidenziavano che la documentazione medica a sostegno della domanda del convenuto CP_2 in riconvenzionale non era stata mai prodotta agli atti, né in allegato alla Controparte_1 comparsa di costituzione, né entro i termini di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ma che, ciononostante, era stata trasmessa al consulente tecnico, motivo per cui eccepivano la nullità della consulenza relativamente alle valutazioni in essa riportate sulle lesioni subite dal convenuto.
Il convenuto depositava istanza di rimessione nei termini per il deposito della suddetta documentazione, adducendo che un errore informatico aveva impedito il deposito della stessa in allegato alla comparsa di costituzione, la quale veniva rigettata dal G.I. per mancata specificazione delle cause non imputabili alla parte che avrebbero impedito il rispetto dei termini delle preclusioni istruttorie.
Con ordinanza del 31.12.2024 veniva pertanto disposto lo stralcio della documentazione tardivamente prodotta in atti da , e veniva richiesta una integrazione di Controparte_1 consulenza per valutare se gli accertamenti e le conclusioni rassegnate dal CTU sarebbero rimaste valide pur in assenza della documentazione sanitaria stralciata.
Con ordinanza del 8.7.2025, il G.I., rilevata la indispensabilità ai fini della decisione, disponeva d'ufficio l'acquisizione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della copia della relazione di incidente redatta dai Carabinieri del Comando di Castel Volturno.
All'udienza del 15.7.2025, previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 145 cod. ass. promossa dalla in relazione sia alla domanda degli attori che del convenuto in CP_2 riconvenzionale, avendo questi dato prova di aver notificato alla ed al Fondo la richiesta CP_2
n. 15557/2020 Pag. 4 r.g.a.c. di risarcimento danni prescritta dalla normativa (cfr., lettera raccomandata del 25.9.2019 per gli attori e del 5.11.2019 per il convenuto).
La dedotta carenza della documentazione prescritta dalla norma non può essere causa di improcedibilità, in quanto per giurisprudenza consolidata l'incompletezza dei dati all'interno della messa in mora alla compagnia non è causa di improcedibilità della domanda se la compagnia non ha dimostrato di necessitare di quei dati ai fini della formulazione della proposta, richiedendoli al danneggiato sotto forma di integrazione ex art. 148, co. 5, cod. ass. (Cass.
32152/2024; Cass. 32919/2022).
6.1. Parimenti va rigettata l'eccezione, mossa dalla medesima compagnia, di inammissibilità della domanda promossa dagli attori per incompatibilità tra la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. e nei confronti della compagnia del veicolo antagonista ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. L'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. ha lo scopo di rafforzare la posizione del trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost., 23.12.2008 n. 440), motivo per cui è ammessa la piena legittimità dell'esercizio, da parte del terzo trasportato, dell'azione ex art. 141 c.d.a. nei confronti della compagnia del vettore e dell'azione di danno nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore (Cass. Civ., 26.7.2024 n. 21021). Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove le domande sono state proposte in via alternativa tra di loro.
7. Passando all'esame nel merito, la domanda principale proposta dagli attori va rigettata per carenza dei presupposti di cui all'art. 141, cod. ass.
In relazione alla posizione dei genitori del i quali agiscono per il danno non patrimoniale Pt_3 patito a causa delle lesioni sofferte dal figlio, questi non rivestono la qualifica di “terzo trasportato” ai sensi della norma citata, sicché il danno da loro allegato non può trovare ristoro mediante lo speciale strumento di cui all'art. 141 cod. ass., norma di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica (Cass. civ., Sez. Unite, n. 35318/2022).
In relazione alla posizione del in quanto difetta nel caso di specie il requisito della Pt_3 pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, non avendo le parti provato in maniera sufficiente la presenza del supposto veicolo non identificato che avrebbe invaso la corsia di marcia del motociclo e provocato l'incidente. Detto requisito costituisce un presupposto necessario della tutela ex art. 141 cod. ass., in quanto l'intero meccanismo indennitario si fonda sulla presenza di due compagnie assicurative, quella del vettore e quella del responsabile civile, che non può aversi quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo (così Cass. civ., Sez. Unite, n. 35318/2022).
n. 15557/2020 Pag. 5 r.g.a.c. Occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_4 da veicolo o natante non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (cfr Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Nel caso di specie, il coinvolgimento del veicolo rimasto non identificato, su cui si fonda sia la domanda proposta in via principale dal trasportato sia la domanda trasversale proposta Pt_3 dal convenuto verso il fondo di garanzia, è dedotto nei rispettivi atti in maniera Controparte_1 estremamente generica: si afferma che, mentre il motociclo percorreva via Donatello, un'automobile invadeva la corsia di marcia provenendo da una strada a sinistra, ed a gran velocità
e senza rispettare il segnale di stop tagliava la strada al motociclo facendolo urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica, per poi dileguarsi senza permettere l'identificazione.
Non è dedotta la marca o il modello, né il colore o le dimensioni dell'auto investitrice, nonostante entrambi i soggetti affermino che la stessa tagliò la strada al motociclo immettendosi da una strada a sinistra rispetto al loro senso di marcia, ed il supposto testimone oculare del sinistro, della cui testimonianza si dirà più diffusamente in seguito, ha precisato che l'automobile colpì la parte anteriore sinistra del motociclo, motivo per cui sia il conducente che il passeggero del motociclo avrebbero dovuto chiaramente vedere il veicolo investitore e riferire quanto meno delle sue principali caratteristiche, anche solo per agevolare l'attività di ricerca ed identificazione delle forze dell'ordine.
La prova del coinvolgimento del veicolo non identificato è stata affidata in via esclusiva sulla testimonianza di un'unica testimone, , il cui verbale si riporta integralmente. Testimone_1
“Viene introdotto il teste nata a [...] il [...], CI n Testimone_1
in corso di validità, rilasciata in data 24 ottobre 2017 dal Comune di Castel Volturno, Numero_1 residente in [...], che si impegna recitando la formula di rito ed ADR: non conosco le parti in causa.
Adr: Mentre Camminavo in via Donatello, il 18.9.2018, verso le 18.30, e sono stata sorpassata da due ragazzi in motocicletta. A pochi metri di distanza è uscita da una traversa sulla mia sinistra un'auto rossa, che ha urtato i due ragazzi che mi avevano sorpassato, che hanno urtato poi contro un palo. Il motorino percorreva la via Donatello in direzione della Domiziana. L'auto ha colpito il motorino sulla sinistra nella parte anteriore.
Adr: L'auto dopo lo scontro si è allontanata. L'auto marciava a gran velocità e sulla sua corsia vi era un segnale di Stop, a terra e verticale. Dopo l'incidente ho visto i due ragazzi a terra, uno privo dell'arto.
Dopo poco è giunta l'autombulanza.
Adr.: Il motorino viaggiava alla mia sinistra, lungo la mia corsia di marcia. Non ricordo se vi è la linea di mezzeria. La macchina, al momento dello scontro, avvenuto all'interno della corsia di marcia percorsa da
n. 15557/2020 Pag. 6 r.g.a.c. me e dal motorino, urtò il motorino con la propria parte anteriore. Ricordo che si stava raddrizzando e che si stava accostando per immettersi nella corsia di marcia.
Adr.: il motorino, una volta urtato, nel volersi raddrizzare, è finito sul palo. Il palo si trovava a una certa distanza dal punto di impatto, che al momento non saprei quantificare. Il motorino urtò il palo con la parte anteriore.
Adr: il conducente del motorino, dopo l'impatto, fece un bel volo e cadde un po' più avanti del palo, sulla parte asfaltata della strada. Il passeggero cadde per terra insieme al motorino, che si era rovesciato sulla sua destra.
Adr.: prima arrivarono tante persone e dopo sette o otto minuti arrivò prima un'autombulanza e in seguito un'altra. La prima ambulanza portò via il conducente e la seconda il passeggero. Non so dove sono stati condotti.
Adr.: ricordo che sul posto c'era la madre, che urlava, e l'ho incontrata in seguito all'MD, e in questa occasione mi chiese se potevo testimoniare in un eventuale giudizio.
Adr.: non riuscì a vedere chi era al volante della macchina rossa, né ricordo che tipo di auto fosse.
A questo punto il giudice dà atto che, su richiesta dell'avv. Fava, che chiede di precisare la data e se si ricordasse che la prova fosse a settembre o a ottobre, la testimone dichiara che si trattasse del 18 ottobre.
Adr: la prima ambulanza è arrivata dopo sette o otto minuti dall'incidente.
Adr.: L'auto rossa stava svoltando in direzione della Domiziana. Non vi erano altre automobili sulla strada, oltrepassato l'incrocio.
Il teste è dispensato dalla sottoscrizione del presente verbale depositato telematicamente”.
Le dichiarazioni del teste non risultano attendibili per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, in quanto il nominativo del testimone oculare non risulta affatto menzionato nelle denunce di sinistro prodotte in atti sia dagli attori che dal convenuto Tale circostanza, pur CP_1 non integrando una diretta inammissibilità della prova testimoniale data l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 135, co. 3 bis, codice assicurazioni, dettato unicamente per i sinistri con soli danni a cose, rappresenta comunque un argomento che depone in senso sfavorevole rispetto alla attendibilità del teste, giacché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del
18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Va inoltre rimarcata l'imprecisione del teste nel riferire la data del sinistro, prima indicata nel
18.9.2018 e, successivamente su richiesta della difesa degli attori, modificata nel 18.10.2018, dovendosi notare come entrambe le date riportate siano errate, probabilmente frutto di una confusione tra la data e l'anno, essendo emerso pacificamente che il sinistro si verificò invece in data 15.10.2018.
Infine, vi è la singolare circostanza che la teste non si presentò alla madre in occasione del sinistro,
n. 15557/2020 Pag. 7 r.g.a.c. ma solo quando la incontrò nuovamente e in modo totalmente fortuito, in un momento successivo e non precisato, in un supermercato, frangente in cui le dichiarazioni vorrebbero lasciar presumere che la teste riconobbe la persona che aveva visto sul luogo del sinistro e si presentò ad ella, dichiarandosi disposta a testimoniare.
Accanto alla inattendibilità soggettiva della citata testimonianza, va in ogni caso rilevato che anche la credibilità oggettiva dei fatti narrati risulta carente, in quanto smentita dalle risultanze processuali agli atti.
Preliminarmente, occorre premettere che, in materia di azioni promosse contro il fondo di garanzia, la prova sul coinvolgimento di veicoli rimasti non identificati è particolarmente rigorosa, essendo il giudice tenuto ad uno stringente sindacato di attendibilità sulle dichiarazioni testimoniali. Infatti i giudizi promossi contro il fondo di garanzia sono caratterizzati da un particolare squilibrio conoscitivo - non essendo la parte convenuta in possesso di alcuna notizia circa l'effettiva verificazione dell'incidente e le sue modalità - sicché, anche al fine di evitare frodi assicurative, occorre verificare se le dichiarazioni dei testimoni abbiano un sufficiente grado di attendibilità, idoneo a farle ritenere prova accreditabile della effettiva verificazione dell'incidente e del nesso di causalità fra le lesioni attestate nella documentazione medica prodotta ed il comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto incolpevolmente non identificato.
Ciò posto, a smentire apertamente la dinamica del sinistro per come esposta dagli attori è la relazione di servizio redatta dai Carabinieri del Comando di Castel Volturno (CE) intervenuti sul luogo del sinistro.
Benché il suo contenuto sia stato più volte riportato dalle parti nei rispettivi atti di causa, questo
Giudice rilevava che la relazione nella sua integralità non era stata prodotta, sicché, nell'esercizio dei poteri officiosi ammessi dal codice di rito, tenuto conto della indispensabilità della relazione ai fini della decisione, soprattutto in quanto la prova del coinvolgimento di un veicolo non identificato era basata su un'unica deposizione testimoniale, con ordinanza del 3.7.2025 disponeva ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informazioni circa il sinistro in esame presso i
Carabinieri che avevano eseguito il sopralluogo.
All'acquisizione provvedevano direttamente gli attori, che depositavano agli atti la richiesta effettuata via PEC ai Carabinieri di Castel Volturno, e la PEC di risposta proveniente dal
Comando, in data 7.7.2025, contenente la relazione di servizio in allegato.
Dall'esame della relazione emergono i seguenti profili contrastanti con il coinvolgimento nel sinistro di un secondo veicolo:
n. 15557/2020 Pag. 8 r.g.a.c. - la mancanza di tracce al suolo di frenata, sia in relazione al motociclo (cfr., pag. 5 del rapporto e pag. 1 della relazione) – tracce che invece avrebbero dovuto prodursi qualora, secondo la prospettazione degli attori, il motociclo si fosse imbattuto improvvisamente in un veicolo proveniente da una strada sulla sinistra – sia in relazione alla dedotta automobile non identificata;
- l'assenza di persone rinvenute sul luogo del sinistro che avessero visto l'accaduto, ed in particolare l'assenza della teste benché i Carabinieri abbiano dichiarato di essere giunti Tes_1 sul luogo a circa 15 minuti dall'incidente, e la teste abbia dichiarato di essere rimasta Tes_1 nello stesso luogo fino all'arrivo delle due ambulanze, la prima arrivata 7 o 8 minuti dopo il sinistro e la seconda qualche tempo dopo, sicché, pur nella imprecisione della dichiarazione, risulta non credibile che la teste si sia trattenuta sul luogo fino all'arrivo delle ambulanze ma si sia poi allontanata in quella scarsa frazione di tempo tra l'arrivo della seconda ambulanza e l'arrivo delle forze dell'ordine;
- la dichiarazione del sig. , ascoltato dai Carabinieri in quanto Testimone_2 residente nella medesima via ove è avvenuto il sinistro, il quale ha riferito di aver udito un unico rumore di urto in strada e nessun suono di autovetture (e precisamente: “… mi trovavo all'interno del mio giardino della mia abitazione ubicata in via Donatello 14, improvvisamente nel mentre ero intento a svolgere le mie attività avvertivo un forte urto in strada, dopo qualche minuto trascorso udivo delle richieste di aiuto provenire da via Donatello, visto ciò mi portavo in strada
e notavo due ragazzi di giovane età feriti… Preciso inoltre che quando ho avvertito l'urto sulla via donatello non avevo udito alcun transito di autovetture…”).
Per queste ragioni va escluso il coinvolgimento di una seconda autovettura nel sinistro in esame,
e, di conseguenza, la possibilità di invocare l'indennizzo di cui all'azione ex Parte_3 art. 141 cod. ass. e per l'azione di responsabilità verso il fondo di garanzia. Controparte_1
7.1. Per la medesima ragione non può trovare accoglimento la seconda domanda proposta dagli attori avverso la quale impresa designata dal FGVS, sul presupposto Controparte_2 che l'intera responsabilità del sinistro sia da attribuire al veicolo rimasto non identificato.
7.2. Deve al contrario essere accolta la terza domanda, avverso il conducente e proprietario del motociclo e dell quale legittimato passivo per la Controparte_1 CP_6 compagnia polacca assicuratrice del motociclo, proposta dagli attori “in via alternativa”, ma che va invece qualificata come subordinata essendo espressamente stata indicata come domanda da accogliere “nel caso in cui non si ritenesse di poter sussumere il caso di specie nell'ambito dell'art. 141 cod. ass.” e “nell'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità da parte del conducente del motociclo”.
n. 15557/2020 Pag. 9 r.g.a.c. Risulta infatti incontestata sia la circostanza che il fosse trasportato sul motociclo di Pt_3 proprietà del sia che quest'ultimo sia andato ad impattare contro un palo della CP_1 illuminazione pubblica, cagionandogli una lesione dell'integrità fisica.
La responsabilità del sinistro va addebitata integralmente alla condotta del conducente del motociclo, la quale sussiste fino a che lo stesso non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, co. 1, c.c.).
Pur ritenendo che la norma in esame non rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, ove il conducente del veicolo può liberarsi dimostrando di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada (Cass., sez. VI, n. 4130/2017), nel caso di specie tale prova non risulta fornita, essendosi il limitato a dedurre unicamente la presenza di un secondo veicolo CP_1 rimasto non identificato quale fattore volto ad escludere la responsabilità del conducente del motociclo, circostanza che come già rilevato è rimasta indimostrata.
Incontestate sono anche le lesioni riportate dal consistite in un politrauma analiticamente Pt_3 descritto nella diagnosi di pronto soccorso (cfr., certificato di P.S. del 15.10.2018), Persona_1 per le quali l'attore fu trasferito presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli e sottoposto a procedura di embolizzazione per la frattura del bacino e di intervento chirurgico di riduzione per la frattura dell'ulna destra, per essere infine dimesso in data 30.10.2018.
La documentazione medica è stata analizzata dal C.T.U. il quale, a seguito anche dell'esame obiettivo dell'attore, con valutazione priva di errori logici e condivisibile, ha riconosciuto la riconducibilità delle lesioni alla dinamica del sinistro per come descritto in giudizio.
7.3. In ordine alla liquidazione dei danni cd. conseguenza, vanno differenziate le posizioni degli attori, distinguendo la pretesa di fondata sulla lesione della proprietà Parte_3 integrità fisica, da quella dei suoi genitori, fondata sul rapporto parentale con il proprio figlio.
7.3.1. ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_3 patrimoniali conseguiti al sinistro stradale, ivi inclusi quelli connessi alla perdita della capacità lavorativa specifica, nella misura che sarebbe emersa nel corso del giudizio, successivamente specificata nelle memorie conclusionali nella somma complessiva di € 746.107,91.
In particolare, ha dedotto nell'atto introduttivo di aver subito uno stravolgimento delle abitudini di vita quotidiana, avendo perduto l'anno scolastico 2018-2019 ed avendo interrotto gli studi all'età di 15 anni, oltre ad essere impossibilitato a svolgere attività lavorativa in relazione alle attività che richiedono l'uso degli arti inferiori.
n. 15557/2020 Pag. 10 r.g.a.c. Il consulente, a seguito dell'esame obiettivo della parte, ha evidenziato che “allo stato, persistono menomazioni rappresentate da una modesta limitazione nei movimento del gomito all'arto superiore destro, da una complessiva limitazione in toto (di circa 1/3) dei movimenti dell'anca destra associata alla impossibilità dei movimenti pelvici” (cfr. pag. 16 relazione di consulenza), unitamente ad una “accreditabile condizione di danno psichico reattivo all'evenienza post- traumatica”, come peraltro documentato anche da certificazione sanitarie in atti.
Secondo il giudizio del consulente d'ufficio, in questa sede recepito in quanto le conclusioni devono ritenersi precise, esaurienti e adeguatamente motivate, le voci di danno patite dalla attrice possono essere così individuate:
a) un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, dovuta al divieto assoluto di carico della fase di consolidazione delle fratture, parziale al 50% di ulteriori 60 giorni e parziale
25% di ulteriori 60 giorni, riferibili al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi riportato dall'attore del sinistro;
b) una invalidità permanente determinata nella misura del 34%, dovuta per la parte prevalente alla frattura del bacino, associata alla impossibilità di eseguire movimenti pelvici;
c) un costo per le spese mediche coerenti con la tipologia delle lesioni per € 56,15.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del
11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui n. 15557/2020 Pag. 11 r.g.a.c. parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent.
n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (15 anni) deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad € 274.959,15 così composto:
a) l'importo di € 260.203,00 per l'invalidità permanente nella misura del 34%, comprensiva sia della componente dinamico-relazionale connessa allo stravolgimento delle abitudini di vita quotidiane, sia alla sofferenza soggettiva interiore sussistente nel caso di specie alla luce delle valutazioni del consulente, ed esclusa la ulteriore personalizzazione del danno, atteso che non risultano allegate particolari condizioni di sofferenza o stravolgimento delle abitudini di vita che non siano già tenute in considerazione nei criteri tabellari (quali la giovane età del danneggiato, la pluralità delle lesioni subite e il danno psichico da sofferenza interiore);
b) l'importo di € 14.700,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale, applicato un valore del punto base di € 140,00, corrispondente al valore standard (€ 115,00) aumentato di circa il 20% in considerazione della particolare sofferenza patita dovuta alla giovanissima età del danneggiato al momento del ricovero ospedaliero e della sottoposizione a molteplici interventi chirurgici;
c) l'importo di € 56,15 a titolo di danno patrimoniale.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (15.10.2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
n. 15557/2020 Pag. 12 r.g.a.c. In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta ammonta ad € 303.525,31 considerando che il credito risarcitorio di € 274.959,15 devalutato alla data del sinistro ammonta ad € 232.033,04 e dato che sullo stesso vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 71.492,27, di cui € 28.566,16 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 42.926,11 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7.3.2. In ordine alla risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, va rimarcato che essa consiste in una voce risarcitoria distinta dal danno biologico appena individuato, in quanto quest'ultimo, nella sua componente dinamico-relazionale, tiene in considerazione la sola perdita della capacità lavorativa generica, ossia l'incidenza negativa che la lesione personale produce sulla attitudine del danneggiato a prestare attività lavorativa.
Qualora, accanto alla generica riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa, si accompagni una effettiva riduzione della capacità di produrre reddito, allora detta riduzione configura una distinta voce di danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa cosiddetta specifica.
Il danno patrimoniale deve, pertanto, essere accertato in concreto, pur in caso di accertata incidenza delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti sulla capacità lavorativa del leso (cfr. Cass. civ., sent. n. 10026 del 25.05.2004; Cass. civ., sent. n. 1120 del 20.01.2006; Cass. civ., sent. n. 19357 del 18.09.2007; Cass. civ., sent. n. 9444 del 21.04.2010).
Occorre, quindi, prova certa del fatto che, in conseguenza delle lesioni, la vittima abbia perduto la capacità di guadagno e, solo ove tale prova sia stata fornita in corso di causa, potrà eventualmente pervenirsi alla liquidazione del danno patrimoniale subito.
Anche in caso di postumi permanenti acclarati, quindi, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr Cass. civ., sent. n. 9444 del 21.04.2010 e, in tema di onere della prova a carico dell'istante e di impossibilità di procedere alla liquidazione del danno seguendo i parametri di cui alla legge 39/77 ove sia imputabile all'istante il difetto di prova in ordine alla anticipata cessazione n. 15557/2020 Pag. 13 r.g.a.c. di attività lavorativa o alla impossibilità di svolgere attività lavorativa maggiormente remunerativa,
Cass. civ., sent. n. 11516 del 10.07.2012).
Nel caso in esame, è mancata in radice la prova in ordine alla effettiva diminuita capacità di produrre reddito dell'attore, essendosi limitato questo a dedurre che “il sig. ha subito una Parte_3 lesione della capacità lavorativa specifica, soprattutto per lavori che richiederanno l'uso degli arti inferiori con conseguente danno patrimoniale subito e subendo” (cfr. pag. 3 atto di citazione), ed avendo poi in sede di memorie conclusionali specificato che il danneggiato attendeva gli studi alberghieri ed avrebbe svolto attività nell'ambito ristorativo.
Non può ritenersi raggiunta la rigorosa prova richiesta per l'accertamento di un danno futuro, quale
è quello da perdita della capacità lavorativa specifica, dal momento che non risulta provata l'attività che il danneggiato avrebbe svolto in assenza della lesione. La difesa si è limitata infatti ad affermare che lo stesso avrebbe svolto attività nel campo ristorativo, sulla base del solo indirizzo scolastico frequentato, senza nulla aggiungere relativamente al percorso di studi, alle aspirazioni professionali, alle competenze acquisite.
Proprio nel caso di specie, ove il danneggiato non aveva ancora alcun lavoro a cui fare riferimento per determinare la posizione reddituale, la prova della presumibile attività futura andrebbe supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 28988/2019).
Al contrario, l'unico elemento prodotto dalla difesa a tale scopo risulta essere il certificato di iscrizione scolastica, dal quale emerge che il al momento del sinistro, risultava essere Pt_3 iscritto per la seconda volta al primo anno della scuola superiore alberghiera.
Si tratta di elementi fattuali ancora troppo lontani dal risultato da dimostrare, che impediscono di formulare un giudizio prognostico sulla probabilità, quanto meno in termini di chance e secondo l'id quod plerumque accidit, che in assenza della lesione il danneggiato avrebbe proseguito gli studi ed avrebbe raggiunto una qualifica e posizione lavorativa coerente con l'indirizzo scelto.
In assenza di detto riscontro, non è possibile neppure determinare il livello retributivo nel quale il danneggiato sarebbe stato inquadrato in assenza di lesione, venendo quindi meno il primo dei due termini del rapporto – ovverosia il reddito prima e dopo la lesione – necessari ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità lavorativa.
7.3.3. I genitori del danneggiato hanno altresì chiesto il risarcimento del danno “per il danno morale da grave lesione del rapporto parentale” connesso alle lesioni subite dal figlio, quantificandolo in € 150.000,00 ciascuno.
Va premesso che la pretesa azionata dai genitori del danneggiato non deriva dalla perdita del rapporto parentale, la quale si realizza solo in caso di morte del congiunto, ma consiste nel risarcimento del danno che i congiunti patiscono in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e di incidere pesantemente sullo svolgimento della n. 15557/2020 Pag. 14 r.g.a.c. vita quotidiana della intera famiglia (Cass. n. 13540/2023).
La giurisprudenza ha rimarcato, in ordine al risarcimento di tale tipologia di danno, da un lato, che la sussistenza dello stesso deve essere dimostrata, al di fuori di qualsivoglia automatismo. D'altro canto, non può negarsi la rilevanza della prova presuntiva, specialmente in un campo quale è quello della prova di uno stato interiore, ovvero sia il patema d'animo subito dai genitori a causa delle gravi lesioni subite dal figlio.
Trattandosi di un danno non patrimoniale, anche tale pretesa, come quelle già esaminate, può essere scomposta in una componente morale soggettiva, che attiene alla sofferenza patita a seguito dell'illecito, ed in una componente dinamico relazionale, riguardante il complesso delle alterazioni negative subite dalla vita quotidiana dei danneggiati.
