Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1245/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/05/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.39 22100 BRUNATE ITALIA con l'Avv. PILLOSIO VALENTINA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.39 22100 BRUNATE ITALIA con l'Avv. PILLOSIO VALENTINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AR, in data 29/09/2012,
(anno 2012, atto n. 44, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 145/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.09.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
- nata il COMO 31/08/2014 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/05/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
In via Principale nel merito :
1) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Pt_3 anagrafica presso l'abitazione materna attualmente nella dimora sita in Brunate ( Co) Via Scalini
n.50;
Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla figlia verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché la minore non risenta delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando la figlia si trovi presso lo stesso;
Entrambi i genitori trascorreranno con la figlia tempi paritetici durante la settimana scolastica con le seguenti modalità: week end alternato dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì successivo con accompagnamento direttamente a scuola;
lunedì fino a mercoledì con accompagnamento direttamente a scuola con il genitore con cui non si è trascorso il fine settimana precedente;
mercoledì fino a venerdì con accompagnamento diretto a scuola con l'altro genitore;
è fatto salvo che qualora il genitore non collocatario della figlia , compatibilmente con la disponibilità dell'altro genitore e gli impegni della figlia , volesse incontrare per un semplice saluto quest'ultima, potrà farlo per un tempo ragionevole previo avviso;
La figlia trascorrerà le festività Pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica;
Per le festività natalizie, la figlia starà, ad anni alterni, con la madre dal 26 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio, la figlia rimarrà con il padre e così via sempre alternativamente;
è fatto salvo che il giorno della vigilia di Natale e il giorno di
Natale, i genitori lo dividano a metà trascorrendolo o a pranzo o a cena con la figlia il giorno Pt_3 di compleanno della figlia e dei genitori verrà festeggiato da ciascun genitore alternativamente Pt_3
a pranzo o a cena;
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà tempi paritari con i rispettivi genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di loro;
in ogni caso i periodi di vacanza dovranno essere concordati dai genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
2)I genitori dichiarano sin da ora di provvedere al mantenimento diretto della figlia durante la Pt_3 permanenza con il genitore stesso;
3)Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal cure CP_1 odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici)
e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
4) Entrambi i genitori si concedono il reciproco assenso a che i nonni paterni e materni si possano prendere cura della nipote all'uscita della scuola e anche durante i week end di competenza quando per motivi di lavoro uno dei due genitori necessiti della loro assistenza;
è fatta salva la condizione che i genitori si impegnino comunque a condividere con i nonni paterni/materni il tempo trascorso con la minore;
5).Il cane di nome di razza Cavalier NG resterà collocato presso entrambe le parti per CP_2 tempi paritetici;
ciascuna parte si obbliga al mantenimento diretto dell'animale durante i periodi di permanenza con ciascuno e a suddividere nella misura del 50% le spese straordinarie intendendo per esse le spese veterinarie, l'acquisto farmaci e l'acquisto mangime speciale;
in linea generale l'animale, salvo impossibilità, verrà affidato al genitore che si occuperà in quel momento della figlia
Verrà valutata la permanenza dell'animale durante i periodi di vacanza che potrà essere Pt_3 affidato temporaneamente, a discrezione di entrambi, a terzi.
6). Le parti dichiarano sin da ora di versare mensilmente sul conto corrente cointestato l'importo di
Euro 100,00 ciascuno, per il pagamento di abbonamenti televisivi comuni, fronteggiare eventuali spese straordinarie con riferimento alla figlia e al cane non altrimenti anticipabili solo da parte Pt_3 di uno dei due genitori;
Tale importo potrà essere aumentato a seconda di nuove esigenze intervenute;
7). Quanto all'assegno unico le parti stabiliscono che lo stesso venga percepito dal Sig. che Pt_1
a sua volta lo verserà sul libretto di risparmio intestato alla figlia Pt_3
8). Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 9).Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
10).Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 29/09/2012, in AR (PO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR
(anno 2012, atto n. 44, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao