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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 468 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Eva Tavellin e Costantini Christian ed elettivamente domiciliato a NA, via E. Torricelli 12/c, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bettiol ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Cornarotta n. 14, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2024 emessa dal Tribunale di
NA
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 12 Tutto ciò premesso, parte attrice, per il tramite della scrivente difesa, si riporta integralmente a quanto dedotto in giudizio, impugnando e contestando ogni domanda, istanza ed eccezione ex adverso formulata da parte convenuta appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto, insistendo affinché l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia adita, per le ragioni esposte in giudizio, voglia riformare la sentenza n. 355/2024 pronunciata dal Tribunale di NA, in persona del Giudice Dott. Carlo Favaro, nel procedimento n. 3839/2023 R.G. pubblicata in data 11.02.2024 e notificata in data 20.02.2024, accogliendo le conclusioni dedotte in giudizio di seguito riportate:
- in via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la natura vessatoria della clausola di riscatto dei premi assicurativi ovvero il versamento minimo di 36 mensilità di premio e per effetto di ciò dichiarare la nullità di tale clausola per mancata specifica sottoscrizione da parte del signor c.f. Parte_1 nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr)
-in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la particolare natura del contratto sottoscritto dal signor c.f. Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] residente in [...], 4 NA
(Vr) e per l'effetto di ciò accertare e dichiarare il vincolo sinallagmatico un contratto di investimento alla luce di quanto esposto e per tutte le ragioni di cui in premessa;
-conseguentemente in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, condannare la società , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente del CDA CP_3
, con sede legale sita in Piazza Tre Torri n. 1, Milano (Mi), pec:
[...] alla restituzione dei premi versati dal signor Email_1 Parte_1
c.f. nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr) quantificati in € 24.500,00 oltre interessi moratori dalla debenza al saldo o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, presso il domicilio eletto;
pagina 2 di 12 -in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto ai punti precedenti Voglia l'Ill.Mo Giudice Istruttore condannare, per tutte le ragioni di cui in premessa, la società Controparte_1
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente P.IVA_1 del CDA , con sede legale sita in Piazza Tre Torri n. 1, Milano Controparte_3
(Mi), pec: al pagamento di una somma da calcolarsi in Email_1 via equitativa per aver fatto sottoscrivere al signor c.f. Parte_1 nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr) un contratto di investimento e non una polizza sulla vita utilizzando un nomen iuris altamente ingannevole in grado di pregiudicare la libera scelta del contraente debole;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
-In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte in fatto e in diritto del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi, indicando come testi la
Sig.ra di NA e il Sig. di RE Testimone_1 Testimone_2 sui seguenti capitoli di prova:
- Vero è che in data 01.02.2011 il signor sottoscriveva con la Parte_1 compagnia assicurativa una polizza sulla vita la n. 22130136, di durata CP_1 ventennale, la quale prevedeva il pagamento di un premio mensile pari ad €
500,00?
- Vero è che in data 02.03.2011 il signor sottoscriveva con la Parte_1 compagnia assicurativa una seconda polizza sulla vita la n. 22159276, CP_1 anch'essa di durata ventennale, la quale prevedeva il pagamento di un premio mensile pari a € 500,00?
- Vero è che, in sede di sottoscrizione, il signor riceveva un fascicolo Parte_1 informativo relativo alla tipologia di polizza sottoscritta il quale nella parte sottostante della propria copertina recava la dicitura “INVESTIMENTI”?
- Vero è che, l'impresa assicuratrice ha fatto sottoscrivere al signor un Pt_1 contratto di investimento?
pagina 3 di 12 - Vero è che il signor in ottemperanza al vincolo contrattualistico Pt_1 sottoscritto, effettuava i versamenti mensili previsti, nello specifico con riguardo alla polizza n. 22159276 ha effettuato 24 versamenti e per la polizza n. 22130136 ha effettuato 25 versamenti per un totale complessivo pari a € 24.500,00?
- Vero è che, dopo ventiquattro mesi, il signor che per un periodo ha Pt_1 sospeso i pagamenti chiedeva di poter riprendere a versare i premi e che dopo il diniego da parte della compagnia chiedeva la restituzione dei premi versati?
- Vero è che l'impresa assicuratrice opponeva sia diniego alla ripresa dei versamenti sia diniego alla restituzione dei premi versati?
- Vero è che il contratto di assicurazione, precisamente a pagina 9 del punto 14 intitolato legge applicabile al contratto, specifica espressamente che: “il contraente ha l'obbligo, qualora non si avvalga del diritto di recesso, di versare la prima annualità di premio di cui all'art. 1924 del c.c.”?
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta, per i motivi di cui in atti
In via principale di merito
Respingere i motivi di appello proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Tribunale di NA
n.355/2024 pubblicata in data 2.2.2024 con ogni conseguente statuizione. Spese legali rifuse.
In via subordinata si ripropone la domanda svolta nel giudizio di primo grado che
è risultata assorbita dalla decisione impugnata
Per ogni denegata e non creduta ipotesi ridurre la pretesa a termini di giustizia anche tenuto conto del regime fiscale previsto nelle polizze azionate e delle disposizioni contrattuali.
Spese legali rifuse o in subordine compensate.
In via istruttoria Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti, trattandosi di istanze inammissibili.
Svolgimento del processo
pagina 4 di 12 Con atto di citazione, datato 23.5.2023, conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di NA, esponendo che: Controparte_1
- in data 1° febbraio 2011 e in data 2 marzo 2011 aveva sottoscritto le polizze vita n. 22130136 e n.22159276, entrambe di durata ventennale e con premio mensile pari ad euro 500,00;
- in realtà non si trattava di contratti di assicurazione sulla vita ma di contratti di investimento;
- aveva provveduto al pagamento di n. 25 premi per la prima polizza e di n. 24 premi per la seconda, per un totale di euro 24.500,00;
- dopo ventiquattro mesi, egli non aveva più continuato ad effettuare i versamenti previsti e aveva chiesto la restituzione dei premi versati;
- egli, a più riprese, anche tramite il suo difensore, aveva espresso la sua volontà di esercitare il riscatto dei premi versati;
- a tale richiesta la Compagnia assicuratrice non aveva ottemperato, opponendo che il contratto assicurativo prevedeva il pagamento di minimo 3 annualità per ottenere il riscatto dei premi.
Pertanto, l'attore, ritenendo che la previsione contrattuale fosse da qualificare come clausola vessatoria, inefficace o nulla in assenza della specifica sottoscrizione, che i contratti sottoscritti fossero dei contratti di investimento e che si fosse verificato un indebito arricchimento da parte della Compagnia assicuratrice, ex art, 2041 c.c., chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali e condannasse la convenuta alla restituzione della somma di euro 24.500,00, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata per avergli fatto sottoscrivere un contratto di investimento e non una polizza vita con una condotta ingannevole.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree e chiedendone il rigetto, evidenziando che l'attore aveva sospeso il versamento dei premi e che il pagamento di 24 rate di premio, per la polizza n. 22159276, e 25 rate di premio, per la polizza n. 22130136, non aveva permesso il maturare del diritto del a ottenere una qualche prestazione. Pt_1
Il Tribunale di NA rigettava le domande del tenuto conto che: Pt_1
pagina 5 di 12 - il contratto stipulato dall'attore rientrava nella categoria dei contratti di assicurazione sulla vita le cui condizioni di polizza, di cui il era stato Pt_1 debitamente informato avendo ricevuto tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, prevedevano un capitale assicurato garantito e un tasso di interesse minimo garantito del 2%;
- gli artt. 6 e 8 delle condizioni di assicurazione prevedevano la risoluzione anticipata del contratto a condizione che l'assicurato avesse pagato tre annualità di premio, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Tale disciplina, che derogava all'art. 1924 c.c., in forza del quale in caso di mancato pagamento dei premi il contratto è risoluto di diritto e i premi restano acquisiti all'assicuratore, era più favorevole della disciplina codicistica e, riproducendo disposizioni di legge, non aveva alcuna natura vessatoria ex art. 34, III comma, d.lgs. 206/2005;
- la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. era inattuabile essendo proponibile solo in mancanza di un titolo specifico.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra riportate e censurando il provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione della pretesa dell'appellante tenendo conto del regime fiscale previsto per le polizze azionate.
Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e il secondo motivo di appello il censura il provvedimento Pt_1 impugnato laddove il Tribunale ha qualificato il contratto in esame come un'assicurazione sulla vita e non un contratto d'investimento.
pagina 6 di 12 In particolare, il sostiene di aver sottoscritto delle polizze unit-linked ove le Pt_1 prestazioni assicurate sono vincolate ed assoggettate al rendimento finanziario del portafoglio investimenti cui sono legate, cosicché l'assicurato corre il rischio di non ottenere la restituzione dei premi versati.
Deduce l'appellante che tale caratteristica fa sì che questi contratti non possano qualificarsi come polizze vita ma come contratti di investimento, e ciò in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dall'IVASS.
Con il terzo motivo di appello il sostiene che la clausola di riscatto inserita Pt_1 nel contratto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbe vessatoria e contraria all'art. 1924 c.c., che prevede l'obbligo di versare solo la prima annualità di premio, e che, stante la mancata sottoscrizione, detta clausola sarebbe nulla. avrebbe, pertanto, (quarto motivo) conseguito un Controparte_1 ingiustificato arricchimento ai danni dell'appellato ex art. 2041 c.c. e dovrebbe essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ai danni del Pt_1
Infine, con il quinto motivo di appello, il censura il capo della sentenza che Pt_1 lo ha condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3.000.00 a titolo di spese di lite, oltre ad accessori di legge, includendo nel computo anche la fase istruttoria, che non aveva avuto luogo, stante il rigetto delle istanze istruttorie. Si duole, infine, che il Tribunale non abbia condannato la convenuta al pagamento di una somma parti al doppio del contributo unificato, stante la sua ingiustificata assenza al primo incontro di mediazione.
Così riassunte le doglianze mosse dall'appellante ritiene il Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Dalla lettura del Fascicolo Informativo (docc. 2 e 3 , si Controparte_1 evince che i contratti di assicurazione in esame sono polizze del ramo III del tipo unit-linked, nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del pagina 7 di 12 parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Occorre, però, immediatamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha classificato le polizze unit-linked in tre categorie in base alle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciuti all'assicurato, distinguendo:
1. polizze guaranteed unit-linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale con una possibilità di maggiorazione minima;
2. polizze partial guaranteed unit-linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati;
3. polizze unit-linked pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
Nelle polizze guaranteed e partial guaranteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico in quanto, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati.
Diversamente, nelle polizze unit-linked pure, il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato cosicché, qualora il valore della quota dovesse azzerarsi, nulla è dovuto dall'assicuratore (Cass. n. 9418/2024).
Dalla lettura dell'art. 2 del d.lgs. 209/2005 si evince che il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked ma solo le polizze unit-linked guaranteed e partial guaranteed in considerazione del fatto che il rischio demografico, che è un requisito imprescindibile delle polizze vita, ricorre solo nel caso in cui il contratto assicurativo attribuisca ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicurazione, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
pagina 8 di 12 Qualora, invece, il rischio di investimento gravi integralmente sull'assicurato il quale può perdere l'intero capitale, come avviene nelle polizze unit-linked pure, il rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, non è in grado di incidere sulla prestazione dell'assicuratore, attribuendo all'assicurato una somma del tutto irrisoria o non garantendo all'assicurato nemmeno una somma minima che, pur ridotta rispetto ai premi versati, sia slegata dal valore delle quote di investimento. In tale ipotesi il rischio demografico ha la funzione di mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza senza l'assunzione, se non in modo del tutto apparente, di un rischio per l'assicuratore (Cass. n. 3785/2024).
Alla luce di tali principi e sulla base dell'esame delle polizze oggetto di causa, ritiene il Collegio che dette polizze siano chiaramente delle polizze guaranteed unit-linked in considerazione del fatto che la Compagnia garantiva alla scadenza sia il capitale integrale (euro 108.107,94), sia la sua rivalutazione, con un tasso di interesse minimo garantito del 2,00%, e per un importo complessivo non inferiore a euro 132.760,62.
Pare dunque evidente che polizze sottoscritte dal non fossero dei contratti Pt_1 di investimento ma delle assicurazioni sulla vita, atteso che l'assicuratore assumeva su di sé un rischio demografico e che al verificarsi dell'evento, attinente alla vita umana all'assicurato, veniva comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento.
Infondata appare la tesi dell'appellante secondo cui la clausola di riscatto avrebbe natura vessatoria.
In primo luogo, occorre fare chiarezza: l'art. 6 delle “Condizioni di Assicurazione” disciplina l'interruzione del pagamento dei premi, prevedendo che il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, decorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto con conseguente acquisizione, da parte dell'Assicurazione, di tutti i premi pagati dall'assicurato, salvo che risultino pagate le prime tre annualità di premio e, pertanto, il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore anche senza il pagamento di ulteriori premi.
pagina 9 di 12 L'art. 8 delle “Condizioni di Assicurazione” disciplina il riscatto sancendo che il
Contraente che abbia pagato almeno tre annualità di premio può, previa comunicazione scritta da inviare all'assicurazione, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione.
Tale ultima previsione non rileva nel caso di specie, atteso che il non aveva Pt_1 esercitato il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, ma era inadempiente alla sua obbligazione, come dallo stesso pacificamente ammesso e documentalmente provato, in quanto dal settembre 2013 (doc. 5 fascicolo appellata) non aveva più corrisposto le rate dei premi, con conseguente diritto della Compagnia ad acquisire i premi precedentemente corrisposti dall'assicurato.
Tale disposizione, come correttamente affermato dal primo Giudice, non prevede alcun trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 1924, II comma,
c.c. che, nel disciplinare il contratto di assicurazione, sancisce che se il contraente non paga i premi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati vengono acquisiti dall'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui la disciplina codicistica prevederebbe la possibilità di riscattare le somme versate a fronte del pagamento della sola prima annualità di premio in quanto il legislatore non fa mai riferimento a tale termine se non all'art. 1924, I comma, c.c. laddove dispone che, in seguito al mancato pagamento del premio relativo al primo anno,
l'assicuratore possa agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. Tale comma è chiaramente inapplicabile al caso in esame in considerazione del fatto che il Pt_1 aveva già pagato il premio relativo al primo anno e, in ogni caso, non accorda alcuna facoltà di riscatto a favore dell'assicurato.
Alla luce di ciò pare evidente come la disciplina dettata delle Condizioni di
Assicurazione sia più favorevole per l'assicurato rispetto alla disciplina codicistica in quanto consente all'assicurato che abbia versato tre annualità di premio di interrompere il pagamento dei premi mantenendo il contratto in vigore o di pagina 10 di 12 risolvere anticipatamente il contratto e ottenere la liquidazione delle somme maturate.
Al contrario di quanto sostenuto dal tali possibilità non sono affatto Pt_1 accordate dalla disciplina codicistica, in forza della quale in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi il contratto si risolve di diritto e i premi restano acquisiti dall'assicuratore.
In conclusione, ritiene il Collegio che il abbia stipulato dei contratti di Pt_1 assicurazione sulla vita ove la prestazione assicurata, pur variando nel corso del rapporto contrattuale in quanto legata alle oscillazioni del parametro finanziario al quale era collegata, era contrattualmente garantita dall'Assicurazione. Tali contratti, essendo delle polizze guaranteed unit-linked, sono dei contratti di assicurazione soggetti alla disciplina codicistica e, in particolare, all'art. 1924, II comma, c.c. che, tuttavia, è stato derogato da una disciplina contrattuale maggiormente favorevole all'assicurato che, non avendo alcuna natura vessatoria, non richiedeva alcuna specifica approvazione per iscritto.
Da ciò consegue che il non ha diritto alla restituzione dei premi versati, in Pt_1 quanto legittimamente acquisiti dall'Assicurazione, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, senza che possa configurarsi alcuna ipotesi di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Infine, passando all'esame del quinto motivo di appello relativo alle spese di lite liquidate dal primo Giudice, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente liquidato le spese relative alla fase istruttoria, peraltro tra valori minimi e medi, in considerazione del fatto che ha avuto luogo la fase di trattazione della causa avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Va inoltre rilevato come abbia sufficientemente motivato la Controparte_1 propria decisione di non aderire al procedimento di mediazione, sicché essa non può essere condannata al versamento di alcuna somma per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ritiene il Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova formulati dal sono Pt_1 documentali (capitoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) e valutativi (capitolo 4).
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come Parte_1 in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di
[...]
Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
3.966,00 per compenso professionale, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 468 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Eva Tavellin e Costantini Christian ed elettivamente domiciliato a NA, via E. Torricelli 12/c, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bettiol ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Cornarotta n. 14, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2024 emessa dal Tribunale di
NA
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 12 Tutto ciò premesso, parte attrice, per il tramite della scrivente difesa, si riporta integralmente a quanto dedotto in giudizio, impugnando e contestando ogni domanda, istanza ed eccezione ex adverso formulata da parte convenuta appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto, insistendo affinché l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia adita, per le ragioni esposte in giudizio, voglia riformare la sentenza n. 355/2024 pronunciata dal Tribunale di NA, in persona del Giudice Dott. Carlo Favaro, nel procedimento n. 3839/2023 R.G. pubblicata in data 11.02.2024 e notificata in data 20.02.2024, accogliendo le conclusioni dedotte in giudizio di seguito riportate:
- in via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la natura vessatoria della clausola di riscatto dei premi assicurativi ovvero il versamento minimo di 36 mensilità di premio e per effetto di ciò dichiarare la nullità di tale clausola per mancata specifica sottoscrizione da parte del signor c.f. Parte_1 nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr)
-in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la particolare natura del contratto sottoscritto dal signor c.f. Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] residente in [...], 4 NA
(Vr) e per l'effetto di ciò accertare e dichiarare il vincolo sinallagmatico un contratto di investimento alla luce di quanto esposto e per tutte le ragioni di cui in premessa;
-conseguentemente in via principale: per tutte le ragioni di cui in premessa, condannare la società , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente del CDA CP_3
, con sede legale sita in Piazza Tre Torri n. 1, Milano (Mi), pec:
[...] alla restituzione dei premi versati dal signor Email_1 Parte_1
c.f. nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr) quantificati in € 24.500,00 oltre interessi moratori dalla debenza al saldo o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, presso il domicilio eletto;
pagina 2 di 12 -in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto ai punti precedenti Voglia l'Ill.Mo Giudice Istruttore condannare, per tutte le ragioni di cui in premessa, la società Controparte_1
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente P.IVA_1 del CDA , con sede legale sita in Piazza Tre Torri n. 1, Milano Controparte_3
(Mi), pec: al pagamento di una somma da calcolarsi in Email_1 via equitativa per aver fatto sottoscrivere al signor c.f. Parte_1 nato il [...] a [...] residente in C.F._1
Vicolo Vento, 4 NA (Vr) un contratto di investimento e non una polizza sulla vita utilizzando un nomen iuris altamente ingannevole in grado di pregiudicare la libera scelta del contraente debole;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
-In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte in fatto e in diritto del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi, indicando come testi la
Sig.ra di NA e il Sig. di RE Testimone_1 Testimone_2 sui seguenti capitoli di prova:
- Vero è che in data 01.02.2011 il signor sottoscriveva con la Parte_1 compagnia assicurativa una polizza sulla vita la n. 22130136, di durata CP_1 ventennale, la quale prevedeva il pagamento di un premio mensile pari ad €
500,00?
- Vero è che in data 02.03.2011 il signor sottoscriveva con la Parte_1 compagnia assicurativa una seconda polizza sulla vita la n. 22159276, CP_1 anch'essa di durata ventennale, la quale prevedeva il pagamento di un premio mensile pari a € 500,00?
- Vero è che, in sede di sottoscrizione, il signor riceveva un fascicolo Parte_1 informativo relativo alla tipologia di polizza sottoscritta il quale nella parte sottostante della propria copertina recava la dicitura “INVESTIMENTI”?
- Vero è che, l'impresa assicuratrice ha fatto sottoscrivere al signor un Pt_1 contratto di investimento?
pagina 3 di 12 - Vero è che il signor in ottemperanza al vincolo contrattualistico Pt_1 sottoscritto, effettuava i versamenti mensili previsti, nello specifico con riguardo alla polizza n. 22159276 ha effettuato 24 versamenti e per la polizza n. 22130136 ha effettuato 25 versamenti per un totale complessivo pari a € 24.500,00?
- Vero è che, dopo ventiquattro mesi, il signor che per un periodo ha Pt_1 sospeso i pagamenti chiedeva di poter riprendere a versare i premi e che dopo il diniego da parte della compagnia chiedeva la restituzione dei premi versati?