Venendo al caso di specie, va considerato che i genitori del si sono limitati ad allegare Pt_3
l'esistenza di un danno da sofferenza connesso alle lesioni subite dal figlio (“che il sig. Pt_1
e la sig.ra hanno subito per quanto sofferto dal figlio un danno
[...] Parte_2 Pt_3 non patrimoniale”), senza nulla dedurre in ordine alle ripercussioni che tali lesioni hanno avuto nella propria sfera personale e familiare, senza indicare, ad esempio, quali attività un tempo svolte a livello familiare sono state precluse a causa del sinistro, oppure quali alterazioni delle abitudini di vita quotidiane i genitori abbiano subito a causa della necessità di prendersi cura del figlio
Pt_3
In mancanza di simili circostanze, come anticipato carenti già in punto di allegazione, prim'ancora che di prova, la pretesa risarcitoria azionata dai genitori dev'essere limitata alla sola componente morale soggettiva del danno, questa agevolmente dimostrabile in via presuntiva sulla base dello stretto rapporto parentale con la vittima principale, della sua giovane età e delle gravi lesioni da questo subite.
La liquidazione del suddetto danno può essere effettuata in base alle cd. Tabelle di Roma, le quali già dal 2019 prevedevano una forma di liquidazione del “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”, (laddove invece quelle di Milano prevedono unicamente il danno da perdita del rapporto parentale) e che nella loro versione aggiornata al 2023 indicano analiticamente il valore del punto distinguendo la componente morale (3.474 €) da quella relazionale (tra i 3.474 e i 2450 €).
Alla luce delle suddette Tabelle va riconosciuto un numero complessivo di 27,2 punti (20 per la relazione parentale;
9 per l'età del danneggiato;
5 per l'età del congiunto, moltiplicati per il coefficiente di 0,8 in relazione alla presenza di due soggetti tenuti all'assistenza della vittima), che moltiplicato per il valore punto della componente morale (€ 3.474,00) dà un valore di € 94.492,8, da proporzionare al grado di gravità delle lesioni patite dalla vittima quantificato nella percentuale di invalidità permanente riscontrata (34%), per un risultato di € 32.127,55, da attribuire a ciascun n. 15557/2020 Pag. 15 r.g.a.c. genitore.
Anche tale somma, quale componente non patrimoniale del danno, va devalutata alla data del sinistro (15.10.2018) onde consentire il cumulo di interessi e rivalutazione, motivo per cui il danno in questione ammonta ad € 35.465,35 per ciascuno dei due genitori.
8. In ordine alla domanda trasversale proposta dal convenuto avverso Controparte_1
che come anticipato risulta fondata sulle medesime circostanze già dedotte dagli Controparte_2 attori circa il coinvolgimento di una seconda vettura, che avrebbe altresì la responsabilità esclusiva del sinistro, si è già detto che la stessa non può trovare accoglimento per le medesime ragioni appena esposte.
Ad abudantiam, la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento anche per un secondo profilo, connesso alla prova dei danni conseguenza patiti dal è emerso infatti che l'intera CP_1 documentazione sanitaria comprovante le lesioni riportate dal sinistro non siano state prodotte tempestivamente in atti, essendo state depositate solamente in data 22.2.2024, ben oltre il decorso delle preclusioni istruttorie, unitamente ad una richiesta di rimessione nei termini per un supposto malfunzionamento del sistema informatico, malfunzionamento che però non veniva in alcun modo provato, motivo per cui tale richiesta veniva rigettata e la documentazione tardivamente depositata veniva stralciata dagli atti.
La suddetta documentazione era comunque stata messa a disposizione del C.T.U., motivo per cui la perizia, nella parte relativa ai rilievi compiuti nei confronti di , va comunque Controparte_1 dichiarata parzialmente nulla. Né può essere seguita la tesi della difesa, secondo cui gli accertamenti compiuti dal consulente si sono basati sull'esame obiettivo del periziando, motivo per cui l'utilizzabilità della documentazione sanitaria sarebbe comunque ininfluente sulle conclusioni della perizia. Ciò in quanto, in mancanza dei certificati clinici attestanti elementi quali la diagnosi iniziale di pronto soccorso, gli interventi subiti nell'immediatezza del fatto o la prognosi di guarigione, non è possibile ricondurre la persona del periziando e gli accertamenti su di esso compiuti dal consulente al sinistro subito, con conseguente esclusione del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra le tre parti vittoriose e e i due Parte_3 Parte_1 Parte_2 convenuti soccombenti e applicando i parametri Controparte_1 Controparte_5 di cui al D.M. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, scaglione determinato in ragione del decisum in quello che va da € 260.000,00 ad € 520.000,00, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed aumentando il valore del 40%
n. 15557/2020 Pag. 16 r.g.a.c. ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (30% per la difesa della seconda parte e un ulteriore Parte_1
10% per la difesa della terza parte in ragione della omogeneità delle loro Parte_2 posizioni processuali).
In ordine agli esborsi, risultano documentate unicamente le spese relative al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo.
Parimenti le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra gli attori e ed il convenuto Parte_3 Parte_1 Parte_2
, da un lato, e il convenuto dall'altro, applicato il medesimo Controparte_1 Controparte_2 scaglione della domanda principale, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., avendo la consulenza coinvolto sia il passeggero che il conducente del motociclo, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in forza del decreto di liquidazione del 4.9.2023 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni, per il 50% a carico esclusivo dei convenuti soccombenti CP_1
e e per il restante 50% a carico esclusivo del convenuto
[...] Controparte_5
soccombente sulla domanda traversale. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa civile iscritta al n. 15557/2020 R.G.A.C. pendente tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2 contro quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
Controparte_2
b) accoglie la domanda subordinata e per l'effetto condanna e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento: Controparte_3
- in favore di della somma di € 303.525,31 oltre interessi al tasso legale Parte_3 sul predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 35.465,35 oltre interessi al tasso legale sul Parte_1 predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 35.465,35 oltre interessi al tasso legale Parte_2 sul predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) rigetta la domanda proposta da avverso quale Controparte_1 Controparte_2 impresa designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada;
n. 15557/2020 Pag. 17 r.g.a.c. e) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori in solido delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 31.439,80 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fava che ne ha fatto richiesta;
f) condanna , e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.547,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
g) pone le spese di C.T.U. per il 50% a carico di e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, e per il restante 50% a carico esclusivo di;
[...] Controparte_1
Napoli, 27 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
n. 15557/2020 Pag. 18 r.g.a.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Roberta De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. , ed , nato a [...] C.F._2 Parte_3
Volturno (CE) il 30.4.2003, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Giuseppe Fava ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla via D'Antona n.
6, giusta procura in atti
ATTORI
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Coen Salmon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Volturno al Viale delle Serenelle n. 4, giusta procura in atti
CONVENUTO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
E P. IVA , in qualità di impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla
Via M. Kerbaker n. 55, giusta procura in atti
CONVENUTO
n. Pag. 1 P.IVA_2
r.g.a.c. E
P.I. , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Raio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 15.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 8.7.2020, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 ed – quest'ultimo inizialmente in persona dei propri genitori in
[...] Parte_3 quanto minorenne – esponeva che:
- in data 15.10.2018, alle ore 18.15 circa, stava percorrendo la via Parte_3
Donatello in Castel Volturno (CE), in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda
SH targato RP406Y, di proprietà e condotto da ed assicurato con la compagnia Controparte_1 polacca Controparte_4
- un'automobile proveniente da via Melchiorre Caffa invadeva via Donatello, senza decelerare e senza concedere la precedenza, e colpiva sul lato sinistro il motociclo, facendolo finire fuori strada e causandone l'urto violento contro un palo dell'illuminazione pubblica;
- l'automobile si dileguava senza consentire la propria identificazione;
- a causa dell'urto riportava gravi lesioni personali, con postumi Parte_3 permanenti, a causa delle quali era costretto a sospendere la frequentazione scolastica, ad interrompere gli studi e mutare le proprie abitudini di vita quotidiane.
Gli attori agivano pertanto per il ristoro dei danni subiti - in relazione ai danni Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali connessi alla lesione della propria integrità fisica, i genitori
[...]
e in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla Pt_1 Parte_2 lesione subita dal figlio –, nella misura che sarebbe emersa in giudizio, proponendo:
- in via principale azione di condanna in qualità di terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., avverso l , quale legittimato ai sensi dell'art. 126 cod. ass. in nome e per Controparte_3 conto della compagnia assicurativa del vettore;
Controparte_4
- “in via alternativa, nel caso in cui non si ritenesse di poter sussumere il caso di specie nell'ambito dell'art. 141 cod. ass.” proponevano azione di condanna al risarcimento dei medesimi n. 15557/2020 Pag. 2 r.g.a.c. danni avverso la quale impresa designata dal FGVS, previo accertamento Controparte_2 della responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile non identificata;
- “in via ulteriormente alternativa, nell'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità da parte del conducente del motociclo” proponeva azione di condanna in solido al risarcimento dei medesimi danni avverso la l' , nonché il Controparte_2 Controparte_3 proprietario del motociclo . Controparte_1
2. Con comparsa depositata il 9.11.2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale confermava i fatti per come descritti dagli attori, ed esponeva che a causa del sinistro aveva riportato gravissime lesioni alla persona, fra le quali l'amputazione della gamba destra, che gli avevano provocato una profonda alterazione delle abitudini di vita quotidiane e la necessità di sospendere la propria attività lavorativa.
Attribuita la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo rimasto non identificato, chiedeva pertanto il rigetto della domanda di condanna proposta in via ulteriormente alternativa dagli attori contro di sé, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della quale Controparte_2 impresa designata dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura che sarebbe emersa in giudizio.
3. Con comparsa depositata il 10.11.2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., quale legittimato ai sensi dell'art. 126 cod.
[...] ass. in nome e per conto della compagnia del vettore , il quale Controparte_4 chiedeva il rigetto della domanda principale proposta dagli attori per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. ed in particolare in quanto la dinamica del sinistro, per come descritta dagli stessi, avrebbe integrato il “caso fortuito” essendo da attribuire unicamente alla responsabilità del veicolo non identificato.
4. Con comparsa depositata il 10.11.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal FGVS, la quale eccepiva:
- in via preliminare, la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 cod. ass., per non avere gli attori correttamente espletato la procedura stragiudiziale prevista dall'art. 148 cod. ass., non avendo comunicato alla compagnia assicurativa l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- la inammissibilità della domanda proposta ex art. 144 cod. ass. nei propri confronti, avendo gli attori già proposto domanda ex art. 141 cod. ass. avverso la compagnia del vettore, stante la non cumulabilità tra i due rimedi;
n. 15557/2020 Pag. 3 r.g.a.c. - nel merito, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti per mancata prova della dinamica del sinistro, ed in particolare del coinvolgimento di un veicolo non identificato, ovvero in via gradata il riconoscimento di una corresponsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente del motociclo e del concorso di colpa del danneggiato per il mancato uso del casco e per la natura irregolare del trasporto.
5. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. vigente ratione temporis, ammesse ed assunte le prove orali, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le lesioni patite dall'attore e dal Parte_1 convenuto in riconvenzionale , di accertare il nesso di causalità rispetto al Controparte_1 sinistro dedotto e di quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti.
Contr All'udienza del 5.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le difese dell' della evidenziavano che la documentazione medica a sostegno della domanda del convenuto CP_2 in riconvenzionale non era stata mai prodotta agli atti, né in allegato alla Controparte_1 comparsa di costituzione, né entro i termini di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ma che, ciononostante, era stata trasmessa al consulente tecnico, motivo per cui eccepivano la nullità della consulenza relativamente alle valutazioni in essa riportate sulle lesioni subite dal convenuto.
Il convenuto depositava istanza di rimessione nei termini per il deposito della suddetta documentazione, adducendo che un errore informatico aveva impedito il deposito della stessa in allegato alla comparsa di costituzione, la quale veniva rigettata dal G.I. per mancata specificazione delle cause non imputabili alla parte che avrebbero impedito il rispetto dei termini delle preclusioni istruttorie.
Con ordinanza del 31.12.2024 veniva pertanto disposto lo stralcio della documentazione tardivamente prodotta in atti da , e veniva richiesta una integrazione di Controparte_1 consulenza per valutare se gli accertamenti e le conclusioni rassegnate dal CTU sarebbero rimaste valide pur in assenza della documentazione sanitaria stralciata.
Con ordinanza del 8.7.2025, il G.I., rilevata la indispensabilità ai fini della decisione, disponeva d'ufficio l'acquisizione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della copia della relazione di incidente redatta dai Carabinieri del Comando di Castel Volturno.
All'udienza del 15.7.2025, previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 145 cod. ass. promossa dalla in relazione sia alla domanda degli attori che del convenuto in CP_2 riconvenzionale, avendo questi dato prova di aver notificato alla ed al Fondo la richiesta CP_2
n. 15557/2020 Pag. 4 r.g.a.c. di risarcimento danni prescritta dalla normativa (cfr., lettera raccomandata del 25.9.2019 per gli attori e del 5.11.2019 per il convenuto).
La dedotta carenza della documentazione prescritta dalla norma non può essere causa di improcedibilità, in quanto per giurisprudenza consolidata l'incompletezza dei dati all'interno della messa in mora alla compagnia non è causa di improcedibilità della domanda se la compagnia non ha dimostrato di necessitare di quei dati ai fini della formulazione della proposta, richiedendoli al danneggiato sotto forma di integrazione ex art. 148, co. 5, cod. ass. (Cass.
32152/2024; Cass. 32919/2022).
6.1. Parimenti va rigettata l'eccezione, mossa dalla medesima compagnia, di inammissibilità della domanda promossa dagli attori per incompatibilità tra la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. e nei confronti della compagnia del veicolo antagonista ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. L'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. ha lo scopo di rafforzare la posizione del trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost., 23.12.2008 n. 440), motivo per cui è ammessa la piena legittimità dell'esercizio, da parte del terzo trasportato, dell'azione ex art. 141 c.d.a. nei confronti della compagnia del vettore e dell'azione di danno nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore (Cass. Civ., 26.7.2024 n. 21021). Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove le domande sono state proposte in via alternativa tra di loro.
7. Passando all'esame nel merito, la domanda principale proposta dagli attori va rigettata per carenza dei presupposti di cui all'art. 141, cod. ass.
In relazione alla posizione dei genitori del i quali agiscono per il danno non patrimoniale Pt_3 patito a causa delle lesioni sofferte dal figlio, questi non rivestono la qualifica di “terzo trasportato” ai sensi della norma citata, sicché il danno da loro allegato non può trovare ristoro mediante lo speciale strumento di cui all'art. 141 cod. ass., norma di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica (Cass. civ., Sez. Unite, n. 35318/2022).
In relazione alla posizione del in quanto difetta nel caso di specie il requisito della Pt_3 pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, non avendo le parti provato in maniera sufficiente la presenza del supposto veicolo non identificato che avrebbe invaso la corsia di marcia del motociclo e provocato l'incidente. Detto requisito costituisce un presupposto necessario della tutela ex art. 141 cod. ass., in quanto l'intero meccanismo indennitario si fonda sulla presenza di due compagnie assicurative, quella del vettore e quella del responsabile civile, che non può aversi quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo (così Cass. civ., Sez. Unite, n. 35318/2022).
n. 15557/2020 Pag. 5 r.g.a.c. Occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_4 da veicolo o natante non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (cfr Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Nel caso di specie, il coinvolgimento del veicolo rimasto non identificato, su cui si fonda sia la domanda proposta in via principale dal trasportato sia la domanda trasversale proposta Pt_3 dal convenuto verso il fondo di garanzia, è dedotto nei rispettivi atti in maniera Controparte_1 estremamente generica: si afferma che, mentre il motociclo percorreva via Donatello, un'automobile invadeva la corsia di marcia provenendo da una strada a sinistra, ed a gran velocità
e senza rispettare il segnale di stop tagliava la strada al motociclo facendolo urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica, per poi dileguarsi senza permettere l'identificazione.
Non è dedotta la marca o il modello, né il colore o le dimensioni dell'auto investitrice, nonostante entrambi i soggetti affermino che la stessa tagliò la strada al motociclo immettendosi da una strada a sinistra rispetto al loro senso di marcia, ed il supposto testimone oculare del sinistro, della cui testimonianza si dirà più diffusamente in seguito, ha precisato che l'automobile colpì la parte anteriore sinistra del motociclo, motivo per cui sia il conducente che il passeggero del motociclo avrebbero dovuto chiaramente vedere il veicolo investitore e riferire quanto meno delle sue principali caratteristiche, anche solo per agevolare l'attività di ricerca ed identificazione delle forze dell'ordine.
La prova del coinvolgimento del veicolo non identificato è stata affidata in via esclusiva sulla testimonianza di un'unica testimone, , il cui verbale si riporta integralmente. Testimone_1
“Viene introdotto il teste nata a [...] il [...], CI n Testimone_1
in corso di validità, rilasciata in data 24 ottobre 2017 dal Comune di Castel Volturno, Numero_1 residente in [...], che si impegna recitando la formula di rito ed ADR: non conosco le parti in causa.
Adr: Mentre Camminavo in via Donatello, il 18.9.2018, verso le 18.30, e sono stata sorpassata da due ragazzi in motocicletta. A pochi metri di distanza è uscita da una traversa sulla mia sinistra un'auto rossa, che ha urtato i due ragazzi che mi avevano sorpassato, che hanno urtato poi contro un palo. Il motorino percorreva la via Donatello in direzione della Domiziana. L'auto ha colpito il motorino sulla sinistra nella parte anteriore.