- Vero è che l'impresa assicuratrice opponeva sia diniego alla ripresa dei versamenti sia diniego alla restituzione dei premi versati?
- Vero è che il contratto di assicurazione, precisamente a pagina 9 del punto 14 intitolato legge applicabile al contratto, specifica espressamente che: “il contraente ha l'obbligo, qualora non si avvalga del diritto di recesso, di versare la prima annualità di premio di cui all'art. 1924 del c.c.”?
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta, per i motivi di cui in atti
In via principale di merito
Respingere i motivi di appello proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Tribunale di NA
n.355/2024 pubblicata in data 2.2.2024 con ogni conseguente statuizione. Spese legali rifuse.
In via subordinata si ripropone la domanda svolta nel giudizio di primo grado che
è risultata assorbita dalla decisione impugnata
Per ogni denegata e non creduta ipotesi ridurre la pretesa a termini di giustizia anche tenuto conto del regime fiscale previsto nelle polizze azionate e delle disposizioni contrattuali.
Spese legali rifuse o in subordine compensate.
In via istruttoria Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti, trattandosi di istanze inammissibili.
Svolgimento del processo
pagina 4 di 12 Con atto di citazione, datato 23.5.2023, conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di NA, esponendo che: Controparte_1
- in data 1° febbraio 2011 e in data 2 marzo 2011 aveva sottoscritto le polizze vita n. 22130136 e n.22159276, entrambe di durata ventennale e con premio mensile pari ad euro 500,00;
- in realtà non si trattava di contratti di assicurazione sulla vita ma di contratti di investimento;
- aveva provveduto al pagamento di n. 25 premi per la prima polizza e di n. 24 premi per la seconda, per un totale di euro 24.500,00;
- dopo ventiquattro mesi, egli non aveva più continuato ad effettuare i versamenti previsti e aveva chiesto la restituzione dei premi versati;
- egli, a più riprese, anche tramite il suo difensore, aveva espresso la sua volontà di esercitare il riscatto dei premi versati;
- a tale richiesta la Compagnia assicuratrice non aveva ottemperato, opponendo che il contratto assicurativo prevedeva il pagamento di minimo 3 annualità per ottenere il riscatto dei premi.
Pertanto, l'attore, ritenendo che la previsione contrattuale fosse da qualificare come clausola vessatoria, inefficace o nulla in assenza della specifica sottoscrizione, che i contratti sottoscritti fossero dei contratti di investimento e che si fosse verificato un indebito arricchimento da parte della Compagnia assicuratrice, ex art, 2041 c.c., chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali e condannasse la convenuta alla restituzione della somma di euro 24.500,00, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata per avergli fatto sottoscrivere un contratto di investimento e non una polizza vita con una condotta ingannevole.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree e chiedendone il rigetto, evidenziando che l'attore aveva sospeso il versamento dei premi e che il pagamento di 24 rate di premio, per la polizza n. 22159276, e 25 rate di premio, per la polizza n. 22130136, non aveva permesso il maturare del diritto del a ottenere una qualche prestazione. Pt_1
Il Tribunale di NA rigettava le domande del tenuto conto che: Pt_1
pagina 5 di 12 - il contratto stipulato dall'attore rientrava nella categoria dei contratti di assicurazione sulla vita le cui condizioni di polizza, di cui il era stato Pt_1 debitamente informato avendo ricevuto tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, prevedevano un capitale assicurato garantito e un tasso di interesse minimo garantito del 2%;
- gli artt. 6 e 8 delle condizioni di assicurazione prevedevano la risoluzione anticipata del contratto a condizione che l'assicurato avesse pagato tre annualità di premio, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Tale disciplina, che derogava all'art. 1924 c.c., in forza del quale in caso di mancato pagamento dei premi il contratto è risoluto di diritto e i premi restano acquisiti all'assicuratore, era più favorevole della disciplina codicistica e, riproducendo disposizioni di legge, non aveva alcuna natura vessatoria ex art. 34, III comma, d.lgs. 206/2005;
- la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. era inattuabile essendo proponibile solo in mancanza di un titolo specifico.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra riportate e censurando il provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione della pretesa dell'appellante tenendo conto del regime fiscale previsto per le polizze azionate.
Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e il secondo motivo di appello il censura il provvedimento Pt_1 impugnato laddove il Tribunale ha qualificato il contratto in esame come un'assicurazione sulla vita e non un contratto d'investimento.
pagina 6 di 12 In particolare, il sostiene di aver sottoscritto delle polizze unit-linked ove le Pt_1 prestazioni assicurate sono vincolate ed assoggettate al rendimento finanziario del portafoglio investimenti cui sono legate, cosicché l'assicurato corre il rischio di non ottenere la restituzione dei premi versati.
Deduce l'appellante che tale caratteristica fa sì che questi contratti non possano qualificarsi come polizze vita ma come contratti di investimento, e ciò in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dall'IVASS.
Con il terzo motivo di appello il sostiene che la clausola di riscatto inserita Pt_1 nel contratto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbe vessatoria e contraria all'art. 1924 c.c., che prevede l'obbligo di versare solo la prima annualità di premio, e che, stante la mancata sottoscrizione, detta clausola sarebbe nulla. avrebbe, pertanto, (quarto motivo) conseguito un Controparte_1 ingiustificato arricchimento ai danni dell'appellato ex art. 2041 c.c. e dovrebbe essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ai danni del Pt_1
Infine, con il quinto motivo di appello, il censura il capo della sentenza che Pt_1 lo ha condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3.000.00 a titolo di spese di lite, oltre ad accessori di legge, includendo nel computo anche la fase istruttoria, che non aveva avuto luogo, stante il rigetto delle istanze istruttorie. Si duole, infine, che il Tribunale non abbia condannato la convenuta al pagamento di una somma parti al doppio del contributo unificato, stante la sua ingiustificata assenza al primo incontro di mediazione.
Così riassunte le doglianze mosse dall'appellante ritiene il Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Dalla lettura del Fascicolo Informativo (docc. 2 e 3 , si Controparte_1 evince che i contratti di assicurazione in esame sono polizze del ramo III del tipo unit-linked, nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del pagina 7 di 12 parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Occorre, però, immediatamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha classificato le polizze unit-linked in tre categorie in base alle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciuti all'assicurato, distinguendo:
1. polizze guaranteed unit-linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale con una possibilità di maggiorazione minima;
2. polizze partial guaranteed unit-linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati;
3. polizze unit-linked pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
Nelle polizze guaranteed e partial guaranteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico in quanto, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati.
Diversamente, nelle polizze unit-linked pure, il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato cosicché, qualora il valore della quota dovesse azzerarsi, nulla è dovuto dall'assicuratore (Cass. n. 9418/2024).
Dalla lettura dell'art. 2 del d.lgs. 209/2005 si evince che il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked ma solo le polizze unit-linked guaranteed e partial guaranteed in considerazione del fatto che il rischio demografico, che è un requisito imprescindibile delle polizze vita, ricorre solo nel caso in cui il contratto assicurativo attribuisca ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicurazione, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
pagina 8 di 12 Qualora, invece, il rischio di investimento gravi integralmente sull'assicurato il quale può perdere l'intero capitale, come avviene nelle polizze unit-linked pure, il rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, non è in grado di incidere sulla prestazione dell'assicuratore, attribuendo all'assicurato una somma del tutto irrisoria o non garantendo all'assicurato nemmeno una somma minima che, pur ridotta rispetto ai premi versati, sia slegata dal valore delle quote di investimento. In tale ipotesi il rischio demografico ha la funzione di mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza senza l'assunzione, se non in modo del tutto apparente, di un rischio per l'assicuratore (Cass. n. 3785/2024).
Alla luce di tali principi e sulla base dell'esame delle polizze oggetto di causa, ritiene il Collegio che dette polizze siano chiaramente delle polizze guaranteed unit-linked in considerazione del fatto che la Compagnia garantiva alla scadenza sia il capitale integrale (euro 108.107,94), sia la sua rivalutazione, con un tasso di interesse minimo garantito del 2,00%, e per un importo complessivo non inferiore a euro 132.760,62.
Pare dunque evidente che polizze sottoscritte dal non fossero dei contratti Pt_1 di investimento ma delle assicurazioni sulla vita, atteso che l'assicuratore assumeva su di sé un rischio demografico e che al verificarsi dell'evento, attinente alla vita umana all'assicurato, veniva comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento.