Adr: L'auto dopo lo scontro si è allontanata. L'auto marciava a gran velocità e sulla sua corsia vi era un segnale di Stop, a terra e verticale. Dopo l'incidente ho visto i due ragazzi a terra, uno privo dell'arto.
Dopo poco è giunta l'autombulanza.
Adr.: Il motorino viaggiava alla mia sinistra, lungo la mia corsia di marcia. Non ricordo se vi è la linea di mezzeria. La macchina, al momento dello scontro, avvenuto all'interno della corsia di marcia percorsa da
n. 15557/2020 Pag. 6 r.g.a.c. me e dal motorino, urtò il motorino con la propria parte anteriore. Ricordo che si stava raddrizzando e che si stava accostando per immettersi nella corsia di marcia.
Adr.: il motorino, una volta urtato, nel volersi raddrizzare, è finito sul palo. Il palo si trovava a una certa distanza dal punto di impatto, che al momento non saprei quantificare. Il motorino urtò il palo con la parte anteriore.
Adr: il conducente del motorino, dopo l'impatto, fece un bel volo e cadde un po' più avanti del palo, sulla parte asfaltata della strada. Il passeggero cadde per terra insieme al motorino, che si era rovesciato sulla sua destra.
Adr.: prima arrivarono tante persone e dopo sette o otto minuti arrivò prima un'autombulanza e in seguito un'altra. La prima ambulanza portò via il conducente e la seconda il passeggero. Non so dove sono stati condotti.
Adr.: ricordo che sul posto c'era la madre, che urlava, e l'ho incontrata in seguito all'MD, e in questa occasione mi chiese se potevo testimoniare in un eventuale giudizio.
Adr.: non riuscì a vedere chi era al volante della macchina rossa, né ricordo che tipo di auto fosse.
A questo punto il giudice dà atto che, su richiesta dell'avv. Fava, che chiede di precisare la data e se si ricordasse che la prova fosse a settembre o a ottobre, la testimone dichiara che si trattasse del 18 ottobre.
Adr: la prima ambulanza è arrivata dopo sette o otto minuti dall'incidente.
Adr.: L'auto rossa stava svoltando in direzione della Domiziana. Non vi erano altre automobili sulla strada, oltrepassato l'incrocio.
Il teste è dispensato dalla sottoscrizione del presente verbale depositato telematicamente”.
Le dichiarazioni del teste non risultano attendibili per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, in quanto il nominativo del testimone oculare non risulta affatto menzionato nelle denunce di sinistro prodotte in atti sia dagli attori che dal convenuto Tale circostanza, pur CP_1 non integrando una diretta inammissibilità della prova testimoniale data l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 135, co. 3 bis, codice assicurazioni, dettato unicamente per i sinistri con soli danni a cose, rappresenta comunque un argomento che depone in senso sfavorevole rispetto alla attendibilità del teste, giacché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del
18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Va inoltre rimarcata l'imprecisione del teste nel riferire la data del sinistro, prima indicata nel
18.9.2018 e, successivamente su richiesta della difesa degli attori, modificata nel 18.10.2018, dovendosi notare come entrambe le date riportate siano errate, probabilmente frutto di una confusione tra la data e l'anno, essendo emerso pacificamente che il sinistro si verificò invece in data 15.10.2018.
Infine, vi è la singolare circostanza che la teste non si presentò alla madre in occasione del sinistro,
n. 15557/2020 Pag. 7 r.g.a.c. ma solo quando la incontrò nuovamente e in modo totalmente fortuito, in un momento successivo e non precisato, in un supermercato, frangente in cui le dichiarazioni vorrebbero lasciar presumere che la teste riconobbe la persona che aveva visto sul luogo del sinistro e si presentò ad ella, dichiarandosi disposta a testimoniare.
Accanto alla inattendibilità soggettiva della citata testimonianza, va in ogni caso rilevato che anche la credibilità oggettiva dei fatti narrati risulta carente, in quanto smentita dalle risultanze processuali agli atti.
Preliminarmente, occorre premettere che, in materia di azioni promosse contro il fondo di garanzia, la prova sul coinvolgimento di veicoli rimasti non identificati è particolarmente rigorosa, essendo il giudice tenuto ad uno stringente sindacato di attendibilità sulle dichiarazioni testimoniali. Infatti i giudizi promossi contro il fondo di garanzia sono caratterizzati da un particolare squilibrio conoscitivo - non essendo la parte convenuta in possesso di alcuna notizia circa l'effettiva verificazione dell'incidente e le sue modalità - sicché, anche al fine di evitare frodi assicurative, occorre verificare se le dichiarazioni dei testimoni abbiano un sufficiente grado di attendibilità, idoneo a farle ritenere prova accreditabile della effettiva verificazione dell'incidente e del nesso di causalità fra le lesioni attestate nella documentazione medica prodotta ed il comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto incolpevolmente non identificato.
Ciò posto, a smentire apertamente la dinamica del sinistro per come esposta dagli attori è la relazione di servizio redatta dai Carabinieri del Comando di Castel Volturno (CE) intervenuti sul luogo del sinistro.
Benché il suo contenuto sia stato più volte riportato dalle parti nei rispettivi atti di causa, questo
Giudice rilevava che la relazione nella sua integralità non era stata prodotta, sicché, nell'esercizio dei poteri officiosi ammessi dal codice di rito, tenuto conto della indispensabilità della relazione ai fini della decisione, soprattutto in quanto la prova del coinvolgimento di un veicolo non identificato era basata su un'unica deposizione testimoniale, con ordinanza del 3.7.2025 disponeva ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informazioni circa il sinistro in esame presso i
Carabinieri che avevano eseguito il sopralluogo.
All'acquisizione provvedevano direttamente gli attori, che depositavano agli atti la richiesta effettuata via PEC ai Carabinieri di Castel Volturno, e la PEC di risposta proveniente dal
Comando, in data 7.7.2025, contenente la relazione di servizio in allegato.
Dall'esame della relazione emergono i seguenti profili contrastanti con il coinvolgimento nel sinistro di un secondo veicolo:
n. 15557/2020 Pag. 8 r.g.a.c. - la mancanza di tracce al suolo di frenata, sia in relazione al motociclo (cfr., pag. 5 del rapporto e pag. 1 della relazione) – tracce che invece avrebbero dovuto prodursi qualora, secondo la prospettazione degli attori, il motociclo si fosse imbattuto improvvisamente in un veicolo proveniente da una strada sulla sinistra – sia in relazione alla dedotta automobile non identificata;
- l'assenza di persone rinvenute sul luogo del sinistro che avessero visto l'accaduto, ed in particolare l'assenza della teste benché i Carabinieri abbiano dichiarato di essere giunti Tes_1 sul luogo a circa 15 minuti dall'incidente, e la teste abbia dichiarato di essere rimasta Tes_1 nello stesso luogo fino all'arrivo delle due ambulanze, la prima arrivata 7 o 8 minuti dopo il sinistro e la seconda qualche tempo dopo, sicché, pur nella imprecisione della dichiarazione, risulta non credibile che la teste si sia trattenuta sul luogo fino all'arrivo delle ambulanze ma si sia poi allontanata in quella scarsa frazione di tempo tra l'arrivo della seconda ambulanza e l'arrivo delle forze dell'ordine;
- la dichiarazione del sig. , ascoltato dai Carabinieri in quanto Testimone_2 residente nella medesima via ove è avvenuto il sinistro, il quale ha riferito di aver udito un unico rumore di urto in strada e nessun suono di autovetture (e precisamente: “… mi trovavo all'interno del mio giardino della mia abitazione ubicata in via Donatello 14, improvvisamente nel mentre ero intento a svolgere le mie attività avvertivo un forte urto in strada, dopo qualche minuto trascorso udivo delle richieste di aiuto provenire da via Donatello, visto ciò mi portavo in strada
e notavo due ragazzi di giovane età feriti… Preciso inoltre che quando ho avvertito l'urto sulla via donatello non avevo udito alcun transito di autovetture…”).
Per queste ragioni va escluso il coinvolgimento di una seconda autovettura nel sinistro in esame,
e, di conseguenza, la possibilità di invocare l'indennizzo di cui all'azione ex Parte_3 art. 141 cod. ass. e per l'azione di responsabilità verso il fondo di garanzia. Controparte_1
7.1. Per la medesima ragione non può trovare accoglimento la seconda domanda proposta dagli attori avverso la quale impresa designata dal FGVS, sul presupposto Controparte_2 che l'intera responsabilità del sinistro sia da attribuire al veicolo rimasto non identificato.
7.2. Deve al contrario essere accolta la terza domanda, avverso il conducente e proprietario del motociclo e dell quale legittimato passivo per la Controparte_1 CP_6 compagnia polacca assicuratrice del motociclo, proposta dagli attori “in via alternativa”, ma che va invece qualificata come subordinata essendo espressamente stata indicata come domanda da accogliere “nel caso in cui non si ritenesse di poter sussumere il caso di specie nell'ambito dell'art. 141 cod. ass.” e “nell'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità da parte del conducente del motociclo”.
n. 15557/2020 Pag. 9 r.g.a.c. Risulta infatti incontestata sia la circostanza che il fosse trasportato sul motociclo di Pt_3 proprietà del sia che quest'ultimo sia andato ad impattare contro un palo della CP_1 illuminazione pubblica, cagionandogli una lesione dell'integrità fisica.
La responsabilità del sinistro va addebitata integralmente alla condotta del conducente del motociclo, la quale sussiste fino a che lo stesso non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, co. 1, c.c.).
Pur ritenendo che la norma in esame non rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, ove il conducente del veicolo può liberarsi dimostrando di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada (Cass., sez. VI, n. 4130/2017), nel caso di specie tale prova non risulta fornita, essendosi il limitato a dedurre unicamente la presenza di un secondo veicolo CP_1 rimasto non identificato quale fattore volto ad escludere la responsabilità del conducente del motociclo, circostanza che come già rilevato è rimasta indimostrata.
Incontestate sono anche le lesioni riportate dal consistite in un politrauma analiticamente Pt_3 descritto nella diagnosi di pronto soccorso (cfr., certificato di P.S. del 15.10.2018), Persona_1 per le quali l'attore fu trasferito presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli e sottoposto a procedura di embolizzazione per la frattura del bacino e di intervento chirurgico di riduzione per la frattura dell'ulna destra, per essere infine dimesso in data 30.10.2018.
La documentazione medica è stata analizzata dal C.T.U. il quale, a seguito anche dell'esame obiettivo dell'attore, con valutazione priva di errori logici e condivisibile, ha riconosciuto la riconducibilità delle lesioni alla dinamica del sinistro per come descritto in giudizio.
7.3. In ordine alla liquidazione dei danni cd. conseguenza, vanno differenziate le posizioni degli attori, distinguendo la pretesa di fondata sulla lesione della proprietà Parte_3 integrità fisica, da quella dei suoi genitori, fondata sul rapporto parentale con il proprio figlio.
7.3.1. ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_3 patrimoniali conseguiti al sinistro stradale, ivi inclusi quelli connessi alla perdita della capacità lavorativa specifica, nella misura che sarebbe emersa nel corso del giudizio, successivamente specificata nelle memorie conclusionali nella somma complessiva di € 746.107,91.
In particolare, ha dedotto nell'atto introduttivo di aver subito uno stravolgimento delle abitudini di vita quotidiana, avendo perduto l'anno scolastico 2018-2019 ed avendo interrotto gli studi all'età di 15 anni, oltre ad essere impossibilitato a svolgere attività lavorativa in relazione alle attività che richiedono l'uso degli arti inferiori.
n. 15557/2020 Pag. 10 r.g.a.c. Il consulente, a seguito dell'esame obiettivo della parte, ha evidenziato che “allo stato, persistono menomazioni rappresentate da una modesta limitazione nei movimento del gomito all'arto superiore destro, da una complessiva limitazione in toto (di circa 1/3) dei movimenti dell'anca destra associata alla impossibilità dei movimenti pelvici” (cfr. pag. 16 relazione di consulenza), unitamente ad una “accreditabile condizione di danno psichico reattivo all'evenienza post- traumatica”, come peraltro documentato anche da certificazione sanitarie in atti.
Secondo il giudizio del consulente d'ufficio, in questa sede recepito in quanto le conclusioni devono ritenersi precise, esaurienti e adeguatamente motivate, le voci di danno patite dalla attrice possono essere così individuate:
a) un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, dovuta al divieto assoluto di carico della fase di consolidazione delle fratture, parziale al 50% di ulteriori 60 giorni e parziale
25% di ulteriori 60 giorni, riferibili al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi riportato dall'attore del sinistro;
b) una invalidità permanente determinata nella misura del 34%, dovuta per la parte prevalente alla frattura del bacino, associata alla impossibilità di eseguire movimenti pelvici;
c) un costo per le spese mediche coerenti con la tipologia delle lesioni per € 56,15.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del
11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui n. 15557/2020 Pag. 11 r.g.a.c. parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent.
n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (15 anni) deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad € 274.959,15 così composto:
a) l'importo di € 260.203,00 per l'invalidità permanente nella misura del 34%, comprensiva sia della componente dinamico-relazionale connessa allo stravolgimento delle abitudini di vita quotidiane, sia alla sofferenza soggettiva interiore sussistente nel caso di specie alla luce delle valutazioni del consulente, ed esclusa la ulteriore personalizzazione del danno, atteso che non risultano allegate particolari condizioni di sofferenza o stravolgimento delle abitudini di vita che non siano già tenute in considerazione nei criteri tabellari (quali la giovane età del danneggiato, la pluralità delle lesioni subite e il danno psichico da sofferenza interiore);
b) l'importo di € 14.700,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale, applicato un valore del punto base di € 140,00, corrispondente al valore standard (€ 115,00) aumentato di circa il 20% in considerazione della particolare sofferenza patita dovuta alla giovanissima età del danneggiato al momento del ricovero ospedaliero e della sottoposizione a molteplici interventi chirurgici;
c) l'importo di € 56,15 a titolo di danno patrimoniale.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (15.10.2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
n. 15557/2020 Pag. 12 r.g.a.c. In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta ammonta ad € 303.525,31 considerando che il credito risarcitorio di € 274.959,15 devalutato alla data del sinistro ammonta ad € 232.033,04 e dato che sullo stesso vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 71.492,27, di cui € 28.566,16 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 42.926,11 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7.3.2. In ordine alla risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, va rimarcato che essa consiste in una voce risarcitoria distinta dal danno biologico appena individuato, in quanto quest'ultimo, nella sua componente dinamico-relazionale, tiene in considerazione la sola perdita della capacità lavorativa generica, ossia l'incidenza negativa che la lesione personale produce sulla attitudine del danneggiato a prestare attività lavorativa.
Qualora, accanto alla generica riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa, si accompagni una effettiva riduzione della capacità di produrre reddito, allora detta riduzione configura una distinta voce di danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa cosiddetta specifica.
Il danno patrimoniale deve, pertanto, essere accertato in concreto, pur in caso di accertata incidenza delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti sulla capacità lavorativa del leso (cfr. Cass. civ., sent. n. 10026 del 25.05.2004; Cass. civ., sent. n. 1120 del 20.01.2006; Cass. civ., sent. n. 19357 del 18.09.2007; Cass. civ., sent. n. 9444 del 21.04.2010).
Occorre, quindi, prova certa del fatto che, in conseguenza delle lesioni, la vittima abbia perduto la capacità di guadagno e, solo ove tale prova sia stata fornita in corso di causa, potrà eventualmente pervenirsi alla liquidazione del danno patrimoniale subito.
Anche in caso di postumi permanenti acclarati, quindi, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr Cass. civ., sent. n. 9444 del 21.04.2010 e, in tema di onere della prova a carico dell'istante e di impossibilità di procedere alla liquidazione del danno seguendo i parametri di cui alla legge 39/77 ove sia imputabile all'istante il difetto di prova in ordine alla anticipata cessazione n. 15557/2020 Pag. 13 r.g.a.c. di attività lavorativa o alla impossibilità di svolgere attività lavorativa maggiormente remunerativa,
Cass. civ., sent. n. 11516 del 10.07.2012).
Nel caso in esame, è mancata in radice la prova in ordine alla effettiva diminuita capacità di produrre reddito dell'attore, essendosi limitato questo a dedurre che “il sig. ha subito una Parte_3 lesione della capacità lavorativa specifica, soprattutto per lavori che richiederanno l'uso degli arti inferiori con conseguente danno patrimoniale subito e subendo” (cfr. pag. 3 atto di citazione), ed avendo poi in sede di memorie conclusionali specificato che il danneggiato attendeva gli studi alberghieri ed avrebbe svolto attività nell'ambito ristorativo.
Non può ritenersi raggiunta la rigorosa prova richiesta per l'accertamento di un danno futuro, quale
è quello da perdita della capacità lavorativa specifica, dal momento che non risulta provata l'attività che il danneggiato avrebbe svolto in assenza della lesione. La difesa si è limitata infatti ad affermare che lo stesso avrebbe svolto attività nel campo ristorativo, sulla base del solo indirizzo scolastico frequentato, senza nulla aggiungere relativamente al percorso di studi, alle aspirazioni professionali, alle competenze acquisite.
Proprio nel caso di specie, ove il danneggiato non aveva ancora alcun lavoro a cui fare riferimento per determinare la posizione reddituale, la prova della presumibile attività futura andrebbe supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 28988/2019).