Infondata appare la tesi dell'appellante secondo cui la clausola di riscatto avrebbe natura vessatoria.
In primo luogo, occorre fare chiarezza: l'art. 6 delle “Condizioni di Assicurazione” disciplina l'interruzione del pagamento dei premi, prevedendo che il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, decorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto con conseguente acquisizione, da parte dell'Assicurazione, di tutti i premi pagati dall'assicurato, salvo che risultino pagate le prime tre annualità di premio e, pertanto, il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore anche senza il pagamento di ulteriori premi.
pagina 9 di 12 L'art. 8 delle “Condizioni di Assicurazione” disciplina il riscatto sancendo che il
Contraente che abbia pagato almeno tre annualità di premio può, previa comunicazione scritta da inviare all'assicurazione, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione.
Tale ultima previsione non rileva nel caso di specie, atteso che il non aveva Pt_1 esercitato il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, ma era inadempiente alla sua obbligazione, come dallo stesso pacificamente ammesso e documentalmente provato, in quanto dal settembre 2013 (doc. 5 fascicolo appellata) non aveva più corrisposto le rate dei premi, con conseguente diritto della Compagnia ad acquisire i premi precedentemente corrisposti dall'assicurato.
Tale disposizione, come correttamente affermato dal primo Giudice, non prevede alcun trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 1924, II comma,
c.c. che, nel disciplinare il contratto di assicurazione, sancisce che se il contraente non paga i premi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati vengono acquisiti dall'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui la disciplina codicistica prevederebbe la possibilità di riscattare le somme versate a fronte del pagamento della sola prima annualità di premio in quanto il legislatore non fa mai riferimento a tale termine se non all'art. 1924, I comma, c.c. laddove dispone che, in seguito al mancato pagamento del premio relativo al primo anno,
l'assicuratore possa agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. Tale comma è chiaramente inapplicabile al caso in esame in considerazione del fatto che il Pt_1 aveva già pagato il premio relativo al primo anno e, in ogni caso, non accorda alcuna facoltà di riscatto a favore dell'assicurato.
Alla luce di ciò pare evidente come la disciplina dettata delle Condizioni di
Assicurazione sia più favorevole per l'assicurato rispetto alla disciplina codicistica in quanto consente all'assicurato che abbia versato tre annualità di premio di interrompere il pagamento dei premi mantenendo il contratto in vigore o di pagina 10 di 12 risolvere anticipatamente il contratto e ottenere la liquidazione delle somme maturate.
Al contrario di quanto sostenuto dal tali possibilità non sono affatto Pt_1 accordate dalla disciplina codicistica, in forza della quale in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi il contratto si risolve di diritto e i premi restano acquisiti dall'assicuratore.
In conclusione, ritiene il Collegio che il abbia stipulato dei contratti di Pt_1 assicurazione sulla vita ove la prestazione assicurata, pur variando nel corso del rapporto contrattuale in quanto legata alle oscillazioni del parametro finanziario al quale era collegata, era contrattualmente garantita dall'Assicurazione. Tali contratti, essendo delle polizze guaranteed unit-linked, sono dei contratti di assicurazione soggetti alla disciplina codicistica e, in particolare, all'art. 1924, II comma, c.c. che, tuttavia, è stato derogato da una disciplina contrattuale maggiormente favorevole all'assicurato che, non avendo alcuna natura vessatoria, non richiedeva alcuna specifica approvazione per iscritto.
Da ciò consegue che il non ha diritto alla restituzione dei premi versati, in Pt_1 quanto legittimamente acquisiti dall'Assicurazione, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, senza che possa configurarsi alcuna ipotesi di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Infine, passando all'esame del quinto motivo di appello relativo alle spese di lite liquidate dal primo Giudice, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente liquidato le spese relative alla fase istruttoria, peraltro tra valori minimi e medi, in considerazione del fatto che ha avuto luogo la fase di trattazione della causa avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Va inoltre rilevato come abbia sufficientemente motivato la Controparte_1 propria decisione di non aderire al procedimento di mediazione, sicché essa non può essere condannata al versamento di alcuna somma per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ritiene il Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova formulati dal sono Pt_1 documentali (capitoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) e valutativi (capitolo 4).
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come Parte_1 in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di
[...]
Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
3.966,00 per compenso professionale, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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