Al contrario, l'unico elemento prodotto dalla difesa a tale scopo risulta essere il certificato di iscrizione scolastica, dal quale emerge che il al momento del sinistro, risultava essere Pt_3 iscritto per la seconda volta al primo anno della scuola superiore alberghiera.
Si tratta di elementi fattuali ancora troppo lontani dal risultato da dimostrare, che impediscono di formulare un giudizio prognostico sulla probabilità, quanto meno in termini di chance e secondo l'id quod plerumque accidit, che in assenza della lesione il danneggiato avrebbe proseguito gli studi ed avrebbe raggiunto una qualifica e posizione lavorativa coerente con l'indirizzo scelto.
In assenza di detto riscontro, non è possibile neppure determinare il livello retributivo nel quale il danneggiato sarebbe stato inquadrato in assenza di lesione, venendo quindi meno il primo dei due termini del rapporto – ovverosia il reddito prima e dopo la lesione – necessari ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità lavorativa.
7.3.3. I genitori del danneggiato hanno altresì chiesto il risarcimento del danno “per il danno morale da grave lesione del rapporto parentale” connesso alle lesioni subite dal figlio, quantificandolo in € 150.000,00 ciascuno.
Va premesso che la pretesa azionata dai genitori del danneggiato non deriva dalla perdita del rapporto parentale, la quale si realizza solo in caso di morte del congiunto, ma consiste nel risarcimento del danno che i congiunti patiscono in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e di incidere pesantemente sullo svolgimento della n. 15557/2020 Pag. 14 r.g.a.c. vita quotidiana della intera famiglia (Cass. n. 13540/2023).
La giurisprudenza ha rimarcato, in ordine al risarcimento di tale tipologia di danno, da un lato, che la sussistenza dello stesso deve essere dimostrata, al di fuori di qualsivoglia automatismo. D'altro canto, non può negarsi la rilevanza della prova presuntiva, specialmente in un campo quale è quello della prova di uno stato interiore, ovvero sia il patema d'animo subito dai genitori a causa delle gravi lesioni subite dal figlio.
Trattandosi di un danno non patrimoniale, anche tale pretesa, come quelle già esaminate, può essere scomposta in una componente morale soggettiva, che attiene alla sofferenza patita a seguito dell'illecito, ed in una componente dinamico relazionale, riguardante il complesso delle alterazioni negative subite dalla vita quotidiana dei danneggiati.
Venendo al caso di specie, va considerato che i genitori del si sono limitati ad allegare Pt_3
l'esistenza di un danno da sofferenza connesso alle lesioni subite dal figlio (“che il sig. Pt_1
e la sig.ra hanno subito per quanto sofferto dal figlio un danno
[...] Parte_2 Pt_3 non patrimoniale”), senza nulla dedurre in ordine alle ripercussioni che tali lesioni hanno avuto nella propria sfera personale e familiare, senza indicare, ad esempio, quali attività un tempo svolte a livello familiare sono state precluse a causa del sinistro, oppure quali alterazioni delle abitudini di vita quotidiane i genitori abbiano subito a causa della necessità di prendersi cura del figlio
Pt_3
In mancanza di simili circostanze, come anticipato carenti già in punto di allegazione, prim'ancora che di prova, la pretesa risarcitoria azionata dai genitori dev'essere limitata alla sola componente morale soggettiva del danno, questa agevolmente dimostrabile in via presuntiva sulla base dello stretto rapporto parentale con la vittima principale, della sua giovane età e delle gravi lesioni da questo subite.
La liquidazione del suddetto danno può essere effettuata in base alle cd. Tabelle di Roma, le quali già dal 2019 prevedevano una forma di liquidazione del “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”, (laddove invece quelle di Milano prevedono unicamente il danno da perdita del rapporto parentale) e che nella loro versione aggiornata al 2023 indicano analiticamente il valore del punto distinguendo la componente morale (3.474 €) da quella relazionale (tra i 3.474 e i 2450 €).
Alla luce delle suddette Tabelle va riconosciuto un numero complessivo di 27,2 punti (20 per la relazione parentale;
9 per l'età del danneggiato;
5 per l'età del congiunto, moltiplicati per il coefficiente di 0,8 in relazione alla presenza di due soggetti tenuti all'assistenza della vittima), che moltiplicato per il valore punto della componente morale (€ 3.474,00) dà un valore di € 94.492,8, da proporzionare al grado di gravità delle lesioni patite dalla vittima quantificato nella percentuale di invalidità permanente riscontrata (34%), per un risultato di € 32.127,55, da attribuire a ciascun n. 15557/2020 Pag. 15 r.g.a.c. genitore.
Anche tale somma, quale componente non patrimoniale del danno, va devalutata alla data del sinistro (15.10.2018) onde consentire il cumulo di interessi e rivalutazione, motivo per cui il danno in questione ammonta ad € 35.465,35 per ciascuno dei due genitori.
8. In ordine alla domanda trasversale proposta dal convenuto avverso Controparte_1
che come anticipato risulta fondata sulle medesime circostanze già dedotte dagli Controparte_2 attori circa il coinvolgimento di una seconda vettura, che avrebbe altresì la responsabilità esclusiva del sinistro, si è già detto che la stessa non può trovare accoglimento per le medesime ragioni appena esposte.
Ad abudantiam, la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento anche per un secondo profilo, connesso alla prova dei danni conseguenza patiti dal è emerso infatti che l'intera CP_1 documentazione sanitaria comprovante le lesioni riportate dal sinistro non siano state prodotte tempestivamente in atti, essendo state depositate solamente in data 22.2.2024, ben oltre il decorso delle preclusioni istruttorie, unitamente ad una richiesta di rimessione nei termini per un supposto malfunzionamento del sistema informatico, malfunzionamento che però non veniva in alcun modo provato, motivo per cui tale richiesta veniva rigettata e la documentazione tardivamente depositata veniva stralciata dagli atti.
La suddetta documentazione era comunque stata messa a disposizione del C.T.U., motivo per cui la perizia, nella parte relativa ai rilievi compiuti nei confronti di , va comunque Controparte_1 dichiarata parzialmente nulla. Né può essere seguita la tesi della difesa, secondo cui gli accertamenti compiuti dal consulente si sono basati sull'esame obiettivo del periziando, motivo per cui l'utilizzabilità della documentazione sanitaria sarebbe comunque ininfluente sulle conclusioni della perizia. Ciò in quanto, in mancanza dei certificati clinici attestanti elementi quali la diagnosi iniziale di pronto soccorso, gli interventi subiti nell'immediatezza del fatto o la prognosi di guarigione, non è possibile ricondurre la persona del periziando e gli accertamenti su di esso compiuti dal consulente al sinistro subito, con conseguente esclusione del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra le tre parti vittoriose e e i due Parte_3 Parte_1 Parte_2 convenuti soccombenti e applicando i parametri Controparte_1 Controparte_5 di cui al D.M. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, scaglione determinato in ragione del decisum in quello che va da € 260.000,00 ad € 520.000,00, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed aumentando il valore del 40%
n. 15557/2020 Pag. 16 r.g.a.c. ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (30% per la difesa della seconda parte e un ulteriore Parte_1
10% per la difesa della terza parte in ragione della omogeneità delle loro Parte_2 posizioni processuali).
In ordine agli esborsi, risultano documentate unicamente le spese relative al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo.
Parimenti le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra gli attori e ed il convenuto Parte_3 Parte_1 Parte_2
, da un lato, e il convenuto dall'altro, applicato il medesimo Controparte_1 Controparte_2 scaglione della domanda principale, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., avendo la consulenza coinvolto sia il passeggero che il conducente del motociclo, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in forza del decreto di liquidazione del 4.9.2023 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni, per il 50% a carico esclusivo dei convenuti soccombenti CP_1
e e per il restante 50% a carico esclusivo del convenuto
[...] Controparte_5
soccombente sulla domanda traversale. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa civile iscritta al n. 15557/2020 R.G.A.C. pendente tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2 contro quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
Controparte_2
b) accoglie la domanda subordinata e per l'effetto condanna e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento: Controparte_3
- in favore di della somma di € 303.525,31 oltre interessi al tasso legale Parte_3 sul predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 35.465,35 oltre interessi al tasso legale sul Parte_1 predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 35.465,35 oltre interessi al tasso legale Parte_2 sul predetto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) rigetta la domanda proposta da avverso quale Controparte_1 Controparte_2 impresa designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada;
n. 15557/2020 Pag. 17 r.g.a.c. e) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori in solido delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 31.439,80 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fava che ne ha fatto richiesta;
f) condanna , e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.547,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
g) pone le spese di C.T.U. per il 50% a carico di e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, e per il restante 50% a carico esclusivo di;
[...] Controparte_1
Napoli, 27 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
n. 15557/2020 Pag. 18 r.g.a.c